Vitazzurra. Proposta di assicurazione sulla vita nella forma «Temporanea per il caso di morte»

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Vitazzurra Proposta di assicurazione sulla vita nella forma «Temporanea per il caso di morte»

Ufficio delle Entrate di Roma 1 Fideuram Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Sede Legale e Uffici: Via Ennio Quirino Visconti 80-00193 Roma Telefono (06) 35711 Nota Informativa su «VITAZZURRA» Assicurazione Temporanea per il caso di morte EDIZIONE OTTOBRE 2001 FIDEURAM VITA Capitale Sociale A 53.040.000 interamente versato Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00362310104 Partita IVA 00856391008 R.E.A. 525210 Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 20.1.1972 (G.U. n. 35 del 8.2.1972) e successivo D.M. ricognitivo del 26.11.1984 (G.U. n. 357 del 31.12.1984)

PREMESSA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire alcune informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione VITAZZURRA, temporanea per il caso di morte, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Si raccomanda in ogni caso l'attenta lettura delle Condizioni di Polizza e di richiedere al Promotore Fideuram chiarimenti su qualsiasi aspetto di interesse prima di firmare la proposta di assicurazione. 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ La denominazione della Società con la quale viene concluso il contratto è Fideuram Vita - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La sede legale della Fideuram Vita è stabilita in Italia al seguente indirizzo:via Ennio Quirino Visconti, 80-00193 Roma. 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 2.1 Definizione di ciascuna garanzia L'assicurazione temporanea per il caso di morte garantisce il pagamento del capitale assicurato, ai Beneficiari designati, nel caso che il decesso dell'assicurato avvenga entro la scadenza del contratto. Nella fattispecie il contratto Vitazzurra prevede preliminarmente la scelta, da parte del Contraente, tra due distinti tipi di prestazione assicurata: a capitale ed a premio annuo costanti, oppure a capitale decrescente con cadenza annuale, semestrale o mensile, ed a premi annui costanti limitati. Il contratto prevede inoltre, solo per l'assicurazione a capitale costante, la possibilità di affiancare alla garanzia prescelta (garanzia base) una o più delle seguenti garanzie complementari ed accessorie: assicurazione complementare in caso di morte da infornunio dell'assicurato, per un capitale aggiuntivo pari a quello della garanzia base; oppure assicurazione complementare in caso di morte da infortunio o da infortunio stradale, per un capitale aggiuntivo pari a quello della garanzia base che si raddoppia in caso di infortunio stradale (da scegliere in alternativa alla predetta assicurazione complementare); assicurazione complementare in caso di invalidità permanente da infortunio o malattia dell'assicurato, per un capitale massimo di importo non superiore a 300.000 Euro e comunque non superiore a quello previsto dalla garanzia base (stipulabile solo se l'età dell'assicurato alla decorrenza del contratto è non superiore a 65 anni); assicurazione accessoria in caso di malattia grave dell'assicurato, per l'anticipazione di un capitale prestabilito non superiore a quello della garanzia base (stipulabile solo se l'età dell'assicurato alla decorrenza del contratto è non superiore a 65 anni); assicurazione accessoria ''doppio effetto'', per un capitale aggiuntivo pari a quello della garanzia base nel caso di ulteriore decesso di un'altra prestabilita persona (secondo Assicurato) entro la scadenza del contratto, cioè dopo la morte di entrambi gli Assicurati (stipulabile solo se l'età di ognuno dei due Assicurati alla decorrenza del contratto è non superiore a 65 anni e la differenza di età fra i due è non superiore a 25 anni). Poiché i premi versati dal Contraente servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte e di eventuali altre coperture di rischio di danno alle persone nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto. 3

