Ordinanza sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione

Documenti analoghi
Ordinanza del DDPS concernenti gli animali dell esercito

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza del DDPS 1 concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza del DDPS concernente i cavalli dell esercito

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Regolamento di servizio dell esercito svizzero

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Legge sul censimento federale della popolazione

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Ordinanza sull allevamento di animali

del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Codice delle obbligazioni

Ordinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per i giardinieri privati

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Decreto federale Disegno

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sui fondi d investimento

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Transcript:

Ordinanza sui cavalli noleggiati per i servizi d istruzione (OCIs) 514.43 del 10 giugno 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (legge militare), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Principio 1 I cavalli del treno e i cavalli da sella (cavalli) necessari per i servizi d istruzione sono noleggiati, sempreché non siano messi a disposizione dal Deposito federale dei cavalli dell esercito. 2 In assenza di prescrizioni particolari, le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili anche ai muli. Art. 2 Competenza 1 Il Servizio veterinario dell esercito (SVET) dell Ufficio federale delle truppe della logistica (UFTL) è competente per il noleggio dei cavalli (fornitura dei cavalli). 2 Esso può stipulare contratti di fornitura. Art. 3 Responsabilità 1 La Confederazione risponde per le perdite e i danni patiti dai cavalli che si verificano tra la stima d entrata e la fine della stima d uscita, nonché durante il viaggio di andata verso la piazza di stima e il ritorno. 2 La Confederazione non risponde per i difetti e le malattie, segnatamente le zoppicature croniche, quando è provato che esistevano già prima della stima d entrata, siano essi stati menzionati o no nei verbali di stima. 3 Per il resto, la responsabilità della Confederazione si fonda sulla legge militare. RU 1996 1850 1 RS 510.10 1

514.43 Equipaggiamento Sezione 2: Condizioni per il noleggio Art. 4 Idoneità 1 I cavalli devono avere almeno quattro e al massimo sedici anni di età. L altezza al garrese dev essere di almeno 160 cm per i cavalli da sella, di 148 a 160 cm per i cavalli della razza del Giura e di 145 a 160 cm per i cavalli della razza Haflinger. 2 I muli devono avere almeno quattro anni di età e un altezza al garrese di 145 a 160 cm. 3 I cavalli devono essere vaccinati contro l influenza equina e il tetano. Sono richieste due vaccinazioni di base con un intervallo di 21 a 92 giorni e una vaccinazione di richiamo entro 365 giorni dalla seconda vaccinazione di base. Art. 5 Inidoneità 1 Sono esclusi dal servizio militare: a. gli stalloni, i cavalli monorchidi e criptorchidi, le giumente pregne o che allattano; b. i cavalli viziosi o restii; c. i cavalli affetti da cecità o semicecità; d. i cavalli affetti da malattie contagiose, esterne o interne; e. i cavalli che, a causa di affezioni croniche esterne o interne, di tare o di difetti, non sono idonei per un servizio faticoso; f. i cavalli riformati e contrassegnati con una A sul lato sinistro dell incollatura; g. i cavalli importati da meno di tre mesi; h. i cavalli affetti da tic. 2 Sono esclusi dal servizio da soma anche i cavalli che non vedono distintamente. 3 Durante il servizio possono essere dichiarati in ogni momento non idonei e restituiti al locatore: a. i cavalli recalcitranti o morditori pericolosi; b. i cavalli refrattari alla sella, al tiro o al basto; c. i cavalli che, già prima della stima d entrata, soffrivano indubbiamente di malattie croniche; d. i cavalli affetti da tic. Art. 6 Marcatura Per tutto il tempo in cui sono idonei al servizio, i cavalli restano contrassegnati con i numeri degli zoccoli assegnati dagli organi di fornitura in occasione della prima ispezione. 2

