"Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di imprese, si estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni: Domanda n. 1: La categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria OS8 può essere accorpata nella categoria OG1, o deve essere posseduta obbligatoriamente Risposta n. 1: L art. 92, comma 1, d.p.r. 207/2010, così dispone: Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Pertanto l impresa che non possiede la qualificazione nella categoria OS8 per classifica adeguata all importo dei lavori di tale categoria, dovrà accorpare, ai fini della qualificazione per la gara, l intero importo dei lavori rientranti nella categoria OS8 alla categoria prevalente OS6. Domanda n. 2: In riferimento alla gara in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. La categoria OS30 è compensabilile con la OG11? 2. se si, si può ritenere validamente costituito il seguente RTI: CAPOGRUPPO (qualificata per OS6 III- OG1 V - OG11 IV) eseguirebbe il 54.30% dei lavori (OS6 1.239.495,00+OG1 446.091,41+OG11 577.717,84 = 2.263.304,25) MANDANTE/I qualificati per la restante parte di OS6 ( 1.901.201,40) Risposta n. 2: 1. SI. Come indicato al punto 6 del bando di gara e come ulteriormente precisato al punto 1, N.B. (1) del disciplinare di gara I concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nella categoria OS30 possono partecipare alla gara se sono in possesso della qualificazione nella categoria OG11 per classifica adeguata 2. NO. Il RTI sopra indicato non può essere ammesso alla gara in quanto la capogruppo non possiede il requisito minimo di cui all art. 92, comma 2, del DPR 207/2010. Il citato art. 92, comma 2, del DPR 207/2010 statuisce: Per i raggruppamenti temporanei (.) di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria ( ) nella misura minima del quaranta per cento dell importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ( ) ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell importo dei lavori. (..). La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Il RTI come sopra configurato è di tipo orizzontale nella categoria prevalente OS6 nella quale, a quanto sembra di capire, è stato ribaltato, ai fini della qualificazione, l importo della categoria OS8, pertanto il RTI deve qualificarsi nella categoria OS6 per l importo di 3.140.765,4 (pari alla somma delle categorie OS6 e OS8) e la capogruppo deve avere nella categoria OS6 una classifica sufficiente a coprire almeno l importo di 1.256.306,16 (pari al 40% di 3.140.765,4). La classifica III posseduta dalla capogruppo nella categoria OS6 non è sufficiente a coprire il citato requisito minimo del 40% dell importo dei lavori.
Domanda n. 3: 1) Si richiede se due imprese una OS6 classifica VII ed una OG1 classifica VIII che volessero partecipare in raggruppamento temporaneo possono organizzarsi nel seguente modo: OS6 eseguita al 100% dalla prima in qualità di mandataria (con relative dichiarazioni di eventuali subappalti) OG1 eseguita al 100% dalla seconda in qualità di mandante(con relative dichiarazioni di eventuali subappalti) OS30 eseguita da entrambe al 50% con dichiarazione di subappalto a qualificazione obbligatoria OS8 eseguita da entrambe al 50% con dichiarazione di subappalto a qualificazione non obbligatoria Oppure se necessariamente le categorie che verranno subappaltate completamente dovranno essere riferite totalmente all imprese qualificata in OS6 2) Si richiede inoltre un chiarimento sul NB (3) a pag 1 del disciplinare di gara in quanto la categoria OS8 è stata dichiarata scorporabile/subappaltabile a qualificazione non obbligatoria ed è stata prescritta una OS6 classifica V riferita all importo totale dei lavori dunque ci sfugge il senso della precisazione. Risposta n. 3: 1) L ATI sopra configurata (con cat. OS6 eseguita al 100% dalla capogruppo, cat. OG1 eseguita al 100% dalla mandante, e cat. OS30 e OS8 eseguite da entrambe al 50% con dichiarazione di subappalto) non ha i requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in quanto la capogruppo e la mandante non possiedono la qualificazione per le categorie scorporabili/subappaltabili OS30 e OS8. Trattasi infatti di un ATI di tipo misto nella quale sono previste due sub associazioni di tipo orizzontale nelle categorie scorporabili/subappaltabili OS30 e OS8 per le quali l ATI è priva delle relative qualificazioni e per le quali comunque la capogruppo dovrebbe possedere i requisiti in