Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs , n. 58

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Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 Fondazione Monte dei Paschi di Siena Fintech Advisory Inc BTG Pactual Europe LLP Estratto del patto parasocialecome modificato e aggiornato al 22 maggio 2015. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("RE") si rende noto quanto segue. Premesse (A) In data 31 marzo 2014 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (c.f. 92035840526), fondazione di origine bancaria con sede in Banchi di Sotto, 34, Siena, Italia ("Fondazione") ha concluso con Fintech Advisory Inc, societa' costituita ai sensi del diritto del Delaware, con sede legale in 375 Park Ave, New York, Stati Uniti d'america, numero di iscrizione 19565 ("Fintech") e BTG Pactual Europe LLP, societa' costituita ai sensi del diritto inglese, con sede legale in 4-19 Berkeley Square House, Londra, W1J6BR ("BTG Pactual", e unitamente a Fondazione e Fintech, le "Parti"; Fintech e BTG Pactual gli "Acquirenti") un contratto di compravendita (il " Contratto di Compravendita") di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS"). (B) Le Parti si sono avvalse della facolta', prevista nel Contratto di Compravendita, di designare quali soggetti acquirenti delle azioni BMPS oggetto del Contratto di Compravendita uno o piu' societa' appartenenti al proprio gruppo o fondi gestiti dalle stesse. A tal fine BTG Pactual ha designato i fondi (i) BTG Pactual Absolute Return II Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman (ii) BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Faster Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman, (iii) BTG Pactual Global Equity Opportunities Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman (ora non piu' attivo), e (iv) Queen Street Fund Limited, costituita in forma di exempted company ai sensi del diritto delle Isole Cayman (complessivamente, i "Fondi BTG"). Fintech ha designato Fintech Europe S.a.r.l., societa' a responsabilita' limitata costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg ("Fintech Europe" e i Fondi BTG, di seguito considerati Parti e Acquirenti). (C) In data 30 aprile 2014, le Parti hanno sottoscritto un accordo modificativo del Contratto di Compravendita (l'"accordo Modificativo "), anche a seguito della decisione di BMPS - assunta in data 18 aprile 2014 - di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2014, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: "aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 5.000.000.000,00 [...] da offrirsi in opzione agli azionisti della Societa' [...] previa revoca della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3 miliardi assunta dall'assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013" (il "Nuovo Aumento di Capitale").

(D) Le condizioni sospensive a cui era subordinata l'efficacia del Contratto di Compravendita (come modificato) si sono avverate il 13/05/2014 e il 14/05/2014. (E) Il Contratto di Compravendita (come modificato), prevede, tra l'altro, alcune pattuizioni parasociali (il "Patto Parasociale"), come di seguito meglio illustrato. Alcune di queste pattuizioni hanno gia' esaurito i loro effetti, come ad esempio l'obbligo di sottoscrizione di azioni in relazione al Nuovo Aumento di Capitale, che e' stato correttamente adempiuto dalle Parti in sede di esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale (conclusosi il 4 luglio 2014), nonche' il vincolo al trasferimento delle azioni BMPS detenute dalle Parti, giunto a scadenza lo scorso 16 maggio 2015 (il c.d. "primo lock-up"). (F) A seguito della scadenza del "primo lock-up", le Parti hanno effettuato alcune operazioni di vendita di azioni BMPS e, in data 22 maggio 2015 hanno concordato di apportare alcuni chiarimenti al Patto Parasociale prevedendo di vincolare agli Obblighi di Governance (come infra definiti) le sole azioni BMPS oggetto del Secondo Lock-up (come infra definito) (l'"accordo Interpretativo"). Di seguito, pertanto, vengono fornite le informazioni essenziali del Patto Parasociale richieste ai sensi degli artt. 130e 131 del RE, esclusivamente con riguardo alle pattuizioni ancora vigenti alla data del 22 maggio 2015. Rispetto al precedente testo del 5 maggio 2014, le parti modificate alla luce dell'accordo Interpretativo sono riportate in corsivo sottolineato. **************** 1. Societa' i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza dei Salimbeni, 3 (c.f. 00884060526), capitale sociale pari a Euro 5.765.522.412,60, suddiviso in n. 255.825.693 azioni ordinarie. 2. Azioni conferite nel Patto Parasociale La seguente tabella indica il numero delle azioni BMPS a cui si applicano gli obblighi previsti nel Patto Parasociale (le "Azioni"), nonche' la percentuale delle Azioni rispetto alle azioni rappresentative del 100% del capitale sociale di BMPS e la percentuale delle Azioni conferite da ciascuna Parte rispetto alle Azioni complessivamente conferite dalle Parti nel Patto Parasociale. Parti Azioni % rispetto al totale del capitale sociale BMPS % rispetto al capitale sociale conferito nel Patto Parasociale Fondazione 3.895.794 1,52% 27,78% 7.012.495 2,74% 50,00%

Fintech BTG Pactual 3.116.637 1,22% 22,22% Totale 14.024.926 5,48% 100,00% Inoltre, alla data del 22 maggio 2015 le Parti detengono le seguenti azioni BMPS non conferite al Patto Parasociale: Fondazione n. 69.506; Fintech; n. 4.499.774; BTG Pactual n. 1.514.881. 3. Contenuto del Patto Parasociale Come specificato di seguito, le pattuizioni ancora in vigore del Patto Parasociale includono un vincolo sul trasferimento delle Azioni (il " Secondo Lock-up") e alcuni obblighi relativi all'esercizio del diritto di voto e alla governance di BMPS (gli "Obblighi di Governance"). I. Il Secondo Lock-up Con efficacia dal 17 maggio 2015, le Parti sono vincolate al Secondo Lock-up, ossia non possono: (A) offrire, vendere o altrimenti disporre delle Azioni, come previsto ai sensi della Clausola 10.1, fermo restando che la costituzione di diritti reali di pegno, il prestito titoli, nonche' derivati che non comportino consegna fisica delle sottostanti azioni, saranno consentite (le " Operazioni Consentite"), a condizione che, ai sensi delle relative previsioni contrattuali, la parte conservi i relativi diritti di voto, tanto in sede di assemblea ordinaria quanto straordinaria. Nel caso in cui l'operazione Consentita sia la costituzione di un diritto reale di pegno, il diritto di voto dovra' essere conservato sino al verificarsi di un "enforcement event" (come comunemente definito in questo tipo di operazioni). (B) impegnarsi, direttamente o indirettamente, in alcuna operazione, il cui risultato possa comportare alcuna delle operazioni vietate ai sensi della lettera (A) che precede. II. Obblighi di Governance Lista per il consiglio di amministrazione di BMPS e per il collegio sindacale di BMPS Le Parti si sono impegnate a: (A) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del Patto Parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terra' in pendenza del Patto Parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del

TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari attuative, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita; (B) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del Patto Parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo collegio sindacale di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terra' in pendenza del Patto Parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita; (C) votare a favore delle liste presentate ai sensi delle lettere (A) e (B) di cui sopra, con tutte le Azioni; (D) in caso di cessazione dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione di BMPS, le Parti si assumono un impegno di best efforta far si' che l'amministratore cessato dalla carica sia sostituito (mediante cooptazione o altrimenti) con un nuovo candidato designato dalla Parte che aveva designato l'amministratore cessato. La lista congiunta di candidati per il consiglio di amministrazione presentata dalle Parti sara' composta come segue: (i) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il primo candidato della lista; (ii) Fondazione avra' diritto di designare il secondo candidato della lista; (iii) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il terzo candidato della lista; (iv) Fondazione avra' diritto di designare il quarto candidato, mente gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il quinto candidato e cosi' via, fino a al numero massimo di amministratori determinato congiuntamente dalle Parti (numero che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a sei). Le Parti hanno concordato che: (a) la designazione (congiunta) da parte degli Acquirenti di un candidato proposto alla carica di amministratore delegato sara' soggetta alla preventiva approvazione di Fondazione, che non dovra' essere ingiustificatamente rifiutata; (b) e che la designazione da parte di Fondazione di un candidato proposto alla carica di presidente sara' soggetta alla preventiva approvazione degli Acquirenti, che non dovra' essere ingiustificatamente rifiutata. Le Parti dovranno predisporre la lista congiunta di candidati in modo tale che tenga conto dei requisiti di indipendenza che devono essere soddisfatti da alcuni candidati e della rappresentanza di genere. Le Parti presenteranno una lista congiunta di 2 (due) candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, di cui il primo sara' designato da Fondazione, mentre il secondo sara' congiuntamente designato dagli Acquirenti.

Nomina del Presidente dell'assemblea e dell'amministratore delegato Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il piu' alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che e' opportuno proporre all'assemblea un candidato per la nomina alla carica di presidente di BMPS, Fondazione dovra' proporre, quale candidato per la nomina, uno dei candidati indicati nella lista degli amministratori dalla stessa designati, e le Parti dovranno votare in favore di tale candidato con tutte le Azioni. Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il piu' alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che e' opportuno proporre al consiglio di amministrazione un candidato per la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS, le Parti dovranno adoperarsi, nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili, al fine di promuovere la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS di uno dei candidati designati dagli Acquirenti nella lista presentata per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS. Ulteriori obblighi In caso di azioni o operazioni societarie, o eventi, che possano causare una diluizione della partecipazione attualmente detenuta dalle Parti, quali fusioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, conversione di strumenti finanziari sottoscritti dal Tesoro (i cosiddetti "Monti Bond"), le Parti dovranno discutere in buona fede possibili azioni in relazione alle suddette operazioni. 4. Controllo Il Patto Parasociale, anche in relazione alle previsioni statutarie di cui all'art. 15 dello statuto di BMPS, non influisce sul controllo di BMPS ai sensi dell'art. 93 del TUF. 5. Durata Il Secondo Periodo di Lock-up scadra', quanto a BTG Pactual, il 31 luglio 2015, e quanto a Fondazione e Fintech, il 31 marzo 2016. Gli Obblighi di Governance sono efficaci per un periodo di tre (3) anni decorrenti dalla data della loro sottoscrizione, e pertanto scadranno automaticamente il 31 marzo 2017. 6.Tipo di patto parasociale Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita che rilevano ai sensi dell'art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122, comma 1 e 5 lett. a) e b). 7.Organi del patto parasociale

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il proprio funzionamento. 8. Penali in caso di inadempimento Nessuna penale e' prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Patto Parasociale. 9.Deposito Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 3 aprile 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/6195). Le pattuizioni parasociali di cui all'accordo Modificativo sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 2 maggio 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/7532). Le pattuizioni parasociali di cui all'accordo Interpretativo sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 25 maggio 2015 (Numero Protocollo: RI/PRA/2015/7563). Il presente estratto e' disponibile sul sito internetwww.fondazionemps.it. 26 maggio 2015 [BF.9.15.1]