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Roma, 20.03.2009 RU 29696 Rif.: Allegati: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e per conoscenza: Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore SEDE Alle Aree centrali SEDE Al Dipartimento delle Finanze Via Pastrengo n. 22 00187 (fax 06/47603910) Al Comando generale della Guardia di Finanza - Ufficio operazioni Viale XXI aprile n. 55 00162 (fax 06/44223745) Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Unità di gestione autotrasporto (fax 06/41584244) Alle Regioni a statuto ordinario Alle Regioni a statuto speciale Alle Province autonome di TRENTO BOLZANO Al Comitato Centrale Albo degli Autotrasportatori Via G. Caraci n. 36 (fax 06/41733118) AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie 00143, Via M. Carucci, 71 Telefono +39 06 50246556 Fax +39 06 50245024 - e-mail: dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Alla Confindustria Viale dell Astronomia n. 30 (fax 06/5923713) All E.N.I. P.le Mattei n.1 (fax 06/59825995) All Unione Petrolifera Via del Giorgione n. 129 (fax 06/59602925) All Assopetroli Largo dei Fiorentini n. 1 (fax 06/6861862) Alla Federpetroli P.za S. Giovanni n. 6 FIRENZE (fax 055/2381793) All Assocostieri Via di Vigna Murata n. 40 00143 (fax 06/5011697) All Assogasliquidi V.le Pasteur n. 10 (fax 06/5919633) Alla Confcommercio P.za G. Belli n. 2 (fax 06/6874586) Alla Confesercenti Via Farini n.5 (fax 06/4746556) All AGCI V.le Palmiro Togliatti (fax 06/40500007) 2

All ANITA Via Oglio n. 9 (fax 06/8554066) Alla CONFETRA Via Panama n. 62 (fax 06/8415576) All ASSTRA Piazza Cola di Rienzo n. 80/a (fax 06/68603555) Al CUNA (Coordinamento Unitario Autotrasporto) Via Nomentana n. 248 (fax 06/86212589) All UTI Via Oglio n. 9 (fax 06/8554066) Alla Federcorrieri Via Sammartini n. 33 MILANO (02/67072285) Alla FITA Via Guattani n. 13 (fax 06/44118903) All ANEF Associazione Nazionale Esercenti Funiviari Via Padova n. 27 (fax 06/44118903) All ANAV Piazza dell Esquilino,29 (fax 06/4821204) 3

Alla Federazione Autotrasportatori Italiani Via Bacchiglione n. 16 (fax 02/5397381) Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l. Via Monferrato n.7 MILANO (fax 02/48012170) Al Consorzio italiano g.p.l. autotrazione Via IV novembre n. 7 CASALECCHIO DI RENO(BO) (fax 051/254440) Alla FITTEL Via Salaria n. 274 00199 (fax 06/84081798) Alla CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa Via G. Guattani n. 13 00161 OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione DPR n. 277/2000. Chiarimenti. Con riguardo alla materia in oggetto evidenziata sono stati sottoposti all attenzione della scrivente alcuni quesiti concernenti: 1) la determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza biennale previsto dall art. 14 del d. lgs. n. 504/1995, richiamato dall Avvocatura Generale dello Stato, e quindi nella Risoluzione n. 6/D, del 27.11.2002, quale termine generale di decadenza per la richiesta dei benefici fiscali in questione; 4

2) la definizione del periodo nel quale è consentito l utilizzo in compensazione del credito sorto ai sensi dell art. 4, comma 2, del DPR n. 277/2000. A tal proposito si forniscono le seguenti precisazioni. Per quanto concerne la questione di cui al punto 1), tenuto conto di quanto previsto dall art. 3 del DPR 09.06.2000, n. 277 - secondo il quale gli esercenti che intendano usufruire dei benefici in parola devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare si ritiene che il termine biennale in questione decorra a partire dal 1 gennaio dell anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i consumi di gasolio in relazione ai quali viene richiesto il beneficio. Soltanto con lo spirare del 31 dicembre dell anno di consumo è, infatti, possibile determinare l ammontare del credito spettante agli aventi diritto in relazione ai consumi effettuati nel corso dell anno medesimo. La relativa pretesa creditoria diviene, dunque, azionabile a partire dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di consumo e il termine biennale previsto dall art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 viene a scadere alla data del 31 dicembre dell anno successivo a quello di dichiarazione ( es: anno di consumo anno a, momento iniziale del termine biennale 1 gennaio anno a+1, momento finale del termine biennale 31 dicembre anno a+2 ). Con l occasione si ribadisce, quindi, che non è possibile riconoscere alcun rimborso ai richiedenti che abbiano presentato la propria dichiarazione oltre la fine dell anno successivo a quello di dichiarazione (anno a +2). Le somme eventualmente utilizzate in compensazione dovranno essere recuperate ai sensi dell art. 2, co. 3, del TUA, nei modi indicati dall art. 14, co. 1, del medesimo Testo Unico, con l applicazione dell indennità di mora e degli interessi di cui all art. 3, co. 4, del TUA, a partire dal momento in cui l interessato ha usufruito delle somme in questione in via di compensazione. Si ritiene, inoltre, che nel caso di specie debbano essere effettuate le opportune comunicazioni all Agenzia delle Entrate ai fini dell eventuale applicazione della sanzione prevista dall art. 13 del d. lgs. n. 471/1997, nel caso del ritardato o del mancato versamento di tributi di propria competenza, ovvero, al fine delle opportune comunicazioni agli Enti interessati, per le iniziative di competenza, qualora il ritardo o l omissione riguardino contribuiti di loro spettanza. 5

