CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO "LA COMPILAZIONE DEI MODELLI UNICI DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)" Dott. Gianni Corvatta Responsabile Servizi Rifiuti/Suolo e Aria Dip. Prov. A.R.P.A.M. di Macerata Dott. Massimo Mariani Servizio Rifiuti/Suolo Dip. Prov. A.R.P.A.M. di Pesaro
CENNI DI LEGISLAZIONE SUI RIFIUTI URBANI CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTABILI Ancona, 15 febbraio 2004 Macerata, 16 febbraio 2004
La normativa si fonda sulla valorizzazione economica dei rifiuti come materia prima o fonte di energia ed è orientata ad un ricorso allo smaltimento solo come alternativa residuale rispetto alle diverse possibilità di trattamento.
Obiettivi prioritari del decreto Ronchi sono: la prevenzione dell'inquinamento, da realizzare attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite e orientate alla riduzione della quantità complessiva di rifiuti; l'adozione del principio di responsabilità condivisa tra enti locali, imprese e cittadini; la valorizzazione dei rifiuti, favorita da politiche di reimpiego nel circuito economico; la limitazione del ricorso allo smaltimento finale, previsto esclusivamente per i residui non recuperabili.
GLI ASPETTI PIÙ RILEVANTI DEL D.LGS. 22/1997 SONO: l'introduzione obbligatoria di fasi di raccolta differenziata secondo quote crescenti programmate; la penalizzazione del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani; l'introduzione della tariffa per il servizio in luogo dell'attuale tassa (TARSU).
D. Lgs.. 22/1997 DECRETO RONCHI Classificazione (art.( 7) 7 rifiuti urbani non pericolosi I rifiuti sono classificati secondo la loro origine in: I rifiuti speciali ed urbani, a seconda della loro pericolosità sono classificati in: rifiuti speciali pericolosi
Sono rifiuti urbani (Art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997) rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed abitazioni civili; rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità; l assimilazione deve essere effettuata dal Comune; rifiuti provenienti dallo spazzamento strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, sulle spiagge, sulle rive dei fiumi e delle aree pubbliche; rifiuti vegetali provenienti da giardini e aree cimiteriali; rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ed altri rifiuti cimiteriali ;
CODIFICA DEI RIFIUTI Ogni rifiuto è definito mediante un codice a sei cifre (codice CER) raggruppate a due a due
ESECUZIONE DELLA CODIFICA La PRIMA COPPIA, riguarda le venti classi di attività da cui hanno origine i rifiuti (ad es. 20 rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) La SECONDA COPPIA, si riferisce alle sottoclassi in cui si articola ciascuna classe di attività (ad es. 20 01- frazioni oggetto di raccolta differenziata; 20 02 - rifiuti prodotti da giardini e parchi) La TERZA COPPIA, identifica i singoli tipi di rifiuti provenienti da un origine specifica (per es. 20 01 01 carta e cartone; 20 02 01 - rifiuti biodegradabili)
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI Per una corretta classificazione devono essere valutate composizione e concentrazione. Non tutti i rifiuti sono classificati automaticamente come pericolosi. Le caratteristiche di pericolosità di oltre cento voci codici specchio sono attribuite sulla base delle sostanze pericolose in esse contenute (allegato A alla Direttiva 9 aprile 2002).
Rifiuti pericolosi e non pericolosi I rifiuti pericolosi e non pericolosi sono contenuti in un unico allegato (allegato A) alla Direttiva 9 aprile 2002, che ha sostituito gli allegati A e D del D.Lgs. 22/97 Si tratta, di un elenco chiuso; le procedure per la sua revisione possono essere attivate dagli Stati membri attraverso la competente Commissione CE. I rifiuti pericolosi sono contraddistinti con un asterisco ( )
Nel caso del codice a specchio un rifiuto è identificato come pericoloso,, se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato III della Dir. 91/689/CEE del Consiglio (caratteristiche di pericolo: H1, H2, H3, ecc.)
RIFIUTO PERICOLOSO sempre codici specchio QUANDO IL CODICE E ASTERISCATO ( ) QUANDO LA CONCENTRAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE SUPERA IL VALORE LIMITE PREVISTO Esempio 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti H1 : esplosivo sempre pericoloso H2 : comburente sempre pericoloso H3-A: facilmente infiammabile codice specchio H3-B: infiammabile codice specchio H4 : irritante codice specchio H5 : nocivo codice specchio H6 : tossico codice specchio H7 : cancerogeno codice specchio H8 : corrosivo codice specchio H9 : infettivo sempre pericoloso H10 : teratogeno codice specchio H11 : mutageno codice specchio H12 : sostanze e preparati che sprigionano gas tossici sempre pericoloso H13 : sostanze e preparati suscettibili di dare origine ad altra sostanza sempre pericoloso H14 : ecotossico sempre pericoloso
ONERI DEL PRODUTTORE / TRASPORTATORE DI RIFIUTI PERICOLOSI Gli adempimenti contabili previsti dal D.Lgs. n.22/1997 sono: registro di carico e scarico; MUD; FIR; iscrizione all albo (trasportatori, gestori, intermediari, ecc.).
