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ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 28/2014 Napoli 28 Luglio 2014 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. LE NOTE DI CREDITO EMESSE A STORNO DI OPERAZIONI EFFETTUATE NELL ANNO PRECEDENTE NON INCIDONO SULLA MISURA DEL PLAFOND ESPORTATORI GIA DETERMINATO IN BASE ALLE OPERAZIONI REGISTRATE. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 15059 DEL 2 LUGLIO 2014 La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 15059 del 2 luglio 2014, ha stabilito che, ai fini della quantificazione del plafond disponibile per gli esportatori abituali, vale esclusivamente il criterio legato alla registrazione delle fatture e non alle operazioni effettuate. Nel caso in specie, un contribuente esportatore abituale - impugnava l avviso di accertamento, ai fini IVA, emesso dall Agenzia delle Entrate che aveva provveduto al ricalcolo del plafond disponibile ex art. 8, comma 1, lett. c, DPR 633/72 ai fini degli acquisti in sospensione di imposta. Occorre precisare che, per gli esportatori abituali è prevista la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi o importazioni senza pagare l'iva o come si è soliti dire in sospensione di imposta. Tale facoltà è però ammessa entro un determinato limite, detto per l'appunto plafond disponibile. 1

L ufficio aveva constatato il superamento del plafond disponibile in conseguenza dell emissione, nell anno di imposta successivo a quello del ricalcolo del plafond, di alcune note di credito relative a cessioni all esportazione effettuate nell anno precedente. A sostegno dell'impugnazione, il contribuente deduceva che il criterio rilevante era quello dell'avvenuta registrazione nell'anno precedente, mentre irrilevante era l'effettiva realizzazione delle cessioni ed il conseguente storno nel successivo periodo di imposta attraverso l'emissione delle note di credito. La CTP accoglieva il ricorso della società e l'appello dell'ufficio veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. La questione è giunta alla Suprema Corte che ha rigettato il ricorso dell Ufficio ed affermato che il criterio in ordine al momento costitutivo del plafond, non è legato alle operazioni "fatte", bensì a quelle registrate, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23, con riferimento, quindi, al momento della data di emissione della fattura ovvero a quella di consegna o spedizione per le fatture differite. Si è stabilito, pertanto, la non interferenza con il plafond dell'emissione nell'anno successivo di nota di credito, "a storno" di operazione registrata che nell'anno precedente ha contribuito alla determinazione del plafond medesimo. NEL PROCESSO TRIBUTARIO LE DICHIARAZIONI DEL TERZO HANNO VALORE INDIZIARIO. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 16223 DEL 16 LUGLIO 2014 La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, sentenza n 16223 del 16 luglio 2014, ha statuito l importante principio in base al quale, nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo, acquisite dalla Guardia di Finanza e trasfuse nel p.v.c. riportato, poi, nel verbale di accertamento -, hanno valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del Giudice unitamente ad altri elementi. Nel caso in specie, a carico di un contribuente venivano emessi avvisi d accertamento per omessa dichiarazione di redditi da locazione a seguito dichiarazioni rese dagli inquilini dello stesso. 2

Il contribuente provvedeva ad impugnare gli avvisi d accertamento dinanzi alla giustizia tributaria ottenendone l annullamento. In particolare, la CTR dichiarava l illegittimità degli atti impugnati sulla base della constatazione che l Ufficio non aveva svolto accertamenti bancari o verifiche sugli investimenti mobiliari del contribuente, mentre era stata attribuita rilevanza alle sole dichiarazioni rese dagli inquilini. Ciò aveva impedito una compiuta valutazione della capacità contributiva. Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell Amministrazione finanziaria. Orbene, i Giudici del Palazzaccio, con la sentenza de qua, hanno ritenuto la ratio decidendi della CTR non conforme del tutto ai principi di diritto vigenti di cui all articolo 7 del D.Lgs. 546/1992, circa i poteri delle commissioni tributarie (id: "non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale"). In particolare, hanno affermato i Giudici nomofilattici, l articolo suddetto limita i poteri del Giudice Tributario e non pure i poteri degli organi di verifica. La limitazione, quindi, vale soltanto per la diretta assunzione, da parte del Giudice stesso, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, vale a dire per quella narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo assunto quale teste, acquista un particolare valore probatorio. Nel caso di specie, il Giudice dell Appello non aveva proceduto all esame di tutti gli indizi disponibili posti a fondamento e motivazione degli avvisi, cioè non ha considerato le risposte date dagli inquilini o dai loro parenti agli accertatori della GdF e i riscontri del valore di mercato dei canoni di locazione oppure dei prezzi praticati dal contribuente per appartamenti con caratteristiche similari. Il mancato esame di tali elementi, ad avviso degli Ermellini, non ha consentito di stabilire, con giudizio di merito, logicamente e congruamente motivato, l eventuale sussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, in presenza dei quali la pretesa erariale sarebbe fondata. In nuce, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell Agenzia delle Entrate, rinviando la causa ad altra sezione della CTR. 3

