SDS SCHEDA DATI DI SICUREZZA



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SDS SCHEDA DATI DI SICUREZZA

La SDS rappresenta all interno del regolamento REACH Uno strumento di INFORMAZIONE destinato al titolare di una azienda per determinare se sostanze chimiche pericolose sono presenti nel luogo di lavoro e valutare i rischi derivanti dal loro uso per la salute umana e la sicurezza dell ambiente, nonché trarne raccomandazioni sulle precauzioni di sicurezza Uno strumento di COMUNICAZIONE per la circolazione dell informazione sulla sicurezza lungo la catena di approvvigionamento di sostanze e miscele Uno strumento usato per comunicare agli utilizzatori a valle le informazioni sui pericoli, le misure di precauzione e manipolazione e le misure per la gestione del rischio

La struttura della scheda di sicurezza è quella stabilita nell allegato II del REACH modificato dal Regolamento (CE) 453/2010 (adeguamento al CLP e GHS per linguaggio e scadenze) Va fornita per sostanze e miscele pericolose a norma dell art. 31 del Regolamento REACH Il CLP adegua l art. 31 del REACH attraverso gli artt. 57, 58, 59; non entra nel merito della struttura della Scheda Dati di Sicurezza, rimangono i 16 punti il CLP avrà un impatto sulla SDS poiché comporta una diversa classificazione delle sostanze e delle miscele durante il periodo transitorio, in particolare le indicazioni di pericolo e la composizione La SDS assume un ruolo più significativo e rafforzato dal REACH La forma della scheda di sicurezza non cambia ma cambia il linguaggio con cui questa è scritta

Obbligo di trasmettere la SDS senza richiesta Tra il 1 dicembre 2010 e 31 maggio 2015 IL FORNITORE DEVE TRASMETTERE UNA SDS: Per sostanze che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento CLP Per sostanze PBT e vpvb Per sostanze incluse nell allegato XIV o nella Candidate List (sostanze SVHC) Per miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE (DLgs. 65/03)

Dopo il 1 giugno 2015 IL FORNITORE DEVE TRASMETTERE UNA SDS: Per sostanze e miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento CLP Per sostanze PBT e vpvb Per sostanze incluse nell allegato XIV o nella Candidate List (Sostanze SVHC)

Obbligo di trasmettere la SDS su richiesta Tra il 1 dicembre 2010 e 31 maggio 2015 IL FORNITORE DEVE TRASMETTERE, SU RICHIESTA, UNA SDS: per miscele che non soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE ma contengono almeno: 1. una sostanza pericolosa per la salute o per l ambiente ( 1% p/po 0,2% v/v) 2. una sostanza PBT, vpvb ( 0,1% p/p) 3. una sostanza inclusa nell allegato XIV o nella Candidate List SVHC ( 0,1% p/p) 4. una sostanza con Limite di Esposizione comunitario (VLE) sul luogo di lavoro

Dopo il 1 giugno 2015 viene esteso l obbligo di fornire SDS su richiesta IL FORNITORE DEVE TRASMETTERE, SU RICHIESTA, UNA SDS: per miscele che non soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento CLP ma contengono almeno: 1. una sostanze pericolosa per la salute o per l ambiente ( 0,1% p/p o 2% v/v) 2. una sostanza PBT o vpvb o inclusa nella candidate list delle SVHC ( 0,1% p/p) 3. una sostanza (ad una concentrazione Individuale 0,1% p/p) classificata: Cancerogena di categoria 2 Tossiche per la riproduzione di cat 1A, 1B o 2 Sensibilizzanti cutanee o respiratorie di cat 1 Che abbiano effetti sull allattamento

Non sussiste alcun obbligo di fornire la SDS Per sostanze e miscele non classificate pericolose e non contenenti una sostanza pericolosa per la salute o l ambiente (ad una concentrazione 0,2% v/v per miscele gassose; >=1% p/p per miscele diverse da quelle gassose) Per sostanze e miscele pericolose destinate al pubblico generale ( non occorre fornire la SDS quando le sostanze o le miscele offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza nell ambiente di lavoro e dell ambiente art. 31.4 del REACH) Per medicinali per uso umano e veterinario, cosmetici, dispositivi medici, alimenti e alimenti per animali, additivi alimentari, aromatizzanti alimentari, sostanze radioattive e rifiuti, perché tutti già regolamentati

