Servizio AA.PP. REGOLAMENTO comunale per la disciplina del pagamento del C.O.S.A.P. per i posteggi ed altra area pubblica utilizzata per l esercizio di attivita economiche Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 23 giugno 2008 Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 55 del 16 novembre 2010 e con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 28 giugno 2012 Testo modificato e coordinato Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 1
Indice: ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ARTICOLO 2: FONTI NORMATIVE... 3 ARTICOLO 3 DEFINIZIONI... 4 ARTICOLO 4 CONCESSIONE POSTEGGI NEI MERCATI COMUNALI... 5 ARTICOLO 5 RIDUZIONI DELL AMMONTARE DEL CANONE PER LA CONCESIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI... 6 ARTICOLO 6 PAGAMENTO DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DECENNALE DEI BOX NEL MERCATO COPERTO... 6 ARTICOLO 7 PAGAMENTO DEL CANONE PER L ESERCIZIO DELLA SPUNTA... 6 ARTICOLO 8 PAGAMENTO DEL CANONE PER L ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE... 7 ARTICOLO 9 PAGAMENTO DEL CANONE PER FIERE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEE DI POSTEGGI... 7 Art. 10 REVISIONE DEL CANONE... 7 Art. 11 NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI... 8 Art. 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE... 9 Art. 13 AGEVOLAZIONI PAGAMENTO CANONE PER OCCUPAZIONE MEDIANTE DEHORS... 10 Art. 14 ENTRATA IN VIGORE... 11 Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 2
ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina: il pagamento del canone di occupazione dei posteggi: a. nei mercati comunali; b. nelle fiere; c. nelle concessione temporanee; per l esercizio dell attività commerciale di cui al Titolo X del D.Lgs. nr. 114/98 e dell art. 4 del D.Lgs. nr. 228/2001; il pagamento del canone di concessione dell area pubblica: d. per attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla Legge nr. 287/91; e. per attività di commercio al dettaglio di cui al Titolo III del D.Lgs. nr. 114/98; f. per attività a carattere artigianale; g. per atre attività economiche. 2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato canone. 3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione. ARTICOLO 2: FONTI NORMATIVE 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi delle seguenti norme: D.Lgs. nr. 507/93 e s.m.i.; D.Lgs. nr. 566/93 e s.m.i.; D.Lgs. nr. 446/97; D.Lgs. nr. 114/98; L.R. nr. 19/99 m.ed i. dalla L.R. nr. 23/2008; D.Lgs. nr. 228/2001; Regolamento Comunale C.O.S.A.P. Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 3
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: commercio su aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità; aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico; posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità per almeno un decennio, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e dal Titolo VI della Legge Regionale n. 19/99; mercato: l area pubblica o privata del quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all esercizio dell attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l erogazione di pubblici servizi; fiera: la manifestazione caratterizzata dall afflusso di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi, ricorrenze, festività e tradizioni, nei giorni stabiliti e sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità; fiera o mercato tematico: la fiera o il mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica; ruolo del mercato: elenco nominativo degli operatori del mercato concessionari di posteggio; spunta: esercizio dell attività di vendita mediante occupazione temporanea di un posteggio resosi libero per assenza dell operatore concessionario; ruolo di spunta: elenco nominativo degli operatori non concessionari di posteggio che hanno facoltà di occupare temporaneamente posteggi resosi liberi per assenza dell operatore concessionario; presenza in un mercato di un operatore concessionario: il numero delle volte che lo Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 4
stesso operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività; presenza in un mercato di un operatore spuntista: il numero delle volte che lo stesso operatore si è presentato in tale mercato ed ha effettivamente svolto l esercizio dell attività; presenze effettive in un fiera: il numero delle volte che l operatore, sia concessionario che spuntista, ha effettivamente esercitato l attività in tale fiera; stagione: un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell anno successivo a quello in cui ha avuto inizio; ARTICOLO 4 CONCESSIONE POSTEGGI NEI MERCATI COMUNALI 1. La concessione per l occupazione di posteggi comprese fra quelle di cui all art. 1 comma 1 - lettera a - destinate all esercizio dell attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all autorizzazione amministrativa di cui all art. 28, primo comma, lett. a, del D. Lgs. 31 marzo 1998, nr.114. 2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di anni 10 in conformità a quanto disposto dall art. 28, primo comma, lett. a, del D. Lgs. 31 marzo 1998, nr. 114. 3. L esatta ubicazione e ampiezza complessiva delle aree da destinare a posteggi per l esercizio dell attività commerciale, nonché le modalità di assegnazione degli stessi posteggi, sono stabilite dal Comune con specifici regolamenti. 4. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi, si applica la tariffa così come stabilita con deliberazione di Giunta Comunale. 5. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di svolgimento del mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente di fatto occupato dal medesimo concessionario. 6. Il pagamento del canone è effettuato, su base annuale ed in riferimento alle giornate di svolgimento del mercato, così come stabilite nei rispettivi regolamenti, in 2 (due) rate semestrali anticipate, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Pisticci, presso la tesoreria comunale. 7. In caso di mancato pagamento dopo 30 giorni dalla data di scadenza del semestre (30 Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 5
