Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

Punti patente e comunicazione trasgressore

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Leggete attentamente quello che stanno preparando i nostri politici!

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Ministero dell Interno

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Disegno di legge A.S. n. 3080

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

- RIFERIMENTI OPERATIVI - APPLICAZIONE ART. 126-bis CDS di Franco MEDRI *

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

PATENTE A PUNTI NORMATIVA

LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, MONAI

Approfondimenti RINNOVO CQC SCADUTA DA OLTRE DUE ANNI: LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del )

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

"Nuovo codice della strada", articolo 126bis

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero dell Interno

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero dei punti.

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41


Codice della strada: la newsletter n.7

PRINCIPALI MODIFICHE AL CDS AGGIORNATE CON D.L. 151 DEL

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 Aprile 2006

2 approfondimenti dominio, l utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Costoro, nel caso siano soggetti diversi dal trasgressore, sono anche des

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Insegnante di autoscuola

Prot. n Roma, 22 luglio 2016

Art. 4. (Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto)

DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N Art. 97. Circolazione dei ciclomotori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

PATENTE PROTETTA Scheda tecnica

» Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285

Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

"Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

1, ,50 3 non previste

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

Giurisprudenza di legittimità CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 29 settembre 2011, n

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE DELLA STRADA

PATENTE PROTETTA Scheda tecnica

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

** NORMATTIVA - Stampa ***

Dubbi interpretativi sulla decurtazione punti per i divieti di sosta prescritti con segnaletica orizzontale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Prot. n /8.7.3 Roma, 6 dicembre 2016

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Prot /8.7.3 Roma, 6 dicembre Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.

BOZZA. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Sanzioni per la violazione delle disposizioni ANSF sulla sicurezza ferroviaria

SEMINARIO. Il Reg. 1224/2009 e la sua applicazione in Italia: stato di attuazione. Cagliari, 24 aprile Sistema di punti per infrazioni gravi

DOVE FARE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO?

Provincia di Pordenone

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Normativa Sanitaria. Ministero della Salute. DECRETO 26 maggio 2011

DECRETO 15 novembre 2013

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n.150 (Pubblicato nella G.U. del 13/04/2006, n. 87)

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1994, n. 30 (1)

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2612

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*** NORMATTIVA - Stampa ***

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2565

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica il 2 agosto 2017 (V. Stampato Camera n.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

CAPO I. Disposizioni generali. Art. 1. Finalità

Transcript:

LAVORI PREPARATORI XVI Legislatura Camera dei deputati Atto n. 3644 Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI 13.10.2010 L atto n. C 3644 recante Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria presentato alla Camera di iniziativa dell On. Nastri ed altri, è stato assegnato per l esame in sede referente alla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) L analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Pol. comun.). La proposta di legge intende istituire la patente nautica a punti per estendere anche nel campo della navigazione da diporto il meccanismo virtuoso della decurtazione dei punti, con il fine di responsabilizzazione gli utenti, aumentare i livelli di attenzione e di cautela nella conduzione delle imbarcazioni e diminuire il numero delle infrazione al pari di quanto accaduto nel 2002 a seguito dell introduzione del sistema dei punti nella patente automobilistica. La proposta si riferisce alle imbarcazioni e navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo di conseguire la patente nautica. Si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti in possesso della patente nautica. È inoltre stabilito che a seguito della perdita totale del punteggio si dispone la sospensione della patente fino al superamento di un ulteriore esame di idoneità. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento. RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA - 2010

2 lavori preparatori PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NASTRI Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria Presentata il 20 luglio 2010 Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende introdurre una serie di misure volte alla riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e, di conseguenza, degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare. Il numero crescente delle imbarcazioni che, soprattutto nell'attuale stagione estiva, incrociano nei mari italiani, causa infatti rilevanti problemi di sicurezza, che possono essere efficacemente affrontati con una pluralità di strumenti. Fra questi, assumono particolare importanza gli interventi idonei a indurre un rigoroso rispetto delle norme di navigazione. In tale contesto, la proposta di legge intende istituire la patente nautica a punti. L'oggettiva diminuzione delle infrazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, conseguita all'istituzione del sistema dei punti nella patente automobilistica, induce infatti a ritenere che questo tipo di meccanismo possa essere utilmente applicato anche nel campo della navigazione da diporto, nella prospettiva di una concreta responsabilizzazione degli utenti e di un conseguente innalzamento dei livelli di attenzione e di cautela nella conduzione delle imbarcazioni e dei natanti. Nello specifico, la proposta di legge detta, con l'articolo 1, le finalità della legge che, attraverso l'istituzione della patente nautica a punti, mira alla riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare. Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede l'istituzione della patente nautica a punti per la RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2010

