REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Documenti analoghi
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE In vigore dal 07/01/2016 Delibera di Giunta n. 138/2015 Delibera del Consiglio n. 27/2015

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ORISTANO

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA DI MEDIAZIONE

Art. 1) DEFINIZIONI. Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 DEFINIZIONI. Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Allegato A. Deliberazione di Consiglio n. 7/15 del Regolamento di Mediazione

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA C.C.I.A.A. DI BERGAMO

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Novembre 2010

Regolamento in vigore dal 2 febbraio 2015

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO MEDIAZIONE SETTEMBRE 2013 Approvato con Delibera di Giunta n.49 dell 8 ottobre 2013

Regolamento di mediazione

Istanza di Mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010

Regolamento di mediazione

DOMANDA DI CONCILIAZIONE

Regolamento di Mediazione

Modulo DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE ai sensi del D.Lgs. n. 28/10

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE (Delibere Giunta n.17/2011, 257/2011, 199/2012 e delibere Consiglio camerale n. 3/2011, 11/11 e 20/2012)

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di più parti, allegare foglio 2 con le generalità degli altri istanti o convenuti

MODULO DI CONFERMA DI INTERVENTO AL PRIMO INCONTRO. CON RISERVA DI VALUTARE in tale sede l'effettivo INIZIO della mediazione

DOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

00195 Roma c/o Ordine Ingg. Latina Piazza A. Celli LATINA

ISTANZA DI MEDIAZIONE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

Domande e risposte sulla mediazione. tratte dal d.lgs. 28/2010 (II parte)

C I T T A D I A R I C C I A (CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ) IL DIRIGENTE DELL AREA I ^

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE FACOLTATIVA/VOLONTARIA

DOMANDA DI MEDIAZIONE

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. 18/10/2012, N. 179 RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI TERNI

Ministero della Giustizia

DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. n.28/2010 e successive modifiche

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Ottobre 2011

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VARESE

ISTANZA DI MEDIAZIONE

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

DOMANDA DI MEDIAZIONE

VALUTAZIONE E ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI REGOLAMENTO GENERALE (Legge 14 gennaio 2013 n. 4)

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

ISTANZA DI MEDIAZIONE

Regolamento della procedura di mediazione Mediation.BZ dell Ordine degli Architetti della Provincia di Bolzano

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

REGOLAMENTO di Procedura e Codice Etico dell Organismo di Mediazione Forense di Trento (OMF)

Organismo di Mediazione CONCILIA QUI S.r.l. Iscritto al n. 439 del Registro Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE- ARCO S.r.l.

ISTANZA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/2010

COMUNE DI MONTELONGO

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VARESE

LE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA

ISTANZA DI MEDIAZIONE N.

REGOLAMENTO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO

DA COMPILARE SE LA PARTE RICHIEDENTE INTENDE FARSI ASSISTERE NELLA PROCEDURA Cognome e nome dell assistente di parte

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA SPEZIA. Statuto del Dipartimento Organismo di Mediazione

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA

DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Mod 2014 AI SENSI DEL D. LGS N. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

TRIBUNALE DI TREVISO DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO

BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DOMANDA D ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI MEDIATORI

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Ver. 6.4

TABELLA delle INDENNITA di INMEDIAZIONE ADR Organismo non autonomo di IN MEDIAZIONE S.R.L.

SPORTELLO PER IL CITTADINO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO ARBITRATI

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE aggiornato al 18 settembre 2015

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

DOMANDA DI MEDIAZIONE

DOMANDA DI MEDIAZIONE

Art. 1 Premessa. Art. 4 Conclusione della mediazione. Art. 5 Scheda di valutazione del servizio

ISTANZA DI MEDIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE 2014

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

MODULO DI RISPOSTA AD ISTANZA DI MEDIAZIONE

A.D.R. C.E.L. S.r.l. Società di mediazione via On. F. Napolitano 60, NOLA (Na)

Osservatorio giustizia civile Firenze. Progetto Nausicaa 2. Protocollo sulla mediazione disposta dal giudice. Aggiornato al 3 Aprile 2014

ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE (D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.)

COMUNE DI CARINARO AVVISO PUBBLICO PER L ESPLETAMENTO DI CONSULENZE LEGALI GRATUITE PRESSO LO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE PER IL CITTADINO

Articolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE PER ALFABETIZZAZIONE E ATTIVITA TEATRALE A.S.

