CODICE ETICO DI ITALIA UNICA

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CODICE ETICO DI ITALIA UNICA Premessa ARTICOLO 1 Valori e ideali ARTICOLO 2 Carta d Identità di Italia Unica ARTICOLO 3 Requisiti di onorabilità degli Iscritti ARTICOLO 4 Requisiti di onorabilità degli Iscritti diversi dalle persone fisiche Il Codice Etico di un Partito è un impegno importante al pari della condivisione dei valori identitari e dello Statuto. E la regola prima per avvicinarsi, con spirito di servizio, alla più alta forma di democrazia, la rappresentanza degli interessi della comunità. Per questo, noi di Italia Unica sottoscriviamo questi dieci articoli, frutto di una visione nuova della politica ma ancorata a comportamenti che troppo spesso vengono dimenticati o scavalcati. Passa da qui, principalmente da qui, il nostro modo di intendere il nostro impegno. Italia Unica è un Partito politico partecipativo, popolare e liberaldemocratico, fondato sul merito solidale e sui principi della Costituzione Italiana, ispirato ai valori dell integrazione europea quali la dignità della persona, la libertà, la responsabilità, l eguaglianza, la trasparenza, la competenza, la giustizia, la legalità e la sussidiarietà. E parte integrante di questo Codice Etico la Carta d Identità di Italia Unica, ALLEGATO 1, pubblicata sul sito. Italia Unica intende preservare l onestà dei propri aderenti e della propria struttura associativa, al contempo rispettando fino in fondo il principio garantista liberale della presunzione di innocenza. Per tali ragioni, abbiamo individuato come parametri quelli previsti dal vigente Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Non possono essere Iscritti dell Associazione, e decadono automaticamente se si verifica tale condizione, i soggetti che rientrino tra coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [vedasi ALLEGATO 2] o che rientrino in una delle situazioni di incandidabilità previste dall articolo 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ovverosia: - a) aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale [vedasi ALLEGATO 2]; - b) aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) [vedasi ALLEGATO 2]; - c) aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell articolo 278 del codice di procedura penale. Al fine di valutare il possesso dei requisiti etici, al momento della domanda di iscrizione, tutti i richiedenti sono tenuti a specificare le condanne definitive e non definitive anche a pena patteggiata, nonché i carichi pendenti, mediante autocertificazione. Non possono ottenere l iscrizione come Iscritti Affiliati quegli enti nei cui confronti sia stata disposta l interdizione definitiva ai sensi dell art. 16 D.lgs. n. 231/2001, cioè la sanzione più grave prevista dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa da reato a carico degli enti diversi dalle persone fisiche. CODICE ETICO DI ITALIA UNICA > 1

