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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 309 10.10.2016 La tassazione degli interessi su finanziamenti esteri Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 84 del 29.09.2016 A cura di Marta Bregolato Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria: Varie L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 84/E del 29.09.2016 in risposta ad un interpello in merito alla tassazione degli interessi su finanziamenti alle imprese da soggetti non residenti. La Risoluzione si colloca in un contesto aggiornato di Stati esteri per effetto dell'approvazione del Decreto Ministeriale del 09.08.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.08.2016 che ha ampliato in modo significativo la platea degli Stati esteri inclusi nella così detta White List, ovvero di quelli che per effetto di Accordi o di Convenzioni sottoscritte assicurano un adeguato scambio di informazioni in quanto Paesi Collaborativi. Vediamo in questa News in particolare gli effetti fiscali della Risoluzione per quanto attiene i redditi finanziari in entrata corrisposti da soggetti residenti in un Paese Collaborativo e i redditi finanziari in uscita ovvero quelli percepiti da soggetti ivi residenti, con l'obiettivo di rendere più interessante dal punto di vista delle possibilità di investimenti il nostro paese. PREMESSA L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 84/E del 29.09.2016 avente per oggetto Interpello ai sensi dell'articolo n. 11 della legge n. 212 del 2000 Regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla tassazione in Italia e all'applicazione della Ritenuta alla fonte sui proventi 1

(interessi) corrisposti dalle imprese italiane a soggetti esteri con riferimento ad operazioni di finanziamento. Riteniamo che sia importante fare una premessa analizzando prima di tutto quale sia, in via ordinaria, il trattamento fiscale dei proventi finanziari su finanziamenti se percepiti in Italia. La normativa italiana prevede che: la determinazione del reddito complessivo delle società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che impone l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sia costituito da tutti i redditi esclusivamente prodotti nel territorio italiano con l'esclusione dei redditi esenti da imposta e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o d imposta sostitutiva (in quanto tassati in via definitiva), giusto quanto previsto dall'art. 151 comma 1 del Tuir; in applicazione di quanto previsto all'art. 26, comma 5, del D.P.R. 600/1973 gli interessi dovuti a istituti di credito, non residenti e sprovvisti di stabile organizzazione in Italia, che hanno concesso finanziamenti a operatori residenti, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta. La misura della ritenuta è pari al 26% o più ridotta così come prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali eventualmente sottoscritta tra gli Stati coinvolti (ovvero con lo Stato percettore del reddito di natura finanziaria). Tali redditi sono pertanto considerati redditi di capitale con riferimento a quanto previsto all'articolo 45 del Tuir e... qualora siano corrisposti da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d'imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.... Ciò però deve essere letto in abbinata con il successivo comma 5 bis dello stesso articolo che prevede una deroga espressa in determinati casi a tale imposizione fiscale su interessi e altri proventi derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine concessi alle imprese nazionali. Il comma 5 bis è stato introdotto dall'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni (Decreto competitività). Come abbiamo detto il suddetto comma prevede una deroga ovvero la non applicazione della Ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi finanziari derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati a favore d imprese se i suddetti finanziamenti sono erogati dalle seguenti categorie di soggetti: enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'unione Europea; 2

enti individuati all'art. 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23) della Direttiva 2013/36/UE; imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative UE; investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 01.04.1996 n. 239, purché istituiti in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, (Paesi White List), soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. Devono quindi sussistere due requisiti: oggettivo: deve trattarsi di interessi e altri proventi derivanti da operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (non rileva il tipo di finanziamento ma la sua durata). A tale proposito si sottolinea che la norma non fa riferimento a specifiche forme contrattuali, estendendo così il beneficio a qualunque strumento finanziario che metta a disposizione risorse finanziarie a prescindere dalla forma tecnica; unico requisito è il riferimento temporale (medio lungo termine); soggettivo: deve trattarsi di finanziamenti erogati dai soggetti sopra indicati. Per quanto indicato nell'ultimo punto dell'elenco di cui sopra emerge l'importanza dell'ampliamento dei soggetti ricompresi nella così detta White List aggiornata dal D.M. del 09.08.2016. Ai fini dell'individuazione dei Paesi ora ricompresi nella White List si rinvia per completezza di informazione alla nostra precedente Fiscal News n. 281 del 20.09.2016 La nuova White List. Con riferimento all' adeguato scambio di informazioni si fa riferimento alle varie Convenzioni contro la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana, ad altri Accordi internazionali, per esempio gli Accordi TIEA (Tax Information Exchange Agreements) da considerarsi equivalenti alle Convenzioni ai sensi dell'art. 26 del Modello OCSE. 3

L'adeguato scambio di informazioni tra Paesi consente un efficace contrasto all'evasione fiscale, garantisce la trasparenza sulle operazioni di investimento e sulle transazioni finanziarie. Ricordiamo tra l'altro che il D.M. del 09.08.2016 riserva al Ministero la possibilità di estromettere dalla lista quei Paesi che con violazioni reiterate all'impegno di offrire un adeguato scambio di informazioni, affermando nel nuovo articolo 1 bis del D.M. 04.09.1996 (introdotto appunto dal D.M. del 09.08.2016) che il Ministero si riserva esplicitamente di eliminare dall'elenco gli Stati o i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulta assicurata la prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica Italiana. È sicuramente affermabile che la disposizione di cui al comma 5 bis dell'articolo n. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 è tesa, così come lo stesso D.M. del 09.08.2016, a rendere maggiormente interessante gli investimenti nel nostro Paese, favorendo l'accesso a costi competitivi da parte delle imprese italiane, a fonti di finanziamento estere alternative al credito bancario. L'inclusione nella White List di un determinato Stato o Territorio produce effetti fiscali sia con riferimento ai redditi finanziari in uscita percepiti da soggetti ivi residenti, sia con riferimento ai redditi finanziari in entrata in Italia corrisposti da soggetti residenti in un Paese collaborativo. Con riferimento ai redditi finanziari in uscita ovvero redditi di capitale di fonte italiana percepiti da un soggetto non residente, si precisa che il criterio di collegamento territoriale è disciplinato dall'articolo 3 del Tuir, per effetto del quale i soggetti non residenti sono tassati sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, ossia su quelli individuati dall'art. 23 del Tuir stesso. Nella fattispecie il comma 1, lettera b) dell'articolo 23 del Tuir stabilisce che i redditi di capitale si considerano prodotti nel territorio dello Stato, da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Prevede anche che siano esclusi da tassazione in Italia gli interessi e gli altri proventi su depositi e conti correnti bancari e postali. Con riferimento invece ai redditi finanziari in entrata generati in Stati o Territori collaborativi, ovvero presenti nella White List, per quanto attiene alle diverse modalità di imposizione fiscale dei proventi derivanti da attività finanziarie estere bisogna precisare che i soggetti residenti (in Italia) imprenditori e non, sono sempre soggetti ad imposizione fiscale in Italia. Per entrambe le tipologie di redditi finanziari, l'applicazione delle principali norme fiscali è influenzata dall'introduzione nella White List dello Stato o del 4

Territorio estero, in quanto ad essi è riservato un regime fiscale più favorevole. In relazione all'interpello presentato dal Contribuente, (Banca residente in Austria, ivi stabilita e senza stabile organizzazione in Italia, che eroga finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese residenti in Italia) di cui alla Risoluzione n. 84/E del 29.09.2016, l'agenzia delle Entrate ribadisce che sugli interessi percepiti dalla Banca istante, soggetto residente all'estero, per finanziamenti a medio e lungo termine concessi a imprese residenti in Italia non si debba applicare la ritenuta alla fonte in Italia. In tal senso appare infatti chiaro il contenuto della relazione illustrativa dell'articolo 22 del Decreto Legge n. 91 del 2014 che, al fine di incentivare i finanziamenti alle imprese stabilisce che il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi è attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia, eliminando il rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi, che economicamente risulta trasferito in capo al debitore attraverso apposite clausole contrattuali. Il percettore delle somme (banca istante) non dovrà provvedere all'assoggettamento dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, adempimento per il quale tra l'altro, in relazione ai suddetti redditi di capitale, è esonerato. La Risoluzione n. 84/E del 29.09.2016 dissipa quindi anche i dubbi legati all'obbligo o meno di presentare la dichiarazione dei redditi da parte delle banche non residenti che erogano finanziamenti a medio e lungo termine. Per quanto sopra l'agenzia delle Entrate in risposta all'interpello afferma che... gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati dalla banca istante, soddisfacendo sia il requisito oggettivo che quello soggettivo, non debbano essere assoggettati a tassazione in Italia... e sugli stessi non si applichi alcuna ritenuta alla fonte. Oltre a ciò la Banca istante non sarà obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia al fine di assoggettare a tassazione gli interessi percepiti. RIFERIMENTI NORMATIVI D.p.r. 29.09.1973 n. 600 recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268, Supplemento Ordinario n. 1 del 16.10.1973; Decreto Legislativo n. 239 del 01.04.1996 modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati recante pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03.05.1996; 5

Decreto Ministeriale del 04.09.1996 Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19.09.1996; Decreto Ministeriale del 09.08.2016 Modifiche al Decreto 04.09.1996, recante Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana ; Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014 entrato in vigore il 25.06.2014; Decreto Ministeriale del 09.08.2016 Modifiche al Decreto 04.09.1996, recante Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana ; Legge 11 agosto 2014, n. 116, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2014. - Riproduzione riservata - 6