REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO

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Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RICONOSCIMENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

1. PRINCIPI GENERALI 1.1 La Croce Rossa Italiana conferisce riconoscimenti a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce Rossa. 1.2 I riconoscimenti si distinguono in: a. Onorificenze per merito; b. Benemerenze; c. Croci di anzianità di servizio; d. Croci Commemorative. TITOLO I ONORIFICENZE AL MERITO 2. RICONOSCIMENTI AL MERITO 2.1 I riconoscimenti al merito sono conferiti: a. in tempo di pace per particolari meriti o azioni personali, per l impegno sociale e capacità organizzativa; b. in tempo di guerra per chi si sia particolarmente distinto o adoperato in favore dell Associazione, nelle operazioni di supporto alla pace ed umanitarie a sostegno delle popolazioni interessate da conflitti armati. 3. CLASSIFICAZIONE 3.1 I riconoscimenti al merito sono classificati in: a. Gran Croce; b. Medaglia d oro c. Medaglia d argento; d. Medaglia di bronzo; e. Diploma al merito. 3.2 La descrizione analitica delle medaglie sopracitate è riportata nell annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 3.3 Le medaglie sono accompagnate dal deliberato di conferimento firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale dell Associazione 3.4 Non sono ammesse deleghe. 4. LA GRAN CROCE AL MERITO 4.1 La Gran Croce al merito viene conferita, per specialissimo riguardo e importanza dell azione e dell opera svolta, ai Capi di Stato, ai regnanti, ai Principi di Case Reali, alle altissime cariche dello Stato, ai rappresentanti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 5. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI ALTRI RICONOSCIMENTI AL MERITO 5.1 Il requisito per il conferimento della medaglia d oro al merito e della medaglia d argento è l eccezionalità. 5.2 Rientrano nei casi di eccezionalità tutte quelle azioni di straordinaria efficacia e di assoluta rilevanza che concorrono in maniera determinante - quale presupposto

causale assoluto - ad accrescere il prestigio dell Associazione, e ad affermare in maniera decisa i principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa: a. azioni che si allontanano notevolmente ed evidentemente dalla regola comune e che, per il particolarissimo grado di abnegazione (quale disponibilità di rinuncia, per ragioni superiori, a far prevalere desideri, istinti ed interessi personali) spiccano in modo rilevante rispetto ai compiti normalmente affidati; b. pregevolezza (quale presenza di motivi che rendono possibile un apprezzamento specifico); c. singolarità (quale condizione caratteristica che rientra nell idea di insolito, di raro, di straordinario). 5.3 Il requisito per il conferimento della medaglia di bronzo al merito e del diploma al merito è la specialità. 5.4 Rientrano nei casi di specialità tutte quelle azioni, espressione di crescita e alto valore morale, che contribuiscono ad esaltare il prestigio dell Associazione, per il settore di particolare competenza e capacità dell autore, nonché per la particolare originalità e acutezza delle soluzioni individuate. 6. POTERE DI CONFERIMENTO 6.1 In tutti quei casi non contemplati negli articoli 4 e 5, il potere discrezionale di conferimento spetta esclusivamente al Presidente Nazionale dell Associazione. 6.2 Non sono ammesse deleghe. 7. PROPOSTA DI CONFERIMENTO 7.1 Le proposte di cui ai precedenti articoli 4 e 5 possono essere presentate da: a. il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana; b. i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana; c. l Ispettore Nazionale del Corpo Militare volontario C.R.I.; d. l Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.; e. i Presidenti dei Comitati Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; f. i Presidenti dei Comitati, per il tramite dei competenti Presidenti Regionali; g. il Segretario Generale. 7.2 Le proposte riguardanti il personale in servizio delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato devono avere il nulla osta dei rispettivi Stati Maggiori o Comandi Generali, ancorché si tratti di provvedimenti motu proprio. 7.3 Le proposte riguardanti il personale iscritto nei ruoli dei Corpi C.R.I. ausiliari delle Forze Armate possono essere esaminate solo se corredate dal nulla osta dei rispettivi Ispettori Nazionali. 7.4 Le proposte riguardanti il personale civile dipendente devono essere munite del visto del Segretario Generale. 7.5 I conferimenti motu proprio non necessitano del nulla osta di cui al precedente comma 5. 8. ITER DI CONFERIMENTO 8.1 Le proposte di riconoscimento avanzate devono riportare:

a. le complete ed esatte generalità dell interessato; b. una sintesi di curriculum vitae in seno alla Croce Rossa Italiana; c. tutti gli elementi indispensabili per una corretta valutazione del riconoscimento richiesto, idonei a dimostrare che il personale proposto si è particolarmente distinto e sufficienti a giustificare il conferimento; d. l indicazione del tipo di riconoscimento da attribuire in relazione alle disposizioni del presente Regolamento; e. la bozza di motivazione proposta. 8.2 Ove le proposte di riconoscimento si riferiscano a fatti specifici, esse devono essere trasmesse entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto; nel caso in cui ricorrano particolari e giustificati motivi il termine è prolungato fino a nove mesi; in caso di ulteriore ritardo, la valutazione sull ammissibilità spetta unicamente al Presidente Nazionale. 8.3 Non possono essere conferiti più riconoscimenti per il medesimo fatto. 9. MOTIVAZIONE 9.1 Ogni riconoscimento al merito è accompagnato da un diploma riportante la motivazione del conferimento, firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale. TITOLO II BENEMERENZE 10. BENEMERENZE 10.1 Le benemerenze sono destinate a premiare chi concorre alla promozione degli ideali dell Associazione ed alle sue necessità finanziarie. 10.2 Le benemerenze sono conferite per tutte quelle azioni che, pur essendo al di sopra di una determinata soglia di ordinarietà, non raggiungono tuttavia la soglia di specialità ed eccezionalità richieste per la concessione dell onorificenza al merito. 10.3 Le benemerenze hanno il fine di premiare: a. il personale dell Associazione, per il costante e lodevole comportamento nell adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio, nel lavoro quotidiano, nell assolvimento dei compiti, delle mansioni e degli obiettivi affidati, aver dimostrato solerzia e impegno non comuni, ed aver improntato a particolare efficienza i comportamenti propri e dei collaboratori; b. terzi estranei: che in maniera diversa sovvengano al soddisfacimento delle necessità della Croce Rossa Italiana attraverso lo svolgimento di attività, servizi, prestazioni di collaborazione o lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni; che tramite la promozione degli ideali abbiano contribuito ad accrescere o sviluppare determinati rami dell attività dell Associazione. 11. CLASSIFICAZIONE 11.1 Le benemerenze sono classificate in: a. diploma di benemerenza con medaglia di 1 classe; b. diploma di benemerenza con medaglia di 2 classe;

