REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Adottato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 1

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza di concessione, autorizzazione e nulla osta per l occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza della Provincia, nonché i criteri di determinazione ed applicazione del relativo canone. 2. In particolare, nella disciplina della predetta materia, l Ente provvede al rilascio di: concessione: - se l opera comporta l occupazione permanente di suolo pubblico e ricade in un tratto di strada provinciale esterno al centro abitato (così come definiti dal N.C.d.S., articoli 3 e 4); autorizzazione: - se l opera comporta l occupazione temporanea di suolo pubblico e ricade in un tratto di strada provinciale esterno al centro abitato; - se l opera non comporta l occupazione di suolo pubblico, ma ricade all interno delle fasce di rispetto in un tratto di strada provinciale (così come definite nel N.C.d.S., articoli 3, 16 e 17) esterno al centro abitato; nulla-osta: - se l opera ricade in un tratto di strada provinciale interno al centro abitato. In questi casi il richiedente dovrà rivolgersi anche al Comune competente per territorio per ottenere l autorizzazione o la concessione che sarà rilasciata solo a seguito del nulla-osta provinciale; parere: - se l eventuale concessionario vuole conoscere, in via preventiva, l opinione dell Ente circa una potenziale richiesta di concessione o autorizzazione che intenda successivamente presentare. 3. Fa parte integrante del presente Regolamento l allegato relativo alla classificazione in categorie di applicazione delle tariffe delle strade provinciali (Allegato A). ART. 2 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento si intende per : - Occupazione: la disponibilità o l occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, con conseguente sottrazione degli stessi all uso generale della collettività. - Suolo o spazio o area pubblica: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio. 2

- Canone: il corrispettivo dovuto alla Provincia per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. - Concessione: provvedimento amministrativo con cui la Provincia costituisce in capo ad un soggetto un diritto precedentemente non esistente, su istanza del medesimo, relativamente all uso della strada secondo le norme del presente regolamento. - Autorizzazione: provvedimento amministrativo con il quale la Provincia rimuove un limite legale all esercizio di un diritto soggettivo già riconosciuto dall ordinamento generale o locale. - Nulla osta: atto con cui la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico od amministrativo all adozione di un provvedimento della Provincia o di altro ente. - Parere: atto con il quale viene rappresentato un giudizio, una valutazione o un apprezzamento su un fatto, situazione od oggetto afferenti un procedimento amministrativo interno od esterno alla Provincia. - Demanio pubblico: appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico (.) (C.C. Capo II art. 822). - Patrimonio indisponibile: fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province e dei Comuni i beni destinati ad un pubblico servizio che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge. - Passi carrabili:manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica della sede stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. - Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato anche C.d.S.. - Regolamento C.d.S.: il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 3 OGGETTO DEL CANONE 1. Le occupazioni sia permanenti che temporanee effettuate sulle strade, sulle aree e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sono soggette ad un corrispettivo denominato Canone per l Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (di seguito denominato, per brevità, Canone), ai sensi dell art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni. 2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti a rete per l erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia e, pertanto, le occupazioni sia permanenti che temporanee sono assoggettate al pagamento del canone. 3

4. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso. 1. Sono escluse dal canone: ART. 4 ESCLUSIONI le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, a norma dell art. 2, comma 7, del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1995 e successive modificazioni; le occupazioni di spazi d aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia; gli accessi carrabili destinati ad uso civile ed agricolo; innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete, effettuati da privati 1. Sono esenti dal canone: ART. 5 ESENZIONI le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all art. 87, comma 1, lettera C) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 Dicembre 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le tabelle indicative delle stazioni, fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità (es. nominativo della Ditta), gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere; le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate; le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci; le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima; le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; le occupazioni con tende fisse o retrattili; le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 4

ART. 6 NATURA DELLE OCCUPAZIONI 1. Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee: occupazioni permanenti: hanno carattere stabile, di durata non inferiore all anno che comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti o comunque sottraggano l uso pubblico alla collettività per scopi privatistici; occupazioni temporanee: hanno durata inferiore all anno. ART. 7 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione e dall occupante di fatto, anche abusivo, in base a tariffa determinata nel medesimo atto. 2. In caso di contitolarità della concessione, il canone è dovuto in via solidale; tuttavia, in caso di richiesta da parte di tutti i titolari, esso è ripartito proporzionalmente alle quote da loro dichiarate. 3. In ogni caso, per ragioni di economicità nella riscossione del canone, la quota di ogni contribuente non dovrà essere inferiore al canone minimo dovuto per unità di mq o lineare. ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Il Dirigente preposto al Settore competente è responsabile del procedimento relativo alla gestione stradale delle aree oggetto del presente Regolamento. Egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. E fatta salva la facoltà del medesimo, in conformità alla normativa vigente, di assegnare singoli procedimenti ad altro dipendente addetto all unità organizzativa o di servizio. CAPO II L ATTO DI CONCESSIONE ART. 9 DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE FUORI DAI CENTRI ABITATI 1. La concessione o autorizzazione concernente l utilizzo di spazi o di aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda alla Provincia. 5

