Libertà di espressione e diffamazione

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DIFFAMAZIONE ONLINE

Libertà di espressione e diffamazione Ciascuno di noi è titolare del diritto di espressione della propria opinione (diritto costituzionalmente garantito dall art. 21:»Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione») ma tale diritto incontra dei limiti ben specifici qualora l opinione espressa giunga a ledere l altrui onore e reputazione.

Art. 21 Costituzione italiana Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s intende revocato e privo d ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.), è la «pietra angolare dell ordine democratico» e, tra le libertà proclamate e protette dalla Costituzione, è tra quelle che meglio caratterizzano il sistema di uno Stato democratico, condizionando il modo di essere e dello sviluppo della vita del paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale Ne segue, che le limitazioni sostanziali di questa libertà possono porsi solo dalla legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare giustificazione fondamento solo nei principi costituzionali.

Inoltre, poiché ciò che si vuole tutelare è l assoluta libertà di espressione (le cui restrizioni devono costituire un eccezione), tale libertà «non riguarda solo le informazioni o le opinioni accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti», ma interessa, anzitutto (e soprattutto), quelle che urtano o inquietano e ciò per rispetto al pluralismo, alla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica

L esigenza di bilanciamento tra la libertà di espressione e diritti in conflitto La libertà di espressione, ben lungi dall essere un diritto incomprimibile, va bilanciato con altri diritti di pari rango e, segnatamente, con i diritti della personalità (Cass. civ., 13.06.2006, n. 13646).

In particolare esiste un vero e proprio diritto soggettivo alla reputazione personale garantito dall art. 2 Cost., che afferma la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti ed in ogni proiezione della stessa nella società, sia come singolo che nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. Art. 2 Cost. = La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,

Il diritto di cronaca Assume il nome di diritto di cronaca, il diritto di diffondere notizie tramite mezzi di comunicazione di massa; mentre viene definito come diritto di critica, il diritto di manifestare le proprie opinioni.

Il diritto di cronaca risulta soggetto a tre condizioni essenziali: 1) rilevanza sociale della notizia; 2) verità dei fatti narrati; 3) continenza della forma espositiva.

Il diritto di critica Il diritto di critica giornalistica, quale esercizio del democratico principio di libertà e di manifestazione del proprio pensiero, trova anch esso il suo fondamento nell art. 21 della Costituzione, esso, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti sanciti dalla Costituzione

L art. 595 codice penale Il codice penale disciplina due delitti contro l onore: l ingiuria regolata all art. 594 c.p. la diffamazione contemplata all art. 595 c.p.

Oggetto della tutela Oggetto della tutela di tali delitti è l onore, cioè il sentimento che l individuo ha della propria dignità morale (ingiuria) e la reputazione di cui egli gode nella comunità (diffamazione); sentimento che viene leso da quegli addebiti o quelle offese che alterano in senso peggiorativo tale percezione.

Diffamazione online La diffamazione on line può compiersi in due modi, o mediante il mezzo della stampa telematica o mediante il semplice mezzo di internet.

Diffamazione e Internet Lo stesso articolo 595 codice penale, contempla l ipotesi della diffamazione on line, laddove prevede che si possa ritenere consumata la diffamazione anche laddove si realizzi mediante un mezzo di pubblicità. Nell interpretazione normativa consolidatasi, internet costituisce proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo e sufficiente affinché una notizia o espressione diffamatoria raggiunga una pluralità di soggetti.

Diffamazione a mezzo internet Secondo la normativa, il reato di diffamazione a mezzo internet viene considerato reato aggravato, proprio per la sua stessa natura di essere destinato a un pubblico ampio.

Diffamazione commessa mediante sito ubicato all estero La sentenza n. 4741 del 27 dicembre 2000, con la quale la Suprema Corte di Cassazione si dichiarava favorevole all applicabilità della legge italiana in un caso di diffamazione a mezzo internet pur se avvenuta da parte di un sito ubicato all estero.

La Corte, infatti, citando l art. 595 c.p., spiegava come fosse la stessa formulazione normativa a prevedere ciò, laddove indicava la consumazione coincidente con la percezione del messaggio pubblicato sul sito, da parte di più soggetti estranei all agente ed al soggetto offeso.

La medesima sentenza stabiliva inoltre come la diffamazione on line fosse stata attuata con altri mezzi di pubblicità (in quanto effettuata mediante internet), e come perciò vi dovesse essere sovranità dello stato italiano, in quanto l offesa era stata percepita in Italia pur se generata all estero (o generata anche in Italia ma diffusa mediante sito collocato all estero).

Dello stesso avviso, il Tribunale di Lecce, il quale con sentenza del 24 febbraio 2001, stabiliva che nel caso di diffamazione a mezzo internet in rete è territorialmente competente il giudice civile dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti, salvo che manchino prove certe riguardo all ubicazione del server, nel qual caso la competenza va attribuita al foro del luogo di residenza del danneggiante.

Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo stampa Postare un commento offensivo sulla bacheca di Facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione.

Diffamazione sui forum Le agorà digitali possono essere teatro frequente del reato di diffamazione. Nel momento in cui si scorgono elementi evidenti della lesione della reputazione della vittima, sarà diritto della stessa ricorrere alle vie legali e reclamare un risarcimento per danni all immagine, oltre che la disattivazione e la cancellazione dal web del forum incriminato.

Responsabilità del blogger o moderatore di forum e chat In alcuni i casi il blogger decide di moderare i messaggi, cioè di filtrarli, pubblicandoli solo dopo la sua approvazione, in altri casi i messaggi dei lettori vengono automaticamente pubblicati senza alcun filtro o controllo da parte del blogger medesimo.

È pacifico che, in assenza di un controllo preventivo da parte del blogger, sono solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati, questo perché il nostro ordinamento non riconosce in capo al gestore di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito.

Il blogger risponderà, in concorso con l autore dei messaggi diffamatori, solo se egli interviene nella selezione e filtraggio dei messaggi, e se abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di continuare a diffonderlo in rete.

Responsabilità del direttore di una testata digitale La responsabilità ai sensi dell art. 57 del codice penale è dubbia anche nei confronti del direttore di una testata telematica. Infatti, la ratio di questo istituto risiede nell individuazione di una figura professionale incaricata di impedire il compimento di reati a mezzo stampa

Responsabilità del provider Per quanto riguarda l eventuale servizio di hosting (che ospita il forum/blog/sito web) non è mai responsabile dei reati commessi attraverso l uso del suo servizio, poiché la responsabilità penale è personale. Potrebbe sussistere solo una responsabilità concorrente

A carico del provider, comunque, esistono obblighi di informazione e comunicazione alle autorità competenti in caso in cui venga a conoscenza di una notizia di reato

Sequestro Nel caso di siti contenenti comunicazioni diffamatorie è sempre possibile applicare la misura cautelare del sequestro preventivo ai sensi dell art. c.p.p.

In relazione alle testate telematiche non è applicabile il sequestro preventivo, come stabilito dall art. 21 della Costituzione, ma nemmeno quello probatorio, atteso che la disciplina prevista per la stampa cartacea in materia di sequestro probatorio non è applicabile allo strumento informatico. Alle pubblicazioni oscene diffuse via internet, invece, è applicabile la medesima disciplina prevista per la stampa cartacea, essendo prevista dalla carta costituzionale all art. 21, comma 6.

Risarcimento Come conseguenza della diffamazione, oltre alla possibilità di condanna penale, sorge l obbligo di risarcire il danno civile