Comunicazione ad AgID delle Basi di dati e degli applicativi che le utilizzano



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Transcript:

Comunicazione ad AgID delle Basi di dati e degli applicativi che le utilizzano In considerazione delle numerose richieste ricevute, si informa che nel periodo dal 20 al 30 novembre 2014 è nuovamente disponibile la procedura on line per consentire ai soggetti interessati di effettuare l adempimento previsto dall art. 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014. La comunicazione va effettuata attraverso il sito AgID dedicato, seguendo le relative indicazioni, mentre per ogni chiarimento si può fare riferimento alle domande frequenti di seguito riportate. Si segnala al riguardo che trascorso detto periodo non sarà in alcun modo possibile ricevere ulteriori comunicazioni di elenchi, per permettere l analisi e la predisposizione del catalogo delle basi di dati della PA. La norma citata obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) a comunicare all'agenzia per l'italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. Si tratta di informazioni che non servono solo per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma sono necessarie alla realizzazione di un catalogo nazionale che consenta alle pubbliche amministrazioni di comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa. La comunicazione dell elenco delle basi dati rappresenta quindi uno snodo di centrale importanza per l attuazione di numerose disposizioni del CAD e dell Agenda Digitale Italiana. È quindi importante che i dati trasmessi ad AgID siano il più possibile completi ed aggiornati. Nell ottica di supportare le amministrazioni e facilitare tale processo, l Agenzia ha predisposto le seguenti FAQ di ordine generale contenenti chiarimenti sull adempimento richiesto. Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 Frequently Asked Questions Tenuto conto dell'elevato numero di utenti, si raccomanda di porre preventivamente attenzione alle seguenti FAQ e sfruttare le potenzialità di questo strumento di condivisione prima di effettuare apposite richieste di informazione. Per ogni richiesta o comunicazione riguardante l argomento si prega di utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica dedicata: basidati@agid.gov.it 1. Quali sono i soggetti tenuti alla trasmissione dell elenco delle basi dati e degli applicativi? Come previsto dall art. 24-quater D.L. n. 90/2014, sono tenuti all'adempimento tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, ovvero tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Di conseguenza, devono comunicare l elenco delle basi dati in gestione tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative, le Aziende e le amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Sono altresì tenute alla trasmissione ad AgID dell elenco tutte le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'istat.

Inoltre, va tenuto conto che la norma, espressamente rubricata come "servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni", è direttamente riconducibile al capo V del CAD. Pertanto è richiesto anche ai gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico (richiamati dall'articolo 2, comma 4, del CAD cui si applicano le disposizioni del suddetto capo V) di procedere alla comunicazione prevista dalla norma. L'adempimento va effettuato dall'amministrazione titolare dei dati, a prescindere dall'esistenza o meno di un soggetto diverso (ad es. un fornitore esterno) che materialmente assicura il funzionamento della base dati stessa. Naturalmente se il fornitore esterno rientra tra i soggetti tenuti all adempimento farà anch esso la comunicazione relativamente alle basi dati di propria pertinenza. Anche nei casi di gestione associata di servizi (ad es. consorzio) ciascun Ente provvede ad effettuare la comunicazione relativamente ai dati di cui è titolare. 2. Quali sono gli adempimenti da effettuare? Amministrazioni e società partecipate devono procedere alla rilevazione di tutte le basi dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano e alla conseguente comunicazione di questo elenco all Agenzia per l Italia Digitale. La comunicazione va effettuata utilizzando il modello predisposto da AgID e secondo le modalità indicate nella apposita sezione dedicata del sito: "Comunicazione dell'elenco delle basi dati". 3. Quali basi di dati devono essere inserite nell elenco da trasmettere ad AgID? La comunicazione prevista dalla norma deve riguardare tutte le basi di dati gestite dall'amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali, comprese quelle connesse al funzionamento dell'amministrazione stessa (personale, bilancio, protocollo informatico, gestione documentale, ecc.). Il riferimento va fatto alla base dati (es. anagrafe) e non alle singole tabelle (residenti, aire, deceduti, leva, elettorale, scrutatori, ecc.) che la compongono. Le diverse istanze che insistono sul DB possono quindi essere segnalate nel campo descrizione o, se utilizzate da un applicativo, nei campi relativi alle applicazioni che utilizzano la base dati stessa. Detta comunicazione riguarda le basi dati accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione in linea con quanto previsto dall'articolo 50 del CAD. Sono quindi escluse comunicazioni riguardanti archivi e/o infrastrutture di dati basate solo su supporto cartaceo. Ciò stante, per tutte le basi di dati digitali va effettuata la comunicazione prevista dalla norma, seguendo le indicazioni di seguito riportate e tenendo presente la distinzione tra basi di dati territoriali (di cui all'articolo 59 del CAD) e non. Non vanno invece comunicate eventuali basi di dati a servizio dell'infrastruttura tecnologica (ad es. Active Directory, backup, LOG, ecc.) 4. Quali dati devono essere comunicati per ciascuna base di dati? Per tutte le basi di dati non concernenti i dati territoriali, devono essere fornite le informazioni riportate nel documento "Set di informazioni che deve essere comunicato ad AgID per ciascuna base di dati non concernente i dati territoriali" disponibile nella sezione documentazione di questa pagina web. Le informazioni dovranno essere fornite compilando puntualmente il modello predisposto e caricandolo, previa autenticazione, nell apposita area riservata. Si sottolinea al riguardo che detta procedura di autenticazione richiede il codice IPA; pertanto, salvo casi particolari, l acquisizione di tale codice attraverso l'accreditamento nell Indice delle PA (IPA) è da ritenersi un adempimento propedeutico per effettuare la comunicazione delle basi di dati. 2

La comunicazione parziale o incompleta dei dati richiesti configura un inadempimento. AgID si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti al soggetto indicato quale referente dell amministrazione all atto della trasmissione dell elenco. 5. Cosa deve essere comunicato per le basi di dati territoriali? Per i dati territoriali l'articolo 59 del CAD ha istituito presso AgID il Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), catalogo nazionale che raccoglie i descrittori (cc.dd. metadati) riguardanti i dati territoriali e i relativi servizi. Per tali dati già sussiste l'obbligo di alimentare il succitato Repertorio, anche in funzione degli adempimenti di attuazione della direttiva INSPIRE e della relativa norma di recepimento (D. Lgs. n. 32/2010). Pertanto, tenuto conto della necessità di evitare duplicazioni e considerata anche la speciale disciplina in materia dettata dal CAD, per i dati territoriali l'adempimento di cui all'art. 24- quater, co. 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, deve essere effettuato utilizzando direttamente il Repertorio nazionale dei dati territoriali, sulla base delle regole tecniche a suo tempo definite con provvedimento (DM 10 novembre 2011) dell'allora Ministro per la PA e Innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e seguendo le indicazioni contenute nel Manuale RNDT relativo ai dati. 6. Quali applicativi devono essere indicati nell elenco? Per quanto riguarda gli applicativi, la norma prevede che le amministrazioni debbano procedere alla trasmissione dell elenco di tutti i software che utilizzano ciascuna base di dati. Tenuto conto delle finalità della norma e al fine di evitare segnalazioni poco pertinenti si deve fare riferimento solo alle applicazioni che supportano un preciso procedimento amministrativo, escludendo quindi micro-applicazioni interne e/o moduli applicativi strumentali al funzionamento dell'applicazione principale. 7. È sempre necessaria la pubblicazione, sul sito delle singole amministrazioni, del catalogo delle banche dati in loro possesso? L invio telematico ad AgID dell elenco delle basi dati in gestione (previsto dall art. 24-quater D. L. n. 90/2014) non fa venir meno l obbligo di effettuare la pubblicazione delle informazioni di cui all art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005. Tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare nel proprio sito web, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo. 8. Per accedere alla compilazione/trasmissione occorre nuovamente registrarsi o sono valide le stesse credenziali utilizzate in IPA? Non è possibile utilizzare le credenziali IPA eventualmente già attribuite ed occorre quindi procedere ad una apposita registrazione/autenticazione anche in virtù della necessità di recepire, in tale fase, una dichiarazione di veridicità dei dati inseriti e di rappresentanza dell'amministrazione, nonché dell'impegno a fornire informazioni corrette ed aggiornate ai fini dell'esatto adempimento previsto dalla norma. Si richiamano inoltre le indicazioni riportate nella FAQ numero 4 circa la necessità di disporre del codice IPA per effettuare la comunicazione delle basi di dati. 9. Nel caso di basi di dati e/o applicativi gestiti esternamente (cloud, hosting, software house, ecc.) chi deve effettuare la comunicazione? 3

