Provincia di Treviso Settore Gestione del Territorio



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Prot. n. 100793 Treviso, 21 dicembre 2004 OGGETTO: Gestione rifiuti urbani e assimilati Servizio pubblico integrativo di gestione rifiuti speciali Adempimenti relativi alla compilazione di formulari di identificazione, registri di carico e scarico e MUD. Indicazioni. Al CIT - Ente di Bacino TV 1 Al Consorzio Priula - Ente di Bacino TV 2 Al Consorzio Azienda intercomunale Ente di bacino TV 3 Ai Comuni della LORO SEDI All ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso All Osservatorio Regionale sui rifiuti ARPAV di Castelfranco Veneto Alla Regione del Veneto Direzione Regionale tutela dell ambiente All Albo Regionale Gestori Rifiuti Al Servizio Gestione rifiuti delle seguenti Provincie: Provincia di Belluno Provincia di Padova Provincia di Rovigo Provincia di Venezia Provincia di Verona Provincia di Vicenza Pagina 1 di 5

FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE Rifiuti urbani L art. 15, comma 4, del D. Lgs. 22/1997 introduce una inequivocabile esclusione dall obbligo di compilazione del formulario di identificazione in caso di trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico. Malgrado la chiarezza della disposizione, le diverse possibili variabili nella gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani inducono ad approfondire l argomento. Innanzi tutto è utile ricordare quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell Ambiente 4-8-1998 n. GAB/DEC/812/98: in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione. Precisa l art. 29 della L. R. 3/2000 che il trasporto effettuato dal gestore dell ordinario servizio pubblico di raccolta, dall area attrezzata verso i successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all obbligo del formulario di identificazione previsto dall articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Pertanto si forniscono le seguenti direttive: 1) È escluso dall obbligo del formulario il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico (Ente Pubblico, Concessionario, Privato affidatario del servizio) verso l impianto di smaltimento o di recupero cui sono destinati i rifiuti urbani; 2) Permane l esclusione dall obbligo anche nel caso in cui il trasporto venga effettuato dal medesimo gestore del servizio pubblico di raccolta verso un ecocentro o una stazione di travaso o da un ecocentro e da una stazione di travaso (se autorizzati ai sensi dell art. 29, comma 1 della L. R. 3/2000) verso l impianto di recupero o smaltimento individuato come destinazione finale del rifiuto urbano; 3) Vige l obbligo del formulario allorché il trasporto dall ecocentro o dalla stazione di travaso venga effettuato da un soggetto diverso rispetto al gestore del servizio Pagina 2 di 5

pubblico che ha effettuato la raccolta sul territorio, e ciò malgrado i rifiuti di cui trattasi siano destinati al medesimo impianto di recupero o smaltimento individuato dall Autorità d Ambito come destinazione finale del rifiuto. Servizio pubblico integrativo per rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani Nel caso di servizio pubblico integrativo per rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani è opportuno fare maggiori precisazioni. Si individuano innanzitutto le norme di riferimento: 1) L art. 21, comma 5, del D. Lgs. 22/1997 dispone che i Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ; 2) L art. 10, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 22/1997 indica che il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con ( ) il conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con i quali sia stata stipulata apposita convenzione e l art. 10, comma 3, lett. a) esclude la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta ; 3) L art. 11, comma 3, del D. Lgs. 22/1997 dispone che nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Dalla lettura ed interpretazione delle norme di riferimento emerge che: 1) Non è prevista alcuna esenzione dall obbligo di compilazione del formulario di identificazione nel caso di servizio pubblico integrativo di gestione dei rifiuti speciali non assimilati, in quanto di tale fattispecie non si fa menzione nell art. 15 del D. Lgs. 22/1997, che esclude esclusivamente il caso del trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ; 2) Sussiste, dunque, l obbligo per il soggetto gestore del servizio pubblico integrativo di raccolta di compilare il formulario di identificazione. Riguardo agli adempimenti e responsabilità, richiamato quanto disposto dall art. 10 che esclude ogni responsabilità ed obbligo per il produttore/detentore che conferisce i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, si può ritenere che, per gli adempimenti formali, nel caso di servizio pubblico integrativo può essere considerato produttore il gestore del servizio con quanto ne consegue per la compilazione di formulari, registri e MUD. Il soggetto gestore del servizio pubblico, nello spirito della norma, diventa così un sostituto del produttore nell adempimento degli obblighi formali; il produttore/detentore cioè, stipulando apposita convenzione con il soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta, non dovrà ottemperare all obbligo assunto in sua vece dal gestore pubblico, sempre limitatamente alla quantità conferita. REGISTRI DI CARICO E SCARICO Per i rifiuti urbani il D. Lgs. 22/1997 non prevede analoga esenzione, come visto per i formulari, per i registri di carico e scarico. L art. 12 del D. Lgs. 22/1997, infatti, nell individuare i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, richiama l art. 11, comma 3, che a sua volta dispone: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni Pagina 3 di 5

