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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2703 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa delle senatrici DE PIN e CASALETTO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2017 Modifica degli articoli 70, 75, 77, 81, 83, 87, 97, 116, 117, 119 e 120 della Costituzione TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2703 ONOREVOLI SENATORI. A causa dei meccanismi elettorali a forte vocazione maggioritaria avutisi negli ultimi decenni, è spesso capitato che la composizione parlamentare non rispecchiasse la volontà popolare sancita dagli esiti elettorali. Al fine di evitare la prosecuzione di tali e gravi storture all assetto istituzionale diventa indispensabile l innalzamento delle maggioranze richieste per l elezione del Capo dello Stato da parte del Parlamento riunito in seduta comune, in modo tale da sottrarlo alla maggioranza parlamentare che sostiene il Governo. Le funzioni che questo disegno di legge attribuisce al Capo dello Stato sono le stesse previste dalla Costituzione del 1948 con l integrazione di una sola ulteriore attribuzione che è quella della tipizzazione specifica dei poteri di garanzia e di vigilanza sul rispetto della Costituzione, della sovranità nazionale e della democrazia costituzionale. Per quanto riguarda il sistema di bicameralismo paritario, esso costituisce il miglior sistema a garanzia del più nobile ed alto concetto di democrazia rappresentativa, pur con la volontà di prevedere, con questo progetto, un tendenziale miglioramento attraverso il superamento della cosiddetta «navetta», tramite l istituzione di un apposita commissione bicamerale denominata Commissione parlamentare di conciliazione che funga da organismo paritario garantendo in ogni caso l esercizio collettivo della funzione legislativa da parte di entrambe le Camere. Le nuove disposizioni introdotte all articolo 70 della Costituzione dimostrano, infatti, la piena democraticità di tale nuovo procedimento legislativo. Si è altresì previsto di introdurre una riserva di legge costituzionale che uniformi i limiti alla decretazione d urgenza. Uno degli obiettivi principali del presente disegno di legge è quello di consigliare la politica sulla necessità di dover provvedere senza ulteriori ritardi all abrogazione del vincolo del pareggio di bilancio, introdotto in Costituzione nel 2012 modificando gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, per inserire, altresì, una disposizione all articolo 81 che vieti il perseguimento, a qualsiasi livello, del pareggio di bilancio, vietandone espressamente per il futuro una nuova costituzionalizzazione. Parimenti importanti sono la costituzionalizzazione dei controlimiti (così come sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 del 2007 e n. 238 del 2014) e la preminenza dell interesse nazionale su quello europeo ed internazionale. La finalità più alta del presente provvedimento è data dalla costituzionalizzazione dell inderogabilità della sovranità monetaria, che deve appartenere esclusivamente allo Stato italiano senza che questo possa derogarla o limitarla in favore di altri organismi. Vengono altresì tipizzate le funzioni di sostegno all economia nazionale e di prestatrice di ultima istanza della Banca d Italia, con la costituzionalizzazione della dipendenza della Banca d Italia dal Tesoro. Inoltre, si ritiene che si debba provvedere anche alla riduzione del numero dei deputati da eleggere nelle circoscrizioni estero (da 12 a 6 come per il Senato), in modo tale da comprimere la loro incidenza nella politica generale, che deve rispondere alle ineludibili esigenze della Nazione.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2703 Tale proposta di revisione costituzionale garantisce e favorisce la sussistenza di un adeguato sistema di pesi e contrappesi e sono le uniche possibili a salvaguardia della democrazia costituzionale, dei diritti fondamentali e della sovranità nazionale.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2703 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L articolo 70 della Costituzione è sostituito «Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Quando un disegno di legge è approvato da una delle Camere ed è trasmesso all altra senza che questa l approvi entro trenta giorni nel medesimo testo, si riunisce la Commissione parlamentare di conciliazione che delibera un testo condiviso entro centottanta giorni e lo presenta alle Camere per l approvazione definitiva. Il testo deliberato dalla Commissione parlamentare di conciliazione deve essere approvato da entrambe le Camere a seguito di discussione generale, senza modifiche. Nel caso in cui anche una sola Camera non l approvi ovvero decorrano i centottanta giorni di cui al secondo comma senza che la Commissione parlamentare di conciliazione abbia approvato un testo condiviso, il procedimento legislativo riparte dall inizio. La Commissione parlamentare di conciliazione delibera a maggioranza dei suoi componenti attraverso procedure stabilite con legge costituzionale, che ne garantisce l effettivo funzionamento democratico. Nei casi di leggi costituzionali e di revisione costituzionale, di leggi che autorizzano la ratifica dei trattati internazionali, di leggi in materia elettorale, di bilancio, di recepimento delle normative dell Unione europea e di conversione in legge di decreti, queste devono essere approvate da entrambe le Camere senza l intervento della Commissione parlamentare di conciliazione».

