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C O M UN E DI CASALNUOVO DI NAPOLI SETTORE F'ISCALITA' LOCALE TESTO DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI (ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre2002, n. 289) 2;l.or*e il- 1,4VL L"-ert,J \n,^ cl-r?-\ w '.1 ' 7.t*"î ilq-l-'"*'-'- tl ì +e.r r.i,r-i.r-ri,*{<-r }\or*l',^o-, \, r' l4-t:-..-àt. L[6Y- r t;4t'!- {* " },,/ ',/ '{ \4rf

INDICE Anrbito di applicazione Art. I,Art. 2 Art. 3,{rt. 4 Artrbito di applicazione Sospensione delle iiti perrderrri Definizìone agevolata delle Iiti pendenti Esame delle istanze di definizione agevolata pag.l pag.l pag.i /Ll-t. 5 Modalità di versanrento e perfezionamento della ne r J definjzione agevgl212 n,ìo ),,,j {"i

ART.l AMBITO DI APPLICAZIONE 1' Il presente Regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma2, d,ella legge n.289 de121 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata delle liti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Sotidi Urbani, d.i Imposta Comunale sull'esercizio di Imprese, Attività, Professioni, di Tassa per I' Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, pendenti alla data delt3010412009. 2' Ai fini del presente Regolamento, si intende pendente la lite avente ad oggetto avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento, ingiunzioni amministrative ai sensi del R.D. 14.04.1910 n.639 per i quali,alladatadel3010412009, è stato proposto l'atto introduttivo dei giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato, anche se con chiamata in giudizio del solo concessionario della riscossione 3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i ricorsi contro fermi amm.vi, iscrizioni ipotecarie e atti ii: 'j".' di esecuzione posti in essere dal concessionario della riscossione, nonché le controversie che, alla dat? del 3010412009, risultano essere definite con pronuncia passata in giudicato. ART. 2 SOSPENSIONE DELLE LITI PENDENTI i. L'Amministrazione Comunale dà immediata comunicazione del presente Regolamento alle Commissioni Tributarie di competenza e al Giudice Ordinario, nonché alla Corte di Cassazione, onde procedere alla sospensione delle liti, che possono essere definite ai sensi dell'articolo I comma 1, fìno al3011012009. 2. Entro il termine di cui al comma 1,I'Amministrazione Comunaletrasmette ai competenti organi giurisdizionali un elenco delle liti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Solo tali liti saranno sospese fino al 3011212009. ART.3 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI 1. Le controversie riguardanti i tributi di cui all' art.l comma 1, pendenti in ogni stato e grado del giudizio e per le quali, alla data di pubblicazione di questo Regolamento, non siano intervenute sentenze passate in giudicato, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma parr a 300,00, se il valore della lite è di importo fino a 2000,00. Per le liti di importo superiore a 2000,00 la sornma da versare è pari al : 20oA del valore della lite in caso di sentenza favorevole al contribuente o in mancanza di sentenza di primo grado; 50% dei valore della lite nei caso di sentenza di primo grado favorevole all'amministrazione; 10% del valore della lite nel caso di sentenza di secondo grado favorevole all'amministrazione. I,lt.Yt st

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Comune, a pena di decadenza. entro e non oltre illil/ tll200g, apposita istanza, redatta su modello predisposto dal Settore Fiscalità Locale, servizio contenzioso tributario dell'ente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'ufficio Protocollo del Comune, con la quale sr richiede la definizione agevolata della lite pendente. 3. L'istanza di definizione agevolata, di cui al comma 2, dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio, I'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme richieste dall'amministrazione con tale atto, nonche della somma versata a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito in unica soluzione o come prima rata di quanto dovuto, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione. 4. Per ciascuna lite pendente va presentata una distinta rstanza di definizione ed effettuato un distinto versamento. ART. 4 ESAME DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e del corretto adempimento dei versamenti dovuti a titolo di definizione agevolata. L'estinzione del giudizio è dichiarata a seguito di comunicazione del Settore Fiscalità Locale, attestante la regolarità dell'istanza proposta e il pagamento di quanto dovuto. Tale comunicazione è depositata, a cura dell'amministrazione Comunale, presso la segreteria della Commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari interessati. 2. Qualora il Comune accerti l'infedeltà dell'istanza di chiusura agevolata, comunicherà il diniego della definizione, oltre che alla segreteria della Commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari di cui al comma 1, anche ali'interessalo a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione del diniego interrompe la sospensione del giudizio. 3. Sarà istituito un apposito gruppo di lavoro individuato dal Settore Fiscalità Locale. ART.5 MODALITA' DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA l. La definizione agevolata di cui all'articolo 3 si perfeziona con il pagamento della somma a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 2, mediante versamento da eseguirsi su bollettino di c/c postaie messo a disposizione dal Comune. 2. Se l,importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata della singola lite è pari o inferiore a 1000,00 il versamento deve essere eseguito in unica rata. Per la parte eccedente è possibile procedere fino a tre versamenti, maggiorati di interessi legali, da effettuare entro le seguenti scadenze 2" rata'. entro il 3110112010 / I, l --t,v i I

3" rata'. entro il 3110312010 4" rata'. entro il 3110512010 Ir pagamento delra prima rata perîeziona la definizione agevolata delle rate successive. All'atto della presentazione delr,istanza di definizione agevolata con raíeizzazione, deve essere a'egato il piano dirateizzazione con l,indicazione dell'imposta dovuta ed i relativi interessi. 3. Il mancato versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate ai comma 2 non determina l,inefficacia de[a definizione. Le rate successive aila prima non versate sono riscosse coattivame nre a mezzo ruolo ed è artresì dovuta una sanzione der 30% deta somma non versata' ridotta arla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali' 4. Gli errori scusabiii, ritenuti taii ad insindacabile giudizio del Ente, attinenti al versamento deile somme dovute a titol. di definizione agevolata, devono essere regorarizzari entro il termine perentorio di trenta giomi dal ricevimento deila relativa comunicazione effettuata, a cura deli' Ente' amezzoposta raccomandata con awiso di ricevimento' 5.L'istanzadidefinizioneagevolata,inognicaso'nonetitoloperrimborsidisomme eventualmentegiàversatealladatadiapprovazionedelpresenteregolamento' 6. La definizione della lite comporta la compens azione delle spese di giudizio'