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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali Roma, 18 settembre 2015

Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come modificato nella legge di conversione dal Parlamento e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015 contiene novità importanti in materia di polizia provinciale nelle disposizioni dell articolo 56. Art. 5 Misure in materia di polizia provinciale 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili. 7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2

1. Le disposizioni del DL 78 in materia di polizia provinciale La nuova disposizione, entrata in vigore il 15 agosto 2015, sostituisce integralmente l originario articolo del decreto legge sulla polizia provinciale, definendo un percorso di ricollocazione più articolato e coordinato con il processo di riordino di funzioni avviato per l attuazione della legge 56/14. Come è noto, a seguito dell Accordo sancito in Conferenza unificata l 11 settembre 2014, le funzioni di polizia provinciale sono state sottratte dal processo di riordino delle funzioni provinciali che è stato affidato alla legislazione regionale. A seguito dell approvazione della legge di stabilità 2015, in base alla Circolare n. 1/2015 dei Ministri Madia e Lanzetta sul personale delle province e delle città metropolitane, le Province hanno collocato il personale di polizia provinciale e le relative spese fuori dalle dotazioni organiche delle Province, in attesa di un provvedimento di riordino operato dal legislatore statale. Visto che il Parlamento ha approvato una riforma della pubblica amministrazione che prevede il superamento del Corpo forestale, con il decreto-legge 78 il Governo ha previsto il trasferimento del personale di polizia provinciale ai Comuni nei limiti delle dotazioni organiche anche in deroga alle capacità assunzionali, stabilendo altresì il blocco delle assunzioni del personale di polizia municipale, anche relativamente ai vigili stagionali. Con le modifiche introdotte in Parlamento all articolo 5 nella conversione del decreto si definisce un percorso più articolato di riallocazione del personale di polizia provinciale che tiene conto sia dell esigenza di mantenere in capo alle Province servizi di polizia provinciale connessi allo svolgimento delle loro funzioni fondamentali in materia di ambiente e circolazione stradale, sia del riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale (come per esempio in materia di caccia e pesca) ad opera del legislatore regionale, sia delle esigenze di personale di polizia locale dei Comuni del territorio. 2. L individuazione del personale di polizia provinciale necessario per le Province La disposizione prevede che le Province (e le Città metropolitane) individuino il personale di polizia provinciale necessario per l esercizio delle funzioni fondamentali, nei limiti della riduzione delle spese della dotazione organica prevista dal comma 421 della legge di stabilità 2015. La norma riguarda esclusivamente il personale di polizia provinciale, ovvero gli ufficiali e gli agenti di polizia locale che abbiano le specifiche qualifiche, e non il personale tecnico che svolge eventuali funzioni di vigilanza (ad esempio nel settore viabilità) o del personale amministrativo che lavora nei corpi o servizi di polizia provinciale. In base alla legge di stabilità 2015 le Province devono infatti ridurre le spese di personale almeno del 50%, rideterminare di conseguenza le loro dotazioni organiche ed, infine, definire gli elenchi del personale soprannumerario che dovrà essere inserito nel portale della mobilità secondo i criteri indicati dal DM del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015. 3