luglio per il primo semestre e 30 gennaio dell anno successivo per il secondo semestre) saranno applicati gli interessi moratori così come previsti per legge e si procederà all avvio del procedimento di revoca della concessione del posteggio e del titolo abilitativo all esercizio dell attività connesso al posteggio o box la cui concessione è stata revocata. ARTICOLO 5 RIDUZIONI DELL AMMONTARE DEL CANONE PER LA CONCESIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI 1. Al canone, determinato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comune ed in conformità al precedente articolo 4, è applicata una riduzione percentuale: a) agli operatori commercianti di cui al Titolo X del D.Lgs. nr. 114/98 50,00% b) agli operatori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto ai 70,00% sensi del D.Lgs. nr. 228/2001 c) alle occupazioni di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente (mercati) 20,00% ARTICOLO 6 PAGAMENTO DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DECENNALE DEI BOX NEL MERCATO COPERTO 1. La concessione decennale dei box presso il mercato coperto è soggetta al pagamento del canone di occupazione così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale 2. Il canone è dovuto per la superficie effettiva del box concesso. 3. Il pagamento del canone, così determinato nei precedenti commi 1 e 2, comprende anche la concessione decennale dell area antistante il box per una profondità di mt. 3,00 e per una larghezza pari alla larghezza dello stesso box in concessione. ARTICOLO 7 PAGAMENTO DEL CANONE PER L ESERCIZIO DELLA SPUNTA 1. Gli operatori commercianti che esercitano l attività di vendita su posteggio concesso temporaneamente mediante la spunta, indipendentemente dalla loro inclusione nel ruolo di spunta, devono versare un canone giornaliero, così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, maggiorato del 50 % e con un importo minimo giornaliero non inferiore ad 10,00. 2. Il pagamento del canone di cui al precedente comma 1 è effettuato mediante versamento diretto ai Vigili di Mercato che ne rilasceranno regolare ricevuta. Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 6
ARTICOLO 8 PAGAMENTO DEL CANONE PER L ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE 1. Per le occupazioni di aree pubbliche mediante veicoli, in forma itinerante, per l attività commerciale al dettaglio è dovuto un canone forfetario annuo commisurato all ampiezza dell automezzo utilizzato e determinato applicando la tariffa annua così come stabilita con deliberazione di Giunta Comunale, comprensiva degli oneri di pulizia, per ogni mq. dell automezzo utilizzato. 2. Il pagamento del canone di cui al precedente comma 1 è effettuato all inizio di ogni anno, mediante versamento diretto al Comando di Polizia Locale che ne rilascerà regolare ricevuta. ARTICOLO 9 PAGAMENTO DEL CANONE PER FIERE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEE DI POSTEGGI 1. Per le occupazioni di posteggi in occasione di fiere, nonché per le occupazioni temporanee di cui al 3 comma dell art. 28 della L.R. nr. 19/99, m. ei. Dalla L.R. nr. 23/2008, è dovuto il pagamento di un canone per giornata, o frazione di giornata di occupazione indipendentemente dalla durata oraria della stessa, così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale. 2. Al canone come determinato al precedente comma 1, si applicano le seguenti riduzioni secondo le categorie economiche di seguito specificate: attività di commercio (ex D.Lgs. nr. 114/98) 30,00% somministrazione alimenti e bevande (ex Legge nr. 287/91 30,00% ed ex D.Lgs. nr. 114/98) artigiani per l esposizione e vendita dei propri prodotti 30,00% altre categorie economiche 50,00% 3. Il pagamento del canone è effettuato mediante versamento diretto al personale della Polizia Locale in servizio, che ne rilascerà regolare ricevuta. Art. 10 REVISIONE DEL CANONE 1. Ogni anno la Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, procedere alla Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 7
rideterminazione delle tariffe del canone da pagare per le diverse tipologie di occupazioni previste dal presente regolamento. 2. In mancanza di provvedimento di rideterminazione, si continuerà ad applicare il canone nella misura stabilità per l anno precedente. Art. 11 NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia. 2. Con l esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento, sono abrogate tutte le altre previsioni e disposizioni comunali con esso in contrasto e/o incompatibili e, in particolare gli artt. 29, 30 e 33 2 comma, del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. approvato con deliberazione consiliare nr. 57 del 29 novembre 1998, modificato ed integrato con deliberazioni di Giunta Comunale nr. 56 del 29.11.1998 e nr. 61 del 23.02.1999. 3. Il pagamento dei canoni di occupazione dei posteggi di tutti i mercati comunali, dei posteggi sparsi individuati nel piano di localizzazione e dei box del mercato coperto di Marconia, maturati fino al 31 dicembre 2011, previa presentazione di specifica richiesta da parte dei concessionari interessati, potrà essere effettuato con una rateizzazione dell intera somma dovuta, fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate mensili. 