misura maggioritaria. In relazione alle qualificazioni indicate e cioè Capogruppo : categoria OS 6 classifica VII ( 15.493.707) Mandante: categoria OG1 classifica VIII (illimitato) l ATI può partecipare alla gara in forma verticale supplendo alla carenza di qualificazione nelle categorie scorporabili/subappaltabili OS30 e OS8 con il possesso nella categoria prevalente OS6 di una classifica sufficiente a coprire la somma degli importi rientranti nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili OS30 e OS8. Resta ferma la necessità di dichiarare, a pena esclusione, secondo quanto prescritto al punto 1, N.B. (2) del disciplinare di gara, il subappalto della categoria a qualificazione obbligatoria OS30 (o OG11) 2) La precisazione contenuta nel NB (3) del disciplinare di gara può essere meglio compresa con il seguente esempio: Il bando prevede le seguenti categorie e relativi importi. Categoria prevalente OS6 1.990.213,36=; Categorie scorporabili/subappaltabili a qualificazione obbligatoria: OG1 446.091,41= OS30 (o OG11) 577.717,84= Categorie scorporabili/subappaltabili a qualificazione non obbligatoria: OS8 1.150.552,04= L impresa A partecipa alla gara con la seguente qualificazione: Cat. OS 6 classifica IV ( 2.582.284). Cat. OG1 classifica II ( 258.228) Cat. OS30 classifica III ( 1.032.913) Cat. OS8 classifica II ( 516.457) Per le categorie OG1 e OS30 l impresa possiede la qualificazione necessaria per la copertura del relativo importo
Per la categoria OS8 l impresa possiede la classifica II insufficiente a coprire l importo posto a base di gara di tale categoria (pari a e 1.150.552,04). L intero importo della categoria OS8 deve quindi, ai fini della qualificazione, essere sommato a quello della cat prevalente OS6 nella quale l impresa possiede la classifica IV. La somma degli importi della categoria scorporata OS8 e della categoria prevalente OS6 è di euro 3.140.765,4, anche con l aumento del quinto di cui all art. 3, comma 2, DPR 34/2000, l impresa sarebbe qualificata nella categoria OS6 per l importo massimo di euro 3.098.400,00 non sufficiente a coprire l'importo richiesto. L impresa va esclusa dalla gara in quanto non in possesso di qualificazione per categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori in appalto. Nel caso di specie infatti non è consentito per il concorrente sia singolo che raggruppato, sommare la classifica II posseduta nella categoria OS8 con la Classifica IV posseduta nella categoria OS6. Domanda n. 4: In riferimento all appalto nr. 1704 Intervento di riqualificazione energetica di edifici di proprietà ATC in Torino ambito Via Parenzo si pongono le seguenti domande: Vi è l obbligo di effettuare un sopralluogo? Se si, verrà rilasciato un certificato? Risposta n. 4: Il sopralluogo presso il luogo dei lavori con personale dell Ente e la visione della documentazione obbligatoria presso gli Uffici dell Ente non è prevista. Il concorrente è unicamente obbligato a rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4.6), lettera o), del disciplinare di gara, riportata altresì alla lettera o) del modello di Istanza di ammissione alla gara di cui al punto 4.6) del disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono pubblicati sul sito internet A.T.C.. Domanda n. 5: In riferimento al bando di gara per procedura aperta relativo alla Riqualificazione energetica in Via Parenzo, richiediamo se sia ammissibile la nostra partecipazione come: 1. Impresa singola, in presenza di attestazione SOA per le seguenti categorie e classi: Categoria OG1 Classe V, OG3 Cl. I, OG6 Cl. I, OG11 II. 2. In ATI tra la ditta scrivente in possesso delle iscrizioni di cui sopra e altra ditta in possesso di OG11 classe 2. Risposta n. 5: Si premette che sulla possibilità di consentire la partecipazione alle gare indette per l affidamento di lavori di manutenzione di un opera rientrante nella categoria generale OG1, nel caso che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6, anche le imprese qualificate nella categoria OG1si è pronunciata positivamente l autorità di vigilanza per i contratti pubblici con la determinazione n. 8 del 7.5.2002. Conformemente all indirizzo espresso dall Autorità di vigilanza si è pronunciato anche il Consiglio di Stato il quale ha ritenuto: che ai sensi dell articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999, (oggi art 109, comma 4, del DPR 207/2010), ai bandi di gara indetti per l affidamento di appalti di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria di opere specializzata OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall aggiudicatario ancorchè privo delle relative qualificazioni mentre al solo fine di evitare contestazioni è necessario prevedere tale possibilità nel bando Pertanto i concorrenti che non sono
