Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore G.Cultrera Consigliere relatore dott. Pino Zingale Consigliere dott. Valter Del Rosario Consigliere dott. Giuseppa Cernigliaro I Referendario ha pronunciato la seguente Sentenza n. 303/A/2013 nel giudizio di appello in materia di pensione civile iscritto al n. 4511/AC del registro di segreteria promosso ad istanza dell Avvocatura dello Stato di Palermo nell interesse della Presidenza della Regione siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia, per la riforma della sentenza n.3206 del 15 novembre 2012, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, contro R. P., rappresentata e difesa dall avv. Isabella Casales Mangano. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Uditi alla pubblica udienza del 22 ottobre 2013 il relatore, consigliere Salvatore G.Cultrera, e l avv. Isabella Casales Mangano. Fatto Con la sentenza n.3206 del 15 novembre 2012 il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti ha rigettato la domanda della signora
2 R. P., pensionata regionale in quiescenza dall 1 agosto 2007, volta ad ottenere la perequazione automatica della pensione secondo il disposto dell art.36 della legge regionale n.6 del 1997, mentre ha accolto parzialmente la domanda con la quale è stata richiesta la non applicazione dell art.1, comma 19, della legge statale n.247/2007 fermo restando che per l anno 2008 la perequazione della pensione della ricorrente dovesse avvenire secondo il disposto dell art.69, comma 1, della legge statale n.388/2000. Ha proposto appello l Avvocatura distrettuale dello Stato, nell interesse della Presidenza della Regione siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia, che ha censurato l anzidetta sentenza sostenendo l applicabilità in ambito regionale siciliano dell art.1, comma 19, della legge statale n.247/2007 in cui è sancito che nessun importo è dovuto per rivalutazione automatica nell anno 2008 per le pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS - che sarebbe da ritenere norma di principio fondamentale in quanto direttamente connessa con l interesse generale alla tenuta complessiva del sistema previdenziale ; inoltre,nella sentenza de qua erroneamente non sarebbe stato considerato che la predetta disposizione di legge viene ad inserirsi in un quadro normativo regionale siciliano profondamente mutato rispetto a quello che si contrapponeva alla previsione di cui all art.59, comma 13, della legge statale n.449 del 1997; a tal fine rileva che il legislatore regionale ha definitivamente optato, con la legge regionale n.10 del 2000, e con la successiva legge n.21 del 2003, per un definitivo aggancio nell ambito regionale alla normativa del settore pensionistico dei dipendenti statali; la norma con-
3 tenuta nell art.1, comma 19, della legge statale n.247/2007 rientrerebbe nel quadro organico delle norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l equità e la crescita sostenibile e, in tale contesto, introduce sì una misura temporanea di contenimento della spesa previdenziale ma che è, comunque, finalizzata alla tenuta del complessivo sistema previdenziale; d altra parte le SS.RR. della Corte dei conti (v. sentenza n.2/2010qm ) avrebbero confermato, relativamente ai pensionati della Regione siciliana, la natura concorrente della potestà legislativa regionale in materia previdenziale che trova un limite nei principi generali e negli interessi di ordine generale individuati dal legislatore statale. Conclusivamente, l appellante chiede, in riforma della sentenza gravata, che sia escluso il diritto dell appellata al riconoscimento per l anno 2008 ( sia pure nelle forme previste dall art.69, comma 1, della legge 388 del 2000) alla perequazione stante la piena operatività in ambito regionale dell art.1, comma 19, della legge n.247 del 2007. Si è costituita l appellata signora R. P. con memoria depositata il 3 ottobre 2013 nella quale osserva che l art.1, comma 19, della legge 247 del 2007 sia da qualificarsi alla stregua di norma temporanea e transitoria non caratterizzata da quella incisiva innovatività tale da imporsi quale principio generale; sotto tale aspetto non potrebbe incidere sulla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana nella materia pensionistica che riguarda i propri dipendenti, per cui non potrebbe trovare applicazione in ambito regionale. Alla pubblica udienza la difesa dell appellata ha insistito nelle con-