L'assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute di ogni Assicurato mediante una visita medica presso un Medico Fiduciario della Società corredata, eventualmente, da esami di laboratorio e da accertamenti clinici. Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (Aids e patologie ad essa collegate). È opportuno chiedere spiegazioni al riguardo. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dagli Assicurati siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. 2.2 Durata del contratto Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di entrata in vigore dell assicurazione e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'assicurato. Per il contratto Vitazzurra la durata può essere fissata da un minimo di 1 anno ad un massimo di 20 anni, purché l'età dell'assicurato, alla scadenza del contratto, non sia superiore a 75 anni. 2.3 Modalità di versamento dei premi A fronte della garanzia base e delle garanzie accessorie e complementari, eventualmente richieste, è dovuto un premio annuo anticipato. Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate semestrali. In tal caso la maggiorazione di costo è pari al 2% del premio annuo netto dovuto. Il premio annuo è costante ed è dovuto: per un numero di anni pari alla durata del contratto, per l'assicurazione a capitale costante; per un numero di anni inferiore alla durata contrattuale, per l'assicurazione a capitale decresente, come risulta dalla seguente tabella: Anni di durata del contratto Premi annui dovuti 3 2 4 2 5 3 6 3 7 4 8 4 9 5 10 e oltre anni di durata meno 5 Il Contraente può nel corso della durata contrattuale richiedere l inserimento o l'annullamento di una o più assicurazioni accessorie o complementari, nei termini previsti dalle condizioni di polizza. I mezzi di pagamento ammessi sono: assegni bancari emessi dal Contraente all ordine di Banca Fideuram S.p.A., con clausola di non trasferibilità; 4

assegni bancari o circolari girati dal Contraente all ordine di Banca Fideuram S.p.A., con clausola di non trasferibilità; autorizzazione di addebito sui c/c intrattenuti dai clienti presso Banca Fideuram a favore di Banca Fideuram S.p.A. Per i versamenti successivi al primo sono previste anche le seguenti modalità di pagamento: bollettino di c/c postale a favore di Banca Fideuram S.p.A.; bonifico bancario da altra banca a favore di Banca Fideuram S.p.A. 2.4 Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia principale, accessoria o complementare L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste del contratto; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, l'età ed il sesso dell'assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (relativamente a professione e sports). Qualora sia scelta l'assicurazione accessoria ''doppio effetto'', concorre a determinare l entità del premio, anche l'età della seconda persona assicurata (secondo Assicurato) nonché la differenza di età tra i due Assicurati. I premi dovuti per la garanzia base, per la garanzia complementare in caso di morte da infortunio e per la garanzia accessoria Doppio Effetto non possono essere modificati dalla Società nel corso della durata del contratto. I premi relativi alla garanzia complementare in caso di invalidità permanente da infortunio e da malattia ed alla garanzia accessoria in caso di malattia grave sono gararantiti per dieci anni. Al termine di tale periodo la Società ha la possibilità di modificarli. Il Contraente che non li accettasse dovrà rinunciare alla garanzia. 2.5 Modalità di scioglimento del contratto Il contratto può essere sciolto in qualsiasi momento interrompendo il pagamento dei premi. I premi fino ad allora versati restano acquisiti alla Società. Entro 24 mesi dalla scadenza della rata di premio non pagata si ha comunque diritto al ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione) versando l importo delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione richiesta dopo che siano trascorsi più di sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta è subordinata alla verifica dello stato di salute degli Assicurati. 2.6 Pagamenti della Società I pagamenti a seguito del decesso dell Assicurato vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione riportata all art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui l Assicurato sia colpito da malattia grave riconosciuta indennizzabile dalla Società il Contraente è dispensato dal pagamento delle rate di premio che scadono in data successiva al verificarsi di tale evento. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 5

