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CITTA DI FARA IN SABINA PROVINCIA DI RIETI REGOLAMENTO CIMITERIALE APPROVATO CON D.C.C. N. 55 DEL 19/12/2013 1

- INDICE - TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Finalità delle norme pag. 5 Art.2 - Competenze e responsabilità pag. 5 TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA Art.3 - Sepoltura pag. 5 Art.4 - Trasporto per altri comuni pag. 5 Art.5 - Trasporto per altri Stati pag. 5 Art.6 - Trasporto di ceneri e resti pag. 6 TITOLO III I CIMITERI Art. 7 - I cimiteri pag. 6 Art. 8 - Ammissione nei cimiteri pag. 6 Art 9 - Custodia pag. 7 Art.10 - Campi d inumazione pag. 7 Art.11 Camera mortuaria pag. 7 Art.12 - Ossario pag. 7 Art.13 - Disciplina d ingresso pag. 7 Art.14 - Divieti pag. 7 TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI Art.15 - Inumazione e tumulazione pag. 8 Art.16 Sepolture doppie pag. 8 Art.17 - Esumazione pag. 9 Art.18 - Estumulazione pag. 9 Art.19 Oggetti da recuperare pag. 10 Art.20 Epigrafi e segni funerari nei campi comuni pag. 10 Art.21 - Autorizzazioni pag. 10 Art 22 - Servizi gratuiti pag. 11 Art.23 Perdite pag. 11 TITOLO V CREMAZIONE Art.24 - Cremazione pag. 11 Art.25 Affidamento e dispersione delle ceneri pag. 11 Art.26 Modalità di conservazione delle ceneri pag. 12 Art.27 Luoghi di dispersione delle ceneri pag. 12 Art.28 Senso comunitario della morte pag. 13 Art.29 Registri cimiteriali pag. 13 2

TITOLO VI CONCESSIONE DI AREE Art.30 Tipi di concessione di aree pag. 13 Art.31 - Carattere demaniale della concessione pag. 13 Art.32 - Durata della concessione di aree pag. 14 Art.33 - Modalità di concessione pag. 14 Art.34 - Decadenza della concessione pag. 14 Art.35 - Pronuncia di decadenza pag. 14 Art.36 - Destinatari della concessione pag. 14 Art.37 - Modalità di assegnazione pag. 15 Art.38 - Condizioni per il rilascio pag. 15 Art.39 - Tempi di realizzazione dell opera pag. 15 Art.40 - Estinzione del diritto di superficie pag. 15 Art.41 - Diritto d uso pag. 16 Art.42 - Obbligo dei concessionari pag. 16 Art.43 - Reintegra in possesso per pubblica utilità pag. 16 Art.44 - Rinuncia di area per sepoltura pag. 16 Art.45 - Rinuncia di area con manufatto pag. 16 Art.46 - Contestazioni pag. 17 TITOLO VII CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI Art.47 Tipi di concessione di loculi e colombari pag. 17 Art.48 - Carattere demaniale della concessione pag. 17 Art.49 - Assegnazione, durata, decadenza pag. 17 Art.50 Modalità di concessione pag. 18 Art.51 Scadenza pag. 18 Art.52 - Reintegra d ufficio pag. 18 Art.53 Prescrizioni pag. 18 Art.54 Tumulazione provvisoria pag. 19 Art.55 - Concessioni di colombari pag. 19 TITOLO VIII NORME TECNICHE Art.56 - Progettazione e costruzione di sepolture private pag. 19 Art.57 Garanzie pag. 21 Art.58 Rinvenimenti pag. 21 Art.59 - Manutenzione delle sepolture private pag. 21 Art.60 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri pag. 22 Art.61 - Responsabilità dei concessionari pag. 22 Art.62 - Recinzione aree - materiali di scavo pag. 22 Art.63 - Introduzione e deposito di materiali e accesso pag. 22 3

TITOLO IX OBBLIGHI E VIGILANZA Art.64 Ordine e vigilanza pag. 23 Art.65 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri pag. 23 Art.66 - Comportamento all interno dei cimiteri pag. 23 TITOLO X TARIFFE Art.67 Tariffe delle concessioni pag. 24 TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE Art.68 - Sanzioni pag. 24 Art.69 Rinvio pag. 24 Art.70 Entrata in vigore e pubblicità pag. 24 4

