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STATUTO-QUADRO dei VICARIATI LOCALI (Costituzioni sinodali, 132-149) Art. 1 Costituzione Il vicariato locale è un articolazione territoriale che raggruppa più parrocchie tra loro vicine, per favorire tra di esse una pastorale partecipata e condivisa (cf can. 374 2). I vicariati locali sono ventotto. Tre urbani: vicariato urbano Nord-Ovest; vicariato urbano Est; vicariato urbano Sud-Ovest. Venticinque foranei: vicariato locale di Albino-Nembro; vicariato locale di Almenno S. S.-Ponteranica-Villa d Almè; vicariato locale di Alzano; vicariato locale di Ardesio-Gromo; vicariato locale di Borgo di Terzo-Casazza; vicariato locale di Branzi-S.Brigida- S.Martino oltre la Goggia; vicariato locale di Brembilla-Zogno; vicariato locale di Calepio- Telgate; vicariato locale di Calolzio-Caprino; vicariato locale di Capriate-Chignolo-Terno; vicariato locale di Clusone-Ponte Nossa; vicariato locale di Dalmine-Stezzano; vicariato locale di Gandino; vicariato locale di Gazzaniga; vicariato locale di Ghisalba-Romano; vicariato locale di Mapello- Ponte S. Pietro; vicariato locale di Predore; vicariato locale di Rota Imagna; vicariato locale di S. Giovanni Bianco-Sottochiesa; vicariato locale di Scanzo-Seriate; vicariato locale di Selvino-Serina; vicariato locale di Solto-Sovere; vicariato locale di Spirano-Verdello; vicariato locale di Trescore; vicariato locale di Vilminore. Art. 2 Finalità Il vicariato ha lo scopo primario di promuovere una pastorale d insieme tra le parrocchie che lo compongono. Le finalità specifiche del vicariato sono: a) l annuncio del Vangelo, l educazione e il sostegno della fede nel territorio; b) la comunione tra le parrocchie e le altre realtà ecclesiali presenti nel territorio; c) il confronto e il coordinamento dei programmi e delle attività parrocchiali, nonché l attuazione di iniziative interparrocchiali e vicariali; 6) la fraternità e la formazione tra presbiteri, la promozione della corresponsabilità dei laici e la cura per la formazione permanente, soprattutto di coloro che sono impegnati in specifiche attività pastorali. Art. 3 Persone e organismi responsabili del vicariato Persone e organismi responsabili del vicariato sono: 1. il Vicario locale, aiutato dal segretario; 2. il Consiglio Presbiterale vicariale (CPrV); 3. il Consiglio Pastorale vicariale (CPaV). Art. 4 Nomina Il Vicario locale Il Vicario locale è nominato dal Vescovo dopo aver sentito, a suo prudente giudizio, i sacerdoti che svolgono il ministero in vicariato (can. 553 2). Il Vicario locale dura in carica cinque anni ed è sempre rieleggibile; tuttavia potrà essere rimosso liberamente dal Vescovo diocesano, per giusta causa, secondo il suo prudente giudizio (can. 554 2-3).

Art. 5 Compiti Il Vicario locale non ha solo l onere della vigilanza, ma anche quello di una vera sollecitudine apostolica, come animatore della vita del presbiterio vicariale e coordinatore della pastorale organica a livello vicariale, secondo il pensiero e i documenti del Concilio Vaticano II, le Costituzioni sinodali e le indicazioni del Vescovo, curando in maniera particolare la fraternità sacerdotale. A norma del can. 555 e del diritto particolare, il Vicario locale ha il dovere e il diritto: a) di alimentare la fraternità presbiterale, curare la formazione degli operatori pastorali, promuovere e coordinare l attività comune nell ambito del vicariato; b) di aver cura che i chierici del vicariato conducano una vita consona al loro stato e che adempiano diligentemente i loro doveri; c) di provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia e la normativa diocesana, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura; d) di adoperarsi perché i chierici del vicariato partecipino agli incontri e ai corsi di aggiornamento proposti a livello vicariale e diocesano (cf can. 279 2); e) di avere la massima sollecitudine per i chierici che si trovano in situazioni difficili; f) di aver cura dei sacerdoti ammalati, perché non manchino degli aiuti spirituali e materiali; g) di fare in modo che durante la malattia o la morte di un parroco non vadano perduti o asportati libri, documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla Chiesa; h) di visitare ogni anno, con cura, tutte le parrocchie del vicariato, secondo le indicazioni date dal Vescovo attraverso i competenti uffici di curia, incontrando i preti, verificando la pastorale d insieme e l impegno nell attuazione delle Costituzioni sinodali. La visita sia anche il momento di ascolto del Consiglio pastorale parrocchiale e contempli la possibilità di presiedere, almeno una volta all anno, la celebrazione eucaristica; i) di comunicare al Vescovo, ogni anno, i problemi di maggior rilievo del vicariato; j) di presentare le istanze e i bisogni del proprio vicariato, di conoscere e condividere con gli altri vicari le esperienze pastorali in atto nei diversi vicariati, di curare il collegamento tra gli organismi diocesani e i vicariati stessi specialmente tramite strumenti come l assemblea dei Vicari locali (cf. art. 21); k) di convocare, fissare l ordine del giorno e presiedere il CPrV e il CpaV; l) di favorire occasioni annuali di incontro tra i Consigli Parrocchiali degli Affari Economici dello stesso vicariato. Art. 6 Parrocchie vacanti o parroci impediti In caso di vacanza delle parrocchie del vicariato, il Vicario assume immediatamente e per diritto l ufficio di amministratore parrocchiale salvo disposizione diversa dell Ordinario diocesano; inoltre raccoglie informazioni sui bisogni e sui problemi più urgenti della parrocchia vacante per trasmetterle all Ordinario diocesano. Qualora un parroco sia impedito nell esercizio del suo ministero per malattia o altra grave causa, il Vicario locale provvederà ad informare immediatamente l Ordinario curando, nel frattempo che, per quanto possibile, la cura pastorale nella parrocchia in questione non subisca detrimento dalla situazione venutasi a creare.

