IMU TARI TASI I.U.C. Imposta Unica Comunale Di seguito alcune ulteriori informazioni sulle nuove tasse e tributi che dovranno essere gestite dalle Amministrazioni Comunali nei prossimi mesi
INTRODUZIONE La legge di stabilità dell anno 2014, (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) dedica ben 97 commi alla fiscalità immobiliare locale. Introduce la nuova imposta IUC Imposta Comunale Unica costituita da tre tributi distinti: l IMU la TARI (Imposta Municipale sugli immobili di natura patrimoniale) (Tassa Rifiuti) la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) La TARI, tassa rifiuti, ricalca quelle che l hanno preceduta La TASI, tassa sui servizi indivisibili, non è altro che una addizionale all IMU. Si calcola sulla stessa base imponibile IMU e si applica anche agli immobili che sono esclusi dall IMU (quindi è dovuta anche per abitazioni principali e fabbricati rurali).
La TARI sui rifiuti Ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte in grado di produrre rifiuti urbani. La TARI non è dovuta per le aree condominiali né per le pertinenze dei locali esclusi dalla tassa. Il soggetto passivo è il detentore o il possessore dell unità immobiliare. Per le unità immobiliari iscritte in catasto oggetto della tassa rifiuti, è imponibile la superficie calpestabile e quella delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. La tariffa della TARI è determinata dal Comune per anno solare. Essa deve assicurare la copertura integrale dei costi di raccolta, di investimento e in genere dei costi relativi al servizio. Se ci sono zone dove non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura non superiore al 40% e nel caso di raccolta differenziata sono previste riduzioni della tariffa. Sono inoltre previste riduzioni per le abitazioni con unico componente oppure in caso di occupazione stagionale o discontinuo dell immobile.
La TASI sui servizi Ha come presupposto l erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, vigilanza urbana, ecc.). Oggetto dell imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l abitazione principale (in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la dimora), le aree scoperte e quelle edificabili adibite a qualsiasi uso. In caso di più possessori o detentori l imposta è dovuta da un solo soggetto e gli altri sono solidalmente responsabili. La base imponibile TASI è quella prevista per l applicazione dell IMU e quindi il valore catastale per gli immobili, il valore venale di mercato per le aree edificabili.
ALIQUOTE TASI Nella legge di stabilità (suscettibile di modifiche) l aliquota base della TASI è pari all 1 per mille e, per l anno 2014, può essere elevata fino al 2,5 per mille. In ogni caso l aliquota TASI prevista dal Comune deve rispettare un tetto massimo di prelievo in modo che la somma di IMU e TASI non sia superiore all aliquota massima prevista per i diversi tipi di fabbricati. Per i fabbricati rurali non può essere in ogni caso superiore all 1 per mille.
REGOLAMENTO COMUNALE TASI Il Comune con proprio regolamento può ridurre l aliquota fino al suo azzeramento. Può prevedere altre riduzioni per: Abitazione con unico occupante Abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per oltre sei mesi in un anno all estero Fabbricati rurali ad uso abitativo Altri casi specifici Riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia. In presenza di immobili utilizzati da soggetti diversi dal titolare del diritto reale (esempio, perché locate), l utilizzatore o occupante versa l imposta compresa tra il 10 ed 30%, come fissata da regolamento comunale.
VERSAMENTI TARI E TASI Le tariffe della TASI e della TARI sono deliberate dai Comuni entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. I versamenti della TASI e della TARI possono essere effettuati: Tramite bollettino di conto corrente postale Servizi elettronici interbancari e postali Modello F24 TARI e TASI sono compensabili orizzontalmente. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento, consentendo almeno due rate semestrali. A tal proposito si è in attesa di un decreto attuativo del Ministero delle Finanze.
IMU L IMU si applica con le stesse modalità dell anno 2012, con l eccezione che NON è più dovuta per l abitazione principale ed i fabbricati rurali strumentali. Abitazione principale E esclusa totalmente dall IMU, comprese le pertinenze (abitazione principale e pertinenze sono soggette invece alla TASI). Sono assoggettate a IMU le abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, immobili di particolare pregio). Per questi immobili si applicano le aliquote fissate dei Comuni e le relative detrazioni.
IPOTESI DI ESCLUSIONI DALL IMU Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese le pertinenze Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali a nuclei familiari svantaggiati, sempre se abitazioni principali per gli utilizzatori Abitazione coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre se per il coniuge assegnatario costituisca abitazione principale Immobile posseduto e non concesso in locazione al personale in servizio permanente nelle forze armate, di polizia a ordinamento militare e civile Fabbricati rurali strumentali, cioè le costruzioni strumentali all esercizio delle attività agricole Altre casistiche
ASSIMILAZIONE ALL ABITAZIONE PRINCIPALE I Comuni possono assimilare all abitazione principale: Immobili non locali posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero Immobili non locati posseduti da cittadini italiani residenti all estero Immobili concessi in comodato ai figli o ai genitori (ai parenti in linea retta entro il primo grado) che li utilizzano come abitazione principale, con alcune limitazioni (esempio, limitatamente al valore del fabbricato corrispondente a 500 euro di rendita catastale oppure senza alcun limite se il comodatario ha un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui) NOTA: per la prima casa non è più applicabile la "detrazione figli" (50 euro per ciascun figlio residente fino a 26 anni).
COME SI CALCOLA L'IMPOSTA PER I FABBRICATI Il valore ai fini IMU è ottenuto aumentando del 5% la rendita catastale dell'immobile vigente al primo gennaio 2013 e moltiplicando il valore per il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, quindi: (rendita catastale x 1,05) x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato. I moltiplicatori per ciascuna categoria catastale sono i seguenti: Categoria: A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - C2 - C6 - C7 Moltiplicatore: 160 Categoria: A10 - D5 Moltiplicatore: 80 Categoria: B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - C3 - C4 - C5 Moltiplicatore: 140 Categoria: C1 Moltiplicatore: 55 Categoria: D1 - D2 - D3 - D4 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 Moltiplicatore: 65
Esempio di calcolo IMU Fabbricato tipo A/2 Rendita catastale 750,00 Rivalutazione 5% 787,50 Moltiplicatore 160 126.000,00 Aliquota 7,60 per mille (*) 957,60 (*) L'aliquota del 7,60 per mille è quella fissata per legge. E' facoltà dei Comuni diminuirla o aumentarla
Con riserva di comunicare altre informazioni a seguito di provvedimenti in corso di adozione da parte degli organi centrali dello Stato e atti consequenziali che dovranno essere adottati dagli enti locali L Amministrazione Comunale