Registro di carico e scarico (Art. 12 D.Lgs Lgs.. n.22/1997) I registri di carico e scarico dei rifiuti devono avere fogli numerati e vidimati dall Ufficio del registro su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Per i produttori di rifiuti ed i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto le suddette annotazioni devono avvenire con cadenza almeno settimanale.
Registro di carico e scarico (Art. 12 D.Lgs Lgs.. n.22/1997) I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. Tali registri sono conservati per cinque anni dalla data dell ultima registrazione. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all autorità di controllo che ne fa richiesta.
DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI La legge 70/94 prevede la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione, denominato MUD, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) provinciale competente per territorio. I dati inseriti nella dichiarazione sono estrapolati dal registro di carico e scarico dei rifiuti.
MUD gli obblighi per i comuni I Comuni o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla L. 70/1994, le informazioni relative all anno precedente sulla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio, sulla gestione dei rifiuti e sui dati relativi alla raccolta differenziata.
Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti (Art. 11 D.Lgs Lgs.. n.22/1997) Il Catasto è articolato in: Sezione Nazionale con sede a Roma presso l APAT; Sezioni Regionali (o delle Province autonome) con sede presso le corrispondenti Agenzie Regionali (o province autonome) per la protezione dell ambiente (ARPA).
Compiti della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (art. 11, c.5, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) 1) Elaborazione dei dati di cui all art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.22/1997; 2) trasmissione dei suddetti dati alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. L APAT elabora i dati evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.
Base dati del Catasto Rifiuti (art.2, D.M. 372/1998) L aggiornamento annuale del Catasto dei rifiuti é attuato attraverso: a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti comunicati con le modalità previste dalla legge n. 70/1994, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n.22/1997; b) i dati relativi alle autorizzazioni e alle iscrizioni di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n.22/1997, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61; c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui APAT disporrà attraverso la propria attività di gestione dell'informazione di interesse ambientale
Le banche dati della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti Marche Dati MUD (art.11 D.Lgs.22/97, L.70/94) Comunicazioni (art.31-33 D.Lgs.22/97, DM 5.2.98) Autorizzazioni, (art.27-28 D.Lgs. 22/97) Albo Gestori, (art.30 D.Lgs. 22/97, DM 406/98) PCB (D.Lgs 209/99)
F.I.R. (art. 15, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) I rifiuti non devono essere accompagnati dal FIR nel caso in cui il trasporto di rifiuti urbani sia effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.
Il formulario deve essere firmato dal detentore e controfirmato dal trasportatore e deve contenere: nome ed indirizzo del produttore o del detentore F.I.R. - (art. 15, Il rifiuto conferito a terzi deve essere accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) compilato in quadruplice copia. Una copia è trattenuta dal produttore, le altre tre dal trasportatore. Il modello del formulario di trasporto è stato deciso dal Ministero dell Ambiente con apposito decreto n. 145 del 1 aprile 1998. origine, tipologia e qualità del rifiuto impianto di destinazione data e percorso dell instradamento nome ed indirizzo del destinatario art. 15, D.Lgs Lgs.. n.22/1997)
FORMULARIO - (art. 15, art. 15, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) Il trasporto dei rifiuti deve essere sempre accompagnato dal formulario di identificazione ad eccezione dei seguenti casi: nel caso in cui il trasporto di rifiuti urbani venga effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; l obbligo del F.I.R. sussiste quando i rifiuti urbani sono destinati ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero o smaltimento; nel caso in cui i rifiuti trasportati non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.
FORMULARIO FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero:.del /../ (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro: (1) Produttore/Detentore...... unità locale:... C.fisc: N.Aut/Albo:... del / /.. (2) Destinatario.... Luogo di destinazione:... C.fisc: N.Aut/Albo:. del / / (3)Trasportatore dei rifiuto:........... C.fisc: N.Aut/Albo:. del / / Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di... Annotazioni:...... (4) Caratteristiche dei rifiuto: Descrizione: Codice Europeo:./ Stato fisico: [1] [2] [3] [4] Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori:..
FORMULARIO (segue) (5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento) Caratteristiche chimico-fisiche.. (6) Quantità: Kg. o litri (P.Lordo:.. Tara:..) Peso da verificarsi a destino. (7) Percorso (se diverso dal più breve): (8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO) (9) Firme: FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE:. FIRMA DEL TRASPORTATORE: (10) Cognome e nome conducente Targa automezzo:...... Targa rimorchio:... Data/ora inizio trasporto:.. del../../.. (11) - Riservato al destinatario - Si dichiara che Il carico è stato: (-) accettato per intero (-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri): (-) respinto per le seguenti motivazioni:... Data. FIRMA DEL DESTINATARIO:.