2.7 Indicazione dei valori di riscatto e di riduzione L assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante di un capitale costante o decrescente non ammette valore di riscatto né valore di riduzione. 2.8 Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente è informato dell accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione i 30 giorni decorrono dal momento in cui: la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società; il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso ha l'effetto di liberare in futuro entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto e decorre dalla data di spedizione della comunicazione di recesso da farsi alla Direzione della Società a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: FIDEURAM VITA S.p.A. - VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 80-00193 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente il premio da questi corrisposto diminuito dell'imposta ad esso relativa e della parte corrispondente al rischio eventualmente corso per il periodo durante il quale il contratto a avuto effetto. Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate diminuite della parte corrispondente al rischio eventualmente corso. 2.9 Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile Imposta sui premi La porzione di premio relativa alle assicurazioni complementari in caso di morte da infortunio ed in caso di invalidità dell Assicurato è soggetta ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota). Detrazione fiscale dei premi Le assicurazioni per il caso di morte e di invalidità danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene cosi`a beneficiare, il costo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. 6

2.10 Reclami Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le Sue ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma, 00187 Via del Quirinale, 21, quale organo a ciò preposto. 2.11 Legislazione applicabile Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevalgono le norme imperative di diritto italiano. 2.12 Lingua utilizzabile Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire di utilizzare una lingua diversa. 3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 3.1 Informazioni relative alla Società La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1. 3.2 Informazioni relative al contratto La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 2.1), 2.2), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), 2.7) qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. 7

Indice pag. Premessa............................. 1 Condizioni Generali di assicurazione....... 2 Condizioni Speciali di assicurazione applicabili su contratti in tariffa n. 226.............. 4 Condizioni Speciali di assicurazione applicabili su contratti in tariffa n. 201.............. 5 Condizioni per l assicurazione complementare in caso di morte per infortunio........... 6 Il testo delle Condizioni Generali di assicurazione, delle Condizioni Speciali, Accessorie e Complementari è conforme a quello riportato nell originale depositato presso il Notaio Antonietta Leonzio con atto del 22/11/2000 repertorio n 55581. Condizioni per l assicurazione complementare in caso di invalidità permanente da infortunio 8 Condizioni per l assicurazione complementare in caso di invalidità permanente da malattia. 11 Condizioni per l assicurazione accessoria anticipativa del capitale assicurato in caso di malattia grave....................... 17 Condizioni Speciali per l assicurazione accessoria in caso di morte su due teste al secondo decesso..................... 20 Diritto di recesso del Contraente........ 21

Premessa A) Disciplina del contratto. Il contratto è disciplinato dalle: CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita; CONDIZIONI SPECIALI, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita; CONDIZIONI COMPLEMENTARI, relative alle assicurazioni complementari eventualmente abbinate all assicurazione sulla vita; CONDIZIONI ACCESSORIE, relative alle assicurazioni accessorie eventualmente abbinate all assicurazione sulla vita. Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia. B) Terminologia. 1) SOCIETÀ: l impresa assicuratrice; 2) CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società; 3) ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto; 4) BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate; 5) PREMIO: l importo dovuto dal Contraente alla Società; 6) RISERVA MATEMATICA: l importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali. Si avverte che ogni e qualsiasi rapporto scaturente dalla sottoscrizione della presente proposta viene regolamentato in via esclusiva dalle Condizioni di polizza, in quanto applicabili, contenute nella proposta stessa. 1

Condizioni Generali di assicurazione Art. 1 - Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza ed appendici da essa firmate. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. Art. 3 - Entrata in vigore dell assicurazione L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno in cui: la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato; oppure la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. E escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare del brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall eventuale riattivazione dell assicurazione; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata, se avviene entro i primi cinque anni dall entrata in vigore dell assicurazione. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti i cinque anni si considerano facendo riferimento alle rispettive date di perfezionamento delle assicurazioni sostituite. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore. Art. 5 - Pagamento del premio Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Art. 6 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo stabiliti dalle Condizioni Speciali. Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio. Art. 7 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 2

