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Transcript:

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente dott. Salvatore G.Cultrera Consigliere rel. dott. Pino Zingale Consigliere dott.valter Del Rosario Consigliere dott. Francesco Albo I Referendario ha pronunciato la seguente Sentenza n. 332/A/2013 nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al n. 4546/AC del registro di segreteria, promosso dal signor M. S., elettivamente domiciliato in Palermo via della Libertà 159 Notarbartolo 5 presso lo studio dell avv. Antonina Fazio, rappresentato e difeso dall avv. Giuseppe Cicchirillo, contro l INPS- ex Gestione INPDAP in persona del legale rappresentante, per la riforma della sentenza n. 535/2012 depositata il 15 febbraio 2012 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana. Visti gli atti e i documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 14 novembre 2013 il relatore, consigliere Salvatore G. Cultrera, l avv. Giuseppe Cicchirillo per l appellante e l avv. Maria Grazia Sparacino per l INPS. Fatto

Con la sentenza n. 535/2012 depositata il 15 febbraio 2012 non notificata il G.U. delle pensioni ha rigettato il ricorso del sig. M. S., ex dipendente dell AMIA di Palermo con la qualifica di operatore ecologico, finalizzato al riconoscimento del diritto alla concessione di pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio della infermità, contratta durante l attività di lavoro, spondilartrosi cervico dorso lombare epatite virale di tipo B con markers HBSAG e HBCAB positiva nevrosi disforico ansiosa post traumatica. Il rigetto è stato disposto in quanto, anche a seguito di perizia medico-legale di ufficio disposta dal giudicante, che si è avvalso all uopo della CML presso l O.M. di Palermo ( cfr. parere n.r/3434/2011 del 21 novembre 2011), è stato ritenuto che il sig. M. non fosse nelle condizioni di inidoneità assoluta e permanente alla prestazione di ulteriore servizio con riferimento alla data dell istanza di pensione ed anche alla attualità come dalla visita diretta cui è stato sottoposto dalla CML in data 29 ottobre 2011; quindi, non erano riscontrabili i presupposti richiesti per la concessione della pensione privilegiata dall art.33 lett.c) del R. D. L. 680/1938 e successive modifiche ed integrazioni. Con atto di appello, depositato il 25 marzo 2013, il difensore del signor M. ha specificato i seguenti motivi per la riforma della sentenza impugnata: 1 violazione e falsa applicazione dell art.33 dl R.D. L. n.680/1938 e dell art.7 della legge n.379 del 1955 ; la sentenza sarebbe errata in quanto il requisito di inabilità al servizio previsto dalla citata norma sarebbe da intendere come inidoneità alle mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente e non già come inidoneità 2

permanente a qualsiasi proficuo lavoro come sarebbe deducibile dal quadro delle complessive disposizioni di cui all art.7 della legge n.379 del 1955 anzidetta ; 2 errore di motivazione della sentenza su un punto controverso e decisivo per travisamento del fatto ; il giudice di primo grado sarebbe incorso in vizio logico-giuridico per non avere applicato nella fattispecie il principio della gradualità della condizione inabilitante (inidoneità alle mansioni di operatore ecologico ed idoneità ad altre mansioni di tipo sedentario) determinando in tal modo con il quesito posto il travisamento del fatto da accertare dalla CML che così non ha potuto non accertare la insussistenza di un inabilità assoluta e permanente del M. al servizio. Conclusivamente, la difesa chiede la riforma della sentenza gravata con accoglimento integrale della domanda dell appellante e con vittoria di spese. Si è costituito l INPS con memoria depositata il 23 ottobre 2013 nella quale sostiene che l appello sia infondato; deduce l INPS che, ai sensi dell art.33 dl R.D. L. n.680/1938 e dell art.7 della legge n.379 del 1955, la pensione privilegiata spetti a coloro che siano stati riconosciuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio; nel parere della CML in atti, interpellata quale CTU nel giudizio di primo grado, è espressamente dichiarato che le patologie di cui era affetto l appellante ora per allora non rendevano l interessato assolutamente e permanentemente inidoneo al servizio. Diritto E fondato il primo motivo di appello alla luce del percorso ragionativo 3

