Disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici.

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CIRCOLARE N. 13/D Protocollo: 90565/RU Rif.: Allegati: 5 Roma, 2 agosto 2013 Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali Agli Uffici delle Dogane Loro sedi e, p.c. Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Alla Direzione Centrale Tecnologie per l Innovazione Alla Direzione Centrale analisi merceologica e laboratori chimici All Ufficio Centrale Antifrode Sede Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare Viale XX settembre, 20 00187 Roma Al Ministero della salute Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Via Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma OGGETTO: Disposizioni in materia di importazione di prodotti biologici. PREMESSA La disciplina delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi è contenuta nel Reg.(CE) n. 1235/2008 e successive modifiche (All.1) della Commissione in attuazione delle disposizioni dettate dal Reg.(CE) n. 834/2007 DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI Ufficio metodologia e controllo degli scambi nel settore doganale, fiscale ed extratributario 00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116 - e-mail: Dogane.accertamenti.scambi@agenziaDogane.it

(All.2) del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici. A livello nazionale, le disposizioni di dettaglio per l attuazione del Reg.(CE) n. 1235/2008 sono dettate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MPAAF) attraverso propri decreti. Con la presente Circolare si sostituiscono le istruzioni impartite nel particolare settore con la precedente n. 57/D del 20/10/2003, nelle more della realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle Amministrazioni interessate secondo il modello operativo dello Sportello Unico Doganale disciplinato dal DPCM n. 242 del 4/11/2010, fornendo, nel contempo, una sintesi del quadro normativo vigente, nella particolare materia, a livello UE e nazionale. IL QUADRO NORMATIVO UE Regolamento di base L importazione da Paesi terzi di prodotti da agricoltura biologica è disciplinata dal Reg.(CE) n. 834/2007 del Consiglio che individua, all art. 32, i prodotti conformi e, all art. 33, i prodotti che forniscono garanzie equivalenti, le cui caratteristiche sono di seguito sinteticamente descritte. A. prodotti conformi: sono prodotti conformi alle disposizioni di cui ai Titoli II (obiettivi e principi generali della produzione biologica), III (norme di produzione) e IV (etichettatura) del Reg.(CE) n. 834/2007 ed alle relative norme di attuazione. Tali prodotti sono sottoposti a certificazione da parte di Organismi di Controllo 1 riconosciuti dalla Commissione Europea ed inseriti nell allegato I del Reg.(CE) n. 1235/2008. Fatti salvi i controlli di natura veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, per l immissione in libera pratica di tale tipologia di prodotti, non è previsto alcuno specifico adempimento 2. Tenuto conto che attualmente nessun Organismo di controllo è incluso nella lista di cui all allegato I al Reg.(CE) n. 1235/2008, non è possibile importare nella UE tale tipologia di prodotti. 1 Le modalità di richiesta di inclusione nell elenco degli Organismi di Controllo e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità sono disciplinate dall art. 4 del Reg.(CE) 1235/2008. 2 Salvo l obbligo per gli operatori di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all articolo 29 del Reg.(CE) n. 834/2007, emesso dall autorità o dall organismo di controllo inseriti nel predetto elenco (art. 32, comma 1, lettera c). Tali prodotti non sono accompagnati dal Certificato di Ispezione (definito all art. 33, comma 1, lettera d). 2