2. La domanda, diretta al Presidente della Provincia, deve essere firmata dall interessato e deve contenere: a) generalità e domicilio del richiedente, il suo codice fiscale e/o partita Iva; b) indirizzo o sede legale a cui far riferimento (indirizzo, n. telefono, fax o altro) sia in fase di istruttoria, sia in fase di gestione, ovvero nel periodo di durata della concessione stessa; c) titolo giuridico del richiedente (proprietà, usufrutto, locazione, servitù.) d) motivo della richiesta; e) modalità d uso ed attività specifica che si intende svolgere; f) descrizione delle opere da eseguire; g) durata dell occupazione nonché, per l esecuzione di lavori, il tempo preventivato per l inizio di essi e la loro presumibile ultimazione; h) esatta indicazione della località interessata con richiamo ai dati catastali; i) denominazione della strada provinciale con relativa progressiva chilometrica e/o coordinate geografiche (U.T.M.); j) indicazione della superficie o estensione lineare della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare; k) dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nel Foglio Condizioni, da predisporsi da parte dell Ufficio Tecnico, nonché a tutte quelle altre condizioni che la Provincia riterrà opportuno prescrivere in relazione all oggetto della domanda prodotta. 3. La domanda deve essere inoltre corredata: a) dai grafici (sezioni, pianta, corografia) sufficienti a bene identificare le opere da eseguirsi ed i luoghi (in quadruplice copia); b) dall estratto di mappa alla scala 1:2000/1:1000 relativa ai terreni interessati dalla concessione che si richiede, con indicata la precisa ubicazione delle opere (in duplice copia); c) dalla prova dell avvenuto versamento della somma stabilita dalla Provincia per spese di istruttoria. 4. Qualora la richiesta sia irregolare od incompleta o qualora ai fini della valutazione della stessa si reputi necessaria l acquisizione di nuova documentazione, l Ufficio Tecnico richiederà per iscritto, entro 60 giorni successivi dal ricevimento della richiesta, le necessarie integrazioni. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 90 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. 5. La domanda deve essere inoltrata anche nel caso in cui l occupazione sia esente o esclusa dal pagamento del canone. 6. Nell ipotesi in cui pervengano alla Provincia più domande di soggetti diversi per gli stessi spazi, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, comprovata dagli estremi di registrazione del protocollo. 6

ART. 10 DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE NEI CENTRI ABITATI 1. Allorché l occupazione di spazio ed area pubblica ricada in tratti di strade provinciali correnti all interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza dei Comuni, previo nulla-osta vincolante emesso da parte della Provincia. 2. La pratica dovrà svolgersi con la procedura che segue: a) domanda in bollo, diretta al Presidente della Provincia, presentata dall utente che richiede il nulla-osta provinciale per l esecuzione delle opere di cui trattasi allegando, oltre ai disegni descrittivi delle opere stesse, lo stralcio planimetrico, la normativa di P.R.G. vigente (se del caso), la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e l eventuale ricevuta di versamento del deposito cauzionale a garanzia dei ripristini stradali; b) dichiarazione del Comune interessato che le opere richieste ricadono in centro abitato. 3. La pratica può essere presentata, per nome e conto dell interessato, direttamente dal Comune competente per territorio, rispettando la procedura evidenziata al comma 2 del presente articolo. 4. L obbligo dell ottenimento del nulla-osta provinciale esiste sia per le opere o gli interventi in genere che investano la sede stradale e sue pertinenze, sia per quelle in fascia di rispetto ed in area di visibilità (art. 28 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.). 5. Nel caso di occupazione, permanente o temporanea, di area di proprietà dell Ente, la Provincia, oltre al rilascio del nulla osta previsto, provvede alla riscossione del canone dovuto. ART. 11 PARERI PREVENTIVI 1. E previsto per il concessionario la possibilità di ottenere dall Ente, antecedentemente la presentazione della domanda di concessione, un parere di fattibilità, in via preventiva, della propria richiesta. 2. La pratica dovrà svolgersi con la procedura descritta nei precedenti artt. 9 e 10 e sarà soggetta al pagamento delle spese di istruttoria. ART. 12 OCCUPAZIONI D URGENZA 1. Per far fronte a situazioni d emergenza l occupazione può essere effettuata dall interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre a presentare la domanda intesa ad 7

ottenere la concessione, l interessato ha l obbligo di dare immediatamente e comunque non oltre 24 ore comunicazione scritta dell occupazione al competente Ufficio Tecnico della Provincia e a presentare domanda di rilascio in sanatoria della concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all inizio dell occupazione.. Se ciò non avviene, l occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori. ART. 13 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo Procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione e della tutela del demanio stradale, pur non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale. 2. La normativa tecnica di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.) e dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento C.d.S.), considerando classificate in tipologia B le Strade Provinciali ex Strade Statali ed in tipologia F le restanti Strade Provinciali. 3. Il Responsabile del Procedimento, in base ai risultati dell istruttoria, esprime il proprio consenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto. Egli, in caso di conclusione positiva dell istruttoria, predispone l atto di concessione nel quale vengono indicate tutte le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo della concessione medesima, con la specificazione dell ammontare del canone annuo dovuto, delle agevolazioni e/o esenzioni previste e della somma eventualmente dovuta a titolo di deposito cauzionale, con le relative modalità di versamento. Nell ipotesi di diniego verrà data comunicazione con atto motivato; con altrettanta motivata giustificazione le concessioni possono essere limitate nel tempo. 4. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta o dall inizio d ufficio del procedimento. ART. 14 RILASCIO DELLA CONCESSIONE 1. Il Responsabile del Procedimento rilascia, sia nel caso di occupazione temporanea che nel caso di occupazione permanente, regolare atto rispettivamente di autorizzazione o concessione, contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell occupazione. 2. Copia conforme della concessione od autorizzazione potrà essere trasmessa al richiedente a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di messo notificatore ai sensi delle norme vigenti in materia di notifiche. Le condizioni fissate per il rilascio della concessione od autorizzazione si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate obiezioni od opposizioni in forma scritta nei trenta giorni successivi alla ricezione del provvedimento. Nel caso di opposizioni o rimostranze, se non viene raggiunto un accordo nel rispetto del presente 8

