REGOLAMENTO FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

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REGOLAMENTO FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO Articolo 1 Funzionamento del Fondo 1.- Il presente Regolamento disciplina il funzionamento: degli organi del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del credito e delle assicurazioni, denominato Fondo Banche Assicurazioni; dei Comitati di Comparto; della procedura di finanziamento dei piani formativi dei datori di lavoro aderenti al Fondo. 2.- I datori di lavoro che aderiscono al Fondo versano i contributi dovuti nella misura prevista e con le modalità indicate dall art. 118 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini da quanto previsto dal presente Regolamento, il Fondo provvederà ad individuare la quota parte delle risorse riconducibili ai settori interessati. Per le risorse che non derivano da contribuzioni aziendali, il criterio di suddivisione tra settore credito e settore assicurazioni sarà determinato con riferimento al numero dei dipendenti delle aziende che fanno parte dei settori medesimi. 3.- Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate in un apposito conto corrente intestato a Fondo Banche Assicurazioni utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. 4.- Per le spese relative al funzionamento del Fondo nonché per il finanziamento di progetti di tipo trasversale e delle spese propedeutiche del Fondo risultanti dal bilancio preventivo il C.d.A. provvede attraverso l utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente. Tali risorse vengono contabilizzate in apposito conto corrente bancario intestato a Fondo Banche Assicurazioni utilizzabili con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. Articolo 2 Direttore 1.- Il Direttore, nominato dal Consiglio d Amministrazione cui risponde, ha la responsabilità operativa del Fondo, della struttura, della gestione amministrativocontabile e, quindi, anche dei c/c relativi a tale gestione. 2.- Il Direttore, in particolare: a) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio d Amministrazione; 1

b) per l espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi del supporto di collaborazioni esterne; c) predispone trimestralmente per il Consiglio d Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzi le attività svolte; d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio d Amministrazione e all approvazione dell Assemblea; e) assiste il Consiglio d Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni. Nella sua attività il Direttore è coadiuvato da un Comitato di coordinamento composto dai responsabili dei settori nei quali si articola la struttura organizzativa del Fondo. Articolo 3 Attività del Fondo 1.- Il Fondo, nell ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove, approva e finanzia in base a quanto stabilito all art. 118 della legge 388 del 23.12.2000 e successive modifiche piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le Parti. 2.- Nell ambito delle attività del Fondo vengono evidenziate, tra le altre, le seguenti: a) promuovere, approvare e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse dei datori di lavoro iscritti al Fondo e dei lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro; b) promuovere, approvare e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti; c) promuovere, approvare e finanziare azioni propedeutiche ai piani formativi; d) favorire le pari opportunità promuovendo, approvando e finanziando la formazione volta alla realizzazione di azioni positive; e) favorire interventi formativi volti alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori over 45. Articolo 4 Comitati di Comparto 1.- Nell ambito della struttura del Fondo, sono istituiti i Comitati di Comparto, organismi tecnico consultivi coadiuvanti nell analisi e nella valutazione dei piani formativi l attività del C.d.A.. Ciascun Comitato di Comparto è composto da sei membri aventi specifiche competenze in materia di formazione, la metà dei quali designati dall Associazione datoriale del comparto e la restante metà dalle Organizzazioni Sindacali di categoria del comparto stesso, aderenti ai fondatori del Fondo. Uno dei componenti viene designato (con voto a maggioranza semplice dei componenti) come Coordinatore del Comitato stesso ed uno dei componenti viene 2

designato (con voto a maggioranza semplice dei componenti) come Vice Coordinatore, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. 2.- I membri dei Comitati di Comparto durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati più volte. 3.- Nell ambito delle proprie competenze tecniche ciascun Comitato di Comparto si esprime su: a) la valutazione tecnica dei piani formativi presentati dai datori di lavoro iscritti al Fondo, ai sensi dell articolo 8, comma 4, lettera k) dello Statuto; tale valutazione deve risultare da appositi verbali sottoscritti dal coordinatore riportanti le motivazioni analitiche delle valutazioni stesse; b) le procedure relative agli oggetti di cui all art. 8, comma 4, lettera j) dello Statuto; c) ogni altra funzione demandata ai Comitati di Comparto dal Consiglio. 4.- Il Comitato di Comparto è convocato, di norma presso la sede sociale del Fondo, dal Coordinatore mediante invito tramite raccomandata, fax o e-mail ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato contenente luogo, data e ordine del giorno da recapitare almeno 5 giorni prima della data della riunione. Le riunioni del Comitato di Comparto sono presiedute dal Coordinatore, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore. Il Vice Coordinatore coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni. 5.- Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Le deliberazioni del Comitato devono risultare da verbali sottoscritti dal Coordinatore. 6.- I Comitati di Comparto sono strutturati su base nazionale. I predetti Comitati, possono formulare e presentare al C.d.A., che valuterà e delibererà in merito, proposte inerenti attività di promozione, informazione, propedeutiche e di sostegno alle imprese in ordine alle modalità di accesso e di utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Fondo, nonché su ogni altra materia ad essi demandata dal C.d.A.. Articolo 5 Norma transitoria Premesso che il Fondo Banche Assicurazioni è stato istituito tra ABI, ANIA, Cgil, Cisl, Uil a seguito della risoluzione consensuale del rapporto associativo intercorrente con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione del terziario, denominato For.Te., conformemente all Accordo di risoluzione consensuale, per la costituzione e l avvio della attività viene attribuita al Fondo una 3