24 del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non può più essere riattivata. Art. 8 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. Art. 9 - Riscatto Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto determinabile secondo i criteri di calcolo stabiliti dalle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed in caso di sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi. Art. 10 - Prestiti Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell atto di concessione, condizioni e tasso d interesse. Art. 12 - Pagamenti della Società Per il pagamento del capitale assicurato per il caso di morte, devono essere consegnati alla Società i seguenti documenti: domanda di liquidazione, in carta libera, sottoscritta dai Beneficiari; certificato di morte dell Assicurato su carta libera; copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario; modulo privacy sottoscritto da ciascun Beneficiario; testamento dell Assicurato o atto notorio con il quale si attesta che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e che fornisce, contestualmente, l elenco degli eredi legittimi; nel caso in cui tra i Beneficiari vi sia un minore, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l esercente la potestà ad incassare le somme dovute manlevando la Società da qualsiasi responsabilità in merito all impiego delle stesse; certificato medico che attesti l eventuale stato di gravidanza della vedova; rapporto del medico curante dell Assicurato o del medico che ne ha certificato la morte sulle cause del decesso, redatto su apposito modulo fornito dalla Società; copia delle cartelle cliniche relative a tutti i ricoveri che l Assicurato ha subito; nel caso di morte accidentale rapporto dell autorità giudiziaria; se eseguita, relazione autoptica. Tutti i pagamenti vengono effettuati contro rilascio di regolare quietanza presso la sede della Società o, se così richiesto dall avente diritto, mediante assegno bancario non trasferibile inviato al suo domicilio o mediante accredito sul conto corrente bancario al medesimo intestato. La Società, in ogni caso, verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei destinatari del pagamento stesso. Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società li accetti mediante annotazione sull originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 13 - Tasse ed imposte Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art. 14 - Foro competente Foro competente per le controversie relative alla presente assicurazione è quello di residenza o di domicilio elettivo in Italia del Contraente. 3

Condizioni Speciali di assicurazione applicabili su contratti in tariffa n. 226 «Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti» 1) Prestazioni garantite In caso di morte dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società. 2) Premio annuo - Interruzione del pagamento dei premi Il premio annuo pattuito è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre l anno di decesso dell Assicurato. Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi nel corso della durata contrattuale la polizza verrà estinta qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati resteranno acquisiti alla Società, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto. 3) Riattivazione Nel caso di sospensione del pagamento dei premi la polizza potrà essere riattivata in base a quanto prevede lo specifico articolo delle Condizioni Generali di assicurazione. 4

Condizioni Speciali di assicurazione applicabili su contratti in tariffa n. 201 «Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante ed a premio annuo costante limitato» 1) Prestazioni garantite In caso di morte dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale uguale a quello iniziale diminuito di un importo costante, per quanti saranno i periodi interamente decorsi dalla data di decorrenza. L importo costante si ottiene dividendo il capitale iniziale per il numero dei periodi (anni, semestri o mesi) contenuti nella durata contrattuale. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società. 2) Premio annuo - Interruzione del pagamento dei premi Il premio pattuito è costante per tutta la durata prevista per il pagamento dei premi ed è dovuto non oltre l anno di decesso dell Assicurato. Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi la polizza verrà estinta qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati resteranno acquisiti alla Società, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto. 3) Riattivazione Nel caso di sospensione del pagamento dei premi la polizza potrà essere riattivata in base a quanto prevede lo specifico articolo delle Condizioni Generali di assicurazione. 5