ARTICOLO 5 Conflitti di interessi ARTICOLO 6 Pagamento delle quote di iscrizione ARTICOLO 7 Criteri di selezione delle candidature ARTICOLO 8 Differenze di opinioni e comunicazione esterna ARTICOLO 9 Distinzione tra attività pubbliche e attività politiche ARTICOLO 10 Verifica dello status e sanzioni Tutti gli Iscritti di Italia Unica si impegnano a non assumere incarichi nel Partito e/o in ruoli istituzionali e/o per funzioni pubbliche che possano risultare in oggettivo conflitto con interessi personali propri o del coniuge o di propri genitori, figli e fratelli o relativi coniugi. Ogni Iscritto è tenuto ad autocertificare per iscritto alla Direzione Nazionale di Italia Unica l assenza di tali conflitti di interessi, prima di accettare incarichi o candidature. Gli Iscritti che ricoprano incarichi devono astenersi dal prendere decisioni che possano beneficiare la loro persona e/o eventuali familiari o congiunti. Chi ricopra posizioni di Governo nazionale o assuma cariche politiche e/o sia in un ruolo di comando in una istituzione pubblica non può svolgere le funzioni di tesoriere all interno del Partito. Ogni Iscritto deve pagare la sua quota di iscrizione personalmente. Non sono ammesse sponsorizzazioni individuali o pagamenti di quote di iscrizione per conto di terzi. L integrità personale è il requisito di base per l appartenenza al Partito e per ogni candidatura. Le qualificazioni personali e professionali hanno sempre la precedenza su anzianità di Partito o legami con membri dello stesso, nella valutazione e selezione delle candidature a cariche elettive. Sia a livello locale sia a livello nazionale le posizioni ufficiali possono essere espresse per conto del Partito solo dagli organi preposti come da Statuto. E fatto obbligo a ciascun Iscritto, ove volesse manifestare all esterno posizioni diverse da quelle ufficiali del Partito, di esplicitare la natura personale delle proprie dichiarazioni. Vi deve essere una distinzione netta tra le attività/competenze connesse allo svolgimento di funzioni pubbliche/istituzionali e quelle svolte invece a nome del Partito (attività politiche); si richiede la massima trasparenza e chiarezza nello svolgere attività pubbliche/istituzionali (ad esempio in veste di Parlamentare) e attività politiche (ad esempio coinvolgimento durante le campagne elettorali). Gli Iscritti che ricoprano cariche pubbliche, i responsabili politici e tutti i funzionari di Partito hanno l obbligo di osservare il massimo rigore etico-morale nello svolgimento delle loro mansioni e di astenersi da qualunque condotta e/o azione comportamentale che, sebbene legale, possa danneggiare l immagine e/o l onorabilità del Partito al quale appartengono. Tutti gli Iscritti hanno l obbligo di rivedere costantemente il proprio status giuridico (ad esempio controllare se non siano subentrati eventuali conflitti di interesse, ecc.) affinché rimanga compatibile con il presente Codice Etico. Gli Iscritti hanno il dovere di comunicare alla Direzione Nazionale, senza ritardo, la presenza di eventuali conflitti di interesse. Si applica quanto previsto dall articolo 15 dello Statuto. CODICE ETICO DI ITALIA UNICA > 2

ALLEGATO 2 RIFERIMENTI UTILI AI TESTI DI LEGGE RICHIAMATI NEL CODICE ETICO DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) Art. 4 Soggetti destinatari [ ] a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all articolo 416-bis c.p. [associazioni di tipo mafioso, ndr]; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 [cioè il trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, ndr]; I delitti di cui all Articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale sono i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli - 416 sesto e settimo comma (cioè associazione a delinquere per prostituzione minorile o pornografia minorile, ndr), - 416 come associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 reati di contraffazione, 600, 601, 602 reati di schiavitù e tratta di persone, 416-bis associazione di tipo mafioso, e 630 sequestro di persona, del codice penale -, - i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, - i delitti previsti dall articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, dall articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e dall articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 traffico illecito di rifiuti - i delitti consumati o tentati con finalita di terrorismo. CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione ART. 314. Peculato Il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. CODICE ETICO DI ITALIA UNICA > 3

ART. 316. Peculato mediante profitto dell errore altrui ART. 316-BIS. Malversazione a danno dello Stato ART. 316-TER. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ART. 317. Concussione ART. 317-BIS. Pene accessorie ART. 318. Corruzione per l esercizio della funzione ART. 319. Corruzione per un atto contrario i doveri d ufficio ART. 319-BIS. Circostanze aggravanti ART. 319-TER. Corruzione in atti giudiziari ART. 319-QUATER. Induzione indebita a dare o promettere utilità ART. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall articolo 640-bis, chiunque mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter (1) importa l interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l interdizione temporanea. Il pubblico ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (1) La pena è aumentata se il fatto di cui all art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (1) Se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque (2) a dodici anni; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. CODICE ETICO DI ITALIA UNICA > 4

ART. 321. Pene per il corruttore ART. 322. Istigazione alla corruzione ART. 322-BIS. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ART. 323. Abuso di ufficio ART. 323-BIS. Circostanza attenuante Le pene stabilite nel primo comma dell articolo 318, nell articolo 319, nell articolo 319-bis, nell art. 319- ter, e nell articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell articolo 318, ridotta di un terzo. Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall articolo 319. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell ambito di altri Stati membri dell Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. CODICE ETICO DI ITALIA UNICA > 5

ART. 325. Utilizzazione d invenzioni o scoperte conosciute per ragione d ufficio. ART. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. ART. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. ART. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall autorità amministrativa. Il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell ultimo capoverso dell articolo precedente. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia. CODICE ETICO DI ITALIA UNICA > 6