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2703 Art. 2. 1. L articolo 75 della Costituzione è sostituito «Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui il referendum fosse richiesto da ottocentomila elettori oppure da otto Consigli regionali, la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza del numero dei votanti all ultima consultazione elettorale per l elezione della Camera dei deputati e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. È possibile indire referendum popolari consultivi e d indirizzo su qualsiasi materia. La legge determina le modalità di attuazione dei referendum». Art. 3. 1. L articolo 77 della Costituzione è sostituito «Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presen-

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2703 tarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I casi straordinari di necessità e d urgenza di cui al secondo comma sono stabiliti con legge costituzionale, in modo da impedire eventuali abusi da parte del Governo». Art. 4. 1. L articolo 81 della Costituzione è sostituito «Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. La Repubblica ripudia e respinge ogni tentativo illegittimo riguardante il perseguimento o la costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio, in qualsiasi forma esso venga espresso». Art. 5. 1. L articolo 83 della Costituzione è sostituito «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2703 delle minoranze. La Valle d Aosta ha un solo delegato. L elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell assemblea. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dell assemblea. A partire dall undicesimo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta». Art. 6. 1. L articolo 87 della Costituzione è sostituito «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Garantisce e vigila sulla Costituzione, oltre che sul rispetto e sul mantenimento della sovranità nazionale e della democrazia costituzionale. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 2703 Conferisce le onorificenze della Repubblica». Art. 7. 1. L articolo 97 della Costituzione è sostituito «Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l imparzialità dell amministrazione. Nell ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Art. 8. 1. L articolo 116 della Costituzione è sostituito «Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/ Südtirol e la Valle d Aosta/Vallée d Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano». Art. 9. 1. L articolo 117 della Costituzione è sostituito «Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall ordinamento dell Unione europea, purché questi non siano in alcun modo in contrasto con i principi fondamentali dell ordinamento co-

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 2703 stituzionale e con i diritti inalienabili della persona. La normativa europea ed internazionale, nonché le politiche dell Unione europea, per avere ingresso nell ordinamento giuridico italiano non devono mai contrastare né con l interesse nazionale né con i principi supremi sui quali si fonda la Repubblica. La legislazione nazionale e le politiche economiche, sociali e fiscali della Repubblica devono tendere al conseguimento della piena occupazione nel rispetto della dignità umana e dello sviluppo della persona, favorendo in ogni caso la concreta e sostanziale attuazione dei principi fondamentali dell ordinamento costituzionale, nonché delle disposizioni di cui alla parte prima della Costituzione. La Repubblica non può, in nessun caso, derogare o limitare la sua potestà sulla moneta. La Banca d Italia è banca centrale dello Stato e dipende dal Tesoro; essa esercita principalmente le funzioni di sostegno e di sviluppo dell economia nazionale, oltre che di prestatrice di ultima istanza. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 53, l imposizione fiscale complessiva sul reddito di ciascun cittadino, o di qualsiasi tipo di attività d impresa, non può in nessun caso superare il quaranta per cento dell intero ammontare del reddito, tenuto conto che per i redditi più bassi la Repubblica deve assicurare agevolazioni ed esenzioni idonee a garantire, in qualsiasi modo, l effettività del principio di ragionevolezza. La legge ne stabilisce criteri, strumenti e modalità di attuazione. Il principio di presunzione di non colpevolezza si estende a tutti i procedimenti anche di carattere amministrativo, fiscale e tributario. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l ordinamento dell Unione europea; diritto

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 2703 di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza nel rispetto dei principi supremi sui quali si fonda la Repubblica; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale; opere dell ingegno; s) tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 2703 con l Unione europea delle Regioni; commercio con l estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell Unione europea e provvedono all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, nonché delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropoli-

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N. 2703 tane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». Art. 10. 1. L articolo 119 della Costituzione è sostituito «Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali e quelle stabilite dall articolo 117. Per provvedere a scopi determinati, e in particolare per valorizzare il Mezzogiorno, le Isole e i territori maggiormente produttivi, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N. 2703 Art. 11. 1. L articolo 120 della Costituzione è sostituito «Art. 120. - La Regione non può istituire dazi d importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. È compito dello Stato rimuovere le diseguaglianze nell organizzazione e nell erogazione dei servizi essenziali di competenza delle Regioni. I titoli di studio, le abilitazioni professionali o quelle per l esercizio di qualsiasi attività d impresa rilasciate dalle Regioni, hanno pari valore su tutto il territorio nazionale. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l esercizio effettivo di una qualsiasi attività professionale, artistica o d impresa sull intero territorio della Nazione».

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