B. prodotti che forniscono garanzie equivalenti: sono quelli che possono essere importati da un Paese terzo come prodotto biologico, a condizione che: a) il prodotto sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV; b) agli operatori siano state applicate, in modo continuo ed efficace, misure di controllo equivalenti a quelle di cui al titolo V; c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel Paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto o ad un autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti; d) il prodotto sia munito di un Certificato di Ispezione, [tranne per i prodotti provenienti dalla Svizzera 3 (All.3)], rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni per essere assimilato al biologico. Relativamente alla provenienza, è possibile importare in regime di equivalenza sia dai Paesi terzi inclusi nell allegato III del Reg.(CE) n. 1235/2008 che da quelli nei quali operano gli Organismi di Controllo inclusi nell elenco di cui all allegato IV dello stesso regolamento. Regolamento d applicazione Il Reg.(CE) n. 1235/2008 della Commissione Europea stabilisce le regole applicabili all importazione dei prodotti conformi e di quelli che offrono garanzie equivalenti. Lo stesso regolamento prevede, all art. 19, in un periodo transitorio che terminerà il 1 luglio 2014, la possibilità per gli Stati Membri di rilasciare autorizzazioni ad importare prodotti da Paesi Terzi non coperti dal regime di equivalenza. Allo stato sono quindi possibili le seguenti tre tipologie di importazioni di prodotti biologici: A. Prodotti provenienti da Paesi Terzi elencati nell allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008; B. Prodotti importati da Paesi Terzi in cui operano Organismi elencati nell allegato IV del Reg. (CE) n. 1235/2008; 3 http://www.bioagricert.org/bioagricert/files/uploaded/2009-06-15_accordo-comuniteu_confed-svizzera-comm-prod-agricoli.pdf 3

C. Prodotti importati sulla base di un autorizzazione rilasciata dall Autorità Competente dello Stato Membro ai sensi dell art. 19 del Reg.(CE) n. 1235/2008. Il Regolamento di attuazione precisa requisiti e funzioni del Certificato di Ispezione per l immissione in libera pratica (art. 13) o per il vincolo a regimi sospensivi - deposito doganale o perfezionamento attivo - (art.14) delle merci. L operazione doganale è subordinata: - alla presentazione dell originale del Certificato di Ispezione alla competente autorità nazionale; - alla verifica della partita 4 e alla vidimazione del Certificato di Ispezione da parte della competente autorità nazionale. Il Certificato di Ispezione è accettato soltanto se: - è conforme al modello di cui all allegato V del Reg.(CE) n. 1235/2008; - compilato secondo le indicazioni delle relative note; - rilasciato da Autorità o da Organismi di Controllo riconosciuti a tal fine dalla Commissione UE [art.7, par. 2, art. 8, par. 4, e art. 11, par. 5, del Reg.(CE) n. 1235/2008)] o indicati nell autorizzazione rilasciata dal singolo Stato Membro ai sensi dell art. 19, del Reg.(CE) n. 1235/2008. Il Certificato di Ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale ma è possibile farne copia a cura del primo destinatario o dell importatore, per opportuna informazione dell autorità o dell organismo di controllo, contrassegnandola con la dicitura COPIA o DUPLICATO stampata o apposta tramite timbro (art.13, comma 6). Allegati al regolamento d applicazione Il regolamento d applicazione è corredato da alcuni allegati da tenere in evidenza ai fini dell importazione dei prodotti biologici. Infatti, gli allegati dal I al IV debbono essere consultati per riscontrare i contenuti del Certificato d Ispezione 5 o dell Estratto del Certificato d Ispezione 6 definiti rispettivamente nei successivi allegati V e VI, che, a seconda dei casi, in originale ed integralmente compilati, devono essere presentati dall importatore a corredo della dichiarazione doganale per essere, previa verifica dell Ufficio di 4 Secondo le modalità descritte da pag. 9 nella sezione Controlli Doganali 5 Per i casi di immissione in libera pratica. 6 Per i casi di importazione di prodotti biologici avviati a regimi doganali sospensivi. 4

