REGOLAMENTO ELETTORALE



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FONDO PENSIONE AGRIFONDO Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli Operai agricoli e florovivaisti e per i Quadri e gli Impiegati agricoli Iscritto al n. 157 dell Albo Fondi Pensione I Sezione Fondi pensione negoziali Fondo Pensione AGRIFONDO Sede legale: Via Flavia, 3 00187 Roma c/o Fondazione ENPAIA Viale Beethoven 48 00144 Roma call center 800.010270 800.313231 fax 06 5926295

VERBALE DI ACCORDO PER L ADOZIONE DEL DEL FONDO PENSIONE AGRIFONDO L anno 2009, il giorno 18 del mese di febbraio, in Roma TRA Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana Confagricoltura Confederazione Italiana Coldiretti Confederazione Italiana Agricoltori CIA E Flai CGIL Fai CISL Uila UIL Confederdia Visti: 1) l accordo istitutivo del Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli - AGRIFONDO del 14 dicembre 2006 sottoscritto dalle presenti parti istitutive; 2) il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari ; 3) la direttiva 28 aprile 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari attuativa della delega di cui all articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 ; 4) la Deliberazione 28 giugno 2006 della Covip recante Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ; 2

5) il D.M. 21 novembre 1996, n. 703 Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi ; 6) il D.M. 15 maggio 2007, n. 79, Regolamento recante norme per l individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Premesso che ai sensi dell articolo 15, comma 1, dello Statuto del Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli AGRIFONDO, l Assemblea dei Delegati è costituita sulla base di quanto previsto dal regolamento elettorale adottato dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva di cui all articolo 1, comma 1, dello Statuto del predetto fondo pensione, quale parte integrante della medesima fonte istitutiva SI CONVIENE di adottare il seguente Regolamento elettorale, disciplinante le modalità e procedure per la costituzione dei componenti dell Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione AGRIFONDO. Confederazione Generale dell Agricoltura Confederazione Italiana Confederazione Italiana Italiana Confagricoltura Coldiretti Agricoltori CIA Flai CGIL Fai CISL Uila UIL Confederdia 3

DEL FONDO PENSIONE AGRIFONDO * * * Articolo 1 - Indizione delle Elezioni 1. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'assemblea dei delegati del Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli AGRIFONDO (di seguito, AGRIFONDO o Fondo o Fondo Pensione ), sono indette dal Consiglio d'amministrazione le elezioni per la costituzione dell'assemblea dei delegati (di seguito Assemblea ). 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare, nei dieci giorni successivi, anche per via telematica, le Organizzazioni Datoriali e Sindacali stipulanti l'accordo Istitutivo del Fondo Pensione del 14 dicembre 2006 (di seguito Accordo Istitutivo ), nonché i lavoratori iscritti al Fondo, mediante avviso da affiggere nelle bacheche sindacali delle unità produttive delle imprese associate al Fondo e, per i pensionati, attraverso idonea comunicazione. 3. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda ad avviare la procedura elettorale nei termini di cui al comma 1, le Organizzazioni Datoriali e Sindacali stipulanti l Accordo Istitutivo del Fondo provvedono in sostituzione nei successivi quindici giorni. Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo 1. I rappresentanti dei lavoratori all interno dell Assemblea dei delegati sono eletti a suffragio universale e diretto con voto libero e segreto. A tal fine, hanno diritto al voto e sono altresì eleggibili tutti i lavoratori associati al Fondo che risultino iscritti nell ultimo giorno del mese precedente la data di indizione delle elezioni. 2. I rappresentanti dei datori di lavoro all interno dell Assemblea dei delegati sono nominati dalle Organizzazioni Datoriali stipulanti l Accordo Istitutivo entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti in rappresentanza dei lavoratori, con comunicazione scritta da inviare al Presidente del Fondo. Articolo 3 - Liste elettorali dei rappresentanti dei lavoratori 4

1. Concorrono alle elezioni: le liste sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l Accordo Istitutivo; le liste sottoscritte da almeno il 20% dei lavoratori associati facenti parte dell elettorato attivo, purché dipendenti da almeno cinque imprese associate al Fondo la cui sede legale sia localizzata in almeno cinque Regioni della Repubblica Italiana. 2. Le liste devono contenere l indicazione dei sottoscrittori ed i nominativi dei candidati proposti, con accanto il nome dell impresa da cui dipendono, la data di nascita e la qualifica contrattuale. In relazione ad ogni candidato proposto devono essere, altresì, indicati almeno tre nominativi di candidati supplenti, con evidenza del nome dell impresa da cui dipendono, della data di nascita e della relativa qualifica contrattuale. I medesimi candidati supplenti possono essere associati a più candidati proposti e subentreranno nella carica qualora il rispettivo candidato eletto venga a cessare dalla carica per decadenza, per morte o impedimento fisico, per dimissioni dalla carica o per incompatibilità, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 7, comma 2. 3. Ciascuna lista sarà composta da un numero di 30 candidati. I candidati non possono essere presenti in più di una lista. 4. Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale, disciplinata al successivo articolo 5, almeno tre mesi prima del giorno previsto per le elezioni. Le liste sono pubblicate sul sito internet del Fondo e trasmesse alle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti l Accordo Istitutivo almeno venti giorni prima della predetta data. Articolo 4 - Commissione elettorale 1. Nell ambito del provvedimento di indizione delle elezioni il Presidente del Fondo insedia, entro i venti giorni successivi, la Commissione elettorale. Viene designato, per far parte della Commissione elettorale, un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante l Accordo Istitutivo. 2. I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale. 3. La Commissione elettorale individua al suo interno un Presidente. 4. Il Presidente di Agrifondo provvede, nel breve termine, a consegnare al Presidente della Commissione elettorale l'elenco nominativo dei lavoratori iscritti con diritto di voto, con evidenza dell impresa da cui dipendono, nonché l elenco nominativo delle imprese associate ad AGRIFONDO. 5