Cavalli noleggiati per i servizi d istruzione 514.43 Sezione 3: Stime Art. 7 Principio I cavalli noleggiati sono stimati alla presa in consegna e alla restituzione. Art. 8 Periti 1 Le stime d entrata e d uscita dei cavalli per i servizi d istruzione sono effettuate da un ufficiale veterinario. 2 A tale scopo, il SVET convoca gli ufficiali veterinari. 3 Se, per la stima d entrata e d uscita, non è in servizio alcun ufficiale veterinario, è possibile convocare veterinari civili come periti. 4 Il Dipartimento militare federale, d intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce le indennità per i periti civili. 5 Agli ufficiali veterinari non è consentito stimare i propri cavalli. Art. 9 Istruzioni tecniche Il SVET emana le istruzioni tecniche concernenti le stime d entrata e d uscita. Art. 10 Chiamata 1 Il SVET chiama i locatori di cavalli alle stime d entrata e d uscita. 2 Coordina i trasporti di cavalli. 3 Organizza le stime d entrata e d uscita. Art. 11 Trasporti 1 Il trasporto dei cavalli fino alla piazza di stima e il ritorno al domicilio incombono al locatore. La Confederazione assume le spese di trasporto. 2 Per il viaggio fino alla piazza di stima e ritorno, ai fornitori di cavalli è rimborsato il prezzo di un mezzo biglietto di 2 a classe e, annualmente, di un abbonamento a metà prezzo. 3 La Confederazione non assume le spese di trasporto né alcuna altra indennità per i cavalli che, in occasione della stima d entrata, sono stati dichiarati non idonei al servizio o sono stati ripresi dal locatore. Art. 12 Ferratura I cavalli devono essere presentati alla stima d entrata provvisti di ferratura in buono stato e adatta alla stagione. I ferri devono essere preparati con quattro fori per l inserimento dei mordax/ramponi. Le ferrature difettose sono annotate, in occasione della stima, nel verbale di stima e nella lista di fornitura. Esse devono essere riparate dai maniscalchi della truppa, a spese del locatore. 3

514.43 Equipaggiamento Art. 13 Stima d entrata 1 In occasione della stima d entrata, i periti stabiliscono per ogni cavallo un prezzo di stima corrispondente al valore d uso. Il prezzo di stima è iscritto nel verbale di stima. 2 Le stime massime ammontano a: franchi a. per i cavalli da sella fino a 8 anni 10 000 da 9 a 12 anni 8 000 13 anni e più 6 000 b. per i cavalli del treno e i muli fino a 8 anni 7 000 da 9 a 12 anni 6 000 13 anni e più 4 500 Art. 14 Ripresa 1 Durante la stima d entrata, i locatori possono riprendere subito i loro cavalli se non sono d accordo con il prezzo di stima o con l iscrizione di difetti nel verbale. 2 Dopo la stima d entrata, i cavalli non possono essere ripresi prima della fine del servizio senza l autorizzazione del SVET. Art. 15 Accettazione da parte della truppa 1 Il comandante non può rifiutare i cavalli stimati. 2 Durante la stima d entrata, egli annuncia al perito responsabile le contestazioni concernenti i cavalli assegnati alla truppa. Art. 16 Ispezione da parte del comandante All inizio del servizio, il comandante fa esaminare lo stato di salute di tutti i cavalli. Ordina all ufficiale veterinario l ispezione di quest ultimi entro cinque giorni dalla stima d entrata. I difetti e le malattie accertati, che sono anteriori al servizio e non sono stati rilevati in occasione della stima d entrata, devono essere annotati nel verbale di stima dall ufficiale veterinario che esegue l ispezione e annunciati al SVET. Art. 17 Rinvio 1 Il comandante ha il diritto di restituire il cavallo al locatore immediatamente dopo l ispezione, senza indennità di deprezzamento, quando a. si manifestano, a posteriori, difetti o malattie che avrebbero escluso il cavallo dalla stima d entrata; b. difetti o malattie anteriori alla stima, accertati o no, si sono aggravati in misura tale da rendere il cavallo non idoneo al servizio. 4