sdoganamento, vidimati e restituiti per accompagnare le merci alla destinazione prevista. Gli allegati in parola sono descritti sinteticamente di seguito rinviando, per approfondimenti, alla lettura degli articoli di riferimento: - ALLEGATO I - elenco degli Organismi e delle Autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità (per quanto sopra specificato, ancora non istituito, con conseguente inoperatività delle disposizioni sulla importazione dei prodotti conformi ); - ALLEGATO II - documento giustificativo necessario all importazione di prodotti conformi ai sensi dell art. 32, par. 1, lettera c, del regolamento base (anche questo allegato sarà utilizzabile solo al momento del completamento della redazione dell all. I a cura della Commissione UE); - ALLEGATO III - elenco dei Paesi terzi riconosciuti ai fini delle importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti. L elenco contiene, per ciascun Paese terzo, tutte le informazioni (categoria e origine del prodotto, norme applicate e autorità locale responsabile, nome e codice delle autorità o degli Organismi di Controllo riconosciuti nel Paese terzo, data di scadenza del riconoscimento dell equivalenza del Paese terzo, ecc.) necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato dell Unione europea sono stati sottoposti al sistema di controllo del Paese terzo riconosciuto a norma dell art. 33, par. 2, del regolamento di base; - ALLEGATO IV - elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell equivalenza ai sensi dell art. 33, par. 3, del regolamento di base. L elenco contiene, per ogni Organismo di controllo, oltre alle informazioni generali, il riferimento ai singoli Paesi terzi in cui esso è riconosciuto ai fini dell equivalenza, con relativo codice identificativo specifico per ogni Paese terzo, le categorie di prodotto per i quali l Organismo di controllo è riconosciuto e la data di scadenza dell inclusione nell elenco; - ALLEGATO V - recante il modello di Certificato d Ispezione per l immissione in libera pratica di prodotti biologici importati nell ambito del regime di cui all art. 13 del regolamento d applicazione (prodotti equivalenti e prodotti importati in regime transitorio). Tale documento deve essere presentato alla/e autorità di controllo, redatto a macchina o a stampatello in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ed in conformità all art. 17, paragrafo 2 e dei paragrafi da 3 a 7 dell art. 13 del regolamento d applicazione; 5

- ALLEGATO VI - riportante l estratto del Certificato di Ispezione da utilizzare nei casi di importazioni di prodotti biologici avviati a regimi doganali sospensivi (immissione in deposito doganale, perfezionamento attivo, ); - ALLEGATO VII - che riporta una tavola di concordanza tra l articolato del vigente regolamento d applicazione e le corrispondenti definizioni e riferimenti contenuti nei regolamenti comunitari n. 345/2008 e 605/2008 abrogati. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE La disciplina di base per la regolamentazione della produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico è stabilita dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220 (All.4) che individua nel MPAAF l Autorità nazionale responsabile del controllo e del coordinamento dell attività tecnico-scientifica inerente l applicazione della regolamentazione comunitaria in materia. Lo stesso provvedimento delinea il sistema di controllo sulle produzioni e sugli operatori mediante Organismi di Controllo Autorizzati, vigilati dal predetto Dicastero e dalle Regioni e Province Autonome, il cui elenco è consultabile sul Sistema d'informazione Nazionale sull'agricoltura Biologica (SINAB) 7, o a mezzo del seguente collegamento ipertestuale: ORGANISMI DI CONTROLLO Il MPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità alimentare e della pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - provvede anche al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni nei casi in cui il Paese terzo di provenienza dei prodotti biologici non operi in regime di equivalenza. Il quadro normativo europeo e nazionale è volto a garantire che: 1. le importazioni di prodotti biologici siano effettuate esclusivamente da operatori iscritti nella categoria Importatori dell Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all art. 7 del DM 1 febbraio 2012 n. 2049 consultabile sul Sistema d'informazione Nazionale sull'agricoltura Biologica (SINAB) 8, o a mezzo del seguente collegamento ipertestuale: IMPORTATORI BIOLOGICO 7 http://www.sinab.it/index.php?mod=regioni&smod=organismi_controllo&m2id=190&navid=205 8 http://www.sinab.it/index.php?mod=documenti_utili&m2id=195&navid=1700 6