Condizioni per l assicurazione complementare in caso di morte per infortunio Le presenti condizioni si intendono operanti solo se espressamente richiamate in polizza Art. 1 - Basi del contratto - Entrata in vigore dell assicurazione L assicurazione complementare per il caso di decesso dell Assicurato cagionato da infortunio viene stipulata in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dell Assicurato nella proposta e negli altri documenti alla medesima allegati. Essa entra in vigore contemporaneamente all assicurazione principale vita. Art. 2 - Rischio assicurato Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di lui morte, purché questa, quando non sia immediata, si verifichi entro due anni dall evento. La garanzia è operativa in tutti i casi nei quali il rischio di morte per infortunio è coperto anche dall assicurazione principale vita, in conformità alle relative condizioni generali di assicurazione sono considerati infortuni anche: l asfissia causata da fuga di gas o vapore; le conseguenze di ingestione o assorbimento per errore di sostanze (compresi l avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); le conseguenze di morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; l annegamento; l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; le lesioni da sforzo esclusi gli infarti e le ernie. In deroga agli artt. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell Assicurato nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. È invece escluso dalla garanzia il decesso derivante da: pratica di sports aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalate di rocce od accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, rugby, football americano; partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; abuso di alcoolici o di psicofarmaci o uso di stupefacenti od allucinogeni; azioni delittuose dell Assicurato; trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio; guerre, insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; suicidio. Art. 3 - Aggravamento del rischio Ai sensi dell art. 1898 c.c. il Contraente è tenuto, agli effetti della prosecuzione della garanzia complementare, a comunicare alla Società ogni cambiamento dell attività esercitata, dichiarata in proposta. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Art. 4 - Pagamento del premio Valgono, per il pagamento del premio, le norme previste dalle condizioni generali dell assicurazione principale vita. Nel caso di mancato pagamento del premio infortuni o di quello dell assicurazione principale vita la presente assicurazione complementare verrà annullata di pieno diritto ed i premi per essa pagati resteranno acquisiti alla Società. La riattivazione dell assicurazione principale vita dà diritto alla rimessa in vigore dell assicurazione complementare con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui avviene tale riattivazione. L Assicurato, pur continuando a mantenere in vigore l assicurazione principale vita, ha la facoltà di porre termine alla presente assicurazione complementare 6

allo scadere di ogni annualità di premio, dandone notizia alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza del premio stesso. L assicurazione complementare si estinguerà automaticamente al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi sull assicurazione principale vita, oppure in caso di esonero dal pagamento dei medesimi e comunque al 75 anno di età dell Assicurato. Qualora il 75 anno venga compiuto durante il periodo di assicurazione, l assicurazione stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio. Qualora il Contraente effettui versamenti di premi annui aggiuntivi, conformemente alle relative condizioni particolari riportate in proposta, si procederà ad utilizzare parte di tali versamenti per garantire sulla presente assicurazione complementare un capitale aggiuntivo di importo pari all aumento subito dal capitale principale vita. Art. 5 - Denuncia dell infortunio - Obblighi relativi L evento mortale deve essere denunciato alla Società entro sette giorni dal suo verificarsi. Gli aventi diritto devono fornire la prova che la morte dell Assicurato è stata causata da infortunio in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni, autorizzare i medici a dare alla Società tutte le informazioni che essa potesse loro chiedere e consentire qualsiasi indagine che la Società ritenesse necessaria. Art. 6 - Cumulo di indennizzi L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia: a) se dopo il pagamento dell indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo l Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari designati l eventuale maggior capitale assicurato per il caso di morte; b) se dopo la liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente o dopo che questo sia stato offerto in misura determinata, ma prima che la Società abbia provveduto al relativo pagamento, l Assicurato muore in conseguenza dell infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari designati dall Assicurato l eventuale maggior importo assicurato per il caso di morte. Art. 7 - Controversie In caso di controversia sulla natura del decesso, le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Art. 8 - Rinuncia dell azione di rivalsa La Società rinuncia ad esercitare l azione di rivalsa, prevista dall art. 1916 c.c., verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 9 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l Assicurato ed i Beneficiari delle prestazioni sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte per iscritto ed inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma indirizzati alla sede della Società. Art. 10 - Richiamo alle condizioni dell assicurazione principale Per quanto non risulta regolato dalle presenti condizioni valgono le norme di legge in materia e le condizioni generali dell assicurazione principale vita, in quanto applicabili. 7