4. Il pagamento delle mensilità relative alla rateizzazione di cui al precedente comma 3, già dalla prima, fa venir meno la condizione di morosità del concessionario del posteggio o del box, mentre il mancato pagamento di 3 (tre) mensilità consecutive sarà considerata morosità dello stesso concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà avviato il procedimento per la revoca della concessione del posteggio o del box, e dell autorizzazione amministrativa all eser-cizio dell attività, nonché la procedura per la riscossione coatta, nelle forme e termini di legge, delle somme relative ai canoni di concessione non pagati. 5. Nessuna rateizzazione del canone potrà essere applicata e lo stesso dovrà essere pagato in un unica soluzione da parte dei concessionari che cessano l attività e, quindi, il rapporto di concessione del posteggio o del box, ovvero cedono a terzi l azienda o il ramo d azienda commerciale nelle forme di cui all art. 2556 del Codice Civile. Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 8
6. La rateizzazione del canone di occupazione potrà essere richiesta per importi riferiti a più annualità e superiori a 500,00 (cinquecento) per ciascun posteggio o box in concessione. 7. Le imprese che dichiarano di non aver utilizzato il posteggio o il box potranno ottenere, previo apposita richiesta, un abbattimento del 75% (settantacinque per cento) del canone di concessione. Per ottenere l abbattimento, il mancato utilizzo del posteggio o del box dovrà essere attestato dal Comando di Polizia Locale. La richiesta di riduzione del canone dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di rinuncia alla concessione del posteggio o del box e la restituzione del titolo abilitativo all esercizio dell attività eventualmente posseduto. 8. Le imprese che si sono dichiarate impossibilitate a fronteggiare la spesa relativa al pagamento dei canoni di concessione, perché i titolari sono affetti da gravi patologie e/o versano in disagiate situazioni economiche, potranno essere esonerate dal pagamento di tutti i canoni di occupazione dovuti. La richiesta di esonero del canone dovrà essere corredata da un attestato dei Servizi Sociali dei rispettivi Comuni di residenza del titolare delle imprese richiedenti, dal quale si evinca lo stato di affezione patologica e/o di indigenza grave, nonché dovrà essere, altresì, corredata dalla dichiarazione di rinuncia alla concessione del posteggio o del box e restituzione del titolo abilitativo all esercizio dell attività eventualmente posseduto. 9. Il costo del canone dei posteggi in concessione agli operatori agricoli, autorizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 228/2001, dovuto per il periodo pregresso e fino al 31 dicembre 2011, è stabilito nella misura prevista per l anno 2011. Art. 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. Il mancato pagamento del canone di concessione del posteggio o del box oltre 30 giorni dalla data di scadenza del semestre (30 gennaio per il primo semestre e 30 luglio per il secondo semestre), ovvero il mancato pagamento delle rate nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 11, sarà considerata morosità del concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà avviato il procedimento per la revoca della concessione del posteggio o del box, e dell autorizzazione amministrativa all eser-cizio dell attività, nonché la procedura per Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 9
la riscossione coatta, nelle forme e termini di legge, delle somme relative ai canoni di concessione non pagati. Art. 13 AGEVOLAZIONI PAGAMENTO CANONE PER OCCUPAZIONE MEDIANTE DEHORS 1. Su richiesta del concessionario interessato, è possibile usufruire di agevolazione per il pagamento del C.O.S.A.P. dovuto per l occupazione di area pubblica (o privata gravata da servitù di pubblico passaggio) mediante dehors. 2. Le agevolazione di cui al precedente comma 1 sono concesse per le motivazioni e nelle misure di seguito indicate: a. riduzione del 50 % della tariffa dovuta a fronte di assunzione di nr. 1 collaboratore (apprendista, barman, cameriere, cuoco, ecc.) secondo le disposizioni del C.C.N.L. del comparto, almeno per il periodo di durata dell occupazione. b. riduzione del 75 % della tariffa dovuta a fronte di assunzione di nr. 2 collaboratori (apprendisti, barman, camerieri, cuochi, ecc.) secondo le disposizioni del C.C.N.L. del comparto, almeno per il periodo di durata dell occupazione. c. riduzione del 90 % della tariffa dovuta a fronte di assunzione di nr. 3 o più collaboratori (apprendisti, barman, camerieri, cuochi, ecc.) secondo le disposizioni del C.C.N.L. del comparto, almeno per il periodo di durata dell occupazione. 3. Per ottenere le agevolazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, i concessionari interessati dovranno dichiarare di voler effettuare l assunzione indicando il/i nominativo/i del personale da assumere. 4. E fatto obbligo agli stessi concessionari che hanno usufruito della riduzione del canone di occupazione dell area pubblica, di presentare, entro e non oltre il termine del periodo di occupazione, la relativa documentazione fiscale e/o previdenziale relativa alle assunzioni effettuate, almeno per l intero periodo di occupazione. 5. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con tutte le altre forme di riduzione previste dal presente regolamento o da altre disposizioni regolamentari o legislative. Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 10
Art. 14 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, composta da 14 articoli, viene pubblicato all Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione. Disciplina del pagamento C.O.S.A.P. per attività economiche 11