SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ATTIVATI IN REGIONE TOSCANA TRA

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SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO ATTIVATI IN REGIONE TOSCANA TRA Il/La... (soggetto promotore) con sede in..., codice fiscale...d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a da... nato a... il...; E Il/La... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in..., codice fiscale... d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», P.I..., E-mail:.. Tel.. Fax. con sede legale in. ( ), Via.. n.. nella persona del/la Dott./Sig. nato/a a.. (..) il.. PREMESSO - che il tirocinio è una misura di accompagnamento al lavoro finalizzata a permettere al tirocinante di acquisire un esperienza per arricchire il proprio curriculum e a favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l azienda ospitante; - che la Regione Toscana al fine di valorizzare le esperienze di tirocinio in cui il luogo di lavoro diviene luogo di apprendimento ha approvato con deliberazione di Giunta regionale 835 del 03/10/2011, nell ambito del progetto Giovani Si, la Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana (cfr. All. 1) per disciplinare e realizzare i tirocini attivati in tale Regione Toscana a favore di giovani inoccupati o disoccupati nonché soggetti svantaggiati o disabili; - che la presente convenzione è attuazione della Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana ; - che le tipologie di tirocinio previste dalla Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana sono: a) Tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo-diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica; b) Tirocini di inserimento, destinati agli inoccupati; c) Tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità; d) Tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99; e) Tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione; - che, al fine di garantire la qualità dei tirocini, in particolare il rispetto della loro precipua funzione, si dà atto che l impresa ospitante è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del presente tirocinio, e che non ha effettuato licenziamenti nei precedenti 24 mesi dalla data del presente tirocinio, fatta salva la giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative per attività equivalenti a quelle del presente tirocinio; SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto 1. Ai sensi della D.G.R. n.835 del 03/10/2011 la... (riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di... (riportare la denominazione del soggetto promotore). 2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor, nominato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didatticoorganizzativo (tutor universitario), che ha altresì la funzione di raccordo tra l ente di appartenenza e il soggetto ospitante, e da un tutor aziendale, nominato dal soggetto ospitante, che è responsabile dell inserimento e affiancamento del tirocinante per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. 4. Per ciascun tirocinante inserito nell impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento (Cfr. All.2) dal soggetto promotore e dall azienda/ente direttamente coinvolti nell attività di tirocinio o di orientamento, contenente: Il nominativo del tirocinante; I nominativi dei tutor; Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda; Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. 5. Al termine dell attività (completamento o interruzione) di formazione o di orientamento il soggetto promotore e il soggetto ospitante direttamente coinvolti procederanno, a cura dei rispettivi tutor, alla predisposizione di una relazione finale (cfr. All.3). 6. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno, parimenti, procedere alla predisposizione di un Attestato conformemente allo schema Allegato (cfr. All.4) e rendere disponibile, a richiesta del tirocinante, copia della relazione finale. 7. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; Frequentare l Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale concordati; Redigere una relazione finale sull attività svolta, conformemente allo schema Allegato (Cfr. All.5). 8. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione al tutor didattico organizzativo ed al tutor aziendale. 9. Il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio. Art. 2 Durata del tirocinio 1. La durata del tirocinio promosso da.. deve essere diversificata a seconda delle mansioni e dell attività svolta e del relativo progetto formativo: per le tipologie di tirocinio indicate nelle lettere a), b) e c) di cui in premessa, la durata minima è di un mese e la durata massima non deve superare i sei mesi, proroghe comprese. E fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i profili più elevati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate nelle 2

suddette lettere b) e c); per le tipologie di tirocinio indicate nelle lettere d) ed e) di cui in premessa, la durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi, proroghe comprese. Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore 1. Il soggetto promotore ha l obbligo di comunicare l attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocini. 2. Il soggetto promotore è obbligato ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell azienda ma rientranti nel progetto formativo. 3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante 1. Il soggetto ospitante ha l obbligo di a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti; b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore; c) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore; d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale; e) segnalare al soggetto promotore l eventuale cessazione anticipata del tirocinio; f) laddove previsto nel progetto formativo, assicurare la copertura o il rimborso spese documentate, sostenute dal tirocinante direttamente attinenti all attività di tirocinio o di orientamento svolta. 2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che: a) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo; b) il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all organizzazione aziendale; c) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; d) non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante; e) il tirocinante può svolgere il tirocinio, di cui alle tipologie indicate in premessa lettere a), b) e c) una sola volta per ciascun profilo professionale. Il soggetto ospitante può realizzare più 3

tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti i salvi i limiti numerici indicati al successivo punto f); f) il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell azienda ospitante: per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l attivazione di un tirocinio, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale (indicate nell art. 8 e nell allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della L.R. 53/2008) per le quali è consentito un tirocinante; per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti; per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori di società cooperative sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. Art. 5 - Rimborso spese e accesso al contributo della Regione toscana 1. Il progetto formativo può prevedere il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante direttamente attinenti all attività di tirocinio o di orientamento svolta. 2. Nel caso in cui il progetto formativo preveda un rimborso spese a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante pari almeno a 400,00 mensili, il soggetto ospitante potrà accedere (per tutta la durata del Progetto Giovani Sì della Regione Toscana) ad un contributo della Regione Toscana pari a 200,00 mensili, secondo le modalità stabilite dal Decreto dirigenziale n. 3675/2011 e nel rispetto della Carta dei Tirocini di Qualità, qualora il tirocinio si svolga nella Regione Toscana e il tirocinante sia inoccupato o disoccupato nella fascia di età 18-30 anni. 3. Per i tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/99 l importo della borsa è a carico della Regione Toscana fino ad un massimo di 400,00 mensili. Art. 6 - Relazione finale e libretto formativo 1. Al termine dell attività (completamento o interruzione) di formazione e di orientamento il soggetto ospitante predispone una relazione finale sull attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante e la trasmette al Centro per l impiego per la registrazione nel libretto formativo. 2. La relazione deve essere siglata dal tutor del soggetto promotore e consegnata al tirocinante. Art. 7- Trattamento dati personali 1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. 2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs 196/2003. Art. 8 Natura del rapporto e modifiche 4

1. Con la Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La convenzione non riveste carattere di esclusività per alcuna delle Parti. 2. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all altra Parte tramite supporto a ricezione certificata. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti. Art. 9 Recesso 1. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l altra Parte risulti inadempiente ad alcuna della proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. Art. 10 - Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Art. 11 Durata 1. La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio. Luogo e data (firma per il soggetto promotore) (firma per il soggetto ospitante) ALLEGATI Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Carta dei tirocini e stage di qualità Schema progetto formativo e di orientamento Schema relazione finale a cura del tutor universitario e del tutore aziendale Schema attestato Schema relazione finale a cura del tirocinante 5