dotazione iniziale di risorse pari ai contributi versati a For.Te. dall Inps e relativi alla aziende appartenenti ai comparti creditizio-finanziario e assicurativo sino alla competenza del 31 dicembre 2008. Tali contributi sono determinati al netto degli impegni già assunti da For.Te. fino alla costituzione del Fondo. Per l iniziale funzionamento del Fondo, si farà riferimento alla disponibilità di cassa già esistente in For.Te. e di stretta competenza dei comparti creditizio e assicurativo. Il finanziamento (se non ancora concluso), la gestione e la rendicontazione dei piani presentati a For.Te. per effetto degli Avvisi 1/06; 2/06; 1/07; 2/07, nonché le attività propedeutiche connesse, saranno di competenza del Fondo. Articolo 6 Procedura di finanziamento 1.- Il Fondo provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito a forme, contenuti, modalità e procedure da seguire per la presentazione dei piani formativi. 2.- Le modalità di erogazione del finanziamento sono definite, ai sensi dell art. 2, quinto comma dello Statuto, anche in relazione all apporto contributivo conferito da ciascun soggetto aderente. La documentazione delle spese è regolata nel rispetto di criteri che garantiscano pari condizioni d accesso e massima rapidità e semplicità. 3.- I piani formativi devono esser fatti pervenire presso la sede del Fondo mediante sistemi di ricezione certa (raccomandata a.r., consegna a mano documentata, o altri equipollenti). I piani da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o indicazioni fornite dal Fondo e devono contenere l indicazione del nominativo del responsabile del piano formativo. 4.- Il Fondo provvede ad effettuare l esame formale delle richieste, verificando la completezza della documentazione inoltrata. Qualora sia riscontrata l incompletezza, l inesattezza o, comunque, l irregolarità della documentazione, ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatagli. 5.- Il piano presentato viene successivamente esaminato dal Comitato di Comparto che esprime apposito parere tecnico sull approvazione o sul rigetto del finanziamento, redigendo verbale indirizzato al Consiglio d Amministrazione. 6.- I piani presentati dalle imprese non afferenti a uno dei due comparti del Fondo (di cui alle lettere a e b dell art. 2, comma 3, dello Statuto), saranno esaminati, sempre in conformità delle procedure ordinarie previste, da un nucleo di valutazione composto dai coordinatori e vice coordinatori, o loro delegati, dei due Comitati di Comparto. Tale nucleo, composto da quattro membri, sarà presieduto 4

dal Coordinatore del Comitato di Comparto del credito, coadiuvato dal Vice Coordinatore indicato dalle organizzazioni sindacali. 7.- Il Consiglio d Amministrazione, sulla scorta delle attività di cui ai precedenti commi, delibera sul finanziamento. In caso di rigetto, i soggetti interessati possono proporre reclamo innanzi al Consiglio medesimo, con istanza motivata da inviare nei modi di ricezione certa di cui al terzo comma entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di rigetto. Sull istanza il Consiglio d Amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi. 8.- I presentatori che hanno ottenuto il finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell attività formativa predispongono un rendiconto del progetto realizzato, da redigere secondo modalità predefinite e contenente la relazione del responsabile del progetto. L erogazione a saldo dei finanziamenti previsti da parte del Fondo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rendiconto. 9.- Per il finanziamento dei piani formativi, il Consiglio d Amministrazione dispone di una quota di risorse destinate annualmente al Fondo al netto della quota per le spese di funzionamento del Fondo stesso, di cui al precedente art. 1, comma 4. Articolo 7 Incompatibilità e conflitto d interessi 1.- Entro i 10 (dieci) giorni successivi alla loro nomina, i membri di un organo o organismo del Fondo devono dichiarare se si trovino in una situazione d incompatibilità con l assunzione della propria carica, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2382, 2390 e 2399 del codice civile, nonché di ogni altra normativa vigente. Tale dichiarazione deve essere rivolta al Presidente del Consiglio d Amministrazione, che ne darà comunicazione all Assemblea per i provvedimenti di propria competenza. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata, sempre entro 10 (dieci) giorni, anche nel caso in cui la causa d incompatibilità con la carica sopravvenga successivamente alla nomina. Qualora la causa d incompatibilità riguardi il Presidente del Consiglio d Amministrazione, la dichiarazione dovrà essere rivolta al Vice Presidente. 2.- Qualsiasi soggetto membro di un organo o organismo del Fondo che partecipa alla procedura di finanziamento, qualora si trovi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1394 e 2391 del codice civile in conflitto di interessi relativamente alla valutazione e/o alla deliberazione di uno o più piani, deve dichiararlo e astenersi dal partecipare alla relativa procedura. 3.- La carica di amministratore, di revisore e la qualità di membro dell Assemblea sono incompatibili con quella di membro di un Comparto. 5

Articolo 8 Monitoraggio 1.- Il Fondo procederà a controlli finalizzati a monitorare l effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio d Amministrazione e dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni. 2.- Nel caso in cui l attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel piano autorizzato, il Consiglio d Amministrazione, sulla base del parere del Direttore del Fondo, può richiamare i soggetti presentatori al corretto svolgimento delle attività deliberate dal Fondo e, nei casi di grave e irrimediabile difformità, revocare il finanziamento precedentemente approvato. Articolo 9 Comunicazioni e recapiti 1.- Per tutte le attività di cui sopra implicanti per i terzi contatti, comunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale del Fondo, o eventuali sedi operative qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi i recapiti telefonici, fax e di posta elettronica. 2.- Con riguardo alle comunicazioni ufficiali del Fondo, ivi comprese le comunicazioni degli Avvisi e la pubblicazione delle graduatorie, si dovrà fare riferimento al sito ufficiale dello stesso. 3.- Tutti tali recapiti e siti nonché eventuali variazioni degli stessi verranno indicati formalmente nella carta intestata del Fondo, nelle riproduzioni ufficiali dei propri loghi e nei comunicati diffusi a mezzo i normali organi di comunicazione (stampa, radio e telediffusione, pubblicità di settore, ecc ). 6