Qualora l importatore non sia in elenco, i prodotti non possono essere importati come biologici, ma esclusivamente come prodotti da agricoltura convenzionale. 2. gli importatori di cui al precedente punto 1. : a. nel caso di prodotti importati in equivalenza, informino almeno 7 giorni prima l Organismo di Controllo al quale sono assoggettati 9 e il MPAAF di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica utilizzando l Allegato I al DM n. 18378 del 9 agosto 2012, denominato Comunicazione d importazione di prodotti biologici da Paesi terzi ai sensi dell art. 33 del Reg. (CE) n. 834/2007 ; b. nel caso di prodotti importati con autorizzazione ministeriale, informino almeno 14 giorni prima l Organismo di Controllo al quale sono assoggettati 10 e il MPAAF di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica utilizzando l Allegato I al DM n. 700/2011. 3. gli Organismi di Controllo verifichino tali comunicazioni in ordine alla presenza di tutti gli elementi che consentono di ritenere conformemente applicata la normativa UE, anche accertando la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell importatore, compresa la regolarità del Certificato fitosanitario di esportazione di cui al D.Lgs. n. 214/2005; 4. gli Organismi di Controllo elaborino, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato e assicurino frequenti controlli sugli importatori di settore anche presso la Dogana di arrivo indicata nella comunicazione d importazione di prodotti biologici di cui al punto 2 che precede; 5. gli importatori comunichino annualmente, al MPAAF, i dati relativi alle caratteristiche dei prodotti importati e gli Organismi di Controllo comunichino, con cadenza quindicinale, al medesimo Dicastero, i casi di non conformità riscontrati a seguito dei controlli effettuati. 9 Informazione disponibile al medesimo link del punto 1. 10 Informazione disponibile presso il medesimo sito indicato al punto 1 che precede, in riferimento a ciascun importatore inserito nell apposito elenco nazionale. 7

Il sistema delle comunicazioni e dei controlli delineato dal quadro normativo nazionale non interagisce con il sistema doganale ancorché preveda la possibilità di intervento degli Organismi di Controllo anche presso la dogana di arrivo dei prodotti biologici. Al fine, pertanto, di rendere possibili le necessarie sinergie operative nel rispetto delle rispettive competenze, sarà cura dell Organismo di Controllo di volta in volta interessato dare preventiva comunicazione del proprio intervento con congruo anticipo, all Ufficio delle Dogane presso il quale è previsto l arrivo della merce, affinché siano svolte in modo coordinato e secondo la logica dello sportello unico doganale le rispettive incombenze procedurali. La competente Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare informerà al riguardo gli Organismi di Controllo autorizzati ed assicurerà il necessario raccordo con questa Agenzia anche per lo sviluppo di un sistema strutturato di scambio informativo delineato alla stregua del meccanismo di interoperabilità già previsto nell ambito del predetto sportello unico doganale di cui al DPCM n. 242/2010. ADEMPIMENTI A CURA DEGLI OPERATORI E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO Tenuto conto di quanto precede e considerato che: - l importatore, almeno 7 giorni prima dell effettuazione dell operazione doganale, deve informare di tale evento il proprio Organismo di Controllo nonché il MPAAF mediante la trasmissione, in via elettronica, della comunicazione di cui all allegato 1 del DM n. 18378/2012, dalla quale emergono anche alcuni elementi di interesse doganale; - spetta agli Organismi di Controllo verificare, sulla base delle comunicazioni preventive - descritte alla pag. 6, punto 2, lett. a -, l idoneità degli elementi atti a consentire l importazione dei prodotti biologici in conformità con le disposizioni del Reg.(CE) n. 1235/2008 nonché, ove prevista, la regolarità del Certificato fitosanitario di esportazione; - il MPAAF riceve in via anticipata le predette comunicazioni relative alle importazioni dei prodotti biologici nonché, periodicamente, report statistici sui volumi di tali operazioni e sui provvedimenti adottati nei confronti degli operatori in caso di non conformità ; 8