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e norme Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990. Esse sono dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 - Competenze e responsabilità Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato. I servizi di Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non abbia rilevanza penale. TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA Art. 3 Sepoltura L autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell art.74 del D.P.R. n. 396 del 03/11/2000, sulla base dell ordinamento dello stato civile. Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 - art. 7 comma 2 3-4 e art. 50 comma 1. Art. 4 - Trasporto per altri Comuni Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato, previa presentazione di istanza (v. mod. 1), con decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze. Art. 5 - Trasporto per altri Stati Il trasporto di salme per e da un altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. n. 285/90, nel secondo caso quelle di cui all' art. 29 del medesimo decreto. 5

Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme. TITOLO III I CIMITERI Art. 7 - I cimiteri Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 nei seguenti cimiteri: - Cimitero di Fara in Sabina - Cimitero di Corese Terra - Cimitero di Canneto - Cimitero di Passo Corese Art. 8 - Ammissione nei cimiteri E vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. n. 285/90. Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione: a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune di Fara in Sabina, qualunque ne fosse in vita la residenza. b) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune di Fara in Sabina. c) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero o in loculi già concessi. d) Le salme delle persone già residenti a Fara in Sabina, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro Comune perché ospiti presso case di cure o di riposo. e) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Fara in Sabina al momento della morte, debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge. f) Le salme delle persone che, pur non avendo la residenza a Fara in Sabina al momento della morte, ma aventi ivi avuto la residenza per almeno cinque anni. g) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nati nel Comune o nati da genitori residenti. h) I cadaveri delle persone che, non residenti, abbiano conseguito in vita la cittadinanza onoraria in virtù di particolari benemerenze nei confronti della collettività di Fara in Sabina. i) Può essere concessa dal Sindaco, su richiesta dei concessionari di tombe private, la tumulazione di persone non legate da vincoli di parentela ma che risultino essere state con loro conviventi. Rientrano in questo caso: - le famiglie di fatto le cui situazioni dovranno essere accertate dalla Polizia Municipale; - gli eredi testamentari di persone decedute purché la condizione sia espressa nel lascito testamentario; - le situazioni di convivenza non codificate anagraficamente ma accertabili con normale acquisizione di notizie da parte della Polizia Municipale. l) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 6

Art. 9 - Custodia Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. Il custode riceve e conserva copia delle autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell art. 52 del D.P.R. n. 285/90. Sarà cura del custode trasmettere all Ufficio Cimiteri del Comune la documentazione ricevuta all atto del seppellimento. Art. 10 - Campi d inumazione A norma dell art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, i cimiteri sono dotati di campo d inumazione destinato alle inumazioni le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone l'art. 68 del D.P.R. n. 285/90. Art. 11 - Camera mortuaria Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo d inumazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/90. Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia. Art. 12 - Ossario Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune, consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni ordinarie e cremazioni, quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione. Art. 13 - Disciplina d ingresso 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il seguente orario: PERIODO FERIALI E FESTIVI Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, 7.00 19.00 Settembre Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, 8.00 17.00 Febbraio, Marzo 27/10 6/11 (festività dei morti) 8.00 19.00 I cimiteri resteranno chiusi nei seguenti pomeriggi : capodanno, Pasqua, I maggio, festività del patrono locale, ferragosto, Natale. 2) Per chi ha difficoltà deambulatorie e per le operazioni di carico e scarico è consentito l accesso con automezzi, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteri. Art. 14 - Divieti Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare: 7

a) Effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell area in concessione. b) Sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all interno del cimitero. c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi. d) Gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori. e) Calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, spazi destinati alle inumazioni. f) Compiere atti in contrasto con l austerità del luogo e con il culto dei morti. g) Consumare cibi e bevande. h) Vendere oggetti, distribuire o depositare materiale pubblicitario, offrire servizi. i) Apporre targhe o altro materiale pubblicitario di imprese funebri all interno dei cimiteri, in corrispondenza delle entrate e nelle aree circostanti di pertinenza. l) Fare riprese fotografiche o filmate senza apposita autorizzazione. Nei cimiteri è vietato l ingresso: 1) Ai questuanti ed alle persone conducenti cani o altri animali. 2) Ai fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da adulti. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all interno dei Cimiteri Comunali, devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra. In corrispondenza degli ingressi dei cimiteri comunali, nonché nelle aree esterne di pertinenza, è altresì vietata l apposizione di tabelle di qualsiasi materiale, sia infisse nel terreno che appese ai muri di cinta, per l affissione dei manifesti funebri ad opera di privati e/o imprese funebri. Sono permesse solo tabelle comunali che saranno messe a disposizione di qualsiasi impresa funebre. Eventuali tabelle private, poste agli ingressi dei cimiteri nonché nelle aree esterne di pertinenza, verranno rimosse ad opera del Comune, qualunque sia l epoca di installazione, con oneri a carico del privato previa verifica di eventuali illeciti delle norme edilizie e vincolistiche. TITOLO IV OPERAZIONI CIMITERIALI Art. 15 - Inumazione e Tumulazione Le sepolture per inumazione vengono effettuate, nel rispetto delle modalità indicate nel Capo XIV del D.P.R. n. 285/90 e negli spazi all uopo destinati, in campo d inumazione per la durata di dieci (10) anni dal giorno del seppellimento, per coloro che abbiano espressamente disposto in vita in tal senso, per i resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e per le salme delle quali non sia richiesta, all atto del ritiro del permesso di seppellimento, la tumulazione in appositi manufatti o loculi. Per tumulazione si intende la deposizione del feretro, la collocazione di cassette contenenti i resti mortali e di urne cinerarie in opere murarie (loculi, tombe, cappelle, colombari) nel rispetto degli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90. Art. 16 Sepolture doppie 8

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente, sia se trattasi di loculi comunali che di cappelle private, salvo i seguenti casi: 1. madre e neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro e inumati o tumulati insieme; 2. possono essere tumulati in uno stesso loculo, anche perpetuo, una salma (feretro), unitamente a ceneri (urna cineraria) o resti ossei (cassettina) di: a. coniuge b. madre / figlio/a c. padre / figlio/a Per i casi di cui al punto 2 si applica quanto previsto dall art. 67. Art. 17 - Esumazione Le esumazioni vengono effettuate nel rispetto delle modalità indicate nel Capo XVII del D.P.R. n. 285/90 e si suddividono in esumazioni ordinarie e straordinarie: a) esumazioni ordinarie: se eseguite d ufficio dopo un decennio dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco. I resti mortali delle salme esumate sono riposte nell ossario comune in appositi contenitori, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccoglierli in appositi contenitori per essere deposti nei colombari (art. 54) o cremati (art. 24 lettera b). Trattandosi giuridicamente di sepolcri privati le spese per l esumazione ordinaria saranno a totale carico degli eredi del defunto. b) esumazione straordinaria: le salme possono essere esumate, prima del prescritto turno di rotazione, solo: 1) dietro ordine dell Autorità Giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia; 2) per volontà privata dei familiari fino al 3 grado di parentela, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, per il trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. La esumazione, in questo caso, avverrà a cura del custode cimiteriale e con oneri a totale carico dei richiedenti e secondo le prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 285/90 (v. mod. 2). Salvo i casi ordinati dall Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie : - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; - quando si tratti di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda A.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Art. 18 Estumulazione Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie: a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (trenta anni). Trattandosi giuridicamente di sepolcri privati le spese per l estumulazione ordinaria saranno a totale carico degli eredi del defunto. 9

b) sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione (trenta anni). I feretri sono estumulati a cura del custode cimiteriale e con oneri a totale carico dei richiedenti. Le operazioni di estumulazione sono coordinate dal Custode del Cimitero in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. n. 285/90 (v. mod. 2). Art. 19 Oggetti da recuperare Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione e sottoscrizione di ricevuta. In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombario o tomba di famiglia. Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengono richiesti, o se richiesti non vengono ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il suddetto termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti alienarle. Le croci, le lapidi e i copri tomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle immediatamente sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico chiaramente abbandonate dai legittimi concessionari. Art. 20 Epigrafi e segni funerari nei campi comuni I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni devono essere costruiti in pietra e devono avere altezza non maggiore di ml. 0,90. La sistemazione dei segni funerari nei campi comuni potrà essere eseguita soltanto dopo che il custode avrà indicato il posto di seppellimento della salma, ed a seguito di presentazione di apposita istanza (v. mod. 3). I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell Amministrazione, rimanendo nella disponibilità della stessa. Art. 21 - Autorizzazioni Per tutte le operazioni di inumazione ed esumazione in campo d inumazione, tumulazione ed estumulazione in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni rilasciate 10

dagli Uffici comunali competenti, le quali verranno rilasciate previa richiesta, in carta legale, e pagamento delle tariffe vigenti (v. mod. 2). Art. 22 - Servizi gratuiti Ai sensi dell art. 1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di cremazione, inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Art. 23 Perdite Qualora si verifiche la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni da loculi in concessione, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata verifica, riparazione o sostituzione dei feretri. Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all uopo notificati, l Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie al fine di rimuovere l inconveniente igienico sanitario, rimanendo a totale carico dei concessionari o dei loro eredi medesimi le relative spese a norma di legge. Ove, peraltro, non vi sia, per l urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente. TITOLO V CREMAZIONE Art. 24 - Cremazione Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n 130 ed agli artt. 79, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/90. Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà dell impianto più vicino o di quello scelto dagli interessati. Sono individuate due tipologie di cremazioni: a) cremazione di cadaveri La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa dal defunto in vita. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di presa sicura e duratura, portante all esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile. L urna dovrà avere dimensioni non superiori a cm. 18 di larghezza, cm. 18 di lunghezza o cm. 18 di diametro e cm. 28 di altezza. b) cremazione di resti mortali e di ossa Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, dopo un periodo di 10 anni, o di estumulazioni ordinarie, allo scadere della concessione, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dall Ufficiale di Stato Civile. Art. 25 Affidamento e dispersione delle ceneri 11

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà: coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera d) della Legge 131/2001. L affidamento dell urna cineraria è autorizzata dall Ufficiale dello Stato Civile, previa presentazione di apposita istanza in carta legale (v. mod. 4), nel quale il soggetto affidatario dichiara il luogo di conservazione dell urna, coincidente con la residenza legale dell affidatario stesso o, diversamente, nell abitazione indicata, impegnandosi ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell urna. Tale autorizzazione viene consegnata al soggetto affidatario, e trasmessa in copia all Ufficio Cimiteriale, al Comune in cui è avvenuto il decesso ed al gestore dell impianto di cremazione. Art. 26 Modalità di conservazione delle ceneri L urna sigillata contenente le ceneri può essere: a. tumulata: 1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale (colombario), in sepoltura di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro (v. art. 16); 2. la durata della tumulazione in colombario è prevista in anni 50; 3. la tumulazione in sepoltura di famiglia è per il periodo residuo della concessione. b. inumata in area cimiteriale 1. l inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri; 2. la durata dell inumazione è prevista in anni 5. Al termine del periodo di inumazione le ceneri potranno essere restituite ai parenti o agli aventi diritto solo se materialmente distinguibili dalla terra e, conseguentemente, recuperabili come tali; 3. le fosse per l inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di ml. 0,30 si di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a ml. 0,25. E d obbligo uno strato minimo di terreno di ml. 0,50 tra l urna ed il piano di campagna del campo; 4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo e/o metallico con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, a cura e spese del concessionario; 5. l urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da facilitare la dispersione delle ceneri nel terreno entro il periodo di inumazione. c. consegnata al soggetto affidatario di cui all art. 25 comma 1. Art. 27 Luoghi di dispersione delle ceneri La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi: a. in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; b. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; 12

c. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; d. nei fiumi, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; e. in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; f. in aree private, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi. L autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata a seguito di presentazione al protocollo generale del Comune di apposita istanza in carta legale, ove il richiedente affidatario indica esattamente il luogo di dispersione. L autorizzazione è in triplice copia, che viene consegnata in copia al soggetto affidatario, conservata presso l Ufficio Cimiteriale e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso (v. mod. 5). Art. 28 Senso comunitario della morte Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto dall art. 25 comma 1 e nel caso di dispersione delle ceneri di cui all art. 27, va realizzata nel cimitero apposita targa individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto. Essa sarà a carico dell affidatario dell urna. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Art. 29 Registri cimiteriali Viene predisposto per i casi di agli artt. 26 lettera c) e 27, apposito registro da parte dell Ufficiale dell Anagrafe nel quale sono riportati: 1. le generalità dell affidatario e sua residenza; 2. il luogo di conservazione dell urna cineraria; 3. le generalità del defunto complete di data di nascita e di morte; 4. il luogo di dispersione delle ceneri. TITOLO VI CONCESSIONE DI AREE Art. 30 - Tipi di concessione di aree Le concessioni cimiteriali di aree previste nei cimiteri di Fara in Sabina, a seconda del tipo di sepoltura, sono: - aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite; - aree per sepolcreti; - aree per tombe all inglese. Art. 31 - Carattere demaniale della concessione 1) Le concessioni sono personali e vengono rilasciate dietro apposita istanza, in carta legale. 2) La concessione non da diritto alla proprietà. Ai sensi dell art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa. 3) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all Ufficio Cimiteriale, in carta legale, chiedendo contestualmente la variazione dell intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa. Tale variazione dell intestazione varrà solamente ai fini amministrativi della 13

concessione, non comportando modifiche alla durata e agli aventi diritto alla sepoltura, che rimarranno invariati rispetto all atto originario. Art. 32 - Durata della concessione di aree Le concessioni d aree hanno validità temporanea di anni 99, salvo rinnovo (v. mod. 6). Art.33 - Modalità di concessione La concessione è regolata da un atto in forma pubblica la cui istruttoria è affidata al Servizio Cimiteri. Tale atto contiene l individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d uso, la durata e l obbligo all osservanza delle norme e condizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 e dal presente Regolamento. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio. Le spese relative alla stipula e registrazione dell atto sono a carico del concessionario. Art. 34 - Decadenza della concessione La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi: a) quando non si sia provveduto alla realizzazione dell opera entro i termini fissati. (vedi art. 39). b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità, o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine, e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie. c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell atto di concessione. Art. 35 - Pronuncia di decadenza La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell Albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 gg all Albo comunale e presso il cimitero. Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità. I resti saranno sistemati nell ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni. Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell art. 45. Art. 36 - Destinatari della concessione Le aree per sepolture private possono essere concesse a) a una o più persone; b) a enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni. 14

Art. 37 - Modalità di assegnazione Il Comune può concedere a privati e ad enti l uso per novantanove anni di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. La richiesta potrà essere inoltrata da soli richiedenti residenti nel Comune di Fara in Sabina, in carta legale, da presentare al protocollo generale. Il servizio cimiteri provvederà ad inserirla nella relativa graduatoria. Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta e al cimitero scelto, formulate in base all ordine cronologico dell acquisizione delle domande al protocollo generale. Pertanto, ogni qualvolta c è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette. Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con atto di Giunta Municipale utilizzando con priorità le aree con manufatti esistenti di cui all art. 45. Art. 38 - Condizioni per il rilascio Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre sepolture private. Tale obbligo può essere derogato nell eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti. Il concessionario è tenuto a liberare e restituire le eventuali concessioni precedenti al momento del trasferimento delle salme nella nuova sepoltura (tomba di famiglia), con spese a totale carico del concessionario. In tal caso si applica quanto disposto all art. 52. Art. 39 - Tempi di realizzazione dell opera Una volta ottenuta la concessione, l interessato dovrà presentare al Comune entro sei mesi il progetto redatto in triplice copia dell opera che intende realizzare. Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire e ultimare l opera completata in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena la decadenza dell autorizzazione. Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare. L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all accertamento dell ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra ed alla verifica della conformità dell opera a quanto autorizzato. In deroga al comma 2 del presente articolo, su richiesta dell interessato, sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta. La revoca comporta l acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell art. 953 del c.c.. La tumulazione è consentita solo dopo l ultimazione dei lavori e la redazione del collaudo statico dell opera. Art. 40 - Estinzione del diritto di superficie 15

