ARTICOLO 23 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 35 DEL 4 APRILE 2012

Documenti analoghi
CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N.1072 DEL 25 GENNAIO 2011

Dentro la Notizia. 10 Aprile 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 45/2012 GIUGNO/10/2012 (*) 28 Giugno 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Oggi parliamo di. MINISTERO DEL LAVORO NOTA PROTOCOLLO N. 5509/2012 N 20/2012

Cassazione: no al trasferimento del lavoratore che assiste la madre invalida, anche senza legge 104

Dentro la Notizia. 13 Aprile 2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 2 OTTOBRE 2013

Oggi parliamo di. N 36/2012 COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2012

CIRCOLARE n. 19/2012

Circolare numero 145 del 17/11/2010

Dentro la Notizia. 20 Novembre 2013

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE E IMPUGNABILE SOLO PER VIZI PROPRI.

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 4 APRILE 2011.

COMUNE DI RIZZICONI (Provincia di Reggio Calabria)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. N. 59/2013 PRIMI ASPETTI APPLICATIVI Ruolo dell ARPA

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 6/2016

Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013

Dentro la Notizia. 21 Settembre 2012

FAC SIMILE DECRETO CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI DENOMINAZIONE ORGANO COMPETENTE ALL EMANAZIONE


I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

I CONSULENTI DEL LAVORO IN PRIMA LINEA SUI CONTRIBUTI DOVUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI

Oggi parliamo di. INPS MESSAGGIO N DEL 1 MARZO 2013 N 11/2013 COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2013

LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

15/2015 Febbraio/2/2015 (*) Napoli 4 Febbraio 2015

CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA N DEL 8 FEBBRAIO 2011

ha pronunciato la presente

Dentro la Notizia. 18 Settembre 2013

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Oggetto: Istanza di interpello - WK S.p.a. - Operazioni esenti dall imposta - Articolo 10, n. 18) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO Provincia di Olbia - Tempio

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 6 SETTEMBRE 2016

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Telef.: Fax: Telef.: Fax:

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 20 SETTEMBRE 2016

Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015

Dentro la Notizia. 7 Novembre 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Comune di Porcari Prov. di Lucca. Regolamento per la disciplina della IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

C I TT A D I F R A T T A M A G G I O R E

N. 98 FISCAL NEWS. Schede carburante: I criteri per la corretta deducibilità

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

RISOLUZIONE N. 50/E. Roma, 22 aprile 2011

OGGETTO: ISTRUTTORIA PER L ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DELL AZIENDA COMMERCIALE AVENTE AD OGGETTO L ATTIVITA DI BAR RISTORANTE SOTTO

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

Agenzia delle Entrate. Provvedimento 2 novembre Articolo unico

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ORIGINALE OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO APPROVAZIONE AVVISO.

FACSIMILE DECRETO CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI DENOMINAZIONE ORGANO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE

TESIO geom. ILARIO Studio Associato AGRI-GEO

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento

MINISTERO DEL LAVORO NOTA N DEL 28 NOVEMBRE 2011.

DIRITTO TRIBUTARIO. Dr. Maurizio Tambascia AUTOTUTELA

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 121/2013 SETTEMBRE/14/2013 (*) 26 Settembre 2013

MINISTERO DEL LAVORO LETTERA CIRCOLARE DEL 18 NOVEMBRE 2010

OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 3/2016

C O M U N E D I N U S

REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Codice Fiscale TEL FAX

Roma, 08 gennaio 2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97)

RISOLUZIONE N. 108/E

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. 20 giorni per un impresa e un cantiere

RISOLUZIONE N.24/E. Quesito

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

L attività istruttoria

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

COMUNE DI SESTRI LEVANTE Provincia di GENOVA

COMUNE DI GOLFO ARANCI Provincia di Olbia - Tempio

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.117 DEL 22/09/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELFINO RECAPITI MESE DI LUGLIO 2015 IL SEGRETARIO GENERALE

LEGGE IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO. Renato Brunetta

Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Accertamento e controlli

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

CITTA DI CASTELLANZA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

MINISTERO DELLA SALUTE

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014. Relazione del Collegio sindacale Pagina 1 di 7

77/2014 Maggio/16/2014 (*) Napoli 30 Maggio 2014

COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

C i t t à d i M a r i g l i a n o (Provincia di Napoli)

Negoziazione Assistita e semplificazione ex dl 132/14. Circolare del Min. Interni: arrivano i chiarimenti

RISOLUZIONE N. 173/E

COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

Transcript:

N 39/2012 15 Ottobre 2012 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI STTEMBRE 2012 E stato reso noto l indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Settembre 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Settembre 2012 è pari a 2,855769 e l indice Istat è 106,4 (invariato rispetto al mese di Agosto). SEMPLIFICATE LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: IN ARRIVO L AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA AMBIENTALE. ARTICOLO 23 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 35 DEL 4 APRILE 2012 Il regolamento sull'autorizzazione unica ambientale (AUA) è stato approvato in prima lettura dal Governo il 14 settembre 2012. Sarà in vigore dopo i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari. 1

Lo schema di regolamento emanato in attuazione dell'articolo 23 del D.L. 5/2012 (c.d. decreto "Semplificazioni") convertito in legge 35/2012 introduce l'autorizzazione unica ambientale per le piccole e medie imprese sostituendo fino a sette procedure diverse (tra cui l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico). Risulta quindi evidente la semplificazione introdotta in materia ambientale. Infatti, attualmente le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all attività produttiva; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che queste autorizzazioni hanno periodi di validità differenti. Orbene, il regolamento prevede che la domanda unica dovrà essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap). Le imprese si rivolgeranno così a un unico soggetto per avere tutte le autorizzazioni in materia ambientale relative all'attività produttiva, oggi di competenza di Enti diversi (Regione, Provincia, Comune, Arpa). Ecco gli elementi essenziali dell autorizzazione: è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale; il procedimento di rilascio dell autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell impresa e al settore di attività, sull esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese; un periodo di validità di 15 anni a partire dalla data di rilascio; è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l esercizio dell attività può proseguire sulla base dell autorizzazione precedente. Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'autorizzazione unica ambientale. 2

LEGITTIMA LA DETRAZIONE IVA E DEL COSTO PUR IN ASSENZA DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE DA PARTE DEL FORNITORE. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA N. 14902 DEL 5 SETTEMBRE 2012 La Corte di Cassazione Sezione Tributaria -, sentenza n 14902 del 5 settembre 2012, ha stabilito che il fisco non può negare la detrazione dei costi e dell IVA solo perché le relative fatture non sono state contabilizzate presso il fornitore. Infatti, secondo l Organo nomofilattico, il pagamento e il contratto sono sufficienti al contribuente per dimostrare l'esistenza dell'operazione commerciale. Il fatto. Ad una società veniva notificato avviso d accertamento ai fini IVA ed imposte dirette, con il quale l Amministrazione finanziaria provvedeva a recuperare maggiore imposta sul presupposto di avvenuta registrazione di fatture ritenute oggettivamente inesistenti per la mancata registrazione delle stesse nella contabilità da parte del fornitore. La società provvedeva ad impugnare l atto dinanzi alla giustizia tributaria, uscendone vincente in entrambi i gradi di giudizio. L Agenzia delle Entrate ricorreva allora in Cassazione. Orbene, gli Ermellini con la sentenza de qua, uniformandosi al giudizio del giudice di prime cure, hanno ritenuto che la circostanza della mancata registrazione delle fatture da parte del fornitore non fosse sufficiente a ritenere le operazioni commerciali intercorse come oggettivamente inesistenti, alla luce della circostanza dell esistenza di un regolare contratto d appalto e di prove concrete relative agli avvenuti pagamenti. Inoltre i giudici di Piazza Cavour, nel respingere il ricorso dell Amministrazione finanziaria, hanno rilevato come il fatto di non aver riscontrato le fatture nella contabilità del fornitore non poteva essere oggetto di giudizio di legittimità, in quanto attinente alla fase istruttoria del giudizio di merito. In nuce, il fisco non può negare la detrazione di costi, considerando come false le fatture, solo per la mancata contabilizzazione delle stesse da parte del fornitore, purché l esistenza delle operazioni intercorse possa essere provata con altri mezzi quali un regolare contratto o i pagamenti avvenuti. 3

I PERMESSI LEGGE 104/92 PER I FIGLI DISABILI SPETTANO ANCHE SE L ALTRO CONIUGE NON E LAVORATORE. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16460 DEL 27 SETTEMBRE 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 16460 del 27 settembre 2012, ha statuito il diritto del lavoratore a fruire dei permessi per assistenza ai portatori di handicap - ex art. 33 L. 104/1992 - anche nel caso in cui l altro genitore non lavori e sia pienamente in grado di assistere il figlio disabile. Inoltre, tale disciplina è da ritenersi applicabile anche per i periodi antecedenti il D. Lgs. 151/2001 che ha provveduto a meglio definire gli ambiti applicativi dell istituto. Come noto, la Legge n. 104/1992 prevede la possibilità per i genitori lavoratori, alternativamente, di assentarsi dall impiego fino a tre giorni mensili al fine di assistere il figlio portatore di handicap. Il D. Lgs. 151/2001 (id: T.U della maternità e della paternità) - art. 42 c. 6 - ha stabilito che tali permessi spettano anche nel caso in cui l altro genitore non abbia un autonomo diritto in tal senso (ad esempio perché privo di occupazione) e sia perfettamente in grado di assistere il minore. Orbene, gli Ermellini, con la sentenza de qua, nel ribaltare il decisum dei gradi di merito che avevano negato il diritto, hanno (ri)statuito (cfr. Cass. n 7701/2003) che è possibile riconoscere i permessi al genitore lavoratore, anche se l altro genitore non ha occupazione ed è pienamente in grado di assistere il figlio, anche per i periodi precedenti l entrata in vigore del D. Lgs. 151/2001. Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma che mira a garantire al figlio disabile la presenza, anche affettiva, dell altro genitore il quale può contestualmente consentire al coniuge il dovuto ristoro delle energie psico-fisiche profuse nell assistenza continua dei bambino. 4

E LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE ALTERI IL CERTIFICATO MEDICO ONDE PROLUNGARE LA SUA ASSENZA DAL LAVORO ANCHE SE, SUCCESSIVAMENTE, VENGA ACCERTATO CHE L EVENTO MORBOSO SI SIA EFFETTIVAMENTE PROTRATTO NEL TEMPO. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 38385 DEL 3 OTTOBRE 2012 La Corte di Cassazione Sezione Penale -, con sentenza n 38385 del 3 ottobre 2012, ha statuito che incorre nel reato di falso il dipendente, pubblico o privato, che alteri il certificato medico per prolungare la propria assenza lavorativa, anche nel caso in cui venga successivamente riscontrato che l evento morboso si sia realmente protratto nel tempo. Nel caso de quo, un assistente di polizia penitenziaria modificava autonomamente ed arbitrariamente il certificato medico, che gli era stato rilasciato dal proprio dottore, prolungando la prognosi da tre ad otto giorni. Per tale condotta veniva condannato dai Giudici di merito ai sensi degli artt. 477 c.p. (id: reclusione da sei mesi a tre anni) e 482 c.p. che disciplinano il reato di falsità da parte, rispettivamente, del pubblico ufficiale o del privato cittadino. Orbene, gli Ermellini hanno avallato in toto il decisum di prime cure atteso che la certificazione medica, rilasciata dal medico pubblico, era risultata incontrovertibilmente alterata dal lavoratore con lo specifico scopo di allungare il periodo di riposo lavorativo, ritenendo del tutto ininfluente il reale stato di malattia del lavoratore, degenerato al punto tale da farlo, successivamente e definitivamente, dichiarare inidoneo al lavoro. ILLEGITTIMO L USO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO DELLE TELEFONATE AL FINE DI VALUTARE LA PRODUTTIVITA DEI DIPENDENTI. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 16622 DEL 1 OTTOBRE 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 16622 del 1 Ottobre 2012, ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato sulla scorta di accertamenti, compiuti dalla società datrice di lavoro, con l utilizzo del software Blue s 2002 per il rilevamento delle telefonate. Il lavoratore, operatore telefonico di centrale di prima assistenza stradale e automobilistica, era stato licenziato disciplinarmente a seguito di un controllo 5

effettuato dal sistema software di filtraggio telefonico aziendale, capace di rilevare che nel periodo 1 agosto-29 ottobre 2004, si erano stabiliti n. 460 contatti telefonici inferiori a 15 secondi (tempo non sufficiente per sentire le richieste degli utenti e rispondere) ed effettuate 136 telefonate personali. Il lavoratore era ricorso al Tribunale di Roma lamentando che, invero, il software Blue s 2002 consentiva un controllo a distanza sull'attività lavorativa ed era stato installato in assenza di accordo con le OO.SS., o di autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. La domanda era stata respinta sia in primo che in secondo grado. In particolare, la Corte d'appello, aveva ritenuto, come già il giudice di primo grado, che il sistema software di rilevamento delle telefonate adottato, non fosse in contrasto con l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto relativo al c.d. controllo difensivo. La Suprema Corte, chiamata a dirimere la controversia, ha osservato come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in riferimento all'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970 sia andato evolvendosi nel tempo. Da ultimo, è emerso il principio di diritto secondo il quale l'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i c.d. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie del citato art. 4, e che, comunque, quest'ultimi, così come le altre fattispecie di controllo ivi previste, non si traducano in forme surrettizie di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei lavoratori. Gli Ermellini, accolto il ricorso del lavoratore, hanno pertanto stabilito, in contrasto con i precedenti gradi del giudizio che, il divieto di controlli a distanza ex art. 4, della legge n. 300 del 1970, implica, che i controlli difensivi posti in essere con il sistema informatico Blue's 2002, ricadono nell'ambito dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970, e, fermo il rispetto delle garanzie procedurali previste, non possono impingere la sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO 6

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 7