c. diploma di benemerenza con medaglia di 3 classe; d. diploma di benemerenza. 11.2 La descrizione analitica delle medaglie sopracitate è riportata nell annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 12. PROPOSTA DI CONFERIMENTO 12.1 Le benemerenze sono conferite dal Presidente Nazionale di propria iniziativa o su proposta delle autorità elencate nel precedente articolo 7. 13. ITER DI CONFERIMENTO 13.1 L iter di conferimento è il medesimo di quello previsto al precedente articolo 8. 14. MOTIVAZIONE 14.1 Ogni benemerenza è accompagnata da un diploma riportante la motivazione del conferimento, firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale. TITOLO III CROCI DI ANZIANITÀ 15. CROCI DI ANZIANITÀ 15.1 L Associazione conferisce al proprio personale che ha maturato l anzianità stabilita: a. la Croce di anzianità di II classe per 15 anni di attività; b. la Croce di anzianità di I classe per 25 anni di attività; c. la Croce di anzianità ed eccellenza per 50 anni di attività. 15.2 La descrizione analitica delle Croci di anzianità è riportata nell annesso tecnico che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 16. PROPOSTA DI CONFERIMENTO 16.1 Le Croci di anzianità sono conferite dal Presidente Nazionale esclusivamente su proposta: a. dell Ispettore Nazionale del Corpo Militare volontario C.R.I. per il personale del Corpo; b. l Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. per il personale del Corpo; c. i Presidenti dei Comitati, per il tramite dei competenti Presidenti Regionali, per il personale volontario; d. il Segretario Generale, per il personale dipendente. 16.2 Le richieste di conferimento sono presentate su apposita scheda, attestante il possesso del requisito di anzianità di servizio, così calcolato: a. per i soci appartenenti al Corpo Militare, dalla data del brevetto di nomina per il personale di assistenza o dalla data del decreto di nomina per il personale direttivo, ovvero dalla data di iscrizione quale Volontario C.R.I., se più favorevole; b. per le Infermiere Volontarie C.R.I., dalla data di ottenimento della matricola, ovvero dalla data di iscrizione quale Volontaria C.R.I., se più favorevole;

c. per i Volontari, dalla data dell esame del corso formativo di accesso alla C.R.I. o, se iscritti anteriormente all 1 settembre 2009, dalla data di iscrizione alla Componente con riferimento alla data di versamento della quota associativa; d. per il personale civile dipendente, dalla data di assunzione. 16.3 I periodi di mancato versamento della quota associativa e, per il personale militare di assistenza, anche i periodi di mancata disponibilità (quale la firma dell atto di rafferma biennale) sono portati in detrazione. 16.4 Le anzianità maturate dal personale civile in ambito corpo militare ovvero in ambito di volontariato C.R.I., ai fini della concessione, si sommano tra loro. 17. ATTESTATI 17.1 Ogni Croce di anzianità è accompagnata da un attestato firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale. TITOLO IV CROCI COMMEMORATIVE 18. CROCI COMMEMORATIVE 18.1 L Associazione conferisce al proprio personale la Croce commemorativa, per le benemerenze acquisite nelle operazioni di soccorso, di solidarietà, di assistenza e di emergenza in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, naturali e non, in territorio nazionale o all estero. 18.2 Finalità di detto riconoscimento è tributare una tangibile riconoscenza a quanti, prodigandosi con spirito di sacrificio ed abnegazione, si siano distinti in operazioni di soccorso ed assistenza, svolte o comunque appoggiate dalla Croce Rossa Italiana, a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, naturali e non. 19. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO 19.1 Le Croci commemorative possono essere conferite al personale dell Associazione o ad esterni che siano stati effettivamente impiegati per un periodo continuativo di almeno quindici giorni nelle operazioni di cui all articolo precedente ed in eventi ufficialmente riconosciuti quali calamitosi dalle seguenti autorità: a. Governo Italiano, per gli interventi in ambiti nazionale; b. Organizzazioni sovranazionali, ivi compresi il Comitato Internazionale di Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (che agiscono anche per il tramite di appositi appelli), sotto la cui egida si svolgono le operazioni in ambito internazionale. 19.2 Il periodo minimo di quindici giorni non è richiesto: a. per coloro che, nel corso dell impiego, siano deceduti; b. per coloro che, nel corso dell impiego, abbiano riportato ferite o mutilazioni, o contratto malattie che ne abbiano determinato il ritiro; c. per i servizi nelle operazioni di emergenza che, per loro natura, non comportino un attivazione continua e che abbiano durata superiore a due anni: in tali casi devono essere svolti almeno quindici servizi, anche non continuativi.