Condizioni per l assicurazione complementare in caso di invalidità permanente da infortunio Le presenti condizioni si intendono operanti solo se espressamente richiamate in polizza Art. 1 - Basi del contratto - Entrata in vigore dell assicurazione L assicurazione complementare per il caso di invalidità permanente dell Assicurato cagionata da infortunio viene stipulata in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall Assicurato nella proposta e negli altri documenti alla medesima allegati. Essa entra in vigore contemporaneamente all assicurazione principale vita. Art. 2 - Rischio assicurato Per infortunio si intende l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta una invalidità permanente purché la stessa si verifichi, anche successivamente alla scadenza dell assicurazione, entro due anni dall evento. Per invalidità permanente si intende la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta dall Assicurato. Sono considerati infortuni: l asfissia causata da fuga di gas o vapore; le conseguenze di ingestione o assorbimento per errore di sostanze (compresi l avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); le conseguenze di morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; l assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; le lesioni da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie. In deroga agli artt. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell Assicurato nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva. È invece escluso dalla garanzia l infortunio derivante da: pratica di sports aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, rugby, football americano; partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; abuso di alcoolici o di psicofarmaci o uso di stupefacenti od allucinogeni; azioni delittuose dell Assicurato; trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio; guerre, insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al trasporto passeggeri o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio. Art. 3 - Aggravamento del rischio Ai sensi dell art. 1898 c.c. il Contraente deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Art. 4 - Pagamento del premio Valgono, per il pagamento del premio, le norme previste dalle Condizioni Generali dell assicurazione principale vita. Nel caso di mancato pagamento del premio della garanzia complementare o di quello dell assicurazione principale vita la presente assicurazione complementare verrà annullata di pieno diritto ed i premi per essa pagati resteranno acquisiti alla Società. La riattivazione dell assicurazione principale vita dà diritto alla rimessa in vigore dell assicurazione complementare con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui avviene tale riattivazione. L Assicurato, pur continuando a mantenere in vigore l assicurazione principale vita, ha la facoltà di porre termine alla presente assicurazione complementare allo scadere di ogni annualità di premio, dandone notizia alla società almeno 60 giorni prima della scadenza del premio stesso. L assicurazione complementare si estinguerà comunque al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi sull assicurazione principale vita, oppure in caso 8

di esonero dal pagamento dei medesimi ed in ogni caso al 65 anno di età dell Assicurato. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, l assicurazione stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. Art. 5 - Cessazione dell assicurazione La sopravvenienza, in corso di contratto, delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive, stati paranoidi, costituiscono causa di cessazione dell assicurazione complementare. Art. 6 - Denuncia dell infortunio - Obblighi relativi La denuncia dell infortunio deve essere presentata alla Società entro sette giorni dal verificarsi dell evento. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo ai sensi dell art. 1915 c.c.. La denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Art. 7 - Determinazione delle indennità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. L indennizzo è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. Qualora l invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 66% della totale l indennità sarà pari all intera somma assicurata. Nei casi di invalidità permanente di grado inferiore al 25% non verrà liquidata alcuna indennità. Nei casi in cui l invalidità accertata sia uguale o superiore al 25% e fino al 66% la Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentali seguenti: Percentuale di invalidità permanente accertata Percentuali da liquidare 25 3 26 6 27 9 28 12 29 15 30 18 31 21 32 24 33 27 34 30 35 33 dal 36 al 55 dal 36 al 55 56 59 57 63 58 67 59 71 60 75 61 79 62 83 63 87 64 91 65 95 dal 66 al 100 100 Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento alla Tabella INAIL per l Industria, allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 di seguito riportata, tenendo conto dei seguenti criteri: la perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se trattasi di minorazione le percentuali previste dalla citata tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%; in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un organo già minorato, le percentuali di indennizzo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella INAIL l indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità lavorativa dell Assicurato, indipendentemente dalla sua professione; 9