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (art. 21, D.Lgs Lgs.. n.22/1997 Competenze dei Comuni) I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa.
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (art. 21, D.Lgs Lgs.. n.22/1997 Competenze dei Comuni) La gestione dei rifiuti in regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati a far data dal 1 gennaio 2003.
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (art. 21, D.Lgs Lgs.. n.22/1997 Competenze dei Comuni) I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria; le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani; le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali; le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche; le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani; l assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo le norme fissate dallo Stato;
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (art. 21, D.Lgs Lgs.. n.22/1997 Competenze dei Comuni) Nell attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. I Comuni possono istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (art. 23, D.Lgs Lgs.. n.22/1997 Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali) Gli ATO per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province in cui viene assicurata una gestione unitaria degli stessi. Le Province, sentiti i Comuni, predispongono i piani di gestione dei rifiuti in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. n.22/1997.
Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione (art. 39, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) La Pubblica Amministrazione deve organizzare la raccolta differenziata in modo da permettere il conferimento al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. Deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico; La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l efficacia, l efficienza e l economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
DIVIETI (art. 43, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) A decorrere dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Gli imballaggi secondari, non restituiti all utilizzatore dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
BENI DUREVOLI (art. 44, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d aria) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
Sono vietati: ABBANDONO DI RIFIUTI (Art. 14, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) 1. l abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; 2. l immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51, chiunque viola tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
ABBANDONO DI RIFIUTI (Art. 14, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi ed il termine entro cui provvedere decorso il quale procede all esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
CAPITOLI DELL ELENCO DEI RIFIUTI 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
CAPITOLI DELL ELENCO DEI RIFIUTI (SEGUE) 09 Rifiuti dell industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico supeficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell elenco
CAPITOLI DELL ELENCO DEI RIFIUTI (SEGUE) 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 01 carta e cartone 20 01 02 vetro 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili
ELENCO RIFIUTI URBANI 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 13* solventi 20 01 14* acidi Capitolo 20 20 01 15* sostanze alcaline 20 01 17* prodotti fotochimici 20 01 19* pesticidi
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 25 oli e grassi commestibili 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6) 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 metallo 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 02 legno, vetro e plastica 20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 02 terra e roccia 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 03 altri rifiuti urbani 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 20 03 02 rifiuti dei mercati 20 03 03 residui della pulizia stradale
ELENCO RIFIUTI URBANI Capitolo 20 20 03 altri rifiuti urbani 20 03 04 fanghi delle fosse settiche 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 20 03 07 rifiuti ingombranti 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti
RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE / DETENTORE (Art. 10, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) La responsabilità del produttore e del detentore è esclusa se: il rifiuto è conferito al Servizio Pubblico; scaduto il termine di 3 o 6 mesi per il ricevimento del formulario timbrato dall impianto di ricezione il produttore ha effettuato la prescritta comunicazione Provincia o alla Regione.
IL SISTEMA SANZIONATORIO Il sistema sanzionatorio ha subito una radicale innovazione riducendo per il produttore l ambito delle ipotesi sanzionate penalmente ed aumentando le ipotesi illecito amministrativo. Il passaggio dalla sanzione penale a quella amministrativa rappresenta una modifica di notevole portata, altrettanto "notevoli" restano le sanzioni amministrative. Contro tutte le ordinanze-ingiunzioni emesse per le sanzioni amministrative dal Comune o dalla Provincia è possibile esperire il giudizio di opposizione.
Sanzione amministrativa (art. 50, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) In caso di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero l immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (art. 14, commi 1 e 2).
Sanzione amministrativa (art. 50, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) In caso di immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (art. 43, comma 2). gli eventuali imballaggi secondari non restituiti all utilizzatore dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove attivata. In caso di abbandono o deposito incontrollati di beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa (art. 44, comma 1) e di veicoli a motore o rimorchi fuori uso (art. 46, commi 1 e 2).
Sanzione amministrativa (art. 52, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) In caso di trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all art. 15 o di compilazione incompleta o inesatta dello stesso. La sanzione è penale se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi In caso di omessa comunicazione di cui all art. 11, comma 3 (MUD) ovvero in caso di comunicazione incompleta o inesatta. In caso di omessa tenuta del registro di carico di cui all art. 12, comma 1 e di registrazione incompleta.
Sanzione penale (artt.. 50 e 51, D.Lgs Lgs.. n.22/1997) Se non si ottempera alla ordinanza del Sindaco con cui sono disposte le operazioni necessarie alla rimozione, all avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed al ripristino dello stato dei luoghi.