regolamento e delle norme di legge in vigore, il provvedimento si intende rilasciato alle condizioni già fissate facendo salva la facoltà di rinuncia da parte del richiedente. 3. Le concessioni o autorizzazioni, numerate per anno in base al protocollo, indicheranno le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l ubicazione e la superficie dell area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro elettronico, indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell occupazione. 4. Nel caso di occupazioni temporanee, l esecuzione dei lavori deve terminare entro dodici mesi dalla data di rilascio e sarà sottoposta al controllo dei funzionari dell Ufficio Tecnico, ai quali il titolare della concessione o autorizzazione dovrà consentire il libero accesso alla proprietà ed esibire l atto ad ogni richiesta. All Ufficio Tecnico è riservata la facoltà di procrastinare i termini d esecuzione dei lavori di ripristino stradale finale, in base all andamento stagionale e secondo modalità e termini previsti dal Foglio Condizioni. 5. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, seguendo le direttive contenute al successivo art. 20 di questo Regolamento. 6. Le concessioni valgono soltanto per la località, la durata, la superficie, l uso e lo scopo per le quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. Nel caso in cui intervengano variazioni di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, occorre richiedere nuova concessione, con le modalità stabilite nel presente Regolamento. 7. In tutti i casi vengono accordate: senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall occupazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l area che si occupa e di versare il canone alle scadenze fissate; con la facoltà della Provincia di imporre tutte le condizioni necessarie, nonché le specifiche prescrizioni riguardanti la sicurezza della circolazione, la segnaletica, la modalità d esecuzione dei lavori e dei ripristini stradali, oltre che la facoltà di imporre in qualsiasi momento nuove condizioni o modificare quelle esistenti; a termine, per la durata stabilita nell atto di concessione. 8. Delle autorizzazioni e concessioni può essere rilasciato duplicato in caso di smarrimento, distruzione o furto. 9. Con determinazione del dirigente di area sono predisposti ed approvati i moduli per la domanda per l'autorizzazione o concessione. 9

ART. 15 ONERI PER IL RILASCIO 1. Il rilascio delle autorizzazioni o della concessione prevede il pagamento delle spese di istruttoria, a carico del richiedente, secondo gli importi deliberati dalla Provincia, in vigore al momento della presentazione della domanda. ART. 16 DEPOSITO CAUZIONALE 1. In relazione alla natura, all importanza ed alle caratteristiche tecniche dell opera da eseguire, oggetto della concessione o autorizzazione, nel caso in cui l occupazione preveda la manomissione della proprietà pubblica occupata, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere un deposito cauzionale, da stabilirsi di volta in volta. 2. Nel caso che vengano richiesti ed ottenuti, per lo stesso oggetto, sia una autorizzazione che una concessione può essere richiesta distinta cauzione. 3. ln caso di inadempienza da parte del concessionario alle condizioni stabilite nella concessione, la Provincia potrà incamerare in tutto od in parte la cauzione, a copertura delle spese sostenute per eseguire direttamente i lavori di ripristino stradale ovvero per ovviare alle carenze dei ripristini eseguiti dal concessionario. 4. Il deposito cauzionale dovrà essere versato nell importo richiesto su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Pavia. 5. In caso di stipula di convenzione ai sensi dell art. 32, l importo del deposito cauzionale verrà regolarizzato all interno della convenzione stessa. 6. Il deposito cauzionale può essere effettuato da Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro consorzi tramite bonifico bancario o mediante fideiussione bancaria o assicurativa per i lavori, i depositi o gli altri interventi sulla strada eseguiti dagli stessi in economia. 7. Il deposito cauzionale per i Comuni ed i Consorzi può anche essere effettuato dalla Ditta esecutrice dei lavori; in tal caso, nel versamento sull apposito c/c/p, dovrà essere evidenziato che la Ditta opera per conto del Comune o del Consorzio. Resta comunque la facoltà della Provincia di consentire forme diverse di deposito cauzionale a carico dei Comuni. 8. Qualora concessioni o autorizzazioni ricadano nelle traverse interne di centri abitati superiori a 10.000 abitanti, il loro rilascio sarà di competenza del Comune; tuttavia la Provincia, nell esprimere il proprio nulla-osta preventivo, si riserva la facoltà di esigere un deposito cauzionale a garanzia dell effettuazione dei ripristini stradali nei tratti interessati dalle opere. 9. A lavori ultimati, su richiesta scritta del concessionario, verrà avviato da parte dell ufficio preposto il procedimento per lo svincolo del deposito cauzionale. Entro 180 giorni dalla medesima l Ufficio Tecnico effettuerà la visita di collaudo dei ripristini 10

