Informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale - Circolare 250/XVIII Sess. Consiglio Nazionale degli Ingegneri



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Circolare n. 09/2013 del 22 luglio 2013 Spett.le Corrispondente Oggetto : Informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale - Circolare 250/XVIII Sess. Consiglio Nazionale degli Ingegneri Cari Colleghi, Corrispondenti e Collaboratori, il CNI Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato lo scorso 12 Luglio a tutti gli Ordini Provinciali e per conoscenza a tutti gli Ingegneri iscritti, una circolare informativa sull obbligo di stipula di polizza professionale. Come è noto, il DL 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate. Una fra le più importanti riguarda l'obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività, a partire - salvo proroghe dell'ultima ora - dal 15 agosto 2013 (così come indicato all'art.5, comma 3 del Dpr 7 agosto 2012 n.137). Nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, con la circolare in oggetto, il CNI ha ritenuto utile presentare le offerte di 5 diversi broker, sintetizzati in prospetti riepilogativi di tariffe e condizioni, che il Centro studi, dopo un attenta analisi, ha ritenuto in linea con i requisiti minimali individuati dal CNI. Il CNI precisa di non aver sottoscritto alcuna convenzione con nessuno dei Broker indicati pertanto è lasciata agli ordini provinciali l eventuale stipula di detti accordi per i propri iscritti. A tale proposito Vi ricordiamo che, per il ruolo di intermediario collocatore o grossista proprio di AEC Wholesale Group, la promozione e la sottoscrizione di accordi quadro o convenzioni con gli Ordini Provinciali degli Ingeneri a favore dei loro iscritti, è lasciata all iniziativa commerciale dei nostri Corrispondenti e collaboratori sul territorio. Ci preme altresì precisarvi che, come avviene in tutti i casi in cui si effettuano confronti tra testi e condizioni assicurative nell area della Responsabilità Civile Professionale, nel documento redatto dal Centro studi del CNI, sono state rilevate dai nostri uffici, incongruenze sulla proposta di AEC la quale, pur emergendo come quella più competitiva in termini economici, non è stata correttamente rappresentata né in termini di garanzie che in termini tariffari.

Vale solo la pena ricordare che, una recente attività di segnalazione e consultiva dell AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS1047 sul tema delle Polizze per la Responsabilità Civile Professionale degli Avvocati iscritti alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense (di seguito Cassa), apparsa sul bollettino 20 del 27 maggio 2013, ha rilevato alcune problematiche concorrenziali in merito alle modalità di stipulazione della convenzione relativa alle polizze per la responsabilità civile professionale degli avvocati iscritti alla Cassa. L Autorità ha più volte espresso, nei suoi precedenti, il principio in base al quale la stipula di convenzioni da parte di organismi associativi e/o casse di previdenza, anche quando tali convenzioni siano dedicate agli associati/iscritti e non determinino esborsi di denaro da parte dei suddetti Enti, debba essere orientata ai principi di trasparenza e non discriminazione al fine di evitare la creazione di criticità concorrenziali nel mercato dei prodotti oggetto di convenzione. L AGCM rileva, invece, che la Cassa abbia stipulato un unica convenzione assicurativa con un unica compagnia e senza porre in essere procedure di evidenza pubblica chiarendo, sul punto che, al fine di consentire il massimo confronto concorrenziale, la possibilità di stipulare convenzioni dovrebbe essere aperta a tutti gli operatori del mercato assicurativo che rispettino le caratteristiche richieste dalla Cassa come nel caso in esame per gli Ordini Provinciali degli Ingegneri. Al fine di assicurare un pieno confronto competitivo, l Autorità ha auspicato, pertanto, che si adottino forme di selezione delle compagnie assicurative convenzionate trasparenti e non discriminatorie che potranno garantire il raggiungimento di soluzioni ottimali anche per i futuri fruitori della convenzione sostanziandosi o nell adozione di modelli di convenzione aperti che consentano a tutti gli operatori assicurativi che rispettino determinati requisiti di accedervi, o nella selezione di una o più compagnie attraverso procedure ad evidenza pubblica, rispettando le regole stabilite nel Codice degli Appalti. Pertanto, nel nostro caso, gli Ordini Provinciali degli Ingegneri, al fine di garantire i principio di concorrenza tra operatori, dovranno sottoscrivere più convenzioni o accordi quadro per la copertura assicurativa dei loro iscritti, compresa la proposta di AEC Master Broker riconosciuta dal CNI come idonea. Sperando di avervi fornito spunti sia commerciali che giuridici sulla base dei quali promuovere e stipulare con gli Ordini provinciali degli Ingegneri le singole convezioni, Vi ricordiamo che i nostri coordinatori commerciali 02/873.879.51 rimangono a Vostra disposizione per supportarvi nelle attività di convenzionamento sul territorio. Fabrizio Callarà Presidente Amministratore Delegato AEC SpA