Cavalli noleggiati per i servizi d istruzione 514.43 2 La restituzione ai locatori dei cavalli dichiarati inabili al servizio in occasione dell ispezione avviene a cura del SVET, che, se necessario, provvede anche alla sostituzione. Art. 18 Ispezione intermedia I cavalli che passano da un servizio all altro sono sottoposti a un ispezione intermedia, organizzata dal SVET. Art. 19 Stima d uscita 1 I cavalli sono stimati alla fine di un servizio o all uscita da un infermeria veterinaria. È fatto salvo il rinvio senza indennità di deprezzamento secondo gli articoli 5 capoverso 3 e 17 capoverso 1. 2 I cavalli devono essere presentati alla stima d uscita con una ferratura adatta al servizio. Le ferrature difettose devono essere annotate nel verbale di stima e sulla lista di fornitura dei cavalli. Le spese per il maniscalco civile sono rimborsate dal SVET secondo la tariffa dell Unione svizzera del metallo 2. 3 Il risultato della stima d uscita dev essere annotato nel verbale di stima. 4 Chi, alla fine del servizio, non presenta il suo cavallo alla stima d uscita, perde ogni diritto a eventuali indennità di deprezzamento. Art. 20 Restituzione 1 Dopo la stima d uscita, i locatori sono tenuti, in ogni caso, a riprendere i propri cavalli. 2 I cavalli che non sono ripresi possono essere messi in un luogo di raccolta a spese, rischio e pericolo del locatore, che ne sarà informato. Art. 21 3 Art. 22 Revisione della stima d uscita 1 Il SVET è autorizzato a sottoporre ogni stima d uscita a una revisione; esso informa il locatore della modificazione. 2... 4 2 Unione svizzera del metallo, Seestrasse 105, 8027 Zurigo. 3 Abrogato dal n. II 40 dell O dell 8 nov. 2006 concernente l adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1 gen. 2007 (RU 2006 4705). 4 Abrogato dal n. II 40 dell O dell 8 nov. 2006 concernente l adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1 gen. 2007 (RU 2006 4705). 5

514.43 Equipaggiamento Sezione 4: Indennità di nolo Art. 23 Indennità di nolo 1 L indennità di nolo per i cavalli è di 27 franchi per ogni giorno di servizio. 2 Durante il periodo di cura in un infermeria veterinaria, ai locatori è pagata la metà dell indennità giornaliera di nolo. Art. 24 Diritto all indennità di nolo Il diritto all indennità di nolo inizia, per i cavalli stimati, il giorno della stima d entrata e termina il giorno della stima d uscita. Art. 25 Indennità di nolo in caso di rinvio 1 In caso di rinvio di cavalli, l indennità di nolo è pagata soltanto per i giorni di servizio effettivamente prestati. 2 Non è pagata alcuna indennità di nolo per i cavalli recalcitranti o morditori che, durante i servizi d istruzione, vengono ritornati entro cinque giorni dalla stima d entrata. Art. 26 Indennità di nolo in caso di trasferimento o di uscita anticipata dal servizio 1 Per i cavalli noleggiati che passano da una truppa all altra esiste il diritto all indennità di nolo per i giorni di un eventuale interruzione del servizio. Il SVET regola, d intesa con i comandanti competenti, l alloggio, il governo e il foraggiamento di tali cavalli. Queste spese sono a carico della cassa di servizio della truppa che governa i cavalli. 2 Per i cavalli che lasciano il servizio presso la truppa prima della fine del servizio, l indennità di nolo viene calcolata fino al giorno della partenza dalla truppa compreso. Sezione 5: Indennità in caso di malattia, ferite e morte Art. 27 Diritto a indennità 1 Se, nei cinque giorni che seguono la stima d uscita, si manifestano malattie, i locatori hanno diritto a indennità: a. per le malattie interne dei loro cavalli che sono state causate, con ogni probabilità, dal servizio militare; b. per le malattie e le lesioni esterne dei loro cavalli, a condizione però che siano state accertate alla stima d uscita e annotate nei verbali, oppure sia provato che esse si sono verificate in servizio. 6

