REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO



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Transcript:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 24/03/2011

INDICE Art. 1 Canone di Concessione non ricognitorio Art. 2 - Superficie soggetta a canone Art. 3 Modalità di Pagamento Art. 4 Adeguamento del canone Art. 5 - Accertamento del canone Art. 6 - Occupazioni abusive Art. 7 - Riscossione coattiva Art. 8 Rinvio dinamico Art. 9 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 Canone di Concessione non ricognitorio 1. Ai sensi del 1 comma dell art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono consentite solo a seguito di concessione rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessiorio non ricognitorio. 2. Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio: a. Occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all esercizio ed alla manutenzione delle reti di a erogazioni di servizi pubblici, in regime di concessione amministrativa: a.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.. /m (metro lineare) a.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.... / m2 (metro quadrato) a.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo.... cadauno. 3. Dall importo del canone concessorio viene detratto quanto pagato a dal concessionario a titolo di canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosap): il canone non ricognitorio è dovuto per l intero ammontare, mentre la cosap è dovuta solo per la parte eccedente il canone. 4. La Giunta Comunale determina annulmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio che sarà adeguato al 1 gennaio. Nella determinazione della tariffa si farà riferimento ai parametri previsti nel regolamento cosap. Art. 2 - Superficie soggetta a canone 1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore

a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare. 2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all art. 1. Art. 3 Modalità di Pagamento 1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore, dell atto di concessione mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune, o, mediante versamento presso la tesoreria comunale, indicando, in entrambe le modalità, la causale canone di concessione non ricognitorio per l anno.. 2. Il settore competente del rilascio dell atto di concessione è tenuto a darne comunicazione al servizio tributi, anche mediante collegamenti telematici. 3. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell anno in corso. 4. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell atto di concessionecontratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano. 5. Per l anno 2011 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro 30 giorni dal ricevimento dei bellettini di versamento. 6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l obbligo del pagamento del canone decorre dal 1 gennaio dell anno in cui viene rilasciato l atto di concessione in sanatoria. Art. 4 Adeguamento del canone 1. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari alla della variazione accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell anno precedente.

Art. 5 - Accertamento del canone 1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. 2. Per l omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il Comune invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno. 3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. 4. Per l omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno. 5. Per l omesso o parziale pagamento del canone si applica, la sanzione amministrativa pari a 100,00 ai sensi dell articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000, ferme restando quelle stabilite dall articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992. 6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato. Art. 6 - Occupazioni abusive 1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. 2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all immediata rimozione d ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. Art. 7 - Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante sistema ingiuntivo di cui al R.D. n. 639/1910.. 2. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

Art. 8 Rinvio dinamico 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. 2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 3. Si applicano in quanto compatibili per le concessioni di cui al presente regolamento: - le vigenti norme dei regolamenti comunali edilizi, di polizia urbana e di applicazione della COSAP - nonché il Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento - L. 21 dicembre 1961, n. 1501 e s.m.i. Tutte le normative si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni. Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono valide ed efficaci in quanto dotate di tuttti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di concessioni e non contengono prescrizioni contrastanti con essa. 2. Le concessioni che risultano prive, carenti o non conformi ai requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazioni delle concessioni in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme di cui al presente regolamento. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.