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Ricostruzione percorso su Armonizzazione pensioni per i macchinisti. Art. 24 Comma 18 manovra Monti

ABROGAZIONE L. 425/58 da parte del D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 (in vigore dal 16 dicembre 2010) LEGGE - 425-26/03/1958 STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO. Articoli da 1 a 3, da 5 a 29, 30 solo i primi 2 commi, da 31 a 48, da 50 a 58, da 60 a 64, 72 solo il comma 1, 73, 74 commi 1, 2, 3, 5 e 6, da 75 a 164, 165 commi 1, 2, 3, 5 e 6, da 166 a 195, 196 commi 1, 2, 3, 4. Art. 165. L.425 del 26/3/1958 Collocamento a riposo d'ufficio. Il personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' e di servizio utile per la pensione, indicati nella annessa tabella (allegato n. 15). Qualora, alla data del compimento del limite di eta', non sia stato compiuto il limite di servizio, il collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65 anno di eta'. In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, e' liquidata la pensione come se avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo necessario, all'atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi. Il personale dell'esercizio, per il quale sono previsti limiti di eta', di 58 e 60 anni, viene conservato in servizio per altri due anni qualora ne faccia domanda almeno sei mesi prima del compimento dei suddetti limiti di eta' e conservi i requisiti fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della qualifica rivestita. I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica, ai sensi dell'art. 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di eta' previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza. In tal caso, il collocamento a riposo si considera, ai fini della liquidazione del normale trattamento di quiescenza, avvenuto per misura amministrativa. Il collocamento a riposo d'ufficio e' disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti, e, per tali autorita', dal direttore generale.

Tabella 15 allegato L. 425/1958

Testo in vigore dal: 27-10-2004 DL 503/1992 Art. 5. Eta' per il pensionamento di vecchiaia 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego. 2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'enpals appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11) 3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19)) 4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

Art. 209. (Disposizioni di carattere generale) DPR 1092 del 29/12/1973 Parte III Per i dipendenti dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418. Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno. Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento. Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito: con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132; con gli avanzi di gestione del Fondo stesso; con altre entrate per titoli diversi. il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge. Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale" del bilancio dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento. Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo e con un contributo dello Stato. Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del bilancio dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Art. 217 (Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi) Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, e' valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni. Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.

Art. 218. (Disposizioni comuni) Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile. Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.