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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Provincia di Genova Direzione Ambiente Energia Segreteria Tecnica A.T.O. Conferenza dei Sindaci del 17 dicembre 2008 ESTRATTO dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 17 dicembre 2008 Decisione N. 10 OGGETTO: Proroga delle Autorizzazioni ex articolo 115, comma 14 D.Lgs 267/2000 L anno duemilaotto, addì 17 del mese di dicembre, alle ore 9.30 in Genova, presso la sala Rappresentanza del Comune di Genova, Via Garibaldi 9, Genova, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all ordine del giorno. Presiede l Assessore all Ambiente della Provincia di Genova, Dott. Paolo Perfigli. Fatto l appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 58) sia in termini di rappresentanza (abitanti pari al 98,63% della popolazione dell Ambito), come risulta dalla sottostante tabella: Ente PRESENTE ASSENTE Comune di Arenzano Comune di Avegno Comune di Bargagli Comune di Bogliasco Comune di Borzonasca Comune di Busalla Comune di Camogli Comune di Campo Ligure Comune di Campomorone Comune di Carasco Comune di Casarza Ligure Comune di Casella Comune di Castiglione Chiavarese Comune di Ceranesi Comune di Chiavari Comune di Cicagna Comune di Cogoleto Comune di Cogorno Comune di Coreglia Ligure Comune di Crocefieschi Comune di Davagna Comune di Fascia Comune di Favale di Malvaro Comune di Fontanigorda 1

Ente PRESENTE ASSENTE Comune di Genova Comune di Gorreto Comune di Isola del Cantone Comune di Lavagna Comune di Leivi Comune di Lorsica Comune di Lumarzo Comune di Masone Comune di Mele Comune di Mezzanego Comune di Mignanego Comune di Moconesi Comune di Moneglia Comune di Montebruno Comune di Montoggio Comune di Ne Comune di Neirone Comune di Orero Comune di Pieve Ligure Comune di Portofino Comune di Propata Comune di Rapallo Comune di Recco Comune di Rezzoaglio Comune di Ronco Scrivia Comune di Rondanina Comune di Rossiglione Comune di Rovegno Comune di S. Colombano Certenoli Comune di S. Margherita Ligure Comune di S. Olcese Comune di S. Stefano d Aveto Comune di Savignone Comune di Serra Riccò Comune di Sestri Levante Comune di Sori Comune di Tiglieto Comune di Torriglia Comune di Tribogna Comune di Uscio Comune di Valbrevenna Comune di Vobbia Comune di Zoagli Totale n. 58 9 Totale abitanti n. 866.095 11.987 E inoltre presente l Avv. Roberto Giovanetti, Direttore della Direzione Ambiente Energia della Provincia di Genova. Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell Ufficio Segreteria Tecnica A.T.O. della Provincia di Genova. La Conferenza 2

Richiamato l art. 113, comma 14 del D. Lgs. 267/2000, in forza del quale, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.. Ricordato che con decisione n. 8 del 13 giugno 2003, questa Conferenza aveva, tra l altro, espresso una preventiva valutazione favorevole, in ordine alle richieste di autorizzazione, formulate dall Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. e dall Acquedotto Nicolay S.p.A. in base all allora art. 35, 1 comma, punto 14 della L. 448/2001, subordinandola alla verifica dei contenuti degli adottandi provvedimenti di autorizzazione, anche per quanto concerne i termini temporali delle autorizzazioni stesse, dei contenuti del contratto di servizio (previsto dall art. 35 l. 448/2001), anche con riferimento ai rapporti tra le Società autorizzate ed A.M.G.A. S.p.A., e della relativa sottoscrizione da parte delle Società richiedenti, dando mandato al Comitato Consultivo per gli adempimenti di cui sopra, e aveva deliberato di sottoporre gli adottandi provvedimenti di autorizzazione ed il contratto di servizio alla definitiva approvazione della Conferenza entro e non oltre il successivo 31 luglio. Ricordato che con decisione del 28 luglio 2003 questa Conferenza aveva stabilito, fra l altro, di prorogare il termine del 31 luglio 2003, previsto dalla decisione n. 8, per l adozione dei provvedimenti di autorizzazione e del contratto di servizio, al 31 dicembre 2003, termine già fissato per l approvazione della Convenzione con il gestore transitorio da parte della Conferenza; Ricordato che, successivamente a tali decisioni, l Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. e l Acquedotto Nicolay S.p.A, in data 31 ottobre 2003, presentavano la suddetta documentazione, dal cui esame era emerso quanto segue: a) che entrambe le società avevano presentato dichiarazioni con le quali attestavano che tutti gli impianti di captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo, sollevamento e distribuzione, utilizzati per la gestione del Servizio Idrico Integrato o segmenti di esso nel Comune di Genova e zone limitrofe erano stati costruiti con propria disponibilità ed erano di proprietà delle società stesse; b) le Società, nell esercizio del servizio, rispettavano gli standards del servizio svolto posti a confronto con le caratteristiche di qualità previste dallo schema della carta dei servizi, tranne minimi scostamenti (riattivazione e cessazione fornitura, allaccio a pubblica fognatura, attesa agli sportelli), per i quali le società si dichiaravano disponibili ad un futuro adeguamento; c) il programma degli investimenti era ritenuto sufficientemente valido in relazione alle disposizioni legislative concernenti i livelli minimi di servizio, la riduzione delle perdite, la potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano, le azioni di manutenzione; Ricordato che con delibera n. 17 del 22 dicembre 2003 questa Conferenza aveva preso atto delle risultanze dell esame della documentazione di cui sopra e aveva autorizzato le Società Acquedotto Nicolay S.p.A. e Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A., ai sensi dell art. 113, comma 14 T.U.E.L., a gestire il segmento acquedottistico consistente nelle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali relative a captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo, sollevamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, sino al 31 dicembre 2008. Considerato che questa Conferenza, con decisione n. 5 del 22 maggio 2006 ha preso atto che A.M.G.A. S.p.A. attraverso la controllata Genova Acque S.p.A., ha acquisito la maggioranza del capitale di Acqua Italia S.p.A., a sua volta controllante diretta di Acquedotto De Ferrari - Galliera S.p.A. ed indiretta (tramite De Ferrari - Galliera S.p.A.) di Acquedotto Nicolay S.p.A. e che tramite successiva offerta pubblica di acquisto (O.P.A.) sulle azioni ordinarie di Acquedotto De Ferrari - Galliera S.p.A., Genova Acque S.p.A. ha acquisito una ulteriore partecipazione nelle due società, ed ha preso atto che A.M.G.A. S.p.A. ha comunicato di voler procedere alla fusione di Genova Acque S.p.A., Acqua Italia S.p.A., Acquedotto De Ferrari - Galliera S.p.A. ed Acquedotto Nicolay S.p.A., come deliberato dai Consigli di Amministrazione delle stesse in data 21 dicembre 2005, in una unica società denominata Mediterranea delle Acque S.p.A.. Considerato che in data 7 giugno 2006 la Società Genova Acque S.p.A. si è, dunque, fusa per 3

