COMUNE DI CIVITAVECCHIA

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COMUNE DI CIVITAVECCHIA Deliberazione n 123 del 25 Giugno 1997 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - l eccesso d illuminazione pubblica e privata esterna determina nella nostra città, oltre ad uno spreco ingente d energia, una ridotta efficienza del servizio reso, nonché fenomeni di inquinamento luminoso che ostacolano gravemente, tra l altro, l osservazione astronomica togliendo dal panorama materiale e culturale la possibilità di visione del cielo, anche con effetti di disturbo psicofisico ledendo così un diritto naturale della persona; - oltre il 30% dell energia elettrica impegnata per l illuminazione esterna viene inutilmente disperso verso l alto con un dispendio economico annuale ingente e con notevole danno per la ricerca e la cultura astronomica, nonché per l immagine della città di notte; - l inquinamento luminoso creato dalla città reca disturbo alle ricerche effettuate presso l Osservatorio Astronomico S. Pio X sito sulla copertura della omonima chiesa in via della Campanella, 3 - Civitavecchia; - per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione dell uso, delle forme e del tipo delle sorgenti di luce esterna attraverso: a) il contenimento del consumo energetico derivante dall illuminazione esterna pubblica e privata; b) il miglioramento dell illuminazione pubblica ma anche privata, secondo i principi di reale fruizione e là dove serve effettivamante ai cittadini; c) la tutela dell Osservatorio Astronomico S. Pio X dall inquinamento luminoso; RITENUTO OPPORTUNO che il Comune di Civitavecchia eserciti un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata; VALUTATO POSITIVAMENTE il disegno di legge n 751 presentato al Senato della Repubblica in data 19 giugno 1996: Misure urgenti in tema di risparmio energetico da uso di illuminazione esterna e di lotta all inquinamento luminoso, ricognitivo ed ampliativo di norme già vigenti - Legge 9 gennaio 1991, n 9 e 10, cd. Piano Energetico Nazionale; VISTE le norme UNI - CEI, gli articoli n 23, 47 e 51 del nuovo Codice della Strada e le raccomandazioni per la progettazione di impianti di illuminazione esterna elaborate dalla Società Astronomica Italiana e dall Unione Astrofili Italiani; VISTO il Regolamento per il miglioramento dell illuminazione pubblica e privata esterna contenente norme per il contenimento del consumo energetico e dell inquinamento luminoso; RITENUTO detto Regolamento meritevole di approvazione; DELIBERA ART. 1 - Il Regolamento per il miglioramento dell illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l abbattimento dell inquinamento luminoso è approvato. ART. 2 - Entro un mese dalla data di registrazione della presente Delibera presso il CO.RE.CO., il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute opportune. Civitavecchia,

REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L ABBATTIMENTO DELL INQUINAMENTO LUMINOSO ART. 1 - Istituzione di una zona di rispetto attorno all Osservatorio astronomico S. Pio X. Viene fissata una zona di rispetto a protezione dell Osservatorio Astronomico S. Pio X sito in Via della Campanella, 3 - Civitavecchia - delimitata dalle vie (comprese le stesse e le aree che su esse si affacciano): Braccianese Claudia, Isonzo, Terme di Traiano, Santa Costanza con direttrice fino alla Braccianese Claudia. Detta zona è evidenziata nell allegata planimetria. ART. 2 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Gli impianti di illuminazione pubblica e privata di cui al presente articolo dovranno essere modificati o sostituiti secondo le modalità di seguito esposte: 2.a - Entro 3 anni (un anno per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all art. 1), con processo graduale, dovranno essere sostituite tutte le lampade al mercurio dei lampioni stradali e non, con lampade al sodio ad alta pressione aventi rapporto (lumen/watt) maggiore o uguale a 100 e con potenza nominale minore od uguale a 150 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza fino a 250 W laddove esistono condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali. Sono altresì ammesse le lampade al sodio a bassa pressione con rapporto lumen/watt maggiore di 100 e con potenza nominale minore od uguale a 100W; in deroga possono essere usate lampade al sodio con potenza fino a 150W laddove esistono condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali. E' lasciata libera scelta del soggetto pubblico o privato riguardo all'uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione. 2.b - Al rifacimento totale o parziale dell'impianto (entro tre anni anni per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all art. 1) dovranno essere sostituiti o modificati con processo graduale i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari con altri aventi caratteristiche antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico e tecnicamente di seguito definite: Sorgenti di luce con fattore G non inferiore a 6,5 a vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con lampade al sodio della stessa tipologia di cui al precedente punto 2.a ma con potenza nominale ridotta di almeno 50W per le lampade al sodio ad alta pressione (100 e 200 W rispettivamente). In particolare i fari, le torri faro dovranno avere una protezione perimerale schermante di altezza pari almeno a quella dei fondi piatti prospicienti le lampade e saranno equipaggiati con lampade della stessa tipologia di cui al successivo punto 2c. 2.c - Entro 3 anni (un anno per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all art. 1), con processo graduale dovranno essere sostituiti, modificati o schermati le sorgenti di luce altamente inquinanti quali globi luminosi, lanterne, insegne, fari e torri faro, in base ai seguenti criteri: - i globi luminosi rivolti verso l alto dovranno essere capovolti verso il basso o sostituiti con nuovi globi dotati di adeguato schermo scuro non riflettente verso l alto; i globi e le lanterne devono essere schermati con alette frangiluce con la parte superiore scura e comunque non riflettente verso l alto o modificati con apposito schermo in grado di ospitare almeno il 60% del corpo della lampada ed in grado di riflettere verso terra la luce. Le insegne dovranno essere dotate di paraluce schermante orizzontale/verticale lungo quanto l insegna orizzontale stessa e profondo almeno due volte l insegna stessa. Le insegne verticali devono essere dotate di due ulteriori schermi verticali di