La SDS deve Essere compilata nella lingua dello Stato membro in cui avviene l immissione sul mercato. Deve riportare la data di compilazione sulla prima pagina, insieme alla data di eventuale revisione/modifica. Deve essere redatta in modo chiaro e conciso e deve essere compilata da persona competente (i fornitori si devono assicurare che abbia seguito formazione adeguata, compresi corsi aggiornamento). Deve evitare informazioni non coerenti con la classificazione. Deve essere fornita gratuitamente, in modo cartaceo o elettronico. Non deve contenere sottosezioni prive di testo. Deve essere predisposta a prescindere dal volume di produzione.

La SDS estesa Chi è tenuto a predisporre la Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR, per quantità di sostanza > 10 t/anno) e la sostanza è pericolosa: deve predisporre una SDS estesa (e-sds), contenente lo o gli scenari di esposizione (SE) per gli usi identificati con le relative misure di prevenzione e protezione; i contenuti della SDS devono essere coerenti con la CSR; una SDS può avere più scenari di esposizione a seconda degli usi identificati e quindi essere più o meno estesa.

SDS e e-sds e devono essere Documenti chiari, concisi, leggibili e comprensibili per il destinatario Si occupano esplicitamente sia della tutela della salute umana sia di quella dell ambiente. Gli usi delle sostanze descritti nelle SDS sono gli unici usi consentiti cioè gli unici usi che il fornitore è in grado di sostenere con un appropriato SE (riportato nella CSR, e comunicato all Utilizzatore a valle tramite la SDS). Se un Utilizzatore a valle fa un uso non standard e molto specifico di una sostanza deve comunicarlo all azienda fornitrice affinché lo registri, pena l impossibilità di continuare a usare quella sostanza in quel modo; oppure prepara una propria CSR.

Una sintesi degli SE va allegata alla SDS Il produttore identifica gli usi e per ciascun uso elabora uno SE e suggerisce le misure di gestione dei rischi RMM (di natura sia ambientale che umana); Il documento da allegare rappresenta una sintesi (la CSR contiene la procedura completa). Il produttore farà tanti allegati quanti sono gli usi noti. Per esempio a 5 usi corrisponderanno 5 descrizioni dei diversi scenari e 5 allegati diversi per la medesima sostanza Ogni Utilizzatore a valle di quella sostanza dovrà ricevere la SDS corredata esclusivamente dallo SE pertinente. L inclusione delle informazioni relative agli SE potrà avvenire: nelle sezioni pertinenti (1.2, 7, 8, 13) della SDS sotto forma di sommario con un allegato alla SDS

IL FORNITORE DI UNA SOSTANZA: 1. rende disponibile la SDS con allegato lo SE che descrive le condizioni operative di uso e le misure adeguate di controllo del rischio L UTILIZZATORE A VALLE: 1. applica le raccomandazioni suggerite dal fornitore della SDS per il suo uso 2. comunica per iscritto al fornitore: - gli usi della/e sostanza/e affinché diventino usi identificati; - ogni informazione che consenta di affinare le RMM che sono state comunicate

La SDS estesa e le miscele Lo SE deve essere allegato alla SDS da chi ha l obbligo di preparare una CSR per una sostanza (pericolosa e q >10 t/anno o Utilizzatore a valle con uso diverso) Gli Utilizzatori a valle possono scegliere come inserire nella loro SDS le informazioni che gli arrivano tramite SE: o tramite un allegato o nelle sezioni pertinenti (1-16) della SDS, se il loro uso è identificato e incluso nello SE Un Utilizzatore a valle miscelatore dovrà raccogliere le informazioni fornite dagli SE dei componenti pericolosi, decidere quale SE è rilevante per l uso o gli usi identificati della miscela e preparare la SDS estesa della miscela allegando gli SE delle sostanze alla propria SDS o riassumendo le informazioni rilevanti degli SE e inserendole nelle pertinenti sezioni della SDS o producendo uno SE della miscela che riassuma e contempli le informazioni rilevanti

Quando fornire la SDS La SDS va consegnata obbligatoriamente: al momento della prima fornitura di sostanze e miscele pericolose ad ogni revisione con aggiornamenti rilevanti per la salute, la sicurezza e l ambiente Quando aggiornare la SDS I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente: non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli (es. PBT, vpvb, SVHC, nuova classificazione); allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; allorché è stata imposta una restrizione e la trasmettono a tutti i destinatari ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.