incorporazione nella Società Acquedotto Nicolay S.p.A. insieme alle Società De Ferrari Galliera S.p.A. ed Acqua Italia S.p.A., e per effetto di tale fusione la Società ha assunto la denominazione Società Mediterranea delle Acque S.p.A., siccome risulta dall atto del notaio Andrea Fusaro in data 30 maggio 2006, rep. n. 31848. Considerato che, conseguentemente, la Società Mediterranea delle Acque S.p.A. è subentrata alla Società Genova Acque S.p.A. in forza di quanto previsto dall art. 2504 bis del c.c. in tutti rapporti attivi e passivi delle società fuse, e quindi anche nelle autorizzazioni precedentemente in capo agli Acquedotti De Ferrari Galliera e Nicolay, e che in particolare, l art. 2 dell atto di fusione ha stabilito espressamente che: La Società Mediterranea delle acque S.p.A. (già Acquedotto Nicolay S.p.A.) subentrando in tutto il patrimonio attivo e passivo della società Genova Acque Società di servizi idrici per azioni, Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. ed Acqua Italia S.p.A., assume rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni, ed a proprio carico le passività, obblighi ed impegni, sostituendo le incorporate in tutti i contratti, convenzioni, concessioni, autorizzazioni e licenze ad esse riferibili, nulla escluso od eccettuato. Considerato che per tutto il tempo della gestione autorizzata, sia prima della fusione che successivamente ad essa, i gestori autorizzati hanno esplicato la propria attività nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto di servizio e in osservanza delle disposizioni impartite da questa Conferenza con le citate determinazioni; Considerato che in data 12 dicembre 2008 la società sorta per effetto della fusione delle due società autorizzate, e cioè la società Mediterranea delle Acque S.p.A., ha richiesto -essendone ormai prossima la scadenza- la proroga dell autorizzazione ex art. 113 comma 14 D.lgs. 267/2000, concessa con la sopra ricordata decisione n. 17/2003, a tempo indeterminato, salvo revoca qualora venissero meno i requisiti previsti dalla normativa vigente ; Ritenuta l opportunità di concedere la proroga richiesta, peraltro collegando la durata della proroga stessa alla durata dell affidamento, del Servizio Idrico Integrato al gestore (durata che è in corso di determinazione, come da decisione assunta in data odierna), salvo revoca nel caso in cui venissero meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e/o il livello degli investimenti originariamente previsti dalle società acquedottistiche private, ovvero intervenisse revoca, decadenza o cessazione dell affidamento all attuale gestore del Servizio Idrico Integrato; Uditi gli interventi: A favore: n. 58 Comuni per un totale di abitanti pari al 98,63% della popolazione dell Ambito; Contrari: nessuno ; Astenuti: nessuno ; Allontanatisi prima della votazione: nessuno ; ESPRIME La seguente decisione: - di accordare alla Società Mediterranea delle Acque la proroga dell autorizzazione, ex art. 113, comma 14, d. lgs. 267/2000, già rilasciata alle Società Acquedotto Nicolay e Acquedotto De Ferrari Galliera per la durata corrispondente a quella dell affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, salvo revoca nel caso in cui venissero meno i requisiti previsti dalla normativa 4

vigente e/o il livello degli investimenti originariamente previsti dalle società acquedottistiche private, ovvero intervenisse revoca, decadenza o cessazione dell affidamento all attuale gestore del Servizio Idrico Integrato; - di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito provvedimento dell'amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione. Il Segretario verbalizzante (Dott. Paolo Giampaolo) M:\SEGRETERIA ATO ACQUA E RIFIUTI\SEGRETERIA GALLI\AUTORITA' D'AMBITO\Decisioni\Anno 2008\Dicembre 2008\Decisione n. 10 - autorizzazioni ex acquedotti privati - modifiche.doc 5