Il diritto di realizzare una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell art. 952 del c.c., non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto, e si estingue a norma dell art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa, con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune. Art. 41 - Diritto d uso Il diritto d uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Negli spazi di sepolture concesse a enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte. Art. 42 - Obbligo dei concessionari Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati. Art. 43 - Reintegra in possesso per pubblica utilità E facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, e per qualunque altra ragione di sicurezza, viabilità o interesse pubblico. Verificandosi questo caso il Comune assegnerà al concessionario altra area od altro manufatto, provvedendo a far eseguire a sue spese la ricostruzione dell opera e il trasporto delle salme e dei resti mortali. Art. 44 - Rinuncia di area per sepoltura Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previo rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull importo versato (v. mod. 7). Art. 45 - Rinuncia di area con manufatto Il Comune può rientrare in possesso, a seguito di rinuncia, di area per sepoltura privata su cui insiste un manufatto completamente realizzato da formalizzarsi attraverso atto di G.C. dopo aver individuato, con la procedura di cui al successivo 3 comma, il nuovo concessionario. Fermo restando quanto previsto dall art. 44, l Amministrazione comunale pagherà al concessionario la minor somma tra quanto speso per la realizzazione del manufatto, come da documentazione (fatture) che il concessionario dovrà esibire al termine dei lavori di costruzione, rivalutato secondo gli indici Istat, e l aumento di valore che sarà stimato dal servizio cimiteri al momento della riconsegna del manufatto, ferma rimanendo la facoltà per l Amministrazione, tramite determina dirigenziale, di ordinare la demolizione dell opera a cura e spese del concessionario e, qualora questo non vi provveda, la demolizione avverrà a cura dell Amministrazione e a spese del concessionario. Il suolo ed il manufatto presente su di esso, di cui al precedente punto, sarà offerto in concessione, tramite avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a chi risulta essere in graduatoria degli aventi diritto già esistente. I medesimi entro e non oltre il termine perentorio di 60 gg. dovranno comunicare all Amministrazione comunale la propria disponibilità in merito a 16

quanto anzidetto. Il nuovo concessionario corrisponderà all Amministrazione comunale un canone che comprenderà oltre a quanto già previsto nel tariffario, (limitatamente a ciò che concerne il canone previsto per la concessione di area), anche il valore delle opere che l Amministrazione avrà corrisposto al precedente concessionario. Nel caso in cui nessuno dei richiedenti in graduatoria farà richiesta di concessione dell area con manufatto, si provvederà a pubblicare un avviso pubblico rivolto a tutti, e nel caso nessuno ne faccia richiesta entro 60 gg., si procederà alla demolizione a spese del precedente concessionario e l area sarà assegnata rispettando la relativa graduatoria dei richiedenti. Art. 46 - Cointestazioni Il concessionario di un area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l atto di concessione, chiedere la cointestazione dell area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in società la sepoltura. TITOLO VII CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI Art. 47 - Tipi di concessione di loculi e colombari Le concessioni cimiteriali di loculi e colombari previste nei cimiteri di Fara in Sabina, a seconda del tipo di sepoltura, sono: - loculi realizzati dal Comune; - colombari realizzati dal Comune. Art. 48 - Carattere demaniale della concessione 1) Le concessioni sono personali e vengono rilasciate dietro apposita istanza, in carta legale (v. mod. 2). 2) La concessione non da diritto alla proprietà. Ai sensi dell art. 92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa. 3) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all Ufficio Cimiteriale, chiedendo contestualmente la variazione dell intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa. In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante, il Comune provvederà d Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro. Art. 49 - Assegnazione, durata, decadenza La concessione di loculi viene rilasciata per l immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma, e per la durata di trenta (30) anni. Nel caso in cui il loculo ottenuto non sia stato occupato dalla salma entro 30 giorni dal decesso o non vi venga, entro tale termine, trasferita da altra sepoltura la salma per la quale era stato richiesto, salvo comprovati casi di forza maggiore, sarà dichiarata la decadenza della concessione e si procederà alla revoca della stessa. Per le concessioni dei loculi perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, l estumulazione delle salme in essi tumulate non ha mai luogo. Tale disposizione si applica sia se la concessione è fatta esclusivamente per una determinata salma 17