Principali incongruenze rilevate nella Circolare 250/XVIII Sess. Consiglio Nazionale degli Ingegneri: 1. Tipologie di opere: Viene indicato nella Circolare di cui sopra che sono escluse le attività inerenti ferrovie, funivie, gallerie, dighe, porti, opere subacquee e parchi giochi, ma non viene precisato che le stesse possono essere ricomprese in garanzia in automatico su richiesta dell Assicurato previa pagamento del relativo AP indicato nella nostra tariffa fornita a suo tempo; 2. Retroattività: L indicazione del funzionamento della retroattività così come evidenziata nella circolare non è pienamente corretta, la retroattività viene concessa gratuitamente di 5 anni e per coloro che hanno una precedente copertura assicurativa continuativa per un periodo superiore a 5 anni viene riconosciuto tale periodo continuativo come retro o se nell ultimo contratto stipulato veniva riconosciuta una retroattività maggiore di 5 anni riconosciamo gratuitamente quanto previsto nell ultimo contratto. Per tutti coloro che non possono godere gratuitamente di un periodo maggiore di 5 anni possono a richiesta acquistare un periodo illimitato; 3. Estensione postuma cioè dopo la scadenza: Diversamente da quanto indicato nella circolare Concediamo garanzia postuma per morte o cessazione attività di 10 anni (formula 5anni+5anni) senza premio addizionale; 4. Sottolimiti: Erroneamente nella circolare è stato indicato che la nostra copertura non prevede sottolimiti. In realtà sono previsti sottolimiti esclusivamente per la garanzia accessoria RC Conduzione dello Studio, per la garanzia Perdita documenti, per la garanzia spese di difesa penale e per la garanzia Spese di salvataggio; 5. Privacy, trattamento dei dati personali e sensibili: Nella circolare non viene indicato nulla in realtà il nostro normativo prevede questa garanzia; 6. Esclusioni più significative: Nel documento del Consiglio viene testualmente indicato Nel caso in cui l Assicurato o società collegate direttamente o indirettamente sia impegnato nel costruire, erigere, installare, fornire materiali o attrezzature, si precisa che come indicato all art. 10 le attività professionali (progettazione, direzione lavori, ecc) svolte dall assicurato risultano in garanzia anche quando quest ultimo è impegnato nella realizzazione dell opera stessa o in attività di installazione, montaggio ecc, evidenziando chiaramente le esclusioni relative all attività imprenditoriale/commerciale; 7. Rinnovo in caso di sinistro: A rettifica di quanti riportato nella circolare che indica la non applicabilità del rinnovo in caso di sinistro, i rinnovi delle coperture per Clienti con sinistri vengo concordate di volta in volta con gli assicuratori; 8. Franchigia: Diversamente da quanto riportato nel raffronto redatto dal CNI non abbiamo una franchigia fissa di Euro 2.500,00 il cliente può decidere di aumentare la franchigia base indicata con applicazione del relativo sconto di premio; 9. Condizioni Particolari sempre operanti: All interno della tabella comparativa non viene indicato nulla relativamente al wording AEC, il nostro testo di polizza al contrario prevede le seguenti condizioni particolari:

a) Consulenza Ecologica e Ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni di gas, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumori); verde industriale (impatto ambientale e paesaggistico, aree verdi, giardini, verde antirumore); b) Igiene e Sicurezza del Lavoro: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio, predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli); c) Le seguenti funzioni: Responsabile dei Lavori Coordinatore per la Progettazione Coordinatore per l Esecuzione dei Lavori d) Compilazione del Fascicolo Fabbricato per l accertamento della consistenza staticofunzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali; e) Funzioni di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per opere pubbliche; f) Verifica degli elaborati progettuali per i lavori delimitati dalle norme in vigore; g) Funzioni di Project Management nel settore delle costruzioni; h) Funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico di un Ente Pubblico, sempreché l Assicurato sia libero professionista e abbia con tale Ente un regolare contratto di incarico professionale; i) Incarico di Responsabile Unico del Procedimento esterno all Ente Pubblico; j) Consulenza nella Denuncia di Inizio Attività semplice ( DIA ) e nella cosiddetta superdia ; k) Funzioni per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l incarico di direttore responsabile e sorvegliante; l) Certificatore energetico; m) Tecnico dell acustica ambientale; n) Attività di competenza tecnica quali previste dalle vigenti Norme in materia ambientale; o) Attività di Conciliatore quale prevista dalle vigenti Norme; p) Risk management; q) Responsabile tecnico in imprese che effettuano la gestione rifiuti come previsto dalla Normativa vigente; r) Attività di geologo qualora l Ingegnere sia stato abilitato; s) Redazione di piani regolatori in genere ed urbanistici. Sono inoltre comprese le funzioni relative a: (A) Rilascio di certificati, dichiarazioni, relazioni, stime e valutazioni in genere, visure catastali e rilevamento di dati catastali;

(B) Redazione di documentazione tecnico-economico-finanziaria ai fini di richieste di finanziamento, anche in deroga al disposto dell articolo 9.15; (C) Accatastamento delle opere realizzate; (D) Incarichi di perito di parte nel campo edile. 10. Termine denuncia sinistri: Nello specchietto comparativo del CNI non viene riportato nulla in merito ai termini di denuncia, il nostro wording concede 15 giorni per denunciare sinistri e circostanze.