4 clusioni di cui alla memoria versata in atti. Diritto L oggetto del contendere all esame di questa Sezione, in base al contenuto dell appello di cui alle premesse, sarebbe da circoscrivere all applicabilità nel caso dell appellata, pensionata regionale collocata in quiescenza dall 1 agosto 2007, dell art.1, comma 19, della legge statale n.247/2007, ai sensi del quale nessun importo è dovuto per perequazione automatica sulle pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS, in cui sarebbero da comprendere anche le pensioni degli ex dipendenti della Regione siciliana superiori a tale importo. Anzitutto occorre precisare che l appellata pensionata, conformemente a quanto risulta dagli atti, non ha dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di essere titolare di trattamento pensionistico diretto superiore a otto volte il trattamento pensionistico minimo INPS, ma soltanto di essere titolare di trattamento pensionistico diretto, decorrente dall 1 agosto 2007, di importo superiore a cinque volte il trattamento pensionistico minimo INPS, per cui deve dedursi che il quantum di perequazione ad essa spettante non potrebbe che essere quello disciplinato dall art.69, comma,1 della legge n.388 del 2000 lett.c) tuttora in vigore, in cui è stabilito che la perequazione pensionistica è erogata nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. In disparte le suesposte precisazioni, il Collegio osserva che, per il vero, l appellata nel ricorso di primo grado ha soltanto chiesto di ave-
5 re attribuito sul trattamento di quiescenza di cui gode la perequazione automatica con effetto dall 1 gennaio 2008 secondo le disposizioni di cui all art.36 della legge regionale n. 6 del 2007 contestando in toto l applicazione ai pensionati regionali della normativa statale sulla perequazione automatica avente effetti a decorrere dal gennaio 2001, vale a dire sia l art.69, comma,1 della legge n.388 del 2000, che l art.1, comma 19, della legge statale n.247/2007 che, appunto, vieta nell anno 2008 per le pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS l erogazione di alcun importo per rivalutazione automatica. Sulla vicenda giurisprudenziale lunga e tormentata della perequazione pensionistica del personale in pensione della Regione siciliana a partire dall 1 gennaio 1998 ( data di entrata in vigore del citato art.36 della legge regionale n.6 del 1997) questa Sezione è pervenuta ad un orientamento ormai consolidato di adesione alle pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei conti di cui alle sentenze di merito n.5/2008/qm e n.2/2010/qm, con le quali sono state fissate le regole di diritto applicabili alla vicenda della perequazione pensionistica dei dipendenti della Regione siciliana in base alla enucleazione di due fondamentali postulati: 1- l art.69, comma 1, della legge n.388/2000, avente effetto dall 1 gennaio 2001, contiene una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica per cui va applicato anche ai pensionati ex dipendenti della Regione siciliana con esclusione di ogni applicazione dell art.36 della legge regionale n.6/1997 ; 2 la disciplina del trattamento pensionistico dei dipendenti della Regione siciliana non rientra nella competenza legislativa esclusiva di cui all art.14, lettera q) dello Statuto di autonomia, bensì nella compe-
6 tenza legislativa concorrente di cui all art.17, lettera f) dello Statuto medesimo, che, come tale, trova un limite nei principi generali e negli interessi di ordine generale individuati dal legislatore statale. Detti principi sono stati correttamente valorizzati nell appello dell Avvocatura dello Stato che, altresì, in ordine all art.1, comma 19, della legge statale n.247 del 2007 - che concerne la perequazione pensionistica relativa all anno 2008 disponendo che nessun importo a titolo di perequazione è dovuto per rivalutazione automatica a fini perequativi per le pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS ha messo in evidenza che quest ultima norma statale si innesta in un contesto normativo regionale totalmente diverso rispetto a quello delineato dalla legge regionale n.2/1962 e dalla legge regionale n.6/1997 avendo il legislatore regionale definitivamente optato con la legge regionale n.10/2000 e con la legge regionale n.21/2003 per un definitivo aggancio alla normativa statale che disciplina l ordinamento pensionistico dei dipendenti statali comprese, logicamente, le norme relative alla perequazione automatica delle pensioni dello stesso personale; nell art. 39, comma 6, della predetta legge regionale n.10/2000 è previsto, infatti, che il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi, comunque, i diritti quesiti. Ciò posto,in base a tale nuovo quadro di riferimento normativo, si rivela sterile la questione, fatta propria dal giudice di primo grado, dell applicabilità ai pensionati regionali per l anno 2008 del ripetuto art.1, comma 19, della legge statale 247/2007 non avendo alcuna rilevanza la problematica afferente il presunto carattere temporaneo
7 di tale noma, dovendo la stessa essere comunque applicata anche ai pensionati regionali che abbiano un trattamento pensionistico di importo superiore ad otto volte il minimo INPS. In base ai suesposti profili, l appello dell Avvocatura dello Stato nell interesse della Presidenza della Regione siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia si ritiene fondato per cui va accolto. La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. La Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, Accoglie l appello con conseguente riforma della sentenza impugnata. Spese compensate. Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013. L estensore F.to ( Salvatore.G.Cultrera) Il Presidente F.to (Salvatore Cilia) Depositata nei modi di legge Palermo, lì 04/11/2013 Il direttore della cancelleria F.to (dott. Nicola Daidone)