- sotto il profilo della classificazione doganale delle merci non è prevista, nella nomenclatura combinata, una distinzione che individui e distingua dagli altri prodotti della medesima NC i prodotti biologici tenuto conto che tale qualità non rileva ai fini tariffari; - a decorrere dal 17 Giugno 2013, come riportato nell allegato comunicato (All.5), per quel che riguarda le importazioni di merci di cui alle voci 1001, 1005, 1006, 1008, 1101, 1102, 1104, 1201, 1204, 1205, 1206 e 1509, è obbligatorio inserire nella casella 33 del DAU uno dei seguenti codici addizionali (CADD) per distinguere i prodotti biologici da quelli non biologici; o Z040 Prodotto biologico importato nel rispetto del Reg.(CE) n. 834/2007 e delle disposizioni attuative europee e nazionali ; o Z041 Prodotto non biologico ; - il Certificato di Ispezione di cui all art.13 del Reg.(CE) n. 1235/2008 è censito dal sistema informativo doganale mediante attribuzione del codice C644 ( Certificato d'ispezione per i prodotti biologici ) che va indicato, a cura dell importatore, nella casella 44 del DAU 11 ; - nella predetta casella 44, l operatore dovrà inoltre indicare il Paese di emissione (codice Iso Paese che ha emesso il Certificato di Ispezione), l anno di emissione (l anno di emissione del Certificato di Ispezione) e l identificativo (il numero del Certificato di Ispezione rilasciato dalla competente autorità). CONTROLLI DOGANALI Immissione in libera pratica L Ufficio doganale, per i casi selezionati CD, CS e VM, oltre a procedere ai consueti controlli previsti per ciascun tipo di verifica richiesti dal circuito doganale di controllo (CDC), accerta altresì - in presenza del CADD Z040 - che nella casella 44 del DAU, siano correttamente riportati sia il codice identificativo C644 che i dati relativi al Certificato d Ispezione per i prodotti biologici, avendo cura di effettuare i seguenti ulteriori adempimenti: 11 L inserimento del codice C644 è consentito solo se nel Campo 33 del DAU è stato previamente inserito il CADD Z040 9

a) rilevare che l importatore sia inserito nella categoria Importatori dell elenco nazionale degli operatori biologici 12 ; b) verificare che, ai sensi dell art. 13 del Reg.(CE) n. 1235/2008, all atto dell immissione in libera pratica, il Certificato d Ispezione, sia stato rilasciato da autorità o da Organismi di Controllo di Paesi terzi inseriti nell elenco di cui all allegato III o all allegato IV del Reg.(CE) n. 1235/2008; sia correttamente compilato nel frontespizio 13 (riquadri dal n. 1 al n. 15 ) e che in particolare la vidimazione della casella n. 15 sia stata apposta dal medesimo organismo o autorità indicato nella casella n. 1; nella casella 2, per i prodotti ottenuti secondo norme di produzione equivalente, questa tipologia di importazione sia evidenziata, a seconda dei casi, dalla crocetta apposta in corrispondenza dell art. 33, comma 2 14 o del successivo comma 3 15, del Reg.(CE) n. 834/2007; nella casella 2, per i prodotti per la cui introduzione nella Comunità l importatore sia stato autorizzato dal MPAAF questa tipologia di importazione sia evidenziata dalla crocetta apposta in corrispondenza dell art. 19 dello stesso Reg.(CE) n. 1235/2008; c) a conclusione di tali specifici controlli senza rilievi, l Ufficio doganale, procede alla vidimazione del riquadro 17 16 del Certificato d Ispezione, e, prima di restituirlo alla parte, ha cura di trattenerne copia, prodotta dalla parte stessa all atto della richiesta di vidimazione e debitamente 12 Nel caso di importatore con sede in altro Stato membro andrà segnalata l operazione al MPAAF all indirizzo e-mail: saq10.importazioni@mpaaf.gov.it 13 In conformità alle disposizioni dell art. 13 ed alle note all allegato V (Modello di Certificato d Ispezione) del Reg.(CE) n. 1235/2008. 14 La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32. 15 Per i prodotti non importati ai sensi dell articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32. 16 La vidimazione deve essere effettuata esclusivamente su tale casella. 10

