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INDICE Art.1 Costituzione e denominazione...2 Art. 2 Durata e sede...2 Art. 3 Finalità...3 Art. 4 Funzioni...3 Art. 5 Quote di partecipazione...3 Art. 6 Trasmissione atti fondamentali dell'autorità di ambito agli enti consorziati...4 Art. 7 Forma di consultazione...5 Art. 8 Tutela dei diritti degli utenti...5 Art. 9 Organi...5 Art. 10 Composizione e durata dell'assemblea1...6 Art. 11 Attribuzioni dell'assemblea...6 Art. 12 Convocazione dell'assemblea...7 Art. 13 Funzionamento dell'assemblea...7 Art. 14 Consiglio di amministrazione...7 Art. 15 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione...8 Art. 16 Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione...8 Art. 17 Presidente...8 Art. 18 Commissioni consultive...9 Art. 19 Collegio dei revisori...9 Art. 20 Uffici e personale...9 Art. 21 Patrimonio...10 Art. 22 Contabilità e finanza...10 Art. 23 Disposizione finanziaria transitoria...10 Art. 24 Norma finale di rinvio...10 Pagina 1 di 10

Statuto Art.1 Costituzione e denominazione 1. In applicazione dell'art.9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art.4 della legge regionale toscana n. 77 del 4 luglio 1995, tra i Comuni di: 1 Bibbona 2 Campiglia Marittima 3 Campo nell'elba 4 Capoliveri 5 Capraia Isola 6 Casale Marittimo 7 Castagneto Carducci 8 Castellina Marittima 9 Castelnuovo di V. Cecina 10 Cecina 11 Collesalvetti 12 Guardistallo 13 Livorno 14 Marciana 15 Marciana Marina 16 Montecatini Val Cecina 17 Montescudaio 18 Monteverdi Marittimo 19 Orciano Pisano 20 Piombino 21 Pomarance 22 Porto Azzurro 23 Portoferraio 24 Radicondoli 25 Rio Marina 26 Rio nell'elba 27 Riparbella 28 Rosignano Marittimo 29 San Vincenzo 30 Santa Luce 31 Sassetta 32 Suvereto 33 Volterra e le Amministrazioni Provinciali di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, è costituito un consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato "Autorità di ambito Toscana Costa". Art. 2 Durata e sede 1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine. 2. L'Autorità di ambito Toscana Costa ha sede nel Comune di Livorno. Pagina 2 di 10

Art. 3 Finalità 1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa",quale risulta delimitato dall'all. A) della L.R.T. n. 81 del 21 luglio 1995, e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. 2. Al consorzio è preclusa ogni attività attinente alla gestione del servizio. Art. 4 Funzioni 1. L'Autorità di ambito Toscana Costa, svolge le funzioni di cui all'art. 7 della L.R.T. n. 81 del 21 luglio 1995. 2. In particolare spetta alla Autorità di Ambito: a) scegliere la forma di gestione del servizio; b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio; c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato; d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti. 3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente: a) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa; b) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al precedente punto a). 4. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nei confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio. 5. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe. 6. Spetta alla Autorità di ambito la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato secondo i criteri dell'art. 13, L. 36/94 con graduale omogenizzazione, in fase transitoria, delle tariffe esistenti, tenendo conto della differenziazione dipendente dalla pluralità delle situazioni funzionali e gestionali al momento dell'entrata in vigore della citata legge. 7. Spetta altresì alla Autorità di ambito, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondano a criteri di efficienza, di efficacia ed economicità, l'identificazione dei soggetti gestori di cui all'art. 9, comma 4, L. 36/94, e, tra questi, del soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio e di integrazione delle funzioni tra la stessa pluralità di soggetti gestori. Art. 5 Quote di partecipazione 1. Le quote di partecipazione dell'autorità di Ambito Toscana Costa, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, registrata sulla base degli ultimi dati Istat relativi al Censimento 2001, sono stabilite come segue: Pagina 3 di 10

COMUNE Popolazione residente Censimento Quota di partecipazione 2001 1 Bibbona 3.051 0,85% 2 Campiglia Marittima 12.540 3,49% 3 Campo nell'elba 4.155 1,16% 4 Capoliveri 3.105 0,87% 5 Capraia Isola 333 0,09% 6 Casale Marittimo 1.007 0,28% 7 Castagneto Carducci 8.226 2,29% 8 Castellina Marittima 1.817 0,51% 9 Castelnuovo di V. Cecina 2.467 0,69% 10 Cecina 26.515 7,39% 11 Collesalvetti 15.871 4,42% 12 Guardistallo 1.026 0,29% 13 