GIORNATE DIVULGATIVE SULLA "NORMATIVA APISTICA" Regolamento di polizia veterinaria anagrafe apistica dott. Vanni Floris PROGRAMMA APISTICO REGIONALE Reg. (CE) N. 1234/2008 - AZIONE A4
Argomenti Gli articoli del regolamento di polizia veterinaria per l apicoltura L anagrafe degli allevamenti apistici Le proposte di modifica dell UNAAPI
Nelle norme generali, nell elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari Peste americana Peste europea Nosemiasi Acariasi Varroasi Aethina tumida; Tropilaelaps spp.
Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali. deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale
Fra gli altri sono tenuti alla denuncia i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva; i veterinari liberi esercenti; i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
Il regolamento di polizia veterinaria Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di: isolare gli animali ammalati; accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti; non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.
Il veterinario comunale.. provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure.
Il regolamento di polizia veterinaria Capo XXIX - Malattie delle api Il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti: divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio; divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti; divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;
Capo XXIX - Malattie delle api Il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti: chiusura delle arnie vuote; divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.
Capo XXIX - Malattie delle api Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.
Capo XXIX - Malattie delle api..nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato
O.M. 17 febbraio 1995 Norme per la profilassi della varroasi Considerato che la varroasi è una infestazione diffusa su tutto il territorio nazionale. il sindaco ricevuta la denuncia dispone: a )il divieto di rimuovere o vendere alveari o api vive e di introdurre nell'apiario infestato nuove famiglie, prima che i relativi impianti siano stati disinfestati;
O.M. 17 febbraio 1995 Norme per la profilassi della varroasi Considerato che la varroasi è una infestazione diffusa su tutto il territorio nazionale. il sindaco ricevuta la denuncia dispone:.. b ) l'esecuzione di opportuni trattamenti disinfestanti nell'apiario parassitato ove non si ritenga più conveniente ordinare la distruzione dello stesso o di parte degli alveari nei casi di incontrollabile infestazione
O.M. 17 febbraio 1995 Norme per la profilassi della varroasi Considerato che la varroasi è una infestazione diffusa su tutto il territorio nazionale... Il sindaco dispone, altresì, l'esecuzione degli interventi diagnostici per l'accertamento del livello della parassitosi negli apiari situati in un raggio di almeno 5 chilometri dal focolaio individuato. Gli interventi diagnostici e disinfestanti possono all'occorrenza coincidere.
Generale separazione tra norma e realtà produttiva
Implicazioni Nessuna denuncia Scarsa o nulla conoscenza ufficiale dello stato sanitario dell apiario nazionale Generale difficoltà di relazione apicoltori veterinari
Ulteriore problema Certificazione della sanità degli allevamenti o dei singoli sciami per movimentazione o vendita
In realtà la certificazione non è prevista dal RPV, ma contenuta in alcune leggi regionali come la L.R. 30/1985 (art.9 vendita api certificazione provenienza zona non infetta)
L anagrafe degli allevamenti apistici L.R. 30/1985 Art.5 I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia, entro il 30 giugno di ogni anno, all Unità sanitaria locale competente sulle località ove sono siti, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. La mancata denuncia esclude l apicoltore, per un periodo di due anni, dall accedere alle provvidenze della presente legge.
LEGGE 24 dicembre 2004, n.313 disciplina dell'apicoltura ART. 6 (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività). 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente. 3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.
L anagrafe degli allevamenti apistici Aspetti economico (patrimonio zootecnico) Sanitario (unità epidemiologiche)
L anagrafe degli allevamenti apistici economico (patrimonio zootecnico) Politiche agricole Promozione del territorio Risorse comunitarie e nazionali
L anagrafe degli allevamenti apistici Sanitario (unità epidemiologiche) Controllo sanitario del territorio Allerta sanitario
Proposte UNAAPI Regolamento polizia veterinaria Anagrafe nazionale degli allevamenti apistici www.mieliditalia.it
Grazie per l attenzione