Cavalli noleggiati per i servizi d istruzione 514.43 2 Il termine è di nove giorni per le malattie contagiose, sempreché sia provato che esse sono state contratte in servizio. Art. 28 Trattamento, dopo la stima d uscita, di cavalli malati o feriti Dopo la stima d uscita, i locatori devono curare bene e far trattare senza ritardo da un veterinario i cavalli malati o feriti per i quali intendono chiedere un indennità. Essi sono tenuti a spedire regolarmente al SVET i referti del veterinario sullo stato di salute e il trattamento dei cavalli. Art. 29 Domande d indennizzo 1 Le domande d indennizzo devono essere presentate entro otto giorni, in caso di malattie contagiose entro dodici giorni, dalla stima d uscita. È determinante la data del timbro postale. 2 La domanda dev essere presentata al SVET accompagnata dal verbale di stima e dal referto del veterinario curante. Il referto deve, tra l altro, confermare che i termini stabiliti all articolo 27 sono stati rispettati. 3 Se la domanda d indennizzo è presentata in ritardo, il diritto all indennità comincia a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata consegnata alla posta. Art. 30 Estinzione del diritto all indennità Il diritto all indennità si estingue quando: a. il cavallo è venduto o condotto all estero; b. il locatore non fa trattare il cavallo in modo adeguato o in tempo utile; c. i referti veterinari sono incompleti, non sono spediti regolarmente o mancano; d. il locatore rimuove il cadavere di un cavallo morto o macellato d urgenza senza aver dato la possibilità al SVET di ordinare un autopsia. Art. 31 Ammontare dell indennità 1 In caso di totale inabilità al lavoro di un cavallo dopo la stima d uscita, il locatore riceve per tutto il tempo che dura la cura: a. la metà dell indennità di nolo secondo l articolo 23; e b. un indennità giornaliera di 12 franchi per il governo e il foraggio. 2 In caso di incapacità lavorativa parziale, l indennità è proporzionalmente ridotta. 3 La Confederazione assume le spese per il trattamento veterinario. Art. 32 Provvedimenti del SVET in caso di domande d indennizzo Il SVET può ordinare che i cavalli malati o feriti, per i quali il locatore pretende un indennità di nolo o di deprezzamento, siano: 7

514.43 Equipaggiamento a. presentati, a spese del locatore, in un luogo appropriato per essere esaminati; b. ricoverati in un infermeria veterinaria; c. ripresi dall amministrazione militare al prezzo di stima, riformati, venduti all asta o macellati se l affezione è considerata incurabile. Sono fatti salvi gli articoli 3 capoverso 2 e 30. Art. 33 Morte del cavallo 1 Per i cavalli morti o macellati d urgenza in servizio militare oppure in seguito a malattie o a ferite contratte durante il servizio militare, il locatore riceve il prezzo di stima; l eventuale ricavo della macellazione appartiene alla Confederazione. 2 Nei casi previsti all articolo 3 capoverso 2, il locatore ha diritto soltanto al ricavo della macellazione. Sezione 6: Cavalli da sella Art. 34 Servizi d istruzione delle formazioni 1 Nei servizi d istruzione delle formazioni e nei corsi tecnici, gli ufficiali incorporati montati forniscono essi stessi il loro cavallo. L indennità di nolo secondo l articolo 23 è a carico della cassa di servizio. 2 Il Deposito federale dei cavalli dell esercito fornisce, a richiesta e nel limite del possibile, cavalli del suo effettivo. Art. 35 Scuole reclute 1 Nelle scuole reclute, agli ufficiali non proprietari di un cavallo da sella vengono assegnati cavalli del Deposito federale dei cavalli dell esercito. 2 Con l autorizzazione del comandante di scuola competente, gli ufficiali del treno e gli ufficiali veterinari possono prendere seco, alla scuola reclute che devono compiere montati, un cavallo da sella idoneo al servizio, sempre che ne siano i proprietari. L indennità di nolo secondo l articolo 23 è a carico della cassa di servizio. Art. 36 Stima d entrata e d uscita 1 Nei servizi d istruzione, i cavalli da sella vengono stimati sulla piazza di riunione il giorno dell entrata in servizio e sulla piazza di smobilitazione il giorno del licenziamento. 2 Gli ufficiali devono assistere alle stime d entrata e d uscita dei loro cavalli da sella. Art. 37 Sostituzione di cavalli, alienazione 1 L ufficiale che, senza motivi impellenti, sostituisce il suo cavallo da sella durante il servizio deve sopportare le spese di trasporto e di stima del nuovo cavallo. 8