stradali e, nel caso in cui risultassero idonei, rilascerà nulla-osta allo svincolo. Tale nulla-osta, tuttavia, non costituirà presunzione di accettazione definitiva dei ripristini. Avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo soltanto dopo che siano decorsi due anni. 10. Il concessionario, fino al collaudo definitivo, sarà obbligato ad adeguare o a rinnovare completamente i ripristini stradali, in caso di difformità o cedimenti, secondo le prescrizioni che verranno date dalla Provincia. In caso di inadempienza si procederà mediante l applicazione dell art, 25, comma 6, del D.L. n. 285 del 30 Aprile 1992. ART. 17 DURATA DELLA CONCESSIONE 1. Nell autorizzazione e nella concessione è stabilita la durata. 2. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le concessioni di occupazione hanno la durata massima di anni 29 (ventinove), sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate in qualsiasi momento dalla Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni. 3. L occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l impianto dei servizi pubblici ha durata fissata in base alle leggi ed agli atti di concessione relativi ai servizi stessi. ART. 18 RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE 1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; quelli temporanei possono essere prorogati. 2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo. 3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. ART. 19 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE 1. Il titolare di una concessione può rinunciare alla stessa dandone comunicazione all Ufficio competente. A sue spese, il titolare deve riportare i luoghi in pristino stato, rimuovendo tutti i manufatti eseguiti ed effettuando gli opportuni ripristini. 2. In caso di rinuncia alla concessione, il canone annuo cessa di essere dovuto dall anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. 11

ART. 20 CAMBIO DI TITOLARE 1. La concessione o autorizzazione potrà essere trasferita ad altro titolare solo se sarà inoltrata formale richiesta alla Provincia da parte del concessionario. Trascorsi sei mesi dall avvenuto passaggio senza che sia stata inoltrata la suddetta richiesta, la concessione o autorizzazione si intenderà decaduta. 2. Il nuovo titolare potrà richiedere la sanatoria dell avvenuto inadempimento regolarizzando la richiesta con domanda in bollo ed il versamento delle relative spese di subingresso, comprese le eventuali sanzioni. 3. Il canone sull occupazione permanente è dovuto, in ogni caso, una sola volta all anno ed è a carico del soggetto che esercita l occupazione alla data del primo Gennaio di ciascun anno. ART. 21 MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione può essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento con atto motivato, con semplice preavviso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento o del foglio condizioni allegato. 2. In particolare, qualora la Provincia dovesse far spostare o modificare, per esigenze della viabilità, gli impianti oggetto della concessione o autorizzazione, il titolare della medesima dovrà effettuare tale spostamento o modifica a sue spese, senza pretendere alcun indennizzo per rimborso spese di spostamento. 3. La concessione o l autorizzazione può essere dichiarata decaduta, senza la restituzione del canone, nei seguenti casi: a) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento, nella concessione stessa e nel foglio condizioni predisposto dall Ufficio Tecnico; b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli, c) quando il concessionario ceda ad altri l uso dello spazio ottenuto in concessione, senza darne tempestiva comunicazione alla Provincia, come previsto all art. 20; d) quando il concessionario faccia un uso improprio o diverso da quello autorizzato dalla concessione; e) venuta meno dei requisiti del titolare della concessione; f) non rispondenza tra le opere effettivamente realizzate e quelle oggetto dell autorizzazione o della concessione; g) mancata realizzazione delle opere entro il termine stabilito dalla autorizzazione o dalla concessione, salvo che il concessionario motivi il ritardo e che la Provincia ritenga la giustificazione meritevole di accoglimento; h) persistente morosità del canone dovuto, fermo restando il recupero coattivo della somma. 4. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di 12

effettiva riconsegna alla Provincia dello spazio o dell area occupata e l ultimo giorno, del periodo al quale il pagamento si riferiva, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. A seguito della revoca, il concessionario o suo avente causa è tenuto al ripristino a sua cura e spese dell area occupata, in ottemperanza al provvedimento di revoca che indica termini e modalità di sgombero e ripristino del suolo. 5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca, un nuovo atto concessorio potrà essere rilasciato per la medesima area a persona diversa dal precedente titolare, solo a seguito di rinuncia scritta di quest ultimo ad occupare nuovamente l area. 6. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. ART. 22 MANUTENZIONE OPERE CONCESSE O AUTORIZZATE 1. Qualora non sia precisato diversamente nell atto di concessione o autorizzazione, la manutenzione delle opere concesse o autorizzate è sempre a carico del concessionario; questi, allorché vorrà eseguire opere di manutenzione, dovrà procurarsi l assenso della Provincia. Sarà inoltre tenuto ad intervenire tempestivamente sulle opere medesime ogni qualvolta la Provincia ne ravvisasse la necessità. 2. Il concessionario è responsabile, per tutto il periodo di validità della concessione, dei danni che l opera potrebbe causare nei confronti della strada. 3. La mancata manutenzione può comportare la decadenza della concessione o autorizzazione, salvo sempre il risarcimento dei danni arrecati alla Provincia, ai sensi dell art. 25 del D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992. ART. 23 DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO 1. Il concessionario ha l obbligo di riparare, a proprie spese, tutti i danni derivanti dall esecuzione di opere o dalla loro rimozione, per qualsiasi ragione. 2. Qualora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni di ripristino dei luoghi a regola d arte ovvero, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca o decadenza, non ottemperi all obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese della Provincia che potrà rivalersi verso il concessionario mediante introito della cauzione di cui all articolo 16 del presente Regolamento. 1. Sono considerate abusive: ART. 24 OCCUPAZIONI ABUSIVE 13