19.3 La Croce commemorativa può essere conferita anche a chi, pur non avendo operato direttamente nelle zone di emergenza, ha contribuito in modo particolare alla riuscita delle operazioni, prodigandosi con un coinvolgimento personale superiore ai normali compiti attribuiti. 20. PROPOSTA DI CONFERIMENTO 20.1 Le Croci Commemorative sono conferite dal Presidente Nazionale di propria iniziativa o su proposta delle autorità elencate nel precedente articolo 7. 21. ITER DI CONFERIMENTO 21.1 L iter di conferimento è il medesimo di quello previsto al precedente articolo 8. 22. MOTIVAZIONE 22.1 Ogni Croce Commemorativa è accompagnata da un diploma riportante la motivazione del conferimento, firmato dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale. TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI 23. COMMISSIONE ISTRUTTORIA 23.1 Le proposte di riconoscimento pervenute sono esaminate da un apposita Commissione istruttoria, nominata dal Presidente Nazionale e composta da: a. Presidente Nazionale o suo delegato, che la presiede; b. Ispettore Nazionale del Corpo Militare volontario C.R.I. o suo delegato; c. Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. o suo delegato; d. tre Volontari eletti dall Assemblea Nazionale per un mandato quadriennale; e. un consulente giuridico; f. Segretario Generale o suo delegato, che svolge anche funzioni di segretario della Commissione. 23.2 Ai componenti della commissione istruttoria, a qualsiasi titolo e con qualsiasi incarico, non è dovuto compenso di alcun genere, neppure sotto forma di gettone di presenza. 23.3 La commissione istruttoria esamina le proposte pervenute almeno quindici giorni prima della riunione. 23.4 La commissione istruttoria svolge anche il ruolo di consulente tecnico per la definizione di nuove onorificenze della Croce Rossa Italiana. 23.5 Non è ammesso reclamo da parte del proponente circa il mancato conferimento di riconoscimenti o il mutamento di grado del riconoscimento proposto. Il proponente può avanzare un istanza, non oltre sessanta giorni dall avvenuta presa visione della determinazione della Commissione istruttoria, nella quale siano chiaramente e dettagliatamente indicati e documentati i motivi per cui ritiene che la proposta sia ripresa in esame. 23.6 La decisione presa in secondo esame deve in ogni caso ritenersi inappellabile e definitiva.

24. RICONOSCIMENTI COLLETTIVI 24.1 I riconoscimenti possono essere concessi anche ad Enti, Associazioni e persone giuridiche. 24.2 In tal caso il riconoscimento concesso non è riferibile ai singoli appartenenti e non è trascrivibile sui documenti personali degli stessi. 25. DIVIETO DI COMMUTAZIONE 25.1 Non è ammessa la commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore. 26. NUOVA PROPOSTA 26.1 La proposta di un riconoscimento a favore di soggetto già insignito di altro riconoscimento rientrante nella stessa categoria, può essere avanzata decorsi tre anni dalla precedente concessione. 26.2 Tale termine temporale non si applica ove ricorrano eventi straordinari ed atti di elevatissimo valore umano e morale. 27. ACQUISTO 27.1 Salvo che il Presidente Nazionale, valutato il caso, non disponga altrimenti, l acquisto delle medaglie al merito e dei relativi fregi e nastrini, così come l acquisto delle Croci Commemorative e dei relativi fregi e nastrini, è a carico del beneficiario. 27.2 La Gran Croce al merito è sempre acquistata dall Associazione. 28. INAMMISSIBILITÀ DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO 28.1 Il conferimento dei riconoscimenti di cui al presente regolamento non comporta il riconoscimento della qualifica di socio della Croce Rossa Italiana. 29. NORMA TRANSITORIA 29.1 In sede di prima applicazione, i tre membri di cui al precedente articolo 23.1.d. sono designati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essi rimangono in carica fino alla prima seduta utile dell Assemblea Nazionale, in cui svolgere le elezioni di tali componenti.

