CORSO DI DIRITTO PRIVATO Docente: Sara D Urso
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1 CORSO DI DIRITTO PRIVATO Docente: Sara D Urso I CONTRATTI IL DEPOSITO Fonte: Diritto Privato Vincenzo Franceschelli terza edizione
2 Contratti TIPICI IV LIBRO TITOLO III IL DEPOSITO Capo XII (art c.c.) Il deposito è il contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall altra (depositante) una cosa mobile con l obbligo di custodirla e restituirla in natura.
3 Il contratto di deposito ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa ma può essere anche oneroso, le parti possono convenire o meno un corrispettivo, oppure nel caso in cui il depositario eserciti un attività abituale di custodia, la quale escluderebbe la gratuità della custodia, configurandosi nell esercizio di attività economica nell ambito della prestazione di servizi.
4 IL DEPOSITO CAUSA OGGETTO CUSTODIA della COSA COSA INFUNGIBILE Il deposito ha per oggetto la cosa mobile infungibile. La cosa deve essere conservata, custodita e restituita in natura, se il deposito ha per oggetto una cosa fungibile, si parla di DEPOSITO IRREGOLARE. art deposito irregolare se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con facoltà del depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
5 OBBLIGAZIONI DEPOSITARIO Deve custodire la cosa Deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia Non può servirsi della cosa depositata Non può dare la cosa depositata ad altri Deve restituirla a richiesta o al termine convenuto Deve restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti DEPOSITANTE Deve riprendere la cosa, a richiesta del depositario Deve rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa Deve pagare le spese per la restituzione della cosa Deve pagare il corrispettivo, se il deposito è oneroso È obbligato a tenere il depositario indenne delle perdite cagionate dal deposito
6 RESPONSABILITA DEL 1. CUSTODIA DEPOSITARIO 2. DILIGENZA 3. CONSERVAZIONE DELLA COSA NOTA BENE: SE LA DETENZIONE DELLA COSA E TOLTA AL DEPOSITARIO IN CONSEGUENZA AD UN FATTO A LUI NON IMPUTABILE, EGLI E LIBERATO DALL OBBLIGAZIONE DI RESTITUIRE LA COSA, MA DEVE DENUNZIARE IMMEDIATAMENTE AL DEPOSITANTE IL FATTO PER CUI HA PERDUTO LA DETENZIONE
7 LUOGO e RESTITUZIONE SALVO CHE NON SIA DISPOSTO DIVERSAMENTE, IL LUOGO DELLA RESTITUZIONE DELLA COSA DEVE AVVENIRE NEL LUOGO IN CUI LA CUSTODIA DOVEVA ESSERE EFFETTUATA; IL DEPOSITARIO DEVE RESTITUIRE LA COSA AL DEPOSITANTE, SENZA ESIGERECHE IL DEPOSITANTE STESSO PROVI DI ESSERE IL PROPRIETARIO; IL DEPOSITARIO PUO RICHIEDERE CHE LA COSA VENGA IN QUALUNQUE TEMPO RITIRATA DAL DEPOSITANTE; SE I DEPOSITANTI SONO PIU PERSONE, E NON SI ARRIVA AD UN ACCORDO COMUNE DI RESTITUZIONE, QUEST ULTIMA DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO AUTORITA GIUDIZIARIA
8 DEPOSITO IN ALBERGO Art Imposto;ovvero un contratto imposto, in quanto l albergatore non può rifiutarsi di stipularlo Reale; in quanto si perfeziona nel momento in cui il cliente porta cose in albergo Gratuito; in quanto oltre al prezzo del soggiorno, nessun compenso può essere richiesto dall albergatore per adempire all obbligazione di custodire e restituire Unilaterale; perché le obbligazioni di custodire e restituire gravano sull albergatore Di durata; in quanto è destinato a durare per tutto il tempo della permanenza del cliente in albergo
9 RESPONSABILITA ALBERGATORE GLI ALBERGATORI SONO RESPONSABILI PER OGNI DETERIORAMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE, DELLE COSE PORTATE IN ALBERGO DAL CLIENTE 1. cose che si trovano durante il tempo di permanenza del cliente all interno dell albergo; 2. cose di cui l albergatore o membro della sue famiglia ne assumono la custodia, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell alloggio; 3. le cose di cui l albergatore un membro della sua famiglia assumono la custodia sia all interno, sia all esterno dell albergo durante un periodo ragionevole a quello in cui il cliente dispone dell alloggio.
10 RESPONSABILITA Albergatore LIMITATA: SI INTENDE LIMITATA VALORE DI QUANTO SIA DETERIORATO, DISTRUTTO O SOTTRATTO FINO ALL EQUIVALENTE DI 100 VOLTE IL PREZZO DI LOCAZIONE DELL ALLOGGIO CALCOLATO PER GIORNATA; ILLIMITATA: VIENE DEFINITA TALE QUANDO LE COSE GLI SONO STATE CONSEGNATE IN CUSTODIA E QUANDO HA RIFIUTATO DI RICEVERE IN CUSTODIA COSE CHE AVEVA L OBBLIGO DI ACCETTARE NOTA BENE: Le responsabilità, non sono da imputare all albergatore quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti al cliente, a causa di forza maggiore o alla natura della cosa stessa.
11 Il deposito nei Magazzini Generali Si definiscono magazzini generali le infrastrutture istituite secondo il R.d.l del 01 luglio 1926 n.2290 con lo scopo di facilitare ed organizzare gli scambi di merci, con la funzione di custodire e conservare le merci depositate per l istituzione del magazzino generale è necessaria un autorizzazione del Ministero dell industria E DEFINITO COME CONTRATTO CON IL QUALE I MAGAZZINI GENERALI RICEVONO DALL ALTRA UNA COSA MOBILE CON L OBBLIGO DI CUSTODIRLA E DI RESTITUIRLA IN NATURA CONTRO CORRIPSETTIVO.
12 segue Il deposito nei Magazzini Generali Reale: in quanto si perfeziona nel momento in cui i magazzini generali ricevono dall altra la cosa mobile. Oneroso: definito a titolo oneroso perché i magazzini generali volgono attività professionali di depositari. A prestazioni corrispettive: ovvero la prestazione di custodire la cosa e di restituirla trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo Ad effetti obbligatori Di durata
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