L'adempimento va effettuato sempre dall'amministrazione titolare di dati, a prescindere dall'esistenza o meno di un soggetto diverso che materialmente assicura il funzionamento della base dati stessa o che rende disponibile una o più applicazioni per l'operatività dell'ente. 10. Nel caso di unioni di comuni, consorzi, ecc. che gestiscono in modo associato servizi per conto dei singoli comuni, chi deve effettuare la comunicazione? L'adempimento va effettuato sempre dal singolo Comune titolare di dati. Naturalmente il Consorzio o Unione di Comuni è tenuto ad effettuare l adempimento relativamente alle basi dati di propria pertinenza 11. A cosa si riferisce la voce "Riferimento normativo"? In quali casi va indicato? Nel campo "Riferimento normativo" vanno indicate le principali norme relative all'attività istituzionale che ha dato luogo alla implementazione della base di dati. Si può evitare di citare la fonte normativa per le basi di dati di funzionamento (personale, contabilità, bilancio, protocollo, ecc.). 12. Dove trovo la procedura per fare la registrazione e procedere poi alla comunicazione prevista dalla norma? il link alla sezione del sito dell'agenzia per l'adempimento di cui trattasi è il seguente: http://basidati.agid.gov.it. Qui è possibile anche scaricare il file (in formato xls e in formato ods) per effettuare al comunicazione. 13. Come faccio a modificare o integrare una comunicazione già effettuata? E possibile eliminare un file già caricato? Non è possibile eliminare un file caricato, mentre è sempre possibile modificare/integrare la comunicazione effettuata mediante una nuova comunicazione, cioè mediante l'invio di un nuovo file. Ove ciò accada, verrà ritenuto come definitivo e completo l'ultimo file caricato entro i termini previsti. La scritta "non pubblicato" che appare in sede di visualizzazione del file caricato non ha alcun significato specifico. Naturalmente ciascun file è visibile solo all'utente/amministrazione che l'ha caricato. 14. Chi deve fare la comunicazione nel caso di basi di dati istituite presso una determinata amministrazione (ad esempio centrale o regionale) ma alimentate e/o aggiornate da più amministrazioni? In tali casi la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente dall amministrazione che gestisce la base dati o presso la quale la stessa è stata istituita, anche se alimentata da parte di molteplici amministrazioni. 15. E possibile effettuare più comunicazioni (ad esempio una per ogni unità organizzativa) da parte di una singola amministrazione? Salvo casi particolari, la comunicazione deve essere unica e quindi va effettuata da un unico referente per conto di tutta l Amministrazione (cui corrisponde un solo codice IPA), a prescindere dal modello organizzativo della stessa. Conseguentemente, tutte le basi dati da comunicare devono essere riportate in un unico file. 16. Come devo definire il codice alfanumerico da inserire nel campo identificatore? 4

Il campo identificatore va definito secondo i criteri ritenuti più opportuni dall'amministrazione (ad esempio va bene anche una numerazione progressiva). L'importante è tenere conto che questo codice, anche in futuro, consentirà di individuare la banca dati cui si riferisce. Per ulteriori informazioni: Agenzia per l Italia Digitale e-mail: basidati@agid.gov.it 5