le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell atto di concessione; le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima; le occupazioni di fatto, senza preventiva concessione/autorizzazione; le occupazioni d urgenza per le quali l interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all art. 12 o per accertata inesistenza del requisito d urgenza. 2. In caso di occupazione abusiva la Provincia, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. 3. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all articolo 34, in base all ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l irregolarità dell occupazione e non solleva l occupante da responsabilità per danni o molestie arrecate a terzi a causa dell occupazione. CAPO III CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE ART. 25 OCCUPAZIONI PERMANENTI GRADUAZIONE DELLA TARIFFA 1. Ai fini dell applicazione del canone di concessione, le strade provinciali sono classificate in tre categorie (come da Allegato B: classificazione delle strade); 2. La classificazione può essere oggetto di modificazioni in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio Provinciale, in relazione alle variate condizioni di importanza delle strade. 3. Il valore economico assegnato ad ogni categoria, tenuto conto della classificazione delle strade provinciali, è il seguente: Strade di I categoria: 30,00 mq o ml Strade di II categoria: 20,00 mq o ml Strade di III categoria: 15,00 mq o ml 4. Il canone è determinato applicando alle tariffe base di cui al punto precedente i seguenti coefficienti moltiplicatori: a) sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell area all uso pubblico: 1) occupazione ordinaria del suolo mediante: 14

1.1) tombinatura:.030 1.2) copertura di colatore: 0.30 1.3) marciapiede: 0.30 1.4) passo carraio: 1,00 1.5) colmatura di scarpata: 0.30 1.6) aiuole: 0.30 1.7) pavimentazione in proprietà provinciale: 0.30 1.8) ponteggi, attrezzature e cantieri edili: 1,10 1.9) edicole, chioschi: 0.30 1.10) altri manufatti di carattere stabile: 0.30 2) occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo mediante: 2.1) sovrappassi: 0,325 2.2) sottopassi: 0,325 2.3) pozzetti: 0,325 2.4) attraversamenti con rogge: 0,325 2.5) cavi, condutture ed impianti in genere: 0,10 b) tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall occupazione: 1) impianti di distribuzione del carburante: 1.1) senza autolavaggio: 1.4 1.2) con autolavaggio: 2,00 2) esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all ingrosso o di solo deposito di merci o materiali: 3.3) superficie superiore a 500 mq: 1,70 ART. 26 AGGIORNAMENTO TARIFFE 1. Le tariffe base e/o i coefficienti possono essere modificati con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, a norma dell art. 54 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997. 2. L omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l applicazione delle tariffe già in vigore. ART. 27 DETERMINAZIONE DEL CANONE 1. La tariffa, determinata come all art. 25, costituisce base per il calcolo del canone annuo, ottenuto moltiplicando la tariffa stessa per l occupazione di fatto espressa in mq. o lineari per cavi, condutture, impianti e passi carrabili. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all unità superiore. 15

2. Il canone, determinato sulla base della tariffa di cui al punto precedente, con riferimento alla durata dell occupazione può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall occupazione del suolo e sottosuolo. 3. Il canone per le occupazioni prospicienti su strade appartenenti a categorie diverse è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata. 4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ART. 28 PAGAMENTO DEL CANONE 1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata entro 30 gg. dal rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. 2. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate entro il mese di Marzo di ogni anno a mezzo di apposito conto corrente postale intestato alla Provincia. 3. Non si dà luogo alla riscossione del canone per occupazioni permanenti per importi inferiori o pari ad 15,00. ART. 29 RECUPERO COATTIVO DEL CANONE 1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata, ai sensi dell art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 con la procedura di cui al D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste di cui al D. Lgs. 13 Aprile 1999 n. 112. ART. 30 OCCUPAZIONI TEMPORANEE GRADUAZIONE DELLE TARIFFE E PAGAMENTO 1. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno. 2. La tariffa base giornaliera è graduata in base al valore economico in riferimento alla classificazione delle strade provinciali, come segue: Strade di I categoria: 2,00 mq Strade di II categoria: 1,70 mq Strade di III categoria: 1,40 mq 16

3. Il canone è determinato applicando alla tariffa di base di cui all articolo precedente i coefficienti moltiplicatori: a) sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell area all uso pubblico: 1) occupazione ordinaria del suolo: 0.75 2) occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo: 0,10 b) tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall occupazione: coefficienti previsti dall art. 25, comma 4 lett. b. 4. Il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione. ART. 31 AUMENTI E RIDUZIONI 1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell 80%. 2. La tariffa per le occupazioni realizzate per l esercizio dell attività edilizia è ridotta al 50%. 3. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni e per quelle che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta in misura del 50%. 4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili. ART. 32 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE 1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato secondo quanto previsto dall art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. 446/97, come modificato dall art.18, comma 1 della L. n. 488 del 1999. 2. Ai sensi di quanto previsto dall art. 67, comma 5, del D.P.R. n. 495/92 tra la Provincia di Pavia e gli enti concessionari di pubblici servizi di cui all art. 28 del D. Lgs. 285/92 potranno essere stipulate apposite convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l uso e l occupazione delle sedi stradali. Sempre con tali convenzioni generali potranno essere regolamentate altresì, con apposite disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, la durata delle concessioni, i casi di modifica, sospensione o revoca delle stesse, le modalità di pagamento del canone. 17