Per quanto concerne la questione di cui al punto 2) si precisa quanto segue. Il DPR n. 277/2000, all artt. 1, comma 1 e all art. 3, comma 5, consente che il credito derivante dal riconoscimento del beneficio fiscale in questione venga utilizzato in compensazione, ovvero, venga riconosciuto mediante rimborso delle relative somme, rimettendo agli aventi diritto l opzione per uno dei modi di fruizione sopra distinti, da indicare nella dichiarazione necessaria ad ottenere il beneficio fiscale in questione. Al successivo art. 4 del regolamento predetto, nel precisare le modalità relative all utilizzo del credito in compensazione, viene stabilito che la fruizione del beneficio con tale modalità deve aver luogo entro la fine dell anno solare nel quale il credito è sorto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per effetto del silenzio-assenso maturato allo scadere del termine di sessanta giorni dal ricevimento dell istanza da parte dell Ufficio, allorché quest ultimo, nelle more del termine in questione, non abbia notificato alcun provvedimento di diniego al richiedente. Al tempo stesso l articolo in argomento, in un ottica di salvaguardia della pretesa degli aventi diritto, disciplina in modo specifico l eventualità in cui non si verifichi la compensazione dell intero importo, prevedendo la possibilità di chiedere, entro la fine del primo semestre dell anno successivo (anno a+2) il rimborso dell eventuale rimanenza non compensata. La ratio della disciplina suddetta va individuata, da un lato, nell intenzione di consentire agli aventi diritto di utilizzare in tempi brevi il proprio credito (in via di compensazione) e, dall altro, nella finalità di consentire il ricorso allo strumento della compensazione solamente entro l anno in cui viene effettuato il versamento a saldo dell imposta dovuta in relazione al periodo d imposta considerato, coincidente con il periodo di effettuazione dei consumi di gasolio rispetto ai quali si configura il credito relativo al beneficio in questione. Lo scopo ultimo della norma richiamata va, infatti, individuato nella salvaguardia, ai fini dell imputazione del credito al corretto periodo d imposta, del diretto collegamento tra il momento dell utilizzo del credito ed il periodo d imposta in cui lo stesso viene a maturare. In tale ottica, la misura di salvaguardia approntata dall ultimo periodo del comma 3 dell art. 4 del DPR n. 277 consente di chiudere in modo definitivo la 6

partita in questione, garantendo, comunque, la necessaria tutela delle pretese degli aventi diritto. Fermo restando quanto chiarito con la Risoluzione n. 6/D - circa la non perentorietà del termine di cui al comma 1 dell art. 3 del DPR n. 277/2000 - si ritiene dunque, che - nel caso in cui il termine previsto (60 gg.) dal comma 2 dell art. 4 del decreto sopra citato venga a scadere oltre la fine dell anno solare di dichiarazione - gli Uffici competenti contestualmente al rilascio dell attestato debbano comunicare agli utenti interessati, acquisendone le coordinate bancarie (al fine dell effettuazione dei rimborsi), che le relative dichiarazioni vengono considerate come istanze di rimborso in denaro, in modo che i soggetti predetti non debbano presentare una nuova istanza per il rimborso in denaro del credito maturato. Tutto ciò premesso, atteso che il termine generale di decadenza per la richiesta dei benefici fiscali in questione va individuato con riferimento al termine di decadenza biennale contemplato dall art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, tenuto conto delle considerazioni sin qui evidenziate, si ritiene che le eventuali dichiarazioni di consumo presentate oltre la fine del primo anno successivo a quello di effettivo consumo (la cui ricevibilità non viene qui messa in discussione), recanti l opzione per la fruizione del credito in compensazione, debbano essere considerate come istanze di rimborso in denaro. Nelle circostanze suddette gli Uffici competenti provvederanno, quindi, ad effettuare le opportune comunicazioni agli utenti interessati acquisendone le coordinate bancarie. Il Direttore dell Area centrale Ing. Walter De Santis Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 7