ALLEGATO Medaglie al merito La Gran Croce: - è provvista di un nastro bianco largo mm. 37, recante ai bordi tre strisce: rossa, bianca e verde, larghe ciascuna mm. 2; - è di smalto bianco, sormontata da una corona turrita dorata; - porta nel recto la Croce Rossa e nel verso l emblema della Repubblica; Sul nastrino è applicata una piccola corona turrita dorata. Le Medaglie al merito: - sono provviste di un nastro bianco largo mm. 37, recante ai bordi tre strisce: rossa, bianca e verde, larghe ciascuna mm. 2; - sono del diametro di mm. 35; - portano nel recto la Croce Rossa circondata dalla leggenda Croce Rossa Italiana e nel verso l emblema della Repubblica sopra il quale si legge il motto al merito. Sul nastrino delle medaglie d oro, d argento e di bronzo è applicata una stelletta di metallo corrispondente, mentre per il nastrino del Diploma di Merito non viene collocata nessuna stelletta. Quando l assegnazione della Gran Croce o delle medaglie sia avvenuta per servizi resi in tempo di guerra in zona di operazioni, il nastro ed il nastrino relativo sono fregiati, a seconda del grado della ricompensa, di un ramo di alloro dorato o d argento (su cui poggia la corona turrita o la stelletta) o di bronzo.

Benemerenze Le benemerenze sono provviste di un nastro bianco largo mm. 37 con una banda rossa centrale di mm 10. La medaglia coniata in metallo dorato: - è di mm. 32-28 -22 di diametro rispettivamente per la I, la II e la III classe; - è munita di un attaccatura a forma di trapezio isoscele; - porta a sinistra in rilievo, una simbolica figura femminile che sorregge con una mano una lampada accesa; a destra la leggenda omnia vincit caritas. Nel verso della medaglia, la dicitura Croce Rossa Italiana in rilievo sormontata da una piccola Croce dello stesso metallo circondata da due rami d alloro, in basso, anche in rilievo, l indicazione del grado della ricompensa cioè Medaglia di I, di II e di III classe.

Croci di anzianità La Croce di anzianità ha un nastro largo mm. 37 di colore bianco, recante ai lati due strisce di colore verde, una esterna di mm. 6, una interna di mm. 1 posta alla distanza di mm. 2 dall altra. La Croce di anzianità per i 25 anni di attività è d argento placcato oro, reca al centro un disco avente nel recto l emblema di neutralità dello stesso metallo della Croce, e nel verso il numero XXV in cifre romane. La Croce di anzianità per i 15 anni di attività è d argento reca in centro un disco avente nel recto l emblema di neutralità dello stesso metallo della Croce, e nel verso il numero XV in cifre romane. La forma terminale delle braccia della Croce è leggermente arcuata. Per il personale mobilitabile dell Associazione la Croce di anzianità è munita di un nastrino largo mm. 37 di colore bianco, recante ai lati due strisce di colore verde, una esterna di mm. 6, una interna di mm. 1 posta alla distanza di mm. 2 dall altra, con al centro una stelletta dello stesso metallo della Croce.

Croci commemorative La Croce commemorativa è in metallo argentato del diametro di 40 mm. e del peso di 25 gr. circa, caratterizzata da due fronde di alloro. La Croce commemorativa è appesa ad un nastro largo 37 mm. e della lunghezza di 52 mm. con ai lati, in verticale, i colori arancio e blu, che racchiudono, al centro il tricolore della bandiera italiana, secondo la seguente successione: arancio (palo da 11 mm.), verde (dim. 5 mm.) bianco (5 rnm.), rosso (5 mm.) e blu (11 mm.). Sul nastro è applicata una fascetta metallca bronzata raffigurante un serto d'olivo raccolto da un cartiglio su cui è sovraimpresso in rilievo il nome dell'operazione per la quale è stata tributata.

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO N. Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale 0 21 dicembre 2016 Approvazione 1 ============= Prima revisione 2 ============= Seconda revisione 3 ============= Terza revisione 4 ============= Quarta revisione 5 ============= Quinta revisione