Transcript:

Iscritto al n. 23 del Registro degli Organismi deputati a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Revisione VIII del 16 febbraio 2015 1

Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per Organismo di mediazione, o semplicemente Organismo, si intende l Ente del sistema camerale, iscritto nell apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente; - per Responsabile dell Organismo si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile; - per Segreteria si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell Organismo. Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche compatibilmente con la dotazione informatica idonea a soddisfare i requisiti di cui alla vigente normativa. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge. Art. 3) LA SEGRETERIA La Segreteria amministra il servizio di Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi tre mesi dal deposito dalla domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell articolo 5 co. 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) l avvenuto deposito della domanda; b) l avvenuta chiusura del procedimento. Art. 4) IL MEDIATORE Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente. Durante il primo incontro il mediatore informa le parti circa le caratteristiche della procedura di mediazione e verifica con le stesse e con i loro consulenti la possibilità di proseguire con il tentativo di Il mediatore è individuato dal Responsabile dell Organismo tra i nominativi inseriti nel proprio elenco formato sulla base degli standard definiti dall Unione Italiana delle Camere di commercio e nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri inderogabili di individuazione che, tenuto conto dell oggetto e delle parti della controversia, prendono in considerazione la competenza professionale del mediatore (desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita), la turnazione, l esperienza nella mediazione, la disponibilità, in maniera da assicurare l imparzialità e l idoneità al corretto e sollecito espletamento dell incarico. Le parti, sempre nel rispetto della normativa vigente, possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell elenco. 2

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all allegato B). Prima dell inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico. Ove si renda necessario, e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell esercizio della sua funzione. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell Organismo, sull istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile. Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI Presso l Organismo di mediazione devono essere conservati, per ciascun mediatore, i fascicoli contenenti curriculum vitae dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell operato del mediatore. Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda. L Organismo di mediazione provvede, anche sulla base della disponibilità manifestata dal singolo professionista, a raggruppare i mediatori iscritti nell elenco secondo categorie individuate per materia di competenza professionale. Il Responsabile dell Organismo provvede ad effettuare la designazione del mediatore sulla base di criteri di individuazione che ne assicurino l imparzialità e l idoneità al corretto e sollecito espletamento dell incarico. Il Responsabile dell Organismo, avuto riguardo all oggetto ed alle parti della controversia, dedotti sulla base di un istruttoria sommaria degli elementi della procedura, procede innanzitutto ad individuare una rosa di mediatori la cui competenza professionale (desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita) attenga alla materia di cui si tratta. Successivamente procede alla designazione del mediatore tenendo in considerazione, quali criteri di scelta, l esperienza professionale, l esperienza nella mediazione, la disponibilità e la turnazione. In considerazione dell importanza, della complessità o della difficoltà della controversia (per esempio mediazione multiparte, grado di conflittualità raggiunta dalle parti, tipologia di mediazione da affidare, ossia se delegata, volontaria o obbligatoria), il Responsabile individuerà il mediatore, tra quelli di pari competenza professionale, avuto riguardo alla rispettiva esperienza professionale nonché all esperienza e competenza acquisite in mediazione (quest ultima valutata sulla base del numero e della tipologia di mediazioni svolte, del continuo aggiornamento formativo). Qualora, ad esito della selezione operata secondo i suddetti criteri, il Responsabile arrivi ad individuare più mediatori ugualmente idonei per la mediazione in questione, si applicherà un criterio di turnazione che prenda in considerazione sia il numero di incarichi assegnati ai mediatori nell arco dell anno sia il valore di lite delle procedure precedentemente assegnate. Nel rispetto della normativa vigente, le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nell elenco dell Organismo di Le parti, inoltre, possono anche indicare, congiuntamente, la qualifica professionale ritenuta più adeguata o, viceversa, quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, dovrà darne adeguata motivazione nel provvedimento di nomina di altro mediatore. Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti. In questo caso, le parti dovranno comunicare la loro concorde preferenza entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, in mancanza provvederà il responsabile, nominando, secondo i criteri sopra indicati, un mediatore tra i candidati proposti. Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un apposita clausola contrattuale o a seguito di provvedimento del Giudice e qualora la legge preveda l obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l azione giudiziale. 3

Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell Organismo di La domanda deve essere depositata presso un Organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia oggetto dell istanza. Nella domanda devono essere indicati: - il nome dell Organismo di mediazione, - le generalità ed i recapiti delle parti e, se richiesti dalla legge, o comunque nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti; - l oggetto della controversia, precisando se si tratta di un ipotesi ex art.5, commi 1bis e 2; - le ragioni della pretesa; - il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. - la ricevuta dell avvenuto pagamento delle spese di registrazione, quando dovute; La Segreteria procede all istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di registrazione, quando dovute, il Responsabile dell Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali: in questo caso il primo incontro non avrà luogo e al momento del deposito dell istanza congiunta la Segreteria provvederà direttamente alla fissazione dell incontro di La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti. Il Responsabile dell Organismo fissa la data dell incontro preliminare tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell incontro preliminare. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data dell incontro preliminare con mezzo idoneo a dimostrarne l avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell incontro, confermano chi sarà presente allo stesso. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Qualora venga a mancare l apposita abilitazione dell Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento. Art. 7) L INCONTRO DI MEDIAZIONE La sede dell incontro è presso la sede dell Organismo o, eventualmente, presso un altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell Organismo. Il primo incontro tra le parti e il mediatore si svolge entro 30 giorni dal deposito della domanda e consiste, in una sessione informativa con l obiettivo di spiegare alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione e di verificare con le stesse e con i loro consulenti le possibilità di proseguire il tentativo di Se, nel corso di tale incontro, le parti decidono di non proseguire, il procedimento si conclude con un mancato accordo e nessun compenso è dovuto all organismo. Nel caso in cui, invece, le parti decidano di procedere oltre e quindi di iniziare il vero e proprio tentativo di mediazione, il mediatore, d intesa con le parti, fissa la data del successivo incontro di mediazione e stabilisce il termine entro cui le parti dovranno provvedere alla corresponsione delle indennità dovute. Qualora si decida di proseguire con il tentativo di mediazione le spese devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà prima dell inizio dell incontro di mediazione, successivo all incontro preliminare, e devono essere corrisposte per intero comunque prima del rilascio del verbale di accordo. Esse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le parti partecipano all incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri Quando l esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell articolo 5 co. 1-bis del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2012 e s.m.i., le parti devono partecipare all incontro preliminare e a tutti i successivi incontri con l assistenza di un avvocato. In ogni caso le parti possono sempre farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia. 4

Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d intesa con le parti, può fissare eventuali successivi incontri. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti Art. 8) ESITO DELL INCONTRO DI MEDIAZIONE Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti, dagli avvocati se previsto e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, che dà atto dell esito dell incontro ed eventualmente, dell impossibilità di una parte di sottoscriverlo. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta. Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all Organismo dell intero importo delle spese di Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all allegato D). Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall accordo raggiunto restano a carico delle parti. Art. 9) RISERVATEZZA Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell incontro non può essere registrato o verbalizzato. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO Il tirocinio assistito consiste nell osservazione dell operato del mediatore esperto durante un incontro di Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco e determinando il numero massimo dei tirocinanti ammissibili in ciascun incontro di I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell inizio dell incontro di Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l allontanamento dei tirocinanti. 5

Il tirocinante non ha diritto di percepire alcun compenso. Il tirocinante è tenuto a rispettare gli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità cui è tenuto il mediatore, nonché il codice etico del mediatore per quanto applicabile. Egli deve comunicare alla Segreteria qualsiasi circostanza possa inficiare il rispetto dei suddetti doveri rinunciando, di conseguenza, a partecipare al tirocinio. Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA DELLE PARTI Sono di esclusiva responsabilità delle parti: - la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia, alle ragioni della richiesta ed alla competenza territoriale dell organismo; - la qualificazione della natura della controversia; - la forma e il contenuto dell atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all art. 7 del presente Regolamento; - l indicazione del valore della controversia; - l individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata; - la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura. L Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a: - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell Organismo; - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di ALLEGATO A) Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione ALLEGATO B) Codice Etico per i mediatori ALLEGATO C) Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche ALLEGATO D) Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione ALLEGATO E) Standard minimi per la formazione e la selezione dei mediatori 6

Curia Mercatorum CENTRO DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO Associazione Riconosciuta promossa dalla Camera di Commercio di Treviso Iscritto al n. 23 del Registro degli Organismi deputati a gestire procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. Sede legale Camera di Commercio I.A.A. Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso Sede operativa di Treviso Sede operativa di Pordenone c/o Centro Cristallo c/o Camera di Commercio I.A.A. Via Roma, 4 Corso Vittorio Emanuele II, 7 31020 Lancenigo di Villorba (TV) 33170 Pordenone Tel. 0422-917891 Tel. 0434-381258/381248/381247 Fax 0422-917893 Fax 0434-27263 info@curiamercatorum.com curiamercatorum@pn.camcom.it Sede operativa di Belluno Sede operativa di Gorizia c/o Camera di Commercio I.A.A. c/o Camera di Commercio I.A.A. Piazza S. Stefano, 15 Via Crispi, 10 32100 Belluno 34170 Gorizia Tel. 0437-955146/955178 Tel. 0481-3841 Fax 0437-955250 Fax 0481-533176 regolazione.mercato@bl.camcom.it regolazione.mercato@go.camcom.it Curia Mercatorum - C.F. e P.IVA 03152340265 - www.curiamercatorum.com 7