CAPO IV NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI ART. 33 CONCESSIONI IN CORSO 1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1 Gennaio 2007 restano valide sino alla scadenza e sono adeguate negli importi riferiti ai canoni, con riferimento alla L. 388/00, art. 53, comma 16, a partire da tale data. In prima applicazione, il concessionario è tenuto al versamento del canone entro sei mesi da tale data. ART. 34 SANZIONI 1. Le sottoindicate violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite applicando le seguenti penali: omesso pagamento totale o parziale del canone: importo pari al 20% dell ammontare del canone dovuto e non versato; tardivo pagamento del canone: importo pari al 10% dell ammontare del canone. Si considera tardivo il pagamento effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza. Si ha omesso pagamento in caso di inadempimento protratto oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza. Sulle somme dovute e non pagate a titolo di canone si applicano gli interessi moratori del 5% annuo. 2. Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l obbligo di corrispondere: a) un indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l occupazione fosse stata autorizzata, maggiorata del 50%. Ai soli fini dell applicazione della suddetta indennità si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale; b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all indennità di cui alla lettera a), con l osservanza delle disposizioni contenute al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 Novembre 1981 n. 689. 3. L irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l irrogazione di quelle stabilite dall art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/92. ART. 35 INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, la G.P., entro un anno, avvierà il processo di informatizzazione del sistema di concessione, rendendo disponibile sul sito web la modulistica e la normativa di riferimento, oltre al presente regolamento, consentendo, inoltre, l inoltro delle richieste di concessione per via telematica. 18

ART. 36 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Regolamento, deliberato con atto del Consiglio Provinciale, sostituisce ed abroga ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell art. 53, comma 16 della L. 388/00, il precedente Regolamento, 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. 19

ALLEGATO "A" STRADE DI 1 CATEGORIA S.P. n. DENOMINAZIONE DAL PROG KM AL PROG KM ESTENSIONE TOTALE SPEXSS35 Dei Giovi 70,001 89,754 19,753 SPEXSS10 Padana Inferiore 127,250 127,760 0,510 SPEXSS10 Padana Inferiore 133,980 164,878 30,898 SPEXSS35 Dei Giovi 92,854 104,185 11,331 SPEXSS211 della Lomellina 57,380 62,750 5,370 SPEXSS234 Codognese 4,970 30,468 25,498 SPEXSS235 di Orzinuovi 4,500 20,572 16,072 SPEXSS412 della Val Tidone 8,640 17,686 9,046 SPEXSS412 della Val Tidone 21,082 40,322 19,240 SPEXSS461 del Passo Penice 1,900 43,343 41,443 SPEXSS494 Vigevanese 23,930 24,500 0,570 SP596D1 Diramazione per. Candia Lomellina 0,000 12,560 12,560 SPEXSS617 Bronese 0,000 13,600 13,600 STRADE DI 2 CATEGORIA S.P. n. DENOMINAZIONE DAL PROG KM AL PROG KM ESTENSIONE TOTALE SP1 Bressana Bottarone - Salice Terme 0,000 29,189 29,189 SP69 degli Ontani 0,000 5,140 5,140 SP201 Stradella - Zavattarello 0,000 29,412 29,412 SP205 Vigentina 0,000 14,853 14,853 SP206 Voghera-Novara 0,000 56,756 26,655 SPEXSS211 della Lomellina 29,700 54,385 24,685 20

SPEXSS412 della Val Tidone 74,226 94,200 19,974 SPEXSS494 Vigevanese 30,800 70,255 39,455 SPEXSS526 dell'est Ticino 33,100 36,000 2,900 SPEXSS526 dell'est Ticino 41,500 42,500 1,000 SPEXSS596 dei Cairoli 0,000 56,606 56,606 SP193 bis Pavia-Alessandria 0,530 39,513 38,983 STRADE DI 3 CATEGORIA SP2 SP3 S.P. n. DENOMINAZIONE DAL PROG KM AL PROG KM Pavia - Melegnano + diram. per Bascapè + diram. per Bascapè Carbonara T. - Zerbolò - Vigevano + diram. per Gropello Cairoli ESTENSIONE TOTALE 0,000 16,455 16,455 0,000 22,319 22,319 SP4 Mezzana Bigli - Gambarana - Torreberetti 0,000 21,291 21,291 SP5 Lomello - Valle L. - Candia + diram. per Breme 0,000 19,662 19,662 SP6 Robbio - Nicorvo - Albonese - Cilavegna 0,000 12,718 12,718 SP7 Val di Nizza + diram.per Calghera 0,000 23,024 23,024 SP8 Lardirago - Marzano + diram. per Roncaro 0,000 7,110 7,110 SP9 Torre de' Negri - Bascapè 0,000 27,815 27,815 SP11 Tre Ponti - Casorate Primo 0,000 13,757 13,757 SP12 Bressana Bottarone-Confine AL per Castelnuovo + diram. per Pontecurone 0,000 25,785 25,785 SP13 Linarolo - Valle Salimbene 0,000 8,250 8,250 SP14 Gambarana - Semiana - Nicorvo 0,000 31,125 7,528 SP15 SP16 SP19 F.ne Maccabruna-Robecco Pavese- SPEXSS 35 + diram. per Rea + diram. per Mezzanino Po Pieve Albignola - Scaldasole - S. Giorgio - Zeme Gropello C. - Dorno - Valeggio - Ferrera Erbognone 21 0,000 20,800 20,800 0,000 24,471 24,471 0,000 15,209 15,209