NON E INDENNIZZABILE L INFORTUNIO OCCORSO AL LAVORATORE ESCLUSIVAMENTE PER SUA IMPERIZIA ED IMPRUDENZA. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15075 DEL 9 LUGLIO 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 15705 del 9 luglio 2014, ha statuito che non è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore esclusivamente a causa del suo comportamento pericoloso ed irresponsabile. Nel caso de quo, un muratore, al fine di raggiungere un terrazzo per consumare il proprio pranzo, scivolava dal ponteggio sul quale si era arrampicato, invece di usare l'apposita botola di passaggio, riportando gravi lesioni permanenti. Soccombente in entrambi i gradi di merito, il prestatore ricorreva in Cassazione. Orbene gli Ermellini, nell'avallare in toto il decisum di merito, hanno sottolineato che è da ritenersi non indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore esclusivamente per sua imperizia e negligenza. Pertanto, atteso che nel caso in commento il subordinato avrebbe dovuto utilizzare la normale botola di accesso al terrazzo, invece di arrampicarsi pericolosamente ed irresponsabilmente al ponteggio, i Giudici di legittimità hanno escluso l'indennizzabilità dell'evento traumatico da parte dell'inail. LE SPESE PER LA CONSULENZA TECNICO D UFFICIO VANNO RIPARTITE, IN EGUAL MISURA, FRA LE PARTI DEL GIUDIZIO, NON APPLICANDOSI IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA. CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 14300 DEL 24 GIUGNO 2014 La Corte di Cassazione, ordinanza n 14300 del 24 giugno 2014, conformemente ad una recente statuizione (id: n 1256/2013), ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ripartito le spese del Consulente Tecnico d Ufficio tra le parti. Il ricorrente, infatti, vittorioso in giudizio, sosteneva che le spese del CTU andassero, al pari delle spese legali, totalmente addebitate alla parte soccombente. 4

Per i Giudici di Legittimità, la natura giuridica del CTU è quella di ausilio a disposizione del Giudice e, quindi, è da considerarsi nell interesse comune delle parti nell ambito di ricerca della verità. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato come il Giudice di merito abbia applicato correttamente il potere discrezionale conferitogli dall art. 92 c.p.c. La giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte ha più volte ribadito tale principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal Consulente Tecnico d'ufficio, quale ausiliario del Giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., essendo la sua prestazione effettuata in funzione di un interesse comune di tutte le parti del giudizio ove è resa e prescindendo dal principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cfr. Cass. sentenza n. 6199/96; Cass. n.2262/04; Cass. n.17953/05; Cass. n.20314/06; Cass. n.23586/08) ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE DA DELL IGNORANTE AL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 14177 DEL 23 GIUGNO 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n 14177 del 23 giugno 2014, ha statuito l'illegittimità del licenziamento irrogato nei confronti del lavoratore che profferisce frasi ingiuriose nei confronti del proprio datore di lavoro. Nel caso in commento, un dipendente veniva licenziato, per giusta causa, per aver apostrofato duramente un suo superiore esclamando, fra l'altro, le frasi sei un ignorante e riceverai degli schiaffi dall'amministratore delegato per ciò che sta accadendo. Le doglianze del prestatore, respinte dai Magistrati in I grado, trovavano pieno soddisfo in Appello con l'emissione della sentenza di reintegra nel posto di lavoro. Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, aditi in ultima battuta dall'azienda al fine di dirimere i contrasti di merito, nel confermare il deliberato della Corte territoriale, hanno sottolineato che la giusta causa di licenziamento è riconducibile ad una grave negazione degli elementi essenziali del 5

rapporto di lavoro tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario datore di lavoro/dipendente. A tal fine, il Giudice deve sempre effettuate una valutazione di merito dei fatti materiali a prescindere da quelle che possono essere le previsioni sanzionatorie, aprioristiche ed astratte, effettuate dalla disciplina contrattuale collettiva. Pertanto, atteso che nel caso in disamina il lavoratore aveva profferito le espressioni ingiuriose in un momento di particolare ed evidente stato di agitazione (anche) per vicissitudini estranee alla sfera lavorativa (id: gravidanza a rischio del coniuge), i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato l'illegittimità dell'atto di recesso datoriale. Le pubblicazioni di questa Rubrica riprenderanno a Settembre dopo la pausa estiva. La Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale augura ai Colleghi buone ferie. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo. 6