Lavori preparatori 3 conduzione di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica. L'articolo 2 prevede una serie di disposizioni per la regolamentazione della patente nautica, nonché per l'accertamento delle eventuali violazioni e per l'assegnazione dei punti inizialmente prevista per la patente nautica. Nel medesimo articolo sono inoltre dettate norme volte a stabilire le comunicazioni da parte dell'organo accertatore ai titolari della patente nautica, i comportamenti e gli adempimenti che i soggetti trasgressori devono osservare a seguito delle violazioni accertate in mare, nonché norme per la decurtazione dei punti della patente. L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi della legge. Nell'archivio nazionale sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. Il medesimo articolo 3 stabilisce, inoltre, che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una banca dati gestita dal personale dell'archivio nazionale che, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, indica una serie di dati, di informazioni e di elementi concernenti le caratteristiche di costruzione e di identificazione dei natanti, le eventuali modifiche tecniche apportate, lo stato giuridico del costruttore, del mandatario, del conducente e del proprietario, gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone o a cose, e la sospensione o la decurtazione dei punti dalla patente nautica. Il successivo articolo 4 istituisce la patente nautica a punti per la conduzione delle navi da diporto con propulsione a motore per le quali l'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, non prescrive l'obbligo di patente. Si precisa che la patente nautica è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del superamento di un esame di idoneità. All'atto del rilascio è attribuito un punteggio di venti punti, come RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA - 2010

4 lavori preparatori previsto dall'articolo 2 della proposta di legge. La decurtazione del punteggio, conseguente a violazioni di norme di comportamento commesse durante la navigazione, deve risultare dal relativo verbale di contestazione. È inoltre stabilito che a seguito della perdita totale del punteggio si dispone la sospensione della patente fino al superamento, da parte del titolare, di un ulteriore esame di idoneità. Infine, salvo un determinato caso, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni da cui consegua la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito fino a un massimo di venti punti. L'articolo 4, inoltre, prevede che un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinerà il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca della patente nautica prevista dal comma 1 del medesimo articolo, nonché i criteri e le modalità concernenti l'esame di idoneità per il suo conseguimento. L'articolo 5, infine, detta una serie di norme che delegano il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento da parte dei conducenti in possesso della patente nautica, sulla base di determinati princìpi e criteri direttivi indicati dalla proposta di legge. In definitiva, con le disposizioni previste dalla presente proposta di legge si intendono responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e di imbarcazioni. Preso atto dei risultati positivi conseguiti con l'introduzione della patente a punti, che ha notevolmente ridotto la sinistrosità sulle nostre strade, la proposta di legge prevede un analogo sistema sanzionatorio per regolamentare anche il traffico in mare. Inoltre l'istituzione di un archivio nazionale che raccolga tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dei natanti e delle imbarcazioni garantirà sicuramente un più ordinato traffico marittimo da diporto, con un livello di sicurezza maggiore e, conseguentemente, con una maggiore facilità di vigilanza a esclusivo beneficio dei bagnanti, dei subacquei e degli stessi diportisti. RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2010

Lavori preparatori 5 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Finalità e istituzione della patente nautica a punti). 1. La presente legge prevede misure volte alla riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare. 2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita la patente nautica a punti per la conduzione di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica. Art. 2. (Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni). 1. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione del punteggio relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. La contestazione si intende definita quando è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono stati conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA - 2010

6 lavori preparatori conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente. 3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Qualsiasi variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 3. 5. Fatti salvi i casi previsti dal comma 6 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'archivio nazionale e alla banca dati istituiti ai sensi dell'articolo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 7, la mancanza, per un periodo di cinque anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito entro il limite di venti punti. 7. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su comunicazione del personale RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2010

Lavori preparatori 7 addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica. Art. 3. (Istituzione dell'archivio nazionale e della banca dati). 1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nell'archivio nazionale sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. 2. Presso in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituita una banca dati gestita dal personale dell'archivio nazionale di cui al comma 1 che, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, indica: a) i dati e le informazioni relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione; b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente e del proprietario, anche con riservato dominio, ovvero dell'utilizzatore a seguito di leasing o di usufrutto; d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone o a cose; RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA - 2010

8 lavori preparatori e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'archivio nazionale e della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3. Art. 4. (Patente nautica a punti per particolari tipi di natanti). 1. Anche per la guida dei natanti con propulsore a motore per i quali l'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, non prescrive l'obbligo di patente, la patente nautica a punti di cui alla presente legge è resa obbligatoria. 2. La patente nautica di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del superamento di un esame di idoneità. All'atto del rilascio, è attribuito un punteggio di venti punti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2. La decurtazione del punteggio, conseguente a violazioni di norme di comportamento commesse durante la navigazione, deve risultare dal relativo verbale di contestazione. 3. A seguito della perdita totale del punteggio è disposta la sospensione della patente nautica fino al superamento, da parte del titolare, di un ulteriore esame di idoneità. 4. Salvo il caso di perdita totale del punteggio previsto dal comma 3, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2010

Lavori preparatori 9 l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca della patente nautica prevista dal comma 1, nonché i criteri e le modalità concernenti l'esame di idoneità per il suo conseguimento. Art. 5. (Delega al Governo). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica a punti di cui agli articoli 2 e 4, nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati; c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo, della patente nautica a punti; d) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione. RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA - 2010

10 lavori preparatori RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2010