Oggetto: provvedimenti di limitazione al traffico veicolare; misure urgenti per il contenimento dell inquinamento atmosferico.

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Transcript:

Ordinanza n. 144 del 29.10.2010 Oggetto: provvedimenti di limitazione al traffico veicolare; misure urgenti per il contenimento dell inquinamento atmosferico. IL SINDACO Richiamati: la Legge n 833 del 23.12.1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; il D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della Strada e successive modifiche e integrazioni; il D.Lgs. n 351 del 04.08.1999 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell aria ambiente ; il D.M. n 60 del 02.04.2002 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999 concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio ; il D.M. n 261 del 01.10.2002 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, art. 107; la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada; l Ordinanza Sindacale prot. 1206 del 04.01.1999, relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli; il D.Lgs. n 155 del 13.08.2010 Attuazione della direttiva 2000/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; Visti: il decreto del Ministero dell Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n 163, emanato ai sensi dell art. 3, comma 1 della Legge del 04.11.1997 n 413, che reca Norme per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, e, in particolare, l art. 1 comma 2, così come modificato dal DM 60/2002, che stabilisce: I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n 351/99, in cui sussiste il superamento, ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285/92, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni ed i poteri previsti dall articolo 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n 833, e dall articolo 54, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 ; la D.G.R. n 804 del 15.05.2001 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. n 3 del 21.04.1999 Riforma del sistema regionale e locale in applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 351/99;

l ACCORDO DI PROGRAMMA 2010-12 PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL ARIA E PER IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL D. LGS. N. 155 DEL 13.08.2010 sottoscritto in data 05.10.2010 fra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti dell Emilia Romagna e in particolare l art. 7, in cui, al fine di contenere il numero delle giornate in cui viene superato il limite per il PM 10 e per gli altri inquinanti normati, è prevista l attivazione di interventi di limitazione della circolazione per il periodo 01.11.2010 31.03.2011 da attuare con ordinanza emanata dai Sindaci dei comuni sottoscrittori/aderenti; ORDINA il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni: su tutta L AREA DEL CENTRO ABITATO DI VIGNOLA, ad eccezione dei seguenti tratti stradali: - Tangenziale Ovest; - Via per Spilamberto, dalla Tangenziale Ovest al confine territoriale; - Viale Vittorio Veneto, dalla Tangenziale Ovest a Via del Monte; - Via Frignanese, dalla Tangenziale Ovest al confine territoriale - Via per Sassuolo, dalla Tangenziale Ovest al confine territoriale; 1. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PRIVATA relative al periodo dal 01/11/2010 al 31/03/2011: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 08.30 alle 18.30: - dei veicoli a benzina precedenti all Euro 1 (Non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992); - dei veicoli diesel precedenti all Euro 2; - dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1 (Non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE), anche se provvisti di bollino blu; - dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore; 2. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PRIVATA relative al periodo dal 07/01/2011 al 31/03/2011: Le limitazioni di cui al punto 1. sono estese agli autoveicoli diesel Euro 2 NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato. 2

I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano agli autoveicoli elettrici e ibridi, a gas metano o GPL, con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti, condivisi (car sharing), per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall articolo 54 del codice della strada (allegato 1). Sono inoltre oggetto di deroga al presente provvedimento di limitazione della circolazione i veicoli di cui all allegato 2. Il divieto di circolazione riguarda, inoltre, tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dall Ordinanza Sindacale prot. 1206 del 04.01.1999 relativa all esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico. Fatto salvo l eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice penale, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, è quella prevista dall art. 7 comma 13 del D.Lgs 30.04.1992 n 285 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria da euro 78,00 a euro 311,00 pagamento in misura ridotta: euro 78,00, salvi adeguamenti ISTAT previsti dal C.d.S.) All esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada. Vignola, lì Il Sindaco (Dott.ssa Daria Denti) 3

Allegato. 1 AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per il trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; c. autospazzaneve; d. autopompe; e. autoinnaffiatrici; f. autoveicoli attrezzi; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h. autoveicoli gru; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. auto funebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli per radio, televisione, cinema; s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; x. auto con installazioni telegrafiche;

y. autoscavatrici; z. autoperforatrici; aa. autosega; bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc. autopompe per calcestruzzo; dd. autoveicoli per uso abitazione; ee. autoveicoli per uso ufficio; ff. autoveicoli per uso officina; gg. autoveicoli per uso negozio; hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Allegato. 2 VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza; 2) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; 3) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; 4) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) 5) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); 6) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 8) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); 9) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 10) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); 11) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate; 12) macchine agricole di cui all art. 57 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.