se l Assicurato è mancino le percentuali di invalidità permanente previste per l arto superiore destro e la mano destra, varranno per l arto superiore sinistro e la mano sinistra, e viceversa. Art. 8 - Liquidazione dell indennità La Società, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l indennità che risulta dovuta e provvede al pagamento. Il diritto all indennità è di carattere personale e non è, quindi, trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art. 9 - Controversie In caso di disaccordo sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanente e/o sull applicazione dei criteri per la determinazione delle indennità le parti si obbligano a conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indenizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Art. 10 - Rinuncia all azione di rivalsa La Società rinuncia ad esercitare l azione di rivalsa, prevista dall art. 1916 c.c., verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 11 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte per iscritto ed inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma indirizzati alla sede della Società. Art. 12 - Richiamo alle condizioni dell assicurazione principale Per quanto non risulta regolato dalle presenti condizioni valgono le norme di legge in materia e le Condizioni Generali dell assicurazione principale vita, in quanto applicabili. 10

Condizioni per l assicurazione complementare in caso di invalidità permanente da malattia Le presenti condizioni si intendono operanti solo se espressamente richiamate in polizza Art. 1 - Basi del contratto - Entrata in vigore dell assicurazione - Scadenza dell assicurazione L assicurazione complementare per il caso di invalidità permanente dell Assicurato conseguente a malattia viene stipulata in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall Assicurato, nella proposta e negli altri documenti alla medesima allegati. Essa può essere concessa solo se abbinata alla garanzia complementare di invalidità permanente per il caso di infortunio. La presente garanzia complementare entra in vigore dalle ore 24.00 del novantesimo giorno successivo all entrata in vigore dell assicurazione principale vita. La decorrenza della garanzia per le conseguenze dovute alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, è disciplinata dalle condizioni di polizza previste per l assicurazione principale vita. La scadenza della presente garanzia complementare deve coincidere con il termine del periodo pagamento premi dell assicurazione principale vita, qualora detto periodo risulti non superiore a 10 anni. In caso contrario l assicurazione complementare viene stipulata per una durata di 10 anni e può essere, di volta in volta, rinnovata con la stessa regola per un analogo periodo di durata e comunque non oltre il termine del periodo pagamento premi dell assicurazione principale vita. Il rinnovo dell assicurazione complementare non sarà soggetto al periodo di carenza di 90 giorni sopra indicato a condizione che venga richiesto almeno sei mesi prima della sua scadenza. Art. 2 - Rischio assicurato Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Per invalidità permanente si intende la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta dall Assicurato. La presente assicurazione vale per l invalidità permanente conseguente a malattia che insorga durante il periodo di validità dell assicurazione e che si manifesti non oltre un anno dopo il suo termine. Sono escluse dall assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da: abuso di alcoolici o di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici. Art. 3 - Premio - Pagamento del premio Il premio della presente assicurazione complementare è determinato applicando i tassi di premio in vigore all epoca della sua stipulazione iniziale o del suo eventuale rinnovo. Valgono, per il pagamento del premio, le norme previste dalle condizioni generali dell assicurazione principale vita. Nel caso di mancato pagamento del premio della garanzia complementare o di quello dell assicurazione principale vita la presente assicurazione complementare verrà annullata di pieno diritto ed i premi per essa pagati resteranno acquisiti alla Società. La riattivazione dell assicurazione vita dà diritto alla rimessa in vigore dell assicurazione complementare con effetto dalle ore 24.00 del 90 giorno successivo a quello in cui avviene tale riattivazione. L Assicurato, pur continuando a mantenere in vigore l assicurazione principale vita, ha la facoltà di porre termine alla presente assicurazione complementare allo scadere di ogni annualità di premio dandone notizia alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza del premio stesso. L assicurazione complementare si estinguerà comunque: in caso di mancato rinnovo; al termine del periodo pagamento premi dell assicurazione principale vita; in caso di esonero dal pagamento dei premi della assicurazione principale vita; in caso di liquidazione di indennità di importo complessivamente superiore al 75% della somma assicurata; al raggiungimento del 65 anno di età. Qualora il 65 anno venga compiuto durante il periodo di assicurazione, l assicurazione stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio. 11