Il reato di omicidio stradale Lo scorso marzo è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali, nonché disposizioni di coordinamento al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e al Decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000. Questa deliberazione chiude il travagliato iter parlamentare degli scorsi mesi e consegna un testo definitivo; la riforma agisce su tre fronti, apportando modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e al Codice della Strada. In particolare, sono stati introdotti nel Codice Penale i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime, con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità. Omicidio stradale (art. 589 bis c.p.): chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni (fattispecie generica). La pena va da 8 a 12 anni in caso in cui il soggetto commetta un omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. La medesima sanzione è, inoltre, comminata ai conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) o di alterazione psicofisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, eccesso di velocità o in caso di comportamenti particolarmente gravi: attraversamento di una intersezione con il semaforo
rosso, circolazione contromano, inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi e sorpasso di altro mezzo con linea continua o in corrispondenza di un attraversamento pedonale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata oppure nel caso in cui il mezzo sia di proprietà dell autore del fatto e tale veicolo sia privo di assicurazione obbligatoria. Inoltre, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18. Aggravante per chi fugge (art. 589 ter c.p.): in caso di omicidio stradale, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e, comunque, non può essere inferiore a 5 anni. Lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590 bis c.p.):chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime. In caso di stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni. La medesima sanzione è, inoltre, comminata ai conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) o di alterazione psicofisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso in cui il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o nel caso di comportamenti dell agente particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento di una intersezione con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua) per le lesioni gravi la pena va da 1 anno e 6 mesi a 3 anni, mentre per le lesioni gravissime da 2 a 4 anni. Come nel caso di omicidio stradale, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata oppure nel caso in cui il mezzo sia di proprietà dell autore del fatto e tale veicolo sia privo di assicurazione obbligatoria. Inoltre, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare i 7 anni. Aggravante per chi fugge (art. 590 ter c.p.): in caso di lesioni personali stradali, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e, comunque, non può essere inferiore a 3 anni. In entrambi i casi (omicidio e lesioni stradali), qualora l evento non sia esclusiva conseguenza dell azione o omissione del colpevole, la pena è diminuita sino alla metà. Infine, vengono raddoppiati i termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale ed è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione.
*** La Legge modifica anche alcune norme del Codice di procedura penale. Ecco le più rilevanti: in primo luogo, l omicidio e le lesioni stradali vengono ad essere compresi tra i reati per i quali il Giudice, anche d ufficio, può disporre con ordinanza motivata l esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (artt. 224 bis e 359 bis c.p.p.). Viene, altresì, previsto in alcuni casi l arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) per il delitto di omicidio stradale e l arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime. *** Per quanto riguarda il Codice della Strada, la riforma prevede in particolare: la revoca della patente: in caso di condanna o di patteggiamento (anche con la concessione della sospensione condizionale della pena) per omicidio o lesioni stradali. E prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto. Revoca della patente per 10 anni in caso di omicidio stradale semplice. Revoca per 15 anni in tutti gli altri casi. Revoca sino a 20 anni nel caso in cui l interessato sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Revoca sino a 30 anni in caso di fuga. In caso di lesioni stradali la revoca della patente è di 5 anni, che salgono a 10 anni in caso di precedenti per
guida in stato di ebbrezza o per guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti e a 12 in caso di fuga. Per una consulenza in merito non esitare a contattarci. info@iltuolegale.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. consulenza legale on-line E assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.