5. La Commissione elettorale ha la funzione di coordinare le procedure elettorali e svolgere le operazioni che ad essa fanno capo. A tal fine, la Commissione elettorale assolve ai seguenti compiti: a. fissa la data entro cui va esercitato il diritto di voto; b. verifica la validità delle liste presentate e, sulla base delle liste valide, predispone le schede elettorali per i delegati dei lavoratori, che devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione elettorale; c. almeno un mese prima della data fissata per le elezioni, la Commissione elettorale trasmette ad ogni impresa associata gli elenchi dei lavoratori associati dipendenti dell impresa medesima aventi diritto al voto, unitamente ad un congruo numero di schede elettorali e le relative istruzioni per le votazioni; d. la Commissione elettorale annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa associata; e. almeno un mese prima della data fissata per le elezioni, trasmette alle imprese associate e al Fondo le liste dei candidati per l elezione nell Assemblea, da affiggere nelle bacheche sindacali delle unità produttive delle imprese associate ovvero in altri luoghi visibili ed accessibili, almeno nei venti giorni precedenti l inizio delle elezioni; f. la Commissione elettorale adotterà le modalità ritenute più opportune per garantire la segretezza del voto; g. ciascuna impresa associata effettuerà la raccolta delle schede elettorali ricevute dai lavoratori associati e trasmetterà le medesime alla Commissione elettorale, utilizzando un unico plico debitamente sigillato sul quale, oltre all indirizzo della sede operativa del Fondo, sia stata apposta la dicitura AGRIFONDO ELEZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI ; h. conclusa l acquisizione delle schede, entro i trenta giorni successivi alla data delle elezioni, la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede pervenute, assicurando il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali; i. la Commissione elettorale redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati della lista eletta, indicando il numero dei voti conseguiti; j. la Commissione elettorale, esamina e risolve in unica istanza le eventuali contestazioni rivenienti da ricorsi, che si intendono validi purché presentati entro i tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni. 6. La Commissione elettorale conclude i lavori con la proclamazione dei risultati e con la comunicazione dei medesimi al Presidente del Fondo, agli eletti e alle Organizzazioni Datoriali e Sindacali stipulanti l Accordo Istitutivo. La Commissione elettorale resta, comunque, operativa qualora vengano presentate contestazioni avverso l avvenuta elezione, secondo quanto previsto al comma precedente, lett. j.. Articolo 5 Modalità di votazione per i delegati dei lavoratori 6

1. Il lavoratore associato esprime il proprio voto mediante apposizione di segno nel riquadro relativo alla lista. 2. Le schede votate vanno consegnate dal lavoratore all impresa di appartenenza, che provvederà tempestivamente ad inviarle, racchiuse in un unico plico debitamente sigillato sul quale, oltre all indirizzo della sede operativa del Fondo, sia stata apposta la dicitura AGRIFONDO ELEZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI. 3. Sono da ritenersi valide le schede pervenute entro il ventesimo giorno successivo alla data di esercizio del diritto di voto. Articolo 6 Caratteristiche delle schede elettorali, scrutinio e proclamazione dei risultati 1. Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista, anche nel caso di segno posto a lato dei nominativi dei candidati riportati nella medesima lista. 2. Il voto non è valido qualora la scheda: a. non sia predisposta dalla Commissione elettorale; b. presenti segni o scritte non attinenti all esercizio del voto; c. non rechi alcun segno (ovvero la scheda sia bianca); d. riporti contrassegni su più liste; e. riporti contrassegni sul voto di lista e su candidati di altra lista diversa. 3. Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione elettorale dichiara eletti i candidati della lista che abbia riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui lo stesso maggior numero di voti venga conseguito da due o più liste, la Commissione elettorale dichiara eletti i candidati della lista presentata prima. Articolo 7 Sostituzione dei candidati eletti 1. Qualora un Delegato dell Assemblea in rappresentanza dei datori di lavoro venga a cessare per decadenza, per morte o impedimento fisico, per dimissioni dalla carica o incompatibilità, le Organizzazioni Datoriali stipulanti l Accordo Istitutivo, nei trenta giorni successivi, provvederanno a nominare un sostituto dandone comunicazione al Presidente del Fondo. 2. Qualora un Delegato dell Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati venga a cessare dalla carica per decadenza, per morte o impedimento fisico, per dimissioni dalla carica o incompatibilità, viene sostituito dal primo dei candidati supplenti associato, nell ambito della relativa lista elettorale, al Delegato che cessa dalla carica. 7

Articolo 8 - Spese delle procedure elettorali 1. Le spese per lo svolgimento delle procedure elettorali sono a carico del Fondo. Articolo 9 - Norma transitoria 1. In linea con quanto previsto dagli accordi stipulati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti l Accordo Istitutivo, per la costituzione della prima Assemblea del Fondo la procedura elettorale di cui sopra è attivata dal Consiglio di Amministrazione entro i 90 giorni successivi al raggiungimento di 6.000 lavoratori associati. 8