Art. 7 La parrocchia del Vicario locale Nella parrocchia del Vicario locale la visita annuale sarà fatta da persona incaricata dall Ordinario. Nel caso che si rendesse vacante la parrocchia del Vicario locale l amministratore parrocchiale sarà nominato dall Ordinario. Art. 8 Il Segretario del vicariato Nell esecuzione del suo ufficio il Vicario sarà aiutato da un sacerdote Segretario scelto dal Vicario stesso. Il Segretario del vicariato è membro di diritto del CPrV e del CPaV. Nel CPrV svolge il compito e le attività di segretario. In caso di assenza o impedimento del Vicario gli compete, normalmente e fatta salva diversa disposizione del Vicario stesso, di rappresentarlo esercitando le sue funzioni di presidenza, sia nel CPrV che nel CPaV. Art. 9 La segreteria vicariale Per coadiuvare il Vicario locale e sostenere gli organismi vicariali, venga costituita una segreteria formata dal Segretario del vicariato, da un altro sacerdote, da due laici e da un consacrato/a nominati dal Vicario locale, sentito il CPrV e il CPaV. I membri della segreteria vicariale sono anche membri di diritto del CPaV. Alla segreteria vicariale compete di stabilire il regolamento che determina la composizione dei membri del CPaV, oltre che predisporne l ordine del giorno e curarne il funzionamento. Art. 10 Composizione Il Consiglio presbiterale vicariale Il CPrV, obbligatorio in ogni vicariato, è composto dai presbiteri ai quali è affidato dall Ordinario diocesano un incarico pastorale stabile nel vicariato stesso, oltre che dai presbiteri diocesani ivi residenti. Art. 11 Convocazione, presidenza, ruolo del segretario Il CPrV deve essere convocato e presieduto dal Vicario locale non meno di nove volte all anno. Le riunioni sono valide se almeno più della metà dei membri sono presenti. Il Segretario del vicariato provvederà a: redigere i verbali degli incontri, inviare le convocazioni delle riunioni, tenere in ordine l archivio e a tutto quanto necessario al buon funzionamento del Consiglio stesso. Art. 12 Finalità Al CPrV, oltre alle finalità comuni con il CPaV di cui all art. 19, spetta di:

a) favorire la formazione del clero con momenti di preghiera, di ascolto della Parola di Dio e incontri di studio; b) alimentare la fraternità sacerdotale con la condivisione di vita e il confronto intorno a tematiche che interpellano in modo particolare la vita dei presbiteri; c) studiare il programma pastorale diocesano annuale e le modalità con le quali curarne l attuazione in vicariato; d) assumere linee condivise nell azione pastorale e su quegli argomenti sui quali è chiesto espressamente dall Ordinario o dalla normativa particolare che il vicariato si attenga ad una linea comune; e) valorizzare proposte e iniziative elaborate dal Consiglio Pastorale Vicariale e sostenere forme di coordinamento pastorale vicariale; f) prospettare al Vescovo, tramite il Vicario locale, particolari esigenze del vicariato stesso. Art. 13 Scelte vincolanti Una scelta pastorale fatta dalla maggior parte dei membri del CPrV, in armonia con le scelte e gli indirizzi diocesani, udito in merito il CPaV, dopo essere stata approvata dall Ordinario, obbliga tutte le parrocchie e tutti gli operatori pastorali del vicariato. Art. 14 Incontri tra più vicariati Qualora si dovesse trattare un problema pastorale che riguardi più vicariati, o per altro motivo, fosse opportuno organizzare degli incontri formativi o spirituali con altri vicariati vicini, ciò avvenga con l accordo dei Vicari locali interessati. Art. 15 Costituzione e composizione Il Consiglio pastorale vicariale Il CPaV, obbligatorio in ogni vicariato, è, con il CPrV, il luogo principale della progettazione della pastorale vicariale e territoriale, compresa la formazione di operatori pastorali. In esso le diverse parrocchie, eventuali commissioni o gruppi di lavoro, l Azione Cattolica e le altre realtà ecclesiali esistenti sul territorio, confrontano e coordinano la loro azione pastorale per renderla sempre unitaria ed efficace. Fanno parte del CPaV: 1. il Vicario locale, che lo presiede; 2. i membri della segreteria vicariale; 3. una rappresentanza dei parroci del vicariato e di altri presbiteri con incarico vicariale in specifici settori delle pastorale designati dal CPrV; 4. una rappresentanza dei consacrati operanti in vicariato scelti dalle loro comunità; 5. i laici eletti da ciascuno dei Consigli pastorali parrocchiali; 6. i rappresentanti di aggregazioni di ispirazione cristiana e movimenti ecclesiali presenti sul territorio; 7. un membro di Azione Cattolica; 8. alcuni laici scelti dal Vicario locale. Tutti i membri del CPaV, che devono godere delle qualità richieste per i componenti del CPaP, dovranno essere nominati o confermati, in caso di elezione o presentazione, dal Vicario locale, il quale provvederà pure a nominare, tra i membri del CPaV, un Segretario con il compito di redigere i verbali degli incontri, inviare le convocazioni delle riunioni, tenere in ordine l archivio e provvedere a tutto quanto necessario al buon funzionamento del Consiglio stesso. Art. 16 Regolamento Spetta alla segreteria vicariale, di cui all art. 9, provvedere alla stesura del Regolamento per la composizione del CPaV e per il suo funzionamento.

Il Regolamento dovrà garantire: la rappresentanza laicale di ogni parrocchia nel CPaV; una consistenza numerica che non renda difficile la convocazione e i lavori del CPaV e che i laici costituiscano la maggior parte del Consiglio stesso. Art. 17 Durata Il CPaV dura in carica 5 anni e non sono rieleggibili coloro che già ne hanno fatto parte per tre mandati consecutivi. Nel caso che un membro venisse a mancare, sarà sostituito con la stessa procedura con cui è stato scelto il precedente. Art. 18 Convocazione Il CPaV viene convocato dal Vicario locale almeno sei volte all anno e ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide se più della metà dei membri del Consiglio sono presenti. Art. 19 Finalità È compito del CPaV leggere il territorio, conoscerne le possibilità e le difficoltà, valutarne i problemi e individuare le soluzioni. In particolare, il CPaV, nel quadro del piano pastorale diocesano, deve: a) curare il coordinamento e la verifica delle iniziative pastorali comuni nell ambito vicariale; b) ricercare e favorire criteri comuni intorno ad alcune questioni pastorali come i tempi e le modalità dell iniziazione cristiana; gli itinerari di preparazione al matrimonio; l amministrazione dei sacramenti del battesimo, della confermazione, della Messa di prima comunione, della penitenza, del matrimonio; la celebrazione dei funerali ; c) favorire la formazione degli operatori pastorali anche attraverso la promozione di scuole vicariali di formazione; d) accompagnare il processo di attuazione delle Unità pastorali; e) sostenere gruppi di collegamento nelle varie attività pastorali e gruppi di riferimento con le Istituzioni e le realtà socio-amministrative del territorio. Art. 20 Scelte vincolanti Orientamenti e scelte a maggioranza assoluta dei membri del CPaV, in armonia con le scelte e gli indirizzi diocesani, sentito il CPrV e con l approvazione dell Ordinario diocesano, sono vincolanti per tutto il vicariato. Art. 21 Assemblea dei Vicari L Assemblea dei Vicari L Assemblea dei Vicari è un organismo composto da tutti i Vicari locali che, convocato e presieduto dall Ordinario diocesano, ha il compito di consentire lo scambio e la condivisione delle esperienze pastorali in atto nei vicariati e di favorire il collegamento tra gli organismi diocesani e i vicariati stessi.

Disposizioni finali Art. 22 Rapporti tra Consigli vicariali Il Vicario locale abbia cura perché tra il CPrV e il CPaV vengano mantenuti stretti rapporti di collaborazione. Una volta all anno ci sia un incontro comune di preghiera, di ascolto e fraternità tra i membri dei due Consigli. Art. 23 Bilancio del vicariato Alle spese del vicariato si provvede mediante il contributo delle parrocchie. Il Vicario locale nomini una persona che provveda agli aspetti economici relativi alle attività del vicariato; inoltre, ogni anno, dopo aver informato il CPrV e il CPaV, presenti all Ordinario il bilancio delle attività pastorali e della gestione del suo vicariato. Art. 24 Rinvio alle norme generali Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto-Quadro si applicheranno le norme del Diritto Canonico.