SP20 Val Schizzola 0,000 14,083 14,083 SP21 Candia - Langosco - Rosasco - Robbio 0,000 13,910 13,910 SP22 Binasco - Trivolzio + diram. per Battuda - Marcignago 0,000 12,338 12,338 SP23 Lungavilla-Voghera 0,000 9,763 9,763 SP24 Origioso 0,000 6,550 6,550 SP25 Voghera-Cornale + diram. per Corana 0,000 15,047 15,047 SP25D1 diram. per Corana 0,000 3,605 3,605 SP26 Mortara - Cerretto - S. Angelo Lom. 0,000 6,460 6,460 SP27 SP28 SP29 SP30 Giussago - San Genesio + diram. per Nivolto e diram. per Borgarello Sannazzaro-Gallia-Galliavola-Lomello + diram. per Mezzana Bigli - Torreberetti Tromello-Alagna-Scaldasole + diram. per Alagna - Garlasco Zinasco-Mezzana Rabattone-Pieve Albignola 0,000 13,384 13,384 0,000 13,573 13,573 0,000 10,588 1,415 0,000 9,843 3,000 SP31 Copiano - San Zenone Po 0,000 12,124 12,124 SP32 della Casottina 0,000 8,967 8,967 SP33 Voghera-Genestrello 0,000 7,180 7,180 SP35 Spessa - Pieve Porto Morone 0,000 8,351 8,351 SP36 Bivio S.P.184 (Ardivestra)-Sanguignano- Montesegale 0,000 5,812 5,812 SP37 Albuzzano - Filighera + diram. per Alperolo 0,000 7,840 7,840 SP38 Borgo Priolo - Carmine 0,000 14,725 14,725 SP40 SP43 Santa Maria della Versa - Volpara + diram. per Canevino Roncole - Montù Beccaria - San Damiano al Colle 0,000 9,995 9,995 0,000 10,270 10,270 SP44 Montalto Pavese - Lirio 0,000 6,900 6,900 SP45 Dell'Acquacalda + diram. per Monte Bruciato - Stradella più diram. per Beria 0,000 21,270 21,270 22

SP45D1 diram. per Monte Bruciato - Stradella 0,000 3,673 3,673 SP46 SP48 Broni - Oliva Gessi - SPEXSS 10 + diram. per Mornico Losana S.P. 186 (Brallo)-Casanova Staffora-Passo del Giovà 0,000 22,040 22,040 0,000 20,875 20,875 SP51 Voghera-Retorbido 0,000 4,367 4,367 SP52 Galliavola-Villa Biscossi-Mede 0,000 5,908 5,908 SP55 San Cipriano - Albaredo Arnaboldi 0,000 4,355 4,355 SP56 Confienza-Palestro-Rosasco-Castelnovetto 0,000 15,561 15,561 SP57 Mortara-Olevano-Cergnago 0,000 8,216 8,216 SP60 Gropello C.-Zinasco 0,000 6,103 6,103 SP61 Montù Beccaria - Bosnasco 0,000 6,773 6,773 SP65 Lungavilla - Verretto - Casteggio 0,000 5,844 5,844 SP71 Pavia - Vistarino 0,000 10,835 10,835 SP73 Albaredo Arnaboldi - Barbianello + diram. per Campospinoso 0,000 7,170 7,170 SP77 Borgo S. Siro-Tromello-Cergnago-Vellezzo 0,000 17,103 17,103 SP78 Semiana-Sartirana 0,000 5,464 5,464 SP79 Lungavilla - Casteggio 0,000 2,456 2,456 SP81 Gambolò-Remondò 0,000 5,530 5,530 SP82 Verrua Po - Casanova Lonati - Broni 0,000 7,107 7,107 SP84 Confienza-Vespolate 0,000 6,405 6,405 SP85 Zenevredo - SPEXSS 10 0,000 2,051 2,051 SP88 Brallo-Cima Colletta-Passo del Giovà 0,000 12,020 12,020 SP89 Brallo-SPEXSS 461 del Penice 0,000 11,320 11,320 SP90 Bivio Casanova-Cegni-Passo del Giovà 0,000 16,430 16,430 23