La rideterminazione di una dotazione organica è strumentale al perseguimento di un equilibrio finanziario sostenibile dei nuovi enti di area vasta. L inserimento nelle dotazioni organiche delle Province del personale di polizia provinciale dovrà prendere in considerazione in modo approfondito le entrate e le spese connesse all esercizio di queste funzioni. Con la decisione di mantenere nelle dotazioni organiche il personale di polizia provinciale le Province dovranno tenere conto delle scelte già operate in materia di autorizzazione alle procedure di mobilità volontaria e di individuazione del personale soprannumerario destinato alla mobilità verso altre amministrazioni e, di conseguenza, rivedere eventualmente la rideterminazione delle dotazioni organiche per rispettare i limiti previsti dalla legge di stabilità. La scelta del mantenimento dei servizi di polizia provinciale è di tipo discrezionale. Le Province dovranno decidere come riconfigurare i servizi di polizia provinciale relativamente alle funzioni fondamentali che restano in capo agli enti, in primo luogo quelle in campo ambientale e di regolazione della circolazione stradale, anche a seguito dei piani di riassetto e della riduzione della dotazioni organiche. Ogni Provincia potrà pertanto riorganizzare i servizi di polizia provinciale in modo congruo rispetto alle funzioni che il nuovo ente di area vasta continua a svolgere. Rientra nell autonomia dell ente la scelta di quanto e quale personale di polizia locale resterà a svolgere i compiti di polizia provinciale. Allo stesso modo, rientra nell autonomia della Provincia la scelta su come riorganizzare i corpi e i servizi di polizia provinciale secondo criteri di economicità che garantiscano il migliore svolgimento delle funzioni fondamentali. Il personale di polizia provinciale individuato dalle Province come necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali, ai sensi dell articolo 5, comma 2, del decreto legge 78/15, continuerà pertanto a svolgere attività di polizia locale secondo la disciplina specifica (in materia di indennità, abbigliamento, armamento, ecc.) che deriva dalla legislazione statale e regionale di settore e dai regolamenti autonomi degli enti di area vasta. 3. Il trasferimento del personale di polizia provinciale alle Regioni E evidente che la scelta di mantenere servizi di polizia provinciale nelle Province deve tener conto dei provvedimenti di riordino delle funzioni provinciali definiti dalla legislazione regionale ove questi stabiliscano il trasferimento di funzioni (come quelle in materia ambientale o di caccia e pesca) che comprendono compiti di polizia amministrativa locale. In questo caso il personale che può essere trasferito alla Regione è innanzitutto quello di tipo amministrativo che non ha la qualifica agente o ufficiale di polizia locale, ovvero quello che, nell ambito delle procedure di mobilità, farà la scelta di perdere le qualifiche di agente o funzionario di polizia locale per essere trasferito nei ruoli della Regione. Le Regioni che hanno deciso di riportare a livello regionale le funzioni amministrative su caccia, pesca nelle acque interne, ambiente e aree protette, funghi, tartufi, difesa del suolo, dovranno riportare nei ruoli regionali il personale di tipo amministrativo che esercita queste funzioni, ma dovranno comunque delegare agli enti di area vasta, Province e Città metropolitane, le funzioni di vigilanza e di polizia 4

(come quelle previste dall articolo 27 della legge 157/92 in campo venatorio) che devono necessariamente essere svolte da agenti o ufficiali di polizia locale e che in mancanza di una previsione di risorse specifiche da parte della Regione non potrebbero essere svolte. 4. Il trasferimento del personale di polizia provinciale ai Comuni Il personale di polizia provinciale che non resta nelle dotazioni organiche dei nuovi enti di area vasta e che non può essere trasferito nei ruolo regionali, dovrà essere inserito nell elenco dei soprannumerari per essere trasferito ai Comuni e potrà esprimere la preferenza rispetto alla collocazione nei ruoli dei diversi Comuni del territorio. L articolo 5, infatti, prevede il passaggio del personale di polizia provinciale non più necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali dell ente di area vasta ai Comuni, singoli o associati, in deroga alle limitazioni di spesa e alle assunzioni di personale, ma nei limiti della loro dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno. Nelle more dell'emanazione del decreto sulla mobilità attuativo del comma 423 della legge di stabilità 2015 gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire. Ai fini dell individuazione del personale di polizia provinciale che resta nelle dotazioni organiche delle Province e di quello che sarà trasferito ai Comuni del territorio che ne fanno richiesta è essenziale fina da subito attivare una ricognizione delle esigenze in ogni territorio, anche attraverso le assemblee dei Sindaci. Resta fermo che fino a totale assorbimento del personale di polizia provinciale, ai Comuni non è consentita l assunzione di qualsivoglia personale per funzioni di polizia locale, ma la legge ora prevede espressamente l eccezione per le esigenze di carattere stagionale. 5