Inabilità temporanea totale al lavoro dell assicurato

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Transcript:

UD4

UD4 Lesione degli interessi e protezione del credito L interesse comune di di portare a termine il il rimborso dei canoni di di leasing può subire una lesione nel caso in in cui l utilizzatore non sia più in in grado di di far fronte al al pagamento dei canoni. L impossibilità di onorare il debito oltre a cause imputabili alla volontà dell utilizzatore può essere causata da eventi imprevedibili quali ad esempio: Morte dell assicurato Inabilità temporanea totale al lavoro dell assicurato Invalidità totale permanente dell assicurato Al ricorrere di una di queste eventualità l utilizzatore potrebbe non essere più in grado di far fronte all impegno assunto con la società di leasing.

UD4 Protezione del leasing - Creditor Protection Insurance (CPI) Una risposta all esigenza di protezione del leasing viene dalle compagnie di assicurazione che hanno introdotto nel mercato le cosiddette assicurazioni a protezione del creditore. Le polizze protezione creditore (CPI) sono piani assicurativi in cui: Il locatario/utilizzatore mette al sicuro sé e la sua impresa dalla possibilità che il verificarsi di determinati eventi dannosi legati alla persona fisica, rendano impossibile il rimborso dei canoni del leasing. La società di leasing ottiene la garanzia di pagamento del canone anche a seguito di eventi che colpiscano l assicurato.

UD4 Le assicurazioni legate al leasing: cenni introduttivi - La struttura della polizza I soggetti coinvolti nella polizza protezione creditore (CPI): COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI: l azienda che predispone su richiesta della società di leasing una polizza a tutela del rimborso del canone in caso di eventi che colpiscano la persona del locatario/utilizzatore. CONTRAENTE: è la società di leasing che stipula la polizza con la compagnia di assicurazioni per conto degli assicurati. ASSICURATO: è la persona fisica designata dall intestatario del leasing che ha sottoscritto la dichiarazione di adesione. BENEFICIARIO: il soggetto a cui la compagnia di assicurazioni corrisponde le somme assicurate a seguito del realizzarsi dell evento assicurato (sinistro). Nella fattispecie, la società di leasing. Si noti che la legge prevede che la designazione del beneficiario da parte dell assicurato debba essere fatta espressamente e per iscritto.

UD4 Le assicurazioni legate al leasing: cenni introduttivi - La struttura della polizza ADESIONE: E il momento in cui il locatario decide di usufruire delle garanzie delle coperture a protezione del credito. CONDIZIONI INDEROGABILI PER L ADESIONE: Aver sottoscritto una dichiarazione di buona salute o il questionario medico (c.d. anamnestico) o essersi sottoposto alle visite mediche se richiesto dalla compagnia di assicurazioni; Aver accettato di corrispondere il premio dovuto. CHI DEVE SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI ADESIONE ASSICURATIVA: La persona fisica designata dal titolare del contratto di leasing.

UD4 CPI e Leasing: le garanzie La polizza protezione creditore (CPI) ha come obiettivo la tutela del contratto di leasing. Pertanto la compagnia di assicurazione corrisponderà l indennizzo al ricorrere degli eventi assicurati che ne condizionano la regolare esecuzione. Morte dell assicurato Inabilità temporanea totale al lavoro dell assicurato Invalidità totale permanente dell assicurato

UD4 Decorrenza e cessazione delle garanzie La copertura avrà effetto dalla data di erogazione del leasing o, se successiva, dalla data di adesione alla polizza. La copertura cessa di avere effetto: Alla data del pagamento dell ultimo canone. A seguito di eventi che fanno scattare la copertura assicurativa che estingue il debito residuo (es: decesso, invalidità totale permanente).

UD4 Estinzione anticipata del leasing In caso di estinzione anticipata del leasing: se la polizza prevede il pagamento di un premio periodico la garanzia cessa automaticamente e la società di leasing non deve più corrispondere alcun premio. se la polizza prevede il pagamento di un premio unico anticipato, le conseguenze sul mantenimento delle coperture assicurative sono indicate nelle singole condizioni di polizza. Avvertenza per l utente: la casistica dettagliata si trova nelle CONDIZIONI DI POLIZZA

UD4 Le prestazioni Se nel periodo di durata della polizza l assicurato subisce un evento che lo rende definitivamente incapace di produrre reddito (morte, invalidità totale permanente) o temporaneamente inabile al lavoro (inabilità totale temporanea), la compagnia di assicurazioni si sostituisce negli obblighi che il medesimo ha con la società di leasing. Nel caso in cui per tutta la durata della polizza non si verifichi nessun evento oggetto della copertura, nessuna somma verrà restituita.

UD4 CPI e leasing: la garanzia morte Uno degli eventi che possono condizionare il regolare pagamento del canone del leasing è il decesso dell assicurato. Il meccanismo della garanzia prevede che in caso di decesso dell assicurato la compagnia di assicurazioni corrisponde alla società di leasing una somma pari al debito residuo risultante alla data del decesso comprensivo o meno del valore residuo finale.

UD4 Perché sottoscriverla Evita la risoluzione del contratto di leasing. Evita l obbligo di restituzione del bene oggetto del leasing alla società che lo ha erogato. Consente all intestatario del contratto di leasing il proseguimento dell attività per lo svolgimento della quale il bene oggetto del contratto di leasing risulti strumentale.

UD4 Azione

UD4 CPI e Leasing: l invalidità permanente da infortunio o malattia Questo tipo di garanzia, all interno di una polizza protezione creditore (CPI), offre la possibilità all assicurato di poter portare a termine gli obblighi assunti con la società di leasing. Il meccanismo della garanzia prevede che in caso di invalidità totale e permanente accertata dell assicurato la compagnia di assicurazioni corrisponde alla società di leasing una somma pari al debito residuo risultante alla data in cui viene riconosciuto lo stato di invalidità comprensivo o meno del valore residuo finale.

UD4 Perché sottoscriverla Per garantirsi la possibilità di continuare a far fronte agli impegni assunti con la società di leasing anche a seguito di un infortunio o una malattia che rendano l utilizzatore incapace di lavorare e quindi di produrre reddito.

UD4 CPI e leasing: inabilità totale temporanea Il meccanismo della garanzia inabilità totale temporanea all interno della polizza protezione creditore (CPI) prevede, in caso ricorra l evento assicurato, che la compagnia di assicurazioni corrisponda alla società di leasing un indennità pari ai canoni mensili di rimborso dovuti che hanno scadenza durante il periodo di inabilità. L assicurato si definisce inabile totale al lavoro se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, accertata da un medico, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente un attività lavorativa regolare.

UD4 Perché sottoscriverla Per tutelarsi dal rischio che, da un periodo di inabilità totale al lavoro, possa derivare l impossibilità di pagare i canoni di leasing in scadenza e quindi la risoluzione del contratto di leasing e la perdita del bene. Per garantirsi che, al termine della malattia o dell infortunio che hanno provocato lo stato di inabilità, si possa continuare a mantenere il possesso del mezzo locato e la possibilità di riscattare il bene oggetto del contratto. Per permettere il proseguimento dell attività che altrimenti si vedrebbe privata dei beni strumentali.

UD4 Azione

UD4 Leasing: la protezione del bene Il bene oggetto del contratto di leasing, oltre al normale deterioramento dovuto all uso, può subire danni che ne diminuiscono il valore. Il locatario/utilizzatore ha l obbligo, scaduto il contratto di leasing, di restituire (se non esercita il riscatto) il bene alla società di leasing nello stato in cui gli era stato consegnato, salvo il normale deperimento d uso. Pertanto ogni danno che causa il deterioramento del bene, la distruzione o il furto causa l impossibilità di proseguire il rapporto di leasing. Se il bene viene danneggiato il locatario/utilizzatore dovrà provvedere a sue spese alla riparazione del bene. Qualora, invece, il danno comporti la completa distruzione o il veicolo sia sottratto a causa di furto il contratto si risolve e il locatario/utilizzatore dovrà: Corrispondere i canoni ancora dovuti Pagare il prezzo pattuito per il riscatto Il locatario/utilizzatore può però decidere di tutelarsi da una simile eventualità stipulando una polizza assicurativa che tuteli il bene.

UD4 Le tutele L obbligo del locatario/utilizzatore a risarcire, a seguito di risoluzione del contratto di leasing, può trovare una tutela attraverso specifiche garanzie volte a corrispondere, per ogni danno subito dal bene in locazione, la somma necessaria per le riparazioni. In definitiva si tratta delle tutele, offerte dalla stessa società di leasing attraverso convenzioni speciali con compagnie di assicurazioni, grazie alle quali non dovrà essere più il locatario/assicuratore a rispondere di tasca propria dei danni ma la stessa compagnia.

UD4 Perché sottoscriverla Affinché, a seguito di danneggiamento del bene locato, la compagnia di assicurazioni liquidi la somma necessaria per la riparazione del bene. Affinché, a seguito di distruzione o furto del bene locato, la compagnia di assicurazioni liquidi la somma alla società di leasing in luogo del locatario/utilizzatore. Per escludere la necessità di dover acquistare un bene in sostituzione di quello danneggiato (o rubato).

UD4 Le garanzie offerte Le garanzie offerte dalle compagnie di assicurazioni sono molteplici e possono differenziarsi a seconda del tipo di bene oggetto del leasing. Leasing automobilistico Copertura da incendio, esplosione, eventi naturali e catastrofali Copertura da atti vandalici Garanzia in caso di furto Garanzia kasko Leasing strumentale Copertura da incendio, esplosione, eventi naturali e catastrofali Copertura dai guasti (inizio della copertura dal momento in cui il bene è fisicamente consegnato nei locali indicati dal cliente) Garanzia in caso di furto Leasing immobiliare Copertura da incendio, esplosione, eventi naturali e catastrofali.

UD4 Focus: il leasing automobilistico Le fasi del leasing automobilistico: 1 2 3 4 Scelta dell auto Richiesta del finanziamento Concessione del finanziamento Firma del contratto e versamento dell anticipo 5 Stipula della polizza, sottoscrizione del vincolo a favore della società di leasing Il vincolo è una clausola aggiuntiva alla polizza assicurativa, con la quale il locatario/utilizzatore assicurato autorizza l assicuratore: - a liquidare il danno alla società di leasing; - a non modificare i termini dell'assicurazione senza il consenso del creditore vincolatario; - a non permettere l'annullamento del vincolo o la disdetta dall assicurazione senza il consenso della società di leasing. 6 7 Ordine al fornitore Consegna del bene

UD4 Leasing auto e assicurazione Le garanzie accessorie Questi contratti assicurativi (facoltativi) si occupano di tutti i rischi non coperti dalla polizza responsabilità civile auto obbligatoria per legge (RC auto). Le coperture tipiche del settore sono: La garanzia furto e incendio La garanzia kasko (danni accidentali al proprio veicolo) La garanzia eventi atmosferici La garanzia eventi socio-politici La garanzia cristalli La garanzia tutela giudiziaria La garanzia infortuni del conducente Assistenza

UD4 Il premio delle garanzie accessorie Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - quali le polizze furto e incendio, la kasko, la polizza eventi atmosferici o la garanzia eventi socio-politici - il premio viene stabilito in funzione di alcuni parametri quali: Il valore dell auto Il modello dell auto La residenza dell assicurato La presenza o meno di antifurto Chiaramente il premio sarà maggiore a seconda che una località sia più soggetta a furti (per quanto riguarda la sezione furto) o più soggetta a grandinate improvvise (per quanto riguarda la sezione eventi atmosferici). Per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri (CVT) quali l assistenza, la tutela giudiziaria o i cristalli i premi vengono stabiliti in funzione della tipologia di garanzie prestate. Per la garanzia tutela del conducente il premio varia a seconda dei requisiti soggettivi dell assicurato (quali età e sesso) e dei capitali assicurati.

UD4 Leasing: la protezione dell utilizzatore Per tutta la durata del contratto il bene resta di proprietà della società di leasing mentre la persona/società che stipula il contratto di leasing è il locatario/utilizzatore. A differenza delle forme "tradizionali" di affitto, al locatario/utilizzatore incombono però gli obblighi tipici del proprietario, quali la manutenzione o i rischi legati al bene e al suo utilizzo. Si parla di responsabilità anche per i danni non causati materialmente dall utilizzatore ma che derivano da malfunzionamenti delle cose oggetto del leasing (per esempio beni strumentali contenuti all interno dell immobile che provochino danni a cose o persone ovvero dalla conduzione di un immobile oggetto di leasing).

UD4 Tutele: la polizza di responsabilità La polizza di responsabilità civile collegata al leasing ha la finalità di tutelare il patrimonio dell utilizzatore nel caso i cui: dall utilizzo del bene in leasing vengano recati dei danni a terze persone o ai loro beni; dalla conduzione del bene oggetto di leasing vengano provocati danni a terzi (es: incendio dell immobile in leasing con danni per i beni appartenenti a terze persone).

UD4 Perché sottoscriverla Garanzia per l utilizzatore che, in assenza della copertura, qualora dall utilizzo del bene dovesse derivare un danno a terze persone o a beni di loro proprietà, dovrebbe pagare di tasca propria.

UD4 Le garanzie offerte La polizza di responsabilità civile: Bene oggetto del leasing: autovettura La garanzia di responsabilità civile da circolazione è obbligatoria per legge Bene oggetto del leasing: bene strumentale diverso dall autovettura La garanzia di responsabilità non è obbligatoria ma è consigliabile in relazione alla pericolosità del bene oggetto di leasing

UD4 La polizza all risk Con questo contratto possono essere assicurate macchine, impianti e apparecchiature oggetto di leasing cedute dal locatore al conduttore, con esclusione dei veicoli immatricolati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), degli immobili e dei natanti. La polizza all risk copre tutti i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso; con essa è possibile anche coprire la responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del bene locato. La polizza può essere stipulata dal conduttore con vincolo a favore del locatore oppure direttamente dal locatore mediante apposita "polizza convenzione". Quest'ultima soluzione prevede un rapporto diretto fra assicuratore e società di leasing in quanto offre il vantaggio di coprire con un unico contratto tutte le operazioni di leasing.

UD4 Il leasing: conclusioni In questa unità didattica avete incentrato l attenzione sui prodotti assicurativi legati ai leasing. Avete individuato gli interessi da proteggere. Avete conosciuto le caratteristiche della polizza protezione creditore (CPI) e delle sue tutele mirate alla persona dell utilizzatore. Avete analizzato le principali garanzie del leasing auto e l eventuale clausola di vincolo a favore del creditore. Avete analizzato la polizza incendio e all risk come strumento per la protezione del bene locato in leasing.

UD4