sia se nell atto di concessione perpetua non è indicato il nome della salma. Qualora gli eredi facciano richiesta di estumulazione della salma tumulata in loculo perpetuo, la concessione viene a cessare ed il loculo ritorna nella disponibilità del Comune, senza che agli eredi dell originaria concessione venga riconosciuto nessun rimborso di cui all art. 52, in quanto la concessione stessa si estingue per esaurimento della finalità per cui era stata richiesta ed ottenuta. Per la successiva riassegnazione, gli eredi dei concessionari originari godono di un diritto di prelazione e di una riduzione del 25% sulle tariffe di cui all art. 67. Art. 50 - Modalità di concessione La concessione è regolata da un atto in forma di scrittura privata la cui istruttoria è affidata al Servizio Cimiteri. Tale atto contiene l individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d uso, la durata e l obbligo all osservanza delle norme e condizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 e dal presente Regolamento. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio. Le spese relative alla stipula ed eventuale registrazione dell atto sono a carico del concessionario (v. mod. 8). Art. 51 - Scadenza Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all Albo Pretorio, presso il cimitero e sul monumento funerario sei mesi prima della scadenza. L estumulazione sarà eseguita d ufficio, ed i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell ossario comune ed il loculo tornerà nella disponibilità del Comune. I resti mortali (ossa) potranno essere richiesti dagli aventi titolo per la loro cremazione, ai sensi dell art. 24 lettera b), o per essere tumulati in colombario ai sensi dell art. 55. Qualora l estumulazione per decorrenza dei termini della concessione evidenzi la necessità d inumazione, ai fini della completa mineralizzazione della salma, il feretro sarà inumato a cura e spese del Comune nei riquadri di terreno destinati a tale modalità di sepoltura, secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90. In tal caso gli aventi titolo potranno richiedere in sostituzione di tale operazione: - la cremazione della salma (resti mortali), a loro totale spesa, ai sensi dell art. 24 lettera b); - la tumulazione del feretro nel medesimo loculo rinnovando la concessione per ulteriori dieci anni, previo pagamento della tariffa corrispondente vigente al momento del rinnovo. Art. 52 - Reintegra d ufficio Nel caso che un loculo o un colombario in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale (v. mod. 7). Il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione nella misura del: - 50% per i primi 5 anni di utilizzazione; - 20% dal 6 al 20 anno di utilizzazione; - 10% per il restante periodo di utilizzazione. 18

Art. 53 - Prescrizioni Entro sei mesi dalla tumulazione, il loculo dovrà essere rivestito da una lapide che riporti le generalità del defunto. La Giunta Comunale potrà stabilire prescrizioni di carattere tecnico-estetico riguardanti le opere da realizzare dai privati al fine di migliorare ed uniformare l aspetto di interi riquadri di loculi, di manufatti sepolcrali o di tombe di famiglia. Art. 54 Tumulazione provvisoria E ammessa la tumulazione provvisoria per le salme in attesa di sistemazione definitiva in altro cimitero. Tale tumulazione comporta il pagamento di una quota mensile di euro 50,00 (euro cinquanta/00) per i mesi successivi al primo. Nel caso in cui la tumulazione provvisoria avvenga in loculi dati in concessione, ha carattere di straordinarietà ed è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, e non comporta nessun onere riconosciuto al concessionario. Nel caso di concessione provvisoria per altri motivi in loculi dati in concessione, la stessa ha carattere di straordinarietà ed è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, e non comporta nessun onere riconosciuto al concessionario. Art. 55 - Concessione di colombari Nei colombari possono essere tumulati, esclusivamente, resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie o ceneri provenienti da cremazioni. E vietato qualsiasi altro uso. La concessione dei colombari per la sistemazione di resti ossei e ceneri, viene rilasciata per l immediato utilizzo da effettuarsi non oltre 30 gg., ed ha durata di anni cinquanta (50) dal momento dell utilizzo. TITOLO VIII NORME TECNICHE Art. 56 - Progettazione e costruzione di sepolture private I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati, in triplice copia, alla richiesta di Permesso di Costruire, in carta legale, presentata dal concessionario, eredi o aventi causa, per l approvazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell area, pena decadenza della concessione stessa. I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico di quanto riportato nell atto di concessione, e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale e in accordo alle rispettive competenze professionali. I singoli progetti di costruzione di sepolcreti e cappelle gentilizie debbono essere autorizzati dal Responsabile del Settore Urbanistica, previo parere del Responsabile del Servizio Cimiteri, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e in conformità alle norme previste dal vigente Regolamento Edilizio. Non sono ammesse varianti in corso d opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza dell autorizzazione edilizia. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell' area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. L altezza delle cappelle non deve 19

