UD5 Protezione del mutuo - Creditor Protection Insurance (CPI)
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- Alessandra Casadei
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2 UD5 Protezione del mutuo - Creditor Protection Insurance (CPI) La concessione di un credito sotto forma di mutuo oltre a creare l'obbligo principale consistente nel rimborso del prestito, condiziona anche il bilancio del nucleo famigliare, le scelte e la pianificazione degli investimenti futuri. Spesso, infatti, nell economia e nelle scelte di una famiglia le rate del mutuo rappresentano la voce più importante di spesa poiché assorbono una buona parte del reddito annuo. Il mantenimento del reddito per tutta la durata del mutuo diventa condizione indispensabile per una corretta pianificazione delle risorse di una famiglia. Nel momento in cui si riduce capacità di produrre reddito si hanno ripercussioni negative sia sulla solvibilità del debitore sia sulla stabilità finanziaria di tutta il nucleo famigliare. Come è possibile quindi mettere al riparo il mutuatario da eventi che ne diminuiscano la capacità di produrre reddito?
3 UD5 Protezione del mutuo - Creditor Protection Insurance (CPI) Una risposta all esigenza di protezione del mutuatario viene dalle compagnie di assicurazione che hanno introdotto nel mercato le assicurazioni a protezione del creditore, dette C.P.I. dall inglese Creditor Protection Insurance. Le C.P.I. sono dei piani assicurativi sottoscrivendo i quali il mutuatario mette al sicuro sé e la sua famiglia dalle conseguenze che l avverarsi di eventi dannosi possono causare in termini di diminuzione della capacità di rimborsare le rate del mutuo.
4 UD5 Le assicurazioni legate al mutuo cenni introduttivi - la struttura della polizza I soggetti coinvolti nella polizza protezione creditore (CPI) COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI: l impresa che predispone su richiesta della banca/intermediario finanziario creditore una polizza a tutela della capacità di rimborso delle rate del mutuo, al verificarsi di determinati eventi. CONTRAENTE: la banca o l intermediario finanziario che stipula la polizza con la compagnia di assicurazioni per conto degli assicurati. ASSICURATO/I: le persone fisiche intestatarie del mutuo concesso dalla banca /intermediario finanziario, che hanno sottoscritto la dichiarazione di adesione e hanno espletato le formalità prescritte dalla polizza. BENEFICIARIO: il soggetto a cui la compagnia di assicurazioni corrisponde le somme assicurate. Nella fattispecie la banca/intermediario finanziario. Si noti che la legge prevede che la designazione del beneficiario da parte dell assicurato debba essere fatta espressamente e per iscritto.
5 UD5 Le assicurazioni legate al mutuo: cenni introduttivi - la struttura della polizza ADESIONE è il momento in cui il mutuatario decide di acquistare le garanzie a protezione del mutuo e manifesta la volontà di aderire al contratto di assicurazione. CONDIZIONI INDEROGABILI PER L ADESIONE: 1. Aver sottoscritto una dichiarazione di buona salute, il questionario medico (c.d. anamnestico) o essersi sottoposti alle visite mediche in funzione della somma assicurata. 2. Aver accettato di corrispondere il premio dovuto. Nel caso di più soggetti cointestatari del mutuo le formalità di cui al punto 1 e 2 andranno espletate da tutti i mutuatari
6 UD5 CPI e mutuo: le garanzie La polizza protezione creditore (CPI) ha come obiettivo la tutela del contratto di mutuo pertanto le sue garanzie saranno operative al ricorrere degli eventi assicurati che ne condizionano la regolare esecuzione. Quelle che seguono sono tutte le garanzie possibili, variamente combinabili: morte del mutuatario invalidità totale permanente del mutuatario inabilità temporanea totale al lavoro del mutuatario perdita involontaria d impiego del mutuatario ricovero ospedaliero
7 UD5 Decorrenza e cessazione delle garanzie La copertura avrà effetto dalla data di erogazione del mutuo per gli assicurati che hanno come unica formalità la sottoscrizione della dichiarazione di buona salute. Per coloro che hanno compilato il questionario medico o si sono sottoposti alla visita medica, la copertura avrà effetto dal primo giorno di decorrenza successivo alla accettazione da parte dell assicuratore a condizione che il mutuo sia stato erogato. In caso di adesione alla copertura successiva all erogazione del mutuo, la copertura ha effetto dalla data di accettazione dell assicuratore. Le principali cause di cessazione della copertura sono: estinzione del mutuo (con il pagamento dell ultima rata) accollo del mutuo da parte di altro soggetto sopraggiunto decesso dell assicurato sopraggiunta invalidità totale permanente dell assicurato
8 UD5 Estinzione anticipata del mutuo In caso di estinzione anticipata del mutuo: se la polizza prevede il pagamento di un premio periodico la garanzia cessa automaticamente e l assicurato non deve più corrispondere alcun premio; se la polizza prevede il pagamento di un premio unico anticipato, le conseguenze sul mantenimento delle coperture assicurative sono indicate nelle singole condizioni di polizza. Avvertenza per l utente: la casistica dettagliata si trova nelle CONDIZIONI DI POLIZZA
9 UD5 Le prestazioni Se nel periodo di durata della polizza il debitore subisce un evento che lo rende definitivamente incapace di produrre reddito o temporaneamente inabile al lavoro, la compagnia di assicurazioni corrisponde un indennizzo pari al debito residuo o a un certo numero di rate in scadenza, a seconda della garanzia interessata dal sinistro. Qualora la somma che la compagnia di assicurazione dovesse pagare a seguito degli eventi assicurati fosse superiore al debito residuo, la compagnia liquida la differenza all assicurato o ai suoi eredi. Nel caso in cui per tutta la durata della polizza non si verifichi nessun evento oggetto della copertura, nessuna somma verrà restituita.
10 UD5 CPI e mutuo: la garanzia morte Nel caso di morte dell assicurato/mutuatario che ha aderito alla polizza protezione creditore (CPI) abbinata al mutuo, la compagnia di assicurazione si obbliga a corrispondere la prestazione prevista in polizza alla banca/intermediario finanziario che ha erogato il mutuo (beneficiario delle prestazioni). Il meccanismo della polizza prevede che la compagnia di assicurazione paghi, in caso di morte del mutuatario/assicurato il debito residuo al momento del decesso.
11 UD5 Perché sottoscriverla La finalità della garanzia caso morte è quella di tutelare, nei casi in cui ve ne sia bisogno, la parte più debole del contratto di mutuo e permettere ai famigliari del mutuatario di poter fronteggiare gli impegni finanziari assunti con il mutuo anche in sua assenza. La copertura ha il vantaggio di garantire: la certezza del costo della polizza (premio), perché prefissato alla data di sottoscrizione; l automatismo dell indennizzo, perché in caso di morte del mutuatario la compagnia liquida direttamente alla banca/intermediario finanziario il capitale pari al debito residuo.
12 UD5 Azione
13 UD5 CPI e Mutuo: la garanzia invalidità totale permanente Cosa vuol dire diventare invalido e quali sono le conseguenze per i famigliari? Per invalidità totale permanente si intende il definitivo venir meno della capacità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo sia a seguito di infortunio sia a seguito di malattia. Nel caso in cui si verifichi questo evento il soggetto si trova normalmente a dover sostenere elevati costi imprevisti e in molti casi vede ridotta o compromessa la sua capacità di produrre reddito, da cui potrà derivare la difficoltà a rimborsare le rate del mutuo, con conseguenze per tutto il nucleo familiare. Di norma il grado di invalidità permanente previsto affinché operi la garanzia è maggiore del 60%. Il meccanismo della polizza prevede che la compagnia di assicurazione paghi alla banca/intermediario finanziario creditore, in caso di invalidità totale permanente del mutuatario (c.d. assicurato) il debito residuo al momento della certificazione dell invalidità.
14 UD5 Perché sottoscriverla I vantaggi per chi sottoscrive una polizza protezione creditore (CPI) con la garanzia invalidità totale permanente. Consente di garantire a se stesso e alla famiglia la possibilità di continuare a far fronte agli impegni assunti con la banca/intermediario finanziario a seguito di un infortunio o una malattia che causino un invalidità totale permanente.
15 UD5 Azione
16 UD5 CPI e Mutuo: malattia grave La garanzia malattia grave prevede che, qualora un alterazione dello stato di salute dell assicurato sia ricompresa in un elenco di malattie di particolare rilevanza, la compagnia di assicurazioni provvede a liquidare l indennizzo Per malattie gravi devono intendersi ad esempio: Cancro Ictus Attacco cardiaco Malattia coronarica Trapianti d organi principali Insufficienza renale Il meccanismo della polizza prevede che la compagnia di assicurazione paghi, in caso di malattia grave del mutuatario o il debito residuo oppure un numero di rate predeterminato nella polizza al momento in cui la malattia è stata diagnosticata.
17 UD5 Perché sottoscriverla Una malattia grave che colpisce il debitore lo pone in una condizione d infermità che provoca la necessità di far fronte a spese mediche ingenti. La garanzia malattia grave prevede che, nel caso in cui una malattia grave colpisca il debitore, la compagnia di assicurazioni liquidi il debito residuo o un determinato numero di rate alla banca/intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. Grazie alla assicurazione contro le malattie gravi, il debitore conserverà la propria solvibilità e la possibilità di chiedere ulteriori finanziamenti. Avvertenza: la garanzia prestata è specificata dalle condizioni di polizza
18 UD5 CPI e Mutuo: inabilità temporanea totale La perdita di capacità lavorativa limitata nel tempo (inabilità temporanea totale) si verifica quando il debitore per cause derivanti da un infortunio o da una malattia è impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa nel tempo. L impossibilità temporanea ad adempiere alle proprie attività lavorative può trovare una tutela nelle polizze infortuni e malattie attraverso specifiche garanzie volte a corrispondere le rate del mutuo durante il periodo di inattività, per ogni giorno di assenza una somma in denaro a titolo di rimborso. Garantisce la corresponsione al beneficiario, in caso di un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale dai quali derivi un inabilità temporanea in misura totale della capacità dell assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa, di una somma pari all ammontare delle rate del mutuo in scadenza durante il periodo di inattività: per ogni giorno di assenza una somma in denaro a titolo di rimborso.
19 UD5 Perché sottoscriverla E una copertura utile a garantire al mutuatario e alla famiglia la possibilità di continuare a far fronte agli impegni assunti con la banca/intermediario finanziario a seguito di un infortunio o una malattia che causino un inabilità temporanea totale.
20 UD5 Azione
21 UD5 CPI e Mutuo: perdita d impiego Il licenziamento o le dimissioni del lavoratore dipendente intestatario del mutuo (ma in quest ultimo caso l evento non è coperto dall assicurazione) se non seguite da un immediato reimpiego presso altro datore di lavoro possono rendere difficoltoso l obbligo di corrispondere le rate di mutuo. La polizza protezione creditore (CPI) contro la perdita d impiego garantisce la tutela dell assicurato e dei suoi famigliari in caso di disoccupazione protratta nel tempo. I presupposti per la concessione della copertura sono: A) che l assicurato, al momento della perdita del posto sia un lavoratore dipendente; B) che non ricorrano i motivi di esclusione indicati in polizza.
22 UD5 CPI e Mutuo: perdita d impiego Il meccanismo della polizza prevede che la compagnia di assicurazione, per ogni periodo di disoccupazione, corrisponda un indennità pari alla rata del mutuo o sua frazione. La polizza protezione creditore (CPI) nella sezione dedicata a questa garanzia può prevedere un limite temporale massimo per l erogazione dell indennità sia riferito al singolo evento (es: non più di 12 rate mensili per ogni sinistro) sia riferito al singolo assicurato (es: non più di 36 rate per ogni assicurato).
23 UD5 Perché sottoscriverla Il lavoratore, senza più un impiego, non avrà più a disposizione il medesimo reddito di quando era occupato pertanto onorare i pagamenti delle rate del mutuo potrebbe diventare difficoltoso e potrebbe esporre il lavoratore alle conseguenze dell insolvenza (che in casi estremi può comportare l esproprio dell immobile). Consente di avere la possibilità di dedicarsi alla ricerca di una nuova occupazione senza pensare al pagamento delle rate del mutuo. Consente al mutuatario (ed alla sua famiglia) la possibilità di continuare a far fronte agli impegni assunti con la banca/intermediario finanziario pur avendo perduto la titolarità del contratto di lavoro dipendente.
24 UD5 Azione
25 UD5 CPI e Mutuo: il ricovero ospedaliero La garanzia ricovero ospedaliero contenuta in una polizza protezione creditore (CPI) prevede la corresponsione di una indennità pari a un certo numero di rate in caso di ricovero in istituto di cura sia per infortunio che per malattia. La garanzia può prevedere una franchigia, ovvero un numero minimo di giorni consecutivi di ricovero oltre i quali essa è operativa. Il meccanismo della garanzia prevede che a seguito di ricovero dell assicurato/debitore la compagnia provveda al pagamento - secondo i limiti di indennizzo di una indennità corrispondente alle rate del mutuo scadute durante il ricovero indennità o una loro frazione. Avvertenza per l utente: la casistica dettagliata si trova nelle CONDIZIONI DI POLIZZA
26 UD5 Perché sottoscriverla Per tutelare sé e la propria famiglia dall eventualità che un ricovero prolungato in ospedale possa impedire il pagamento delle rate del mutuo. Perché, grazie alle somme corrisposte dall assicurazione, il mutuatario può onorare le rate di mutuo in attesa della soluzione dell evento negativo.
27 UD5 La protezione dell immobile L interesse del mutuatario ad acquistare l immobile è una conseguenza dell interesse al suo utilizzo e al suo godimento per un lungo periodo. Il proprietario avrà pertanto cura di conservare l immobile e di tutelarlo da quegli eventi che possano pregiudicarne l integrità e pertanto il godimento. Un assicurazione contro l incendio dell immobile è la garanzia base per raggiungere questo scopo.
28 UD5 La protezione dell immobile: l assicurazione incendio Viene chiesta obbligatoriamente dalla banca/intermediario finanziario all'erogazione del prestito per proteggere l'immobile ottenuto in garanzia. Se non accetta quella proposta dalla banca/intermediario finanziario, il mutuatario deve presentare all'erogazione del finanziamento una specifica polizza con l'apposita clausola di vincolo in favore della banca/intermediario finanziario, che prevede il pagamento dell indennizzo direttamente all istituto creditore. In ogni caso anche il mutuatario ha interesse all esistenza di questa polizza contro l incendio in quanto, nel caso di un evento che distrugga l immobile la compagnia rimborsa il cliente che può continuare a pagare le rate del mutuo o decidere di estinguerlo.
29 UD5 La polizza incendio: cenni introduttivi - La struttura della polizza COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI: l azienda che predispone su richiesta della società creditrice una polizza a tutela dell immobile. CONTRAENTE: la banca o l intermediario finanziario che stipula la polizza con la compagnia di assicurazioni per conto degli assicurati. BENE ASSICURATO: l immobile oggetto del contratto di mutuo. BENEFICIARIO/ ENTE VINCOLATARIO: il soggetto a cui la compagnia di assicurazioni, in forza della clausola di vincolo, corrisponde le somme assicurate in caso di sinistro. Nella fattispecie il contraente banca / intermediario finanziario. Il vincolo è una clausola aggiuntiva alla polizza assicurativa, con la quale l assicurato-debitore autorizza l assicuratore: a liquidare il danno alla banca/intermediario finanziario creditore; a non modificare i termini dell'assicurazione senza il consenso del creditore vincolatario; a non permettere l'annullamento del vincolo o la disdetta dall assicurazione senza il consenso dell intermediario finanziatore.
30 UD5 Perché sottoscriverla E destinata ai mutuatari che vogliano garantire a se stessi ed alla famiglia, al verificarsi di un incendio che distrugga l immobile, la possibilità di continuare a far fronte agli impegni assunti con la banca o l intermediario finanziario estinguendo il mutuo e allo stesso tempo di avere le risorse finanziarie per acquistare un nuovo immobile o riparare quello danneggiato. Rappresenta una garanzia per il proprietario e la famiglia che, in assenza della copertura, qualora l immobile dovesse essere distrutto da un incendio, dovrebbero continuare a pagare le rate del mutuo e allo stesso tempo acquistare un nuovo immobile.
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