La SDS deve comportare i seguenti titoli obbligatori: 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/informazione sugli ingredienti 4. Interventi di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Misure in caso di rilascio accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni

Sequenza esemplificativa per la compilazione di una SDS 1. Identificazione 3. Composizione e determinazione della classificazione dei pericoli dei componenti 9. Proprietà fisiche e chimiche inclusa classificazione 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche inclusa classificazione 12. Informazioni ecologiche inclusa classificazione 7. Manipolazione e immagazzinamento 8. Controlli della esposizione 14. Trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 4. Primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Rilascio accidentale 13. Smaltimento 16. Altre informazioni 2. Identificazione dei pericoli

SDS e CLP Il regolamento CLP armonizza le disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, tenendo conto dei criteri del Sistema mondiale GHS. All interno dello Spazio economico europeo (SEE), il formato e i contenuti prescritti per la SDS sono definiti dall articolo 31 e dall allegato II del REACH e sono stati adattati al fine di allinearsi con le prescrizioni del GHS, nonché allo scopo di essere completamente in linea con il regolamento CLP. Pittogrammi di pericolo Un pittogramma è una rappresentazione grafica, atta a comunicare informazioni relative a: un pericolo fisico un pericolo per la salute umana un pericolo per l ambiente

Per i pericoli fisici, si utilizzano i pittogrammi GHS01, GHS02, GHS03, GHS04 e GHS05. Per comunicare i pericoli per la salute umana, si utilizzano i pittogrammi GHS06, GHS07 e GHS08. Per i pericoli per l ambiente, si utilizza il pittogramma GHS09.

Avvertenze Un avvertenza indica il relativo livello di gravità di un particolare pericolo. Sull etichetta figurano le avvertenze pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela: per i pericoli più gravi deve figurare l avvertenza pericolo, mentre per quelli meno gravi deve essere riportata l avvertenza attenzione. Indicazioni di pericolo Sull etichetta devono essere riportate anche le indicazioni di pericolo pertinenti che descrivono la natura e la gravità dei pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela. Se queste ultime appartengono a più classi di pericolo devono figurare sull etichetta tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione. Le indicazioni di pericolo sono codificate con un codice alfanumerico univoco, costituito dalla lettera H e da tre numeri.

Da H200 a H299: indica pericolo fisico Da H300 a H399: indica pericolo per la salute umana Da H400 a H499: indica pericolo per l ambiente Consigli di prudenza Il regolamento CLP prevede di inserire nell etichetta i consigli di prudenza pertinenti, che forniscono indicazioni sulle misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o per l ambiente. I consigli di prudenza sono codificati con un codice alfanumerico univoco, costituito dalla lettera P e da tre numeri.

Di seguito si riporta una esemplificazione di come possono apparire le varie sezioni all interno di una SDS. SEZIONE 1 - Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1 Identificatore del prodotto: Nome della sostanza: Numero CE: Numero di registrazione REACH: Numero CAS: 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Usi identificati pertinenti: Usi di consumo (descrittori d uso). Usi sconsigliati: Usi di consumo (descrittori d uso). Motivazione degli usi sconsigliati: 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Fornitore (fabbricante/importatore/rappresentante esclusivo/utilizzatore a valle/distributore): Indirizzo/Casella postale: ID paese/codice di avviamento postale/luogo: Numero di telefono: Indirizzo di posta elettronica della persona competente in materia di SDS: Contatto nazionale:

1.4 Numero telefonico di emergenza Orari di apertura al pubblico: Altre osservazioni (per es. lingua/e del servizio telefonico): SEZIONE 2 - Identificazione dei pericoli 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 2.1.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 2.1.2 Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE 2.1.3 Informazioni aggiuntive 2.2 Elementi dell etichetta Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Pittogrammi di pericolo: Avvertenza: Pericolo Indicazioni di pericolo: Consigli di prudenza: 2.3 Altri pericoli SEZIONE 3 - Composizione/informazioni sugli ingredienti 3.1 Sostanze Nome: Numero d'indice nell'allegato VI del CLP: Peso del contenuto in % (o intervallo):

3.2 Miscele Descrizione della miscela: Ingredienti pericolosi: SEZIONE 4 Interventi di primo soccorso 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso - note generali - se inalata - a contatto con la pelle - a contatto con gli occhi - se ingerita - autoprotezione del primo soccorritore 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 4.3. Indicazione dell eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali SEZIONE 5 - Misure antincendio 5.1 Mezzi di estinzione: mezzi di estinzione idonei Mezzi di estinzione non idonei: 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Prodotti di combustione pericolosi:

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all estinzione degli incendi SEZIONE 6 - Misure in caso di rilascio accidentale 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 6.1.1 Per chi non interviene direttamente Dispositivi di protezione: Procedure di emergenza: 6.1.2 Per chi interviene direttamente 6.2 Precauzioni ambientali 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 6.3.1 Per il contenimento 6.3.2 Per la bonifica 6.3.3 Altre informazioni 6.4 Riferimenti ad altre sezioni SEZIONE 7 - Manipolazione e immagazzinamento 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Misure protettive: Misure di prevenzione degli incendi: Misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri: Misure per la protezione dell'ambiente:

7.2 Condizioni per l immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità Misure tecniche e condizioni di immagazzinamento: Materiali per l'imballaggio: Prescrizioni per locali e contenitori di stoccaggio: Classi di immagazzinamento: Ulteriori informazioni sulle condizioni di immagazzinamento: 7.3 Usi finali specifici: Raccomandazioni: Soluzioni specifiche del settore industriale: SEZIONE 8 - Controllo dell esposizione/protezione individuale 8.1 Parametri di controllo 8.1.1. Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela sono elencati, se disponibili, i valori limite nazionali seguiti, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui la scheda di dati di sicurezza viene fornita. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, è indicata l identità chimica di cui alla sezione 3. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, va indicata l identità chimica di cui alla sezione 3. 8.1.1.1. I valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale comunitari di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese eventuali osservazioni di cui all articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE della Commissione;

8.1.1.2. i valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite comunitari di cui alla direttiva 2004/37/CE, comprese eventuali osservazioni di cui all articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE; 8.1.1.3. eventuali altri valori limite di esposizione professionale nazionali; 8.1.1.4. i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici comunitari di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali osservazioni di cui all articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/CE; 8.1.1.5. eventuali altri valori limite biologici nazionali. 8.1.2. Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti. 8.1.3. Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, sono elencati anche i valori limite di esposizione professionale applicabili e/o i valori limite biologici per la sostanza o la miscela. 8.1.4. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica o un DNEL di cui alla sezione 1.4 dell allegato I o è disponibile una PNEC di cui alla sezione 3.3 dell allegato I, si forniscono i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza e in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica contenuti nell allegato alla scheda di dati di sicurezza. 8.1.5. Se si ricorre a una strategia basata su fasce di controllo (control banding) per definire le misure di gestione dei rischi relative a determinati usi, è necessario fornire informazioni sufficienti al fine di consentire una gestione efficace del rischio. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding) devono essere chiari.

8.2 Controlli dell'esposizione 8.2.1 Controlli tecnici idonei Misure correlate alla sostanza/miscela per prevenire l'esposizione durante gli usi identificati: Misure strutturali per prevenire l'esposizione: Misure organizzative per prevenire l'esposizione: Misure tecniche per prevenire l'esposizione: 8.2.2 Dispositivi di protezione individuale 8.2.2.1 Protezioni per gli occhi e per il volto 8.2.2.2 Protezione della pelle Protezione delle mani: Altra protezione per la pelle: 8.2.2.3 Protezione respiratoria 8.2.2.4 Pericoli termici 8.2.3 Controlli dell esposizione ambientale Misure correlate alla sostanza/miscela per prevenire l'esposizione: Misure di istruzione per prevenire l'esposizione: Misure organizzative per prevenire l'esposizione: Misure tecniche per prevenire l'esposizione:

SEZIONE 9 - Proprietà fisiche e chimiche 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali a) Aspetto b) Odore c) Soglia olfattiva d) ph e) Punto di fusione/punto di congelamento f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione g) Punto di infiammabilità h) Velocità di evaporazione i) Infiammabilità (solidi, gas) j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività k) Tensione di vapore l) Densità di vapore m) Densità relativa n) La solubilità/le solubilità o) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua p) Temperatura di autoaccensione q) Temperatura di decomposizione r) Viscosità s) Proprietà esplosive t) Proprietà ossidanti 9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10 - Stabilità e reattività 10.1 Reattività 10.2 Stabilità chimica 10.3 Possibilità di reazioni pericolose 10.4 Condizioni da evitare 10.5 Materiali incompatibili 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi SEZIONE 11 - Informazioni tossicologiche 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici Altamente tossico Corrosione/irritazione della pelle Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle Mutagenicità delle cellule germinali Cancerogenicità Tossicità per la riproduzione Sintesi della valutazione delle proprietà CMR Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta Pericolo in caso di aspirazione

1.1.1 Tossicità acuta Metodo: Specie: Vie d esposizione: Effetto della dose: Durata d'esposizione: Risultati: SEZIONE 12 - Informazioni ecologiche 12.1 Tossicità Tossicità (a breve termine) acuta: Pesci Crostacei Alghe/piante acquatiche Altri organismi Tossicità (a lungo termine) cronica: Pesci Crostacei Alghe/piante acquatiche Altri organismi

12.2 Persistenza e degradabilità Degradazione abiotica Eliminazione fisica e fotochimica Biodegradazione 12.3 Potenziale di bioaccumulo Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow) Fattore di bioconcentrazione (BCF) 12.4 Mobilità nel suolo Distribuzione per comparto ambientale nota o stimata Tensione superficiale Assorbimento/desorbimento 12.5 Risultati della valutazione PBT 12.6 Altri effetti avversi 12.7 Informazioni supplementari SEZIONE 13 - Considerazioni sullo smaltimento 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Smaltimento prodotto/imballaggio Codici rifiuti/designazioni dei rifiuti a norma del LoW 13.1.2 Trattamento rifiuti-informazioni pertinenti 13.1.3 Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti SEZIONE 14 - Informazioni sul trasporto 14.1. Numero ONU 14.2. Nome di spedizione dell ONU 14.3. Classi di pericolo per il trasporto 14.4. Gruppo d'imballaggio 14.5. Pericoli per l'ambiente 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7. Trasporto alla rinfusa a norma dell'allegato II del MARPOL73/78 e del codice IBC SEZIONE 15 - Informazioni sulla regolamentazione 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela Regolamenti UE Autorizzazioni e/o restrizioni d uso

Autorizzazioni Restrizioni d'uso Altri regolamenti UE Regolamenti nazionali Restrizioni di professione Altri regolamenti, restrizioni e regolamenti proibitivi 15.2 Valutazione della sicurezza chimica SEZIONE 16 - Altre informazioni i) Indicazione delle modifiche ii) Abbreviazioni e acronimi iii) Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati iv) Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] v) Frasi R e/o consigli H pertinenti (numero e testo completo) vi) Indicazioni sull'addestramento vii) Ulteriori informazioni

Elenco degli acronimi CMR: Cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione CSA: Valutazione della sicurezza chimica CSR: Relazione sulla sicurezza chimica SDS: Scheda dati di sicurezza e-sds: Scheda dati di sicurezza estesa SE: Scenari di esposizione DU: Utilizzatore a valle RMM: Misure di gestione dei rischi SVHC: Sostanze estremamente problematiche vpvb: Molto persistente e molto bioaccumulabile PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica