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NATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 368) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (DE MICHELIS) di concerto col Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) e col Ministro del Tesoro (GORIA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1983 Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera ONOREVOLI SENATORI. Con l'accordo italo-svizzero del 12 dicembre 1978 ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, è stata regolata sul piano internazionale la situazione dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera, i quali, pur essendo soggetti all'obbligo del versamento di contributi alla locale assicurazione contro la disoccupazione, non potevano percepire le relative indennità stante il divieto di esportazione di queste ultime stabilito nella legislazione interna elvetica. La Svizzera, per ovviare a tale situazione, del resto comune a tutte le collettività frontaliere operanti sul proprio territòrio, ha adottato sul piano internazionale un'unica soluzione pattizia, uniforme per tutti gli Stati confinanti. Sono stati quindi stipulati accordi internazionali bilaterali in base ai quali si conveniva che ciascuno dei due Paesi contraenti avrebbe provveduto ad indennizzare il rischio della disoccupazione totale dei propri frontalieri con le somme che il Paese d'occupazione del lavoratore avrebbe restituito al Paese di provenienza del lavoratore stesso, costituite dai contributi versati nell'assicurazione contro la disoccupazione sìa da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro. Ciò stante, il problema che si è posto all'italia, conseguente all'impegno dell'indennizzo dei propri lavoratori, è stato quello di determinare le condizioni e le modalità di corresponsione delle prestazioni, redistribuendo sotto forma di indennità, ai lavoratori interessati, le somme retrocesse da parte svizzera. TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) 2-3-4

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 368 ;X LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Occorre in proposito evidenziare che l'applicazione delle norme vigenti sull'assistenza contro la disoccupazione ai predetti lavoratori in relazione alle somme rimesse dalla Svizzera ha comportato difficoltà alle quali non si è potuto ovviare con provvedimento di carattere amministrativo, soprattutto per evitare un trattamento non soddisfacente e comunque non adeguato agli apporti contributivi. A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che di seguito si illustra. Articolo 1. Individua nell'istituto nazionale della previdenza sociale l'ente incaricato della corresponsione delle prestazioni, prevedendo l'istituzione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di una contabilità separata alimentata con le somme versate da parte svizzera. Articolo 2. Individua i beneficiari delle prestazioni ricomprendendovi la categoria dei «frontalieri-stagionali». Detti lavoratori hanno, infatti, ai sensi delle norme svizzere di polizia degli stranieri, lo statuto di lavoratore frontaliere, pur essendo il loro permesso di lavoro limitato ad undici mesi all'anno, in genere dal 15 gennaio al 15 dicembre, e operano in massima parte nel settore dell'edilizia. Essendo considerati a tutti gli effetti frontalieri, le somme versate all'italia da parte svizzera comprendono anche i contributi versati al regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione da parte di tali lavoratori e dei loro datori di lavoro. Pertanto anche se in ragione del carattere stagionale del rapporto di lavoro di tale categoria lo stato di inattività è di norma connesso più al mancato rinnovo del contratto di lavoro che ad un licenziamento vero e proprio, il mancato rinnovo del contratto, qualora determinato da motivi eco nomici, è stato assimilato al licenziamento indennizzato in base al presente disegno di legge. Risulta in tal modo attuato un opportuno collegamento con la legge 25 luglio 1975, n. 402, che prevede la concessione del trattamento ordinario di disoccupazione nei confronti dei lavoratori stagionali cui non sia stato rinnovato il relativo contratto di lavoro. Articolo 3. Consente l'indennizzo dei casi di disoccupazione verificatisi negli anni precedenti L'entrata in vigore della legge proposta, sia che si tratti di erogazione ex novo di prestazioni sia che si tratti di corrispondere importi, differenziati, fra il trattamento speciale di disoccupazone ed il trattamento ordinario previsto dalla suddetta legge n. 402 del 1975. L'importo, fissato nel 50 per cento della misura massima dei trattamenti speciali erogati in Italia, è stato ritenuto congruo in base as calcoli statistici effettuati dall'istituto nazionale defila previdenza sociale. Articolo 4. Indica la procedura e le modalità che dovranno essere seguite dall'istituto nazionale disila previdenza sociale per la determinazione della misura del trattamento speciale relativamente agli anni successivi a quello di entrata in vigore della legge. Alla fissazione di un importo provvisorio, stabilito entro il 30 novembre di ciascun anno e valido per l'anno successivo, segue la determinazione dell'importo definitivo spettante per ciascun anno. L'articolo precisa anche quali conseguenze discendano dalla determinazione di importi definitivi superiori o inferiori a quanto stabilito a titolo provvisorio. Al fine di facilitare il lavoro amministrativo e, quindi, la celerità nell'erogazione delle prestazioni, è previsto che gli importi, provvisori e definitivi, dei trattamenti speciali restino invariati anche se i periodi indennizzati iniziano e terminano in anni diversi. L'articolo prevede, infine dopo il primo triennio di applicazione della legge che la misura definitiva del trattamento speciale venga fissata in tre misure differenziate quando sia accertata la possibilità dì erogare prestazioni di importo pari o superiore al 70 per cento della misura massima stabilita dall'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 368 Tale disposizione consente di evitare, nei confronti dei frontalieri che percepiscono salari di importo poco elevato, la corresponsione di prestazioni di disoccupazione di importo pari o superiore a quanto gli stessi percepivano nel corso dell'attività lavorativa. Articolo 5. Stabilisce le modalità per il conseguimento delle prestazioni. Articolo 6. Prevede, in aggiunta al trattamento speciale, l'erogazione degli assegni familiari di cui al vigente testo unico. Articolo 7. _ Stabilisce, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le modalità per l'accreditamento figurativo ai fini pensionistici. Articolo 8. Prevede l'imputazione sulle disponibilità della contabilità separata delle spese di amministrazione nonché di quelle bancarie e per commissioni valutarie. Articolo 9. Dispone l'accantonamento delle somme che non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni negli anni pregressi al fine di garantire la copertura di eventuali disavanzi. Articolo 10. Rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alla normativa italiana in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Articolo 11. Definisce le espressioni «permesso di lavoro frontaliere» ed altre equipollenti.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 368 TX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori frontalieri del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'istituto nazionale della previdenza sociale è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli seguenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani che in Svizzera siano stati licenziati per motivi economici. 2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria viene istituita per l'intero periodo di validità del predetto accordo una separata contabilità al solo scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera è tenuta a versare all'italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita le prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8. Art. 2. I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici beneficiano dei trattamenti speciali di disoecupazone di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attività soggetta a contribuzione nel regime di assicurazione contro la disoccupazione per almeno 150 giorni lavorativi nell'anno precedente l'inizio della disoccupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 368 Art. 3. 1. I lavoratori di cui al precedente articolo, licenziati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1977 ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto in via definitiva e per periodi massimi di 180 giorni comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, ad un trattamento speciale pari al 50 per cento dell'importo massimo giornaliero dei trattamenti speciali di disoccupazione, da determinarsi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, con riferimento all'anno di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della percezione del trattamento predetto i lavoratori devono essere iscritti all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano. 2. Ai lavoratori di cui al comma precedente che abbiano già usufruito delle prestazioni previste dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, è corrisposto un importo pari alla differenza fra il trattamento speciale di cui al primo comma del presente articolo e quanto già percepito in base alla stessa legge. Art. 4. 1. I lavoratori di cui al precedente articolo 2, licenziati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione corrisposto per una durata massima di 180 giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi il cui importo giornaliero viene stabilito per ciascun anno dal consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale. 2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione di cui al comma precedente determina l'importo provvisorio del trattamento speciale spettante per i casi di licenziamento che si verificheranno nell'anno successivo. Detto importo viene stabilito in una percentuale del-

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 368 la misura massima del trattamento speciale che sarà fissato, per tale anno, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. 3. Ai fini della determinazione di tale percentuale, il consiglio di amministrazione di cui al precedente primo comma tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo italo-svizzero del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, dovranno essere versate da parte svizzera per l'anno considerato, nonché delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione. 4. Pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce, entro i 90 giorni successivi al versamento del saldo delle somme dovute, l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non potrà comunque superare il limite massimo, ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procederà ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza sarà posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui al successivo articolo 9. In caso di insufficienza delle disponibilità di cui al precitato articolo, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi. 6. L'importo del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo, liquidato a titolo provvisorio o definitivo, resta invariato anche se i periodi iniziale e finale di erogazione dello stesso cadono in anni diversi. 7. Trascorso il primo triennio di applicazione della presente legge, ove venga ac-

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 368 certata la possibilità di fissare importi definitivi pari o superiori al 70 per cento della misura massima determinabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale provvede a determinare detti importi in tre misure differenziate in relazione ad altrettante fasce di retribuzione, minima, media e massima, ricavabili dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani. Art. 5. 1. L'erogazione del trattamento speciale previsto dal precedente articolo 4 è subordinato alla condizione che i lavoratori interessati siano iscritti all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano ed abbiano effettuato l'iscrizione nei 30 giorni successivi alla data del licenziamento. Il trattamento speciale non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402. 2. Le domande di prestazioni, dirette all'istituto nazionale della previdenza sociale, devono essere presentate all'ufficio di collocamento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 3 ed entro 60 giorni dalla data del licenziamento per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 4. 3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonché dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera entro la disoccupazione, da cui risultino il motivo del licenziamento e la durata del rapporto di lavoro. 4. Per le prestazioni di cui al precedente articolo 3 dovranno essere presentati, in mancanza del predetto attestato del datore di lavoro, un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere, da cui risultino i periodi di iscrizione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione, nonché una dichiarazione del datore di lavoro

Atti Parlamentari 8 Senato della Repubblica 368 attestante il motivo del licenziamento e la qualifica di lavoratore frontaliere. 5. I trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, decorrono dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento. Art. 6. Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilità della separata contabilità di cui al precedente articolo 1, secondo comma. Art. 7. 1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura di questa. 2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi predetti è determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella predetta assicurazione generale obbligatoria, è attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale. 4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilità della contabilità separata ed il

Aiti Parlamentari 9 Senato della Repubblica 368 relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Art. 8. Le spese di amministrazione nonché quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte svizzera sono a carico delle disponibilità della contabilità separata. Art. 9. Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1 aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui al precedente articolo 8, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione. Art. 10. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Art. 11. Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine «frontaliere» designa il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. Le espressioni «permesso di lavoro per confinanti» e «permesso di lavoro stagionale per confinanti» sono sinonimi dell'espressione «permesso di lavoro frontaliero».