contrassegnata come contemplato dall art. 13, comma 6, secondo periodo, del Reg.(CE) n. 1235/2008, associando ad ogni dichiarazione copia del relativo Certificato d Ispezione vidimato. In caso di selezione CA, sarà cura dell importatore, e/o del proprio rappresentante, presentarsi tempestivamente presso l Ufficio doganale per richiedere la vidimazione del Certificato d Ispezione che sarà rilasciata solo dopo aver eseguito i controlli e le attività descritti ai precedenti punti a), b) e c). Nei casi di dubbio sulla validità del Certificato d Ispezione, di evidente errata compilazione 17 e per ogni altra anomalia rilevata, l Ufficio doganale contatterà tempestivamente l Organismo di Controllo dell importatore per ogni utile e celere apporto informativo che consenta di procedere o meno alla vidimazione della casella 17. L operazione e gli esiti del controllo andranno tempestivamente segnalati, allegando gli eventuali documenti a supporto, ai seguenti indirizzi e-mail, avendo cura di indicare nell oggetto del messaggio CIRCOLARE 13/D: Segnalazione in materia di importazione di prodotti biologici. saq10.importazioni@mpaaf.gov.it pref.segreteria@mpaaf.gov.it dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it Le medesime specifiche attività di verifica saranno assicurate dagli Uffici doganali nel corso dei controlli a posteriori, anche con accesso presso l importatore, attivati localmente e/o per il tramite della selettività da CANALE BLU, segnalando via mail, ai predetti indirizzi ogni anomalia/difformità riscontrata. Regimi doganali sospensivi Preparazioni ai sensi dell art. 2, lett. i) del Reg.(CE) n. 834/2007 L articolo 14 del Reg.(CE) n. 1235/2008, al comma 1, fa riferimento al deposito doganale o al perfezionamento attivo quale possibile regime doganale sospensivo di una partita che, prima di essere immessa in libera pratica, sia oggetto di una o più preparazioni, precisando che la vidimazione della casella 17 del Certificato d Ispezione è possibile solo prima dell esecuzione della prima preparazione. 17 Rilevabile attraverso la ricognizione delle note all allegato V (Modello di Certificato d Ispezione) del Reg.(CE) n. 1235/2008. 11

In tale caso quindi, l Ufficio doganale, espletati i controlli senza rilievi, procede alla vidimazione dell originale del Certificato d Ispezione che, successivamente alla preparazione, all atto dell operazione di immissione in libera pratica, sarà presentato all Ufficio doganale che lo restituirà all importatore indicato alla casella 11, senza altri adempimenti. Suddivisioni della partita in lotti Lo stesso articolo 14 del Reg. (CE) n. 1235/2008, al comma 2, prevede il caso della suddivisione in più lotti della partita vincolata ad uno dei predetti regimi sospensivi prima dell immissione in libera pratica, stabilendo che la vidimazione della casella 17 del Certificato d Ispezione è possibile solo prima che sia effettuata la suddivisione della partita. L Ufficio doganale, nel rispetto della predetta condizione, effettuati i controlli senza rilievo, procede alla vidimazione del Certificato d Ispezione. All atto dell immissione in libera pratica dei singoli lotti ottenuti dalla suddivisione della partita sarà presentato, a cura dell importatore, un Estratto del Certificato d Ispezione, conforme al modello ed alle note riportati nell allegato VI del Reg.(CE) n. 1235/2008, che l Ufficio doganale, espletati i controlli senza rilievi, vidimerà apponendovi le attestazioni richieste nella casella 14 e trattenendone copia agli atti da associare alla rispettiva dichiarazione doganale. ---- Codeste Direzioni vorranno assicurare la puntuale e conforme applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare eventuali difficoltà concernenti l applicazione della normativa in parola. p. Il Direttore Centrale a.p.m. Dr.ssa Cinzia Bricca Dott. Nicola Antonio Laurelli Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 12