CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA



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TESTO EMENDATO CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA (Lìbero Consorzio di Trapani) REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI CIMITERIALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12=_ del MM/ZO^Ì^

Art. 1 DEFINIZIONE Il presente Regolamento comunale è diretto a disciplinare le operazioni ed i servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e trattamento delle salme o parti di esse, ed in genere tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita ed alla custodia delle salme. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell'azienda Sanitaria Locale. Art.2 AMBITO DI APPUCAZIONE Per attività inerenti i servizi cimiteriali si debbono intendere tutte le operazioni come la movimentazione di cadaveri, riduzione in resti mortali, ossa, ceneri o, ancora, lo scavo e copertura di una fossa, la tumulazione del feretro o della cassetta ossario, la traslazione di feretri, le esumazioni e le estumulazioni, le inumazioni e le prestazioni cimiteriali manutentive in genere nelle tombe gentilizie. Le operazioni e servizi cimiteriali disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti al pagamento delle rispettive tariffe determinate con atto della Giunta Municipale ed in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 9). Art.3 INUMAZIONI Le sepolture per inumazione si eseguono in campo comune: Le inumazioni previste in concessione per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate d'ufficio gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni e/o estumulazioni. Ogni sepoltura è eseguita a norma dell'articolo 70 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Nelle tombe in concessione può essere inumato un solo feretro; è permessa l'inumazione di cassettine ossario e urne cinerarie. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse dovrà farsi dall'estremità di un riquadro e successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità. Ogni fossa nei campi comuni sarà contraddistinta da una targhetta resistente agli agenti atmosferici, riportante i dati identificativi del deceduto (nome-cognome- data di nascita e morte). La concessione decennale può essere revocata dal Sindaco con proprio provvedimento per esigenze di pubblico interesse o qualora venga disposta ima nuova e diversa sistemazione nel campo. Art.4 TUMULAZIONI Per tumulazione s'intende il servizio cimiteriale di sepoltura della salma in loculi, cappelle o tombe private in concessione o loculi comunali, nonché della raccolta e collocazione in

opere murarie dei resti mortali in cassette ossario o urne cinerarie. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si rinvia agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Ad avvenuta tumulazione, qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o esalazioni maleodoranti dai manufatti tombali, i concessionari, o loro eredi, dovranno provvedere al tempestivo intervento di riparazione; in caso di inerzia prowederà direttamente l'amministrazione con addebito di spese in capo ai concessionari o loro eredi. Art.5 ESUMAZIONI Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le esumazioni ordinarie sono eseguite allo scadere del decennio dall'inumazione. All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzati saranno raccolte e collocate nell'ossario comune, oppure [le salme non decomposte verranno risistemate nella medesima fossa di prima inumazione], su richiesta dei congiunti, potranno essere tumulati in loculi ossari o, diversamente, cremati. Le esimiazioni ordinarie possono essere svolte in ogni mese dell'anno, con preferenza da gennaio a giugno e sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento; prima dello scadere dei termini previsti per l'esumazione disposta d'ufficio, i congiiinti o aventi titolo potranno inoltrare richiesta al servizio comunale competente per l'esumazione ordinaria dei resti mortali, per la cremazione o il trasferimento in altra sepoltura in cappella o tomba in concessione a privati. Le esumazioni straordinarie si eseguono indipendentemente dal tempo del seppellimento, previo ordine del Sindaco, in caso di necessità di trasferire salme in altre sepolture o per la cremazione, ovvero su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, e in presenza della competente autorità sanitaria. Nei casi di soggetti deceduti per malattie infettive, l'esumazione straordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi almeno due anni dal decesso a condizione che il competente servizio ASP dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica. Le esumazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 non possono effettuarsi nel periodo da maggio a settembre, salvo i casi disposti dall'autorità giudiziaria. Art.6 ESTUMULAZIONI Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza o decadenza della concessione; nell'ipotesi della salma non completamente mineralizzata, la stessa verrà inumata per il tempo occorrente (minimo 5 anni) in campo comune, o se completamente mineralizzata, si procederà alla riduzione in resti mortali con couocazione in cellette ossario o alla cremazione. Non è ammessa l'estumulazione ordinaria di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la tumulazione, nella medesima sepoltura, di un altro defunto. Se allo scadere della concessione non risulta alcuna istanza di collocazione dei resti mortali o non si è provveduto al versamento della tariffa, verrà disposta la collocazione nell'ossario comune in forma indistinta.

Le estumulazioni straordinarie vengono eseguite prima della scadenza o alla scadenza della concessione per il trasferimento della salma ad altra sepoltura in tomba o cappella privata o altro cimitero, su istanza dei familiari o aventi titolo, o in altro caso su disposizione dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia. Le estumvdazioni vengono eseguite alla presenza della competente autorità del Servizio di Igiene pubblica dell'asf. Art.7 ULTERIORI SERVIZI E PRESTAZIONI CIMITERL^U tumulazioni di feretro in loculi fuori terra; tumulazioni di feretro in cripte, in loculi ipogeici o comunque interrati; tumulazioni di feretro in campo comune quando esplicitamente richiesto e non dovuto per motivi economici; estumulazioni da loculi fuori terra; estumulazioni da loculi in cripta, ipogeici o comimque interrati; riduzione di resti mortali in cassettina; tumulazioni di cassettine di resti mortali; tumulazioni di urne cinerarie; estumulazioni di cassettine di resti mortali; estumulazioni di urne cinerarie; invunazione feto quando richiesto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale; inumazione nato morto quando richiesto dalla A.U.S.L.; inumazione pezzo anatomico quando richiesto dalla A.U.S.L;; smaltimento legno di feretro; smaltimento zinco di feretro; smaltimento resti dei tessuti presenti all'interno dei feretri. Art. 8 SERVIZI GRATUITI Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge [L. n 26/2001 e sm.i. ] e indicativamente di seguito elencati: a) l'uso dei locali cimiteriali adibita a deposito su disposizione dell'autorità giudiziaria; il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute per qualsiasi causa in luogo pubblico quando si tratti di salma di persona sconosciuta, abbandonata o indigente. Indigente è colui che appartiene a famiglia bisognosa così come dichiarato dagli uffici comunali preposti; b) la deposizione delle ossa o delle ceneri nell'ossario-cinerario comune; c) le inumazioni, le esumazioni, le estumulazioni ordinarie e le cremazioni, quando si tratti di cadavere di persona sconosciuta, per le salme di persone prive di familiari o indigente cioè appartenente a famiglia bisognosa come definita al punto a), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituti che intendano occuparsene; d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune dei resti mortali prodotti a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal campo comime;

Art.9 AUTORIZZAZIONI Le operazioni cimiteriali di cvd agli articoli precedenti sono soggette alle autorizzazioni amministrative del competente Servizio comimale, previa istanza dei congiunti o aventi titolo, e dietro versamento in favore dell'ente delle tariffe, vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, che vengono stabihte con deliberazione di Giimta municipale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. Art.lO ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERL^LI L'Amministrazione Comunale per la gestione delle operazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti, può utilizzare del personale comunale incaricato ovvero, non disponendo delle necessarie risorse lunane e strumentali, può affidare a ditte private, almeno due, munite dei requisiti richiesti per la relativa iscrizione in un apposito albo comunale ed iscritta alla CC.II.AA. nella categoria ".per attività coincidente con quella digestione dei servizi cimiteriali", mantenendo in capo al Servizio comunale competente le attività di controllo e di verifica. Art.ll RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento comimale, si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 " Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i.