di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Esistono solo esenzioni specifiche previste dal comma 6-bis dell art. 12, ai sensi del quale sono esonerati dall'obbligo i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 (cioè i vari consorzi di recupero e riciclaggio). Altra esenzione è prevista dall art. 44, comma 3, del D. Lgs. 22/1997 che dispone: ( ) il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto. L art. 58, comma 7 quater, del D. Lgs. 22/1997 esclude, infine, dall obbligo (..) le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. Per quanto riguarda, dunque, la raccolta e trasporto, sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico tutti i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti. La norma non fa distinzione fra tipologie di rifiuto; si riferisce, senza eccezione alcuna, al trasporto di rifiuti non distinguendo tra urbani e speciali né tra pericolosi e non pericolosi. L unica precisazione riguarda il titolo professionale, il che vale ad escludere esclusivamente il caso, peraltro non presente in provincia di Treviso, di un Comune che effettui in economia il servizio di raccolta e trasporto (non qualificandosi il Comune come soggetto che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto). Viceversa sono soggetti all obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico il concessionario del Comune o dell Ente di Bacino o altri soggetti aggiudicatari del servizio affidato dall ente pubblico. Va precisato al riguardo che: 1) Non sussistendo per i rifiuti urbani l obbligo di compilazione del formulario per il trasporto, non vige il principio della necessaria integrazione tra registri e formulari come previsto dall art. 12, comma 3, del D. Lgs. 22/1997; si può, pertanto, affermare che, anche in analogia a quanto precisato al punto 2m) della Circolare del Ministero dell Ambiente del 4.8.1998, è possibile effettuare un unica registrazione a fine giornata; Pagina 4 di 5

2) L obbligo di tenuta del registro di carico e scarico vige, naturalmente, anche per il gestore di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti urbani; 3) Per ecocentri e stazioni di travaso si applica quanto disposto dall art. 29, comma 5, della L. R. 3/2000 che prescrive la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente, da cui risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o recupero, con indicazione di tale destinazione. M.U.D. Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione annuale M.U.D. sono i medesimi soggetti prima individuati per l obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, compresi pertanto i soggetti che svolgono a titolo professionale la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani. Come detto, infatti, l art. 12 (registri di carico e scarico) fa espresso richiamo all art. 11, comma 3, (riferito al MUD) per individuare i soggetti obbligati. Alla prescrizione generale del comma 3, l art. 11, al comma 4, aggiunge una disposizione speciale riferita a Comuni, loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, chiamati a comunicare annualmente le seguenti specifiche informazioni: a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e le quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa; d) i dati relativi alla raccolta differenziata. È opportuno precisare che: 1) Per la gestione dei rifiuti urbani va compilata la scheda RU con le indicazioni di cui al DPCM 24.12.2002; alla scheda RU vanno allegati tanti moduli RST quanti sono i concessionari che svolgono l attività di raccolta, intendendo per essi i soggetti che svolgono il servizio a seguito di affidamento di incarico da parte del Comune, dell Ente di Bacino o del soggetto gestore del servizio; vanno, altresì, allegati tanti moduli DRU quanti sono gli impianti di smaltimento o recupero e le tipologie di rifiuto ad essi destinati. 2) Nel caso di servizio pubblico integrativo per la gestione di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, la comunicazione è effettuata dal soggetto gestore del servizio pubblico, in base all espressa previsione dell ultima parte del comma 3 dell art. 11 del D. Lgs. 22/1997 nonché alla luce di quanto precisato sopra in tema di formulari e registri di carico e scarico; allo scopo dovranno essere compilate tante schede RIF quante sono le tipologie di rifiuto raccolte, considerando il territorio per cui l Ente risulta risulta soggetto gestore come unità locale di produzione dei rifiuti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE (dott. Carlo Rapicavoli) Pagina 5 di 5