superare i mt. 4,00 alla gronda e possono essere previsti al massimo 8 loculi in elevazione e 16 ossari. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, l Amministrazione può prevedere l appoggio del muro perimetrale di una cappella o di un sepolcreto a quello di un altro monumento funerario esistente a confine, previa realizzazione di giunto tecnico di dilatazione e acquisizione dell autorizzazione del concessionario confinante ad opera del richiedente, nonché in accordo alle disposizioni del c.c.. In tal caso l Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati dal concessionario al confinante. Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale. L area interna centrale della cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione. Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l operatività dell elevatore alzaferetri. La luce netta dell ingresso alla cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,00. Eventuali botole di accesso a loculi interrati dovranno avere la chiusura carrabile, in modo da sopportare un carico uniforme di almeno 500 Kg/mq. I loculi sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere realizzati in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta dovrà essere di almeno 250 Kg./mq. Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas, gli stessi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano dev essere inclinato verso l interno onde evitare l eventuale fuoriuscita di liquidi. I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali di natura pregiata. È vietato l uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi. La lastra di copertura della botola di accesso all interno del sepolcreto, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3. Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo. La tipologia dei rivestimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Servizio Cimiteri, all atto della redazione del verbale di inizio lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori. Per l esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni. I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione. Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 20

Art. 57 - Garanzie Il rilascio del Permesso di Costruire per l esecuzione dei lavori occorrenti alla costruzione di manufatti sepolcrali o tombe, da parte di privati, è subordinato, al fine di tenere indenne l Amministrazione da eventuali danni arrecati dal Concessionario nell esecuzione delle opere, al versamento da parte del concessionario di un deposito di garanzia (versamento in contanti alla tesoreria comunale, fidejussione assicurativa o bancaria) pari al 10% del costo presunto dell opera. Tale garanzia verrà svincolata al momento della conclusione dei lavori, previa verifica dell assenza di cause ostative da parte del Responsabile del Servizio Cimiteri. Tale cauzione verrà incamerata dal Comune nel caso in cui le prescrizioni non siano rispettate o siano derivati danni dalla esecuzione delle opere, fatto salvo il diritto al maggior risarcimento. Art. 58 - Rinvenimenti Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi o nelle demolizioni, marmi, pietre e simili sono di esclusiva proprietà del Comune. L esecutore dei lavori deve darne immediato avviso del rinvenimento all Ufficio Cimiteri, sospendendo i lavori stessi fino a quando l ufficio predetto non ne abbia autorizzato la prosecuzione. L esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni, che si verifichino per colpa sua o dei suoi dipendenti. Art. 59 - Manutenzione delle sepolture private La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e loro eredi. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l opera in alcuna parte, è necessario ottenere l autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteri, previa presentazione di apposita istanza corredata da: - relazione tecnica - documentazione fotografica. Le istanze di Permesso di Costruire relative alla manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e consolidamento dovranno essere prodotte, corredate di progetto in triplice copia, dal concessionario, eredi o aventi causa, per l approvazione da parte del Responsabile del Settore Urbanistica, previo parere del Responsabile del Servizio Cimiteri. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l esecuzione dei lavori sarà fatta d ufficio dall Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario. 21