SP91 Varzi-Castellaro-Cella-confine Alessandrino 0,000 11,792 11,792 SP92 Retorbido-Rocca Susella 0,000 8,220 8,220 SP101 S. Antonio-Parona 0,000 4,160 4,160 SP103 Cozzo-Celpenchio-Rosasco 0,000 7,010 7,010 SP106 Fraz. Orientali 0,000 4,486 4,486 SP113 Verrua Po - Bressana Bottarone 0,000 5,025 5,025 SP124 Ceranova - Cura Carpignano 0,000 4,985 4,985 SP126 Codalunga 0,000 5,370 5,370 SP130 della Riviera 0,000 8,947 8,947 SP131 Bralello-Barostro-Pianostano 0,000 9,680 9,680 SP133 Valle Lom.-Cozzo 0,000 6,290 6,290 SP137 Molino del Conte-Pizzocorno-Sant Alberto 0,000 6,959 6,959 SP138 S.P. 74 Fortunago-Valle Coppa - S.P. 20 Val Schizzola 0,000 8,940 8,940 SP144 Arena Po-Parpanese conf. Piacentino 0,000 14,640 14,640 SP144D2 diram. per Ripaldina confine Stradella 0,000 4,345 4,345 SP146 Bivio prov.le Val di Nizza -Trebbiano - Montesegale 0,000 3,508 3,508 SP147 Trebbiano - Montesegale 0,000 2,370 2,370 SP150 Lomello-Vellezzo Lomellina 0,000 5,436 5,436 SP155 Val di Nizza-Oramala-Varzi 0,000 10,985 10,985 SP158 Molino Signora-Monte Acuto-Sant'Albano 0,000 6,290 6,290 SP168 Pietragavina-Santa Cristina-SPEXSS 461 del Penice 0,000 5,600 5,600 SP169 Bivio Schizzola-Gravanago-Fortunago 0,000 6,420 6,420 SP183 Alessandria-Milano per Tromello 0,000 21,350 21,350 24

SP183D1 diram. per Mortara - Tromello raccordo S.P. n. 183 e SPEXSS 596 0,000 0,440 0,440 SP183D2 diram. per Mortara dalla S.P. n. 183 0,000 0,285 0,285 SP183D3 diram. AL - Vigevano raccordo SPEXSS 596 variante di Tromello 0,000 0,330 0,330 SP184 Ardivestra 0,000 14,510 14,510 SP185 Bereguardo - Garlasco (escluso il Ponte sul Ticino di mt. 230) 0,000 10,716 10,716 SP186 del Brallo 0,000 30,300 30,300 SP187 Bressana - Broni 0,000 12,324 12,324 SP188 Casteggio - Montalto Pavese 0,000 9,615 9,615 SP189 Cavallante 0,000 14,041 14,041 SP192 Mortara-Milano per Cassolnovo 1/2 0,000 7,100 7,100 SP192 Mortara-Milano per Cassolnovo 2/2 8,480 12,592 4,112 SP192D1 diram. per Gravellona - Vigevano 0,600 3,878 3,278 SP193 Parpanese con Battella Tosca 0,000 8,156 8,156 SP194 Pieve del Cairo-Candia 0,000 26,510 26,510 SP197 Robbio-Novara per Confienza 0,000 7,277 7,277 SP198 Scuropasso 0,000 17,970 17,970 SP199 Spessa 0,000 7,180 7,180 SP200 Stradella - Passi sul Po 0,000 6,907 6,907 SP202 Delle Teste 0,000 2,775 2,775 SP203 Valle Coppa 0,000 23,395 23,395 SP204 Veratto 0,000 6,984 6,984 SP206D1 diram. Bozzole 0,000 6,690 6,690 SP207 Zavattarello-Varzi 0,000 13,621 13,621 25

SP193 bis Diramazione per Cava Manara 0,000 3,966 3,966 SP2D1 diram. per Bascapè 0,000 5,680 4,280 SP2D2 diram. per Lisone 0,000 0,630 0,630 SP3D1 diram. per Gropello Cairoli 0,000 4,086 4,086 SP5D1 diram. per Breme 0,000 3,119 3,119 SP7D1 diram.per Calghera 0,000 3,637 3,637 SP8D1 diram. per Roncaro 0,000 1,120 1,120 SP10 Certosa di Pavia - Zeccone + diram. Monumento Certosa 0,000 5,380 5,380 SP10D1 diram. Monumento Certosa 0,000 0,455 0,455 SP12D1 diram. per Pontecurone 0,000 2,660 2,660 SP15D1 diram. per Rea 0,000 3,770 3,770 SP15D2 diram. per Mezzanino Po 0,000 1,030 1,030 SP17 Casa Matti-Casa Piazza 0,000 2,680 2,680 SP18 Varzi-Confine AL per Fabbrica Curone 0,000 4,272 4,272 SP22D1 diram. per Battuda - Marcignago 0,000 2,888 2,888 SP27D1 diram. per Nivolto 0,000 1,875 1,875 SP27D2 diram. per Borgarello 0,000 1,336 1,336 SP28D1 diram. per Mezzana Bigli - Torreberetti 0,000 1,475 1,475 SP29D1 diram. per Alagna - Garlasco 0,000 1,415 1,415 SP34 Genzone - Villanterio + diram. per Copiano e diram. per Monteleone 0,000 10,065 10,065 SP34D1 diram. per Copiano 0,000 2,065 2,065 SP34D2 diram. per Monteleone 0,000 3,800 3,800 SPEXSS35D1 diram. Dei Giovi 0,000 1,296 1,296 26