Cavalli noleggiati per i servizi d istruzione 514.43 2 L ufficiale che aliena il suo cavallo da sella durante il servizio è tenuto a informare il comandante, che trasmette subito l annuncio al SVET. La Confederazione non assume le eventuali spese supplementari che possono risultare dall accompagnamento e dal trasporto del cavallo. Sezione 7: Cavalli per esercizi delle piazze di mobilitazione Art. 38 1 La Divisione della mobilitazione può autorizzare i comandi delle piazze di mobilitazione a noleggiare a breve termine, per esercizi, cavalli idonei al servizio. 2 Non è effettuata alcuna stima d entrata o d uscita. 3 Per il noleggio di un cavallo, l indennità prevista all articolo 23 è a carico della cassa di servizio. I locatori non hanno diritto ad altre indennità secondo la presente ordinanza. 4 I danni dovuti all impiego di detti cavalli o che si verificano durante il tragitto per recarsi al posto di lavoro e nel ritorno sono trattati giusta gli articoli 135 e seguenti della legge militare. Sezione 8: Servizio veterinario Art. 39 Ufficiale veterinario 1 I cavalli di servizio malati o feriti vengono curati dagli ufficiali veterinari della truppa o dagli ufficiali veterinari distaccati nelle scuole e nei corsi dal SVET. 2 Se non è in servizio alcun ufficiale veterinario, i cavalli sono curati: a. sulle piazze d armi, dai veterinari della piazza d armi o dai loro supplenti; b. in tutti gli altri casi, da veterinari civili. 3 Il capo del SVET nomina i veterinari delle piazze d armi e i loro supplenti. 4 I veterinari civili e quelli delle piazze d armi ricevono gli onorari secondo la tariffa della Società dei veterinari svizzeri. Art. 40 Infermeria veterinaria 1 I cavalli malati o feriti che non possono essere curati presso la truppa o restituiti al locatore alla stima d uscita sono ricoverati in un infermeria veterinaria designata dal SVET. 2 Se il SVET ordina il ricovero di un cavallo in un infermeria veterinaria, la Confederazione assume le spese per il trasporto di andata e ritorno. 9

514.43 Equipaggiamento Art. 41 Autopsia Ogni cavallo morto o macellato d urgenza in servizio deve essere sottoposto a un autopsia effettuata da un ufficiale veterinario. Se la truppa non dispone di ufficiali veterinari, il comandante informa subito il SVET, che ordina i provvedimenti necessari. Sezione 9: Vie legali Art. 42 Decisioni 1 L UFTL decide le indennità di deprezzamento e di nolo. 2 Le decisioni dell UFTL sono impugnabili presso la Commissione di ricorso del DDPS 5. Sezione 10: Disposizioni finali Art. 43 Esecuzione Il Dipartimento militare federale è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza. Art. 44 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 14 gennaio 1966 6 sui cavalli noleggiati per il servizio d istruzione è abrogata. Art. 45 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 29 novembre 1995 7 concernente l amministrazione dell esercito (OAE) è modificata come segue: Art. 168 cpv. 1 lett. c bis... Art. 168 cpv. 1 lett. d n. 1 7 Abrogati Art. 168 cpv. 1 lett. h bis... 5 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). 6 [RU 1966 29, 1974 69, 1985 2, 1987 1614, 1988 2199, 1990 3 art. 9] 7 RS 510.301. Le modifiche qui appresso sono inserite nell O menzionata. 10

Cavalli noleggiati per i servizi d istruzione 514.43 Art. 46 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 1996. 11

514.43 Equipaggiamento 12