di seguito esposto. Ai sensi dell art.33 secondo comma lett.c) del R.D. L. n.680/1938 e dell art.7 della legge n.379 del 1955, sotto la cui disciplina rientra la fattispecie all esame, è essenziale per la concessione del beneficio della pensione privilegiata che le patologie sofferte dall interessato abbiano trovato causa esclusiva e determinante nel servizio prestato o siano strettamente conseguenti allo stesso, e l abbiano reso permanentemente inabile al servizio. Per l attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato è indispensabile che l inabilità alle mansioni svolte sia causalmente riconducibile ad infermità o lesioni insorte o, comunque, contratte o riportate in servizio o ascrivibili al servizio e per causa o concausa di servizio a prescindere dal momento in cui si siano manifestate e siano state riscontrate. In tale ottica si deduce dagli atti che al signor M., operatore ecologico, con verbale n.634/1994 della CMO 2^ Sezione presso l O.M. di Messina, nel 1994 vennero riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità < spondilartrosi cervico dorso lombare epatite virale di tipo B con markers HBSAG e HBCAB positiva nevrosi disforico ansiosa post traumatica > in quanto contratte durante e a causa di lavoro; nel parere in atti della CML del 21 novembre 2011 solo la nevrosi disforico ansiosa post traumatica, classificata come stato d ansia con fobie e lieve deflessione timica, non è stata riconosciuta dipendente e, comunque di scarsa incidenza sotto il profilo di classificazione tabellare in quanto ascrivibile solo alla tabella B da compensare con indennità una tantum. Risulta, ancora, che l AMIA, l azienda di appartenenza del M., 4

procedette in applicazione dell art.40 del CCNL, in adesione al parere del collegio medico della USL 52 di Palermo, appositamente interpellato - che, all esito della visita collegiale dell 1 febbraio 1993, aveva giudicato il M. non idoneo a svolgere le mansioni di operatore ecologico - all accertamento relativo alla eventuale possibilità per il M. di essere proficuamente utilizzato in mansioni meno pesanti; essendo risultato negativo l esito di detto accertamento e constatata la reale impossibilità di mantenerlo in servizio con mansioni diverse, con deliberazione n.636 del 15 novembre 1993 l AMIA dispose la dispensa dal servizio del M. per inidoneità fisica a decorrere dal 16 agosto 1993. La CMO Sez.2^ presso l O.M. di Palermo nel citato verbale n. 634/94 del 15 dicembre 1994 ebbe ad esprimere il giudizio medico-legale che, ai fini pensionistici, il M. fosse da considerare non idoneo permanentemente a proficuo lavoro come già ritenuto dal collegio medico della USL n.52. Fermo restando che il M. all atto della dispensa dal servizio non fosse idoneo ad esercitare l attività di operatore ecologico e neanche altre attività meno pesanti, il Collegio rileva che, conformemente a quanto ritenuto dalla CMO, nella specie si sia in presenza di avvenuto accertamento positivo della sussistenza di infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili per cumulo alla sesta categoria tabella A con riferimento ad epoca precedente al collocamento a riposo per dimissioni, poi modificate in dispensa per inidoneità fisica e, quindi, della sussistenza in concreto del presupposto indefettibile della inidoneità permanente a prestare ulteriormente servizio, condizione questa che rappresenta l evento per se stesso autonomamente idoneo 5

a determinare la cessazione dal servizio. Ciò premesso, è da precisare che,ai sensi dell art. 33 secondo comma lett.c) del R.D.L. 380 del 1938, il diritto alla pensione privilegiata si consegue quando l iscritto sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e ne sia cessato per lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio. In base a tale disposizione peraltro non difforme, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (v. Sez. III Centrale n.266 del 2004 ), dalla previsione di cui all art. 64 del DPR n.1092 del 1973, che disciplina le pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato - è necessario e sufficiente, per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, che la lesione o l infermità, dipendenti da causa di servizio, abbiano reso l iscritto inabile allo svolgimento delle mansioni proprie delle qualifiche possedute ed esercitate alla data del collocamento a riposo, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dal servizio. In estrema sintesi, il requisito dell inabilità al servizio, quale presupposto per il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata, deve essere riferito alla specifica attività di lavoro dell interessato e, di conseguenza, alle mansioni effettivamente esercitate ed il suo accertamento va operato in relazione alle reali condizioni fisiche dello stesso, a prescindere dalla forma e dal titolo di cessazione del rapporto lavorativo. Orbene, poiché nella specie, come ricordato, è stata affermata l inidoneità del M. a svolgere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, le proprie mansioni di operatore ecologico e poichè, per altro verso, l Amministrazione di appartenenza fino al momento della cessazione del servizio ha accertato l impossibilità di adibirlo ad 6

altre funzioni meno pesanti fisicamente, va affermato il diritto dell appellante al conseguimento del trattamento di privilegio, nei termini richiesti, con conseguente riconoscimento di interessi e rivalutazione secondo la normativa vigente. Sono da ritenere assorbite e, comunque, implicitamente rigettate tutte le altre questioni ed argomentazioni delle parti in causa. Attesa la complessità della questioni trattate e l esito della causa nel suo insieme sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunziando, accoglie l appello del signor M. S. e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce allo stesso il diritto alla concessione di pensione privilegiata con decorrenza dalla data della cessazione del servizio. Condanna l INPS al pagamento delle competenze spettanti sulle quali va liquidata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da determinarsi secondo la regola dell assorbimento. Spese compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 novembre 2013. L estensore F.to (Salvatore G. Cultrera) Il Presidente F.to (Salvatore Cilia) Depositata oggi nei modi di legge. 7

Palermo, 20/11/2013 Il Direttore della Segreteria F.to (Dott. Nicola Daidone) 8