in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS6 possono partecipare alla gara se sono in possesso della qualificazione nella categoria OG 1 per classifica adeguata. Premesso quanto sopra l impresa sopra configurata, in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 class. V, cat. OG3 class. I, cat. OG6 class. I, OG11 class. II,può validamente partecipare alla gara. L impresa come sopra qualificata può anche partecipare in ATI con altra impresa in possesso di attestazione SOA per la cat. OG11 class. II. Poiché non e precisato, in caso di ATI, la tipologia del raggruppamento, verticale o misto, si rinvia per le modalità di qualificazione alle disposizione del bando e del disciplinare e in particolare all art. 37 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e all art 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. Domanda n. 6: In merito all appalto in oggetto siamo a chiedere se è possibile partecipare con cat OG1-IV e OS6-I. Risposta n. 6: NO, l impresa in possesso delle qualificazioni sopra indicate non può partecipare alla gara. Infatti la qualificazione nella categoria OG1 class. IV, considerata assorbente della categoria OS6, abilita l impresa ad assumere lavori per un importo massimo, considerato anche l incremento di un quinto di cui all art 3, comma2, DPR 34/2000, di euro 3.099.388,8 inferiore all importo di euro 4.164.574,65 posto a base di gara. Non è altresì possibile, in analogia a quanto indicato al punto 1 del disciplinare di gara, sommare, ai fini della qualificazione nella categoria OG1 la qualificazione posseduta nella medesima categoria con la qualificazione posseduta nella categoria OS6. In ogni caso anche sommando le qualificazioni possedute l impresa non avrebbe i requisiti sufficienti per coprire l intero importo a base di gara. Domanda n. 7: Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti per la gara in oggetto: 1) Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso o della media? 2) Se si può ritenere valido il seguente Raggruppamento (non ancora costituito): Capogruppo (qualificata per le categorie OS6 III OG1 V OG11 IV OS8 III Mandante n 1 (qualificata per la categoria OS 6 II) Mandante n 2 (qualificata per la categoria OS 6 II) Risposta n. 7: 1) come previsto al punto 7 del disciplinare di gara. L aggiudicazione è effettuata, ai sensi dell art. 82, comma 2, lett. b) D.lgs 163/06 e s.m.i. e art. 119 DPR 207/2010 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari e con valutazione, ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del D.lgs 163/06 e s.m.i., e dell art. 121 DPR 207/2010 e s.m.i. della congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all art 86, comma 1, D. lgs 163/06 e s.m.i. e art. 121, comma 1, DPR 207/2010 e s.m.i..( ) In presenza di un numero di offerte inferiore a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere di A.T.C. di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell art. 86, comma3, del D.lgs 163/06 e s.m.i. Pertanto l aggiudicazione avverrà al prezzo più basso con verifica di congruità delle offerte anormalmente basse 2) Premesso che non sono indicate le quote percentuali di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione lavori se, come sembra di capire, il RTI intende partecipare alla gara come
raggruppamento misto, nel quale la capogruppo assume al 100% i lavori delle categorie scorporabili OG1, OG11 e OS8 e il sub raggruppamento orizzontale tra capogruppo e mandanti nella categoria prevalente OS6 assume i lavori della medesima categoria (fermo restando il rispetto dell art 95, comma 2, del DPR 207/2010 per le quote percentuali di partecipazione del sub raggruppamento alla medesima categoria OS6) il RTI può validamente partecipare alla gara. Qualora la partecipazione alla gara avvenga con una diversa tipologia di RTI e/o con una diversa percentuale di partecipazione al raggruppamento si rinvia per le modalità di partecipazione alle disposizioni del Bando e del disciplinare di gara e in particolare all art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e all art 92 del DPR 207/2010 e s.m.i.