profondità pari ad almeno due volte l insegna stessa. Sia per i globi che per le lanterne è obbligatorio l uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al punto 2.a di potenza minore o uguale a 100 W. Le insegne non dotate di luce propria dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso. - i fari proiettori delle torri faro e similari destinati ad illuminare piazzali, monumenti, svincoli stradali e ferroviari, scuole, campi sportivi, ecc. dovranno essere dotati di lampade al sodio di cui al punto 2.a di potenza opportuna, comunque ridotta di almeno il 30% se in sostituzione di lampade al mercurio od alogene, fatta eccezione per i campi sportivi dove è ammesso l uso di lampade AGLI alogenuri a basso consumo di adeguata potenza. 2.d - Entro 2 anni (un anno per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all art. 1), con processo graduale, i fari, i proiettori delle torri faro e similari di cui al precedente punto 2.c dovranno essere obbligatoriamente adeguati con una inclinazione rispetto alla ortogonale al terreno non superiore a 30 se simmetrici ed a 0 se asimmetrici. 2.e - Per gli edifici e/o monumenti illuminati da fari o similari dovrà essere prevista la tecnica di illuminazione radente dall alto con lampade di cui al punto 2.a. È prevista deroga solo per soggetti di particolare pregio architettonico nel quale caso i fasci di luce dovranno rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare. 2.f - Dall entrata in vigore del presente Regolamento è vietato l uso di fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l alto, quali giostre luminose, ecc. 2.g - Tutti gli impianti di cui al punto 2.b non potranno superare l intensità luminosa di 0 candele per lumen a 90 ed oltre fatta eccezione per le lanterne, i globi luminosi, i fari, i proiettori delle torri faro per i quali sono ammesse 30 candele per 1000 lumen a 90 e oltre. 2.h - Per gli impianti da rifare totalmente di cui al punto 2.b, al rifacimento diventeranno obbligatori i dispositivi di cui al successivo punto 3.e; per le restanti tipologie d'impianto detti dispositivi sono consigliati. 2i - Al rifacimento totale o parziale (entro tre anni per gli impianti siti nella zona di rispetto di cui all'art.1), le insegne luminose di tipo commerciale, isolate e senza comando manuale dovranno essere dotate di dispositivi atti a spengerle alla mezzanotte. Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte. Fanno eccezione le insegne dedicate a: indicazioni stradali, ordine pubblico, giustizia, servizi pubblici e privati tipo ferrovie, porto, religiose, ecc. ART. 3 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati in fase di progettazione, appalto, esecuzione, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono obbligatorie le seguenti norme: 3.a - È vietato l uso di lampade al mercurio, agli alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse le lampade agli alogenuri solo per applicazioni particolari quali i campi sportivi. 3.b - Tutte le lampade dei lampioni stradali e non dovranno essere al sodio ad alta pressione con rapporto lumen/watt uguale o maggiore di 100 e con potenza nominale minore o uguale a 100W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza fino a 200W laddove esistono condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali. Sono altresì consigliate le lampade al sodio a bassa pressione con rapporto lumen/watt maggiore di 100 e con potenza nominale minore od uguale a 100W; in deroga sono ammesse le

lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 150W laddove esistono condizioni ambientali particolari quali incroci stradali, ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali. E' lasciata libera scelta del soggetto pubblico o privato riguardo all'uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione. 3.c - Tutti i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari dovranno avere caratteristiche antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico come di seguito definite: - Sorgenti di luce con fattore G non inferiore a 6,5 a vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con lampade al sodio cui al punto 3b. Le ottiche devono essere montate parallelamente al terreno ed esclusivamente su pali diritti. In particolare le torri faro dovranno avere una protezione perimeratrale schermante di altezza pari almeno a quella dei fondi piatti prospicienti le lampade e saranno equipaggiati con lampade della stessa tipologia di cui al precedente punto 2c". 3.d - È vietato l uso di sorgenti di luce altamente inquinanti quali globi luminosi, lanterne, insegne luminose con fascio luminoso verso l alto, ecc. Sono ammessi globi luminosi o lanterne schermati con alette frangiluce con la parte superiore scura e comunque non riflettente verso l alto o con apposito schermo in grado di ospitare almeno il 60% del corpo della lampada ed in grado di riflettere verso terra la luce. Sia per i globi che per le lanterne è obbligatorio l uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al punto 2.a di potenza minore o uguale a 100 W. Sono ammesse le insegne dotate di paraluce schermante orizzontale lungo quanto l insegna stessa e profondo almeno due volte l insegna stessa. Le insegne verticali devono essere dotate di due ulteriori schermi verticali di profondità pari ad almeno due volte l insegna stessa. Le insegne non dotate di luce propria dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso. 3.e - Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, salvo quelli destinati a: ordine pubblico, giustizia, difesa o zone legate alla sicurezza quali incroci stradali, ferrovie, zone portuali, per i quali tale norma è facoltativa, dovranno essere equipaggiati con dispostivi in grado di ridurre, tra il 30 ed il 50 percento, l'intensità della luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo dell ora solare e dopo le 24.00 nel periodo dell ora legale, quali: - orologi o dispositivi notte/mezzanotte; - cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 W; - riduttori di flusso luminoso, non applicabili però a lampade al sodio a bassa pressione, per lampade con potenza uguale o superiore a 100W. 3.f - Per tutti i nuovi impianti illuminanti edifici e/o monumenti è ammessa solo la tecnica di illuminazione radente dall alto con lampade di cui al punto 2.a. È prevista deroga solo per soggetti di particolare pregio architettonico nel quale caso i fasci di luce dovranno rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore da illuminare. 3.g - Gli impianti di cui al punto 3.b non potranno superare l intensità luminosa massima di 0 candele per lumen a 90 ed oltre; sono ammesse 30 candele per 1000 lumen a 90 e oltre. 3.h - È vietato installare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l alto quali giostre luminose, ecc. 3i - Le insegne luminose di tipo commerciale, isolate e senza comando manuale dovranno essere dotate di dispositivi atti a spengerle alla mezzanotte. Comunque tutte le insegne luminose commerciali della città dovranno essere spente alla mezzanotte. Fanno eccezione le insegne dedicate a: indicazioni stradali, ordine pubblico, servizi pubblici e privati tipo ferrovie, porto, religiose ecc.

ART. 4 - Regime autorizzativo. Per la realizzazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti di cui agli artt. 2 e 3, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare all Ufficio Tecnico del Comune di Civitavecchia apposito progetto, redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico, dal quale deve risultare la rispondenza dell impianto ai requisiti del presente regolamento. In sede di rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie, l Ufficio Tecnico dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti d illuminazione esterna e di eventuali insegne pubblicitarie previsti nei progetti con gli stessi vincoli. Al termine dei lavori, l impresa installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita comunicazione da far pervenire all Ufficio Tecnico competente entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46. ART. 5 - Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso. Per la migliore conversione degli impianti il Comune e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza tecnica fornita gratuitamente dalla Direzione dell Associazione Astrofili Monti della Tolfa nonché dalla Commissione Inquinamento Luminoso, dell Unione Astrofili Italiani e dalla Società Astronomica Italiana. In particolare, l Associazione Astrofili Monti della Tolfa provvede: - al controllo dell inquinamento luminoso della città ed in particolare della zona di rispetto di cui all art. 1 ed all individuazione delle sorgenti luminose ivi installate non rispondenti ai criteri indicati; - alla comunicazione all Ufficio Tecnico ed al Comando Polizia Municipale di eventuali anomalie riscontrate. Il controllo dell applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato al Corpo di Polizia Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell Ufficio Tecnico comunale o dell Associazione Astrofili Monti della Tolfa. Il Comune, anche di concerto con l'associazione Astrofili Monti della Tolfa e/o con altri Enti, potrà organizzare campagne promozionali per la reale ed effettiva applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento; in ogni caso saranno emesse apposite ordinanze per favorire il concreto rispetto di quanto previsto dallo stesso anche in relazione a nuove esigenze manifestatesi. ART. 6 - Sanzioni e disposizioni finali Chiunque, nella zona di rispetto di cui all art. 1 tutelata dal presente Regolamento, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati nell art. 2 o qualora non modifichi gli stessi nei termini indicati incorre nella sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati nell art. 3 incorre nella sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal Comune di Civitavecchia per l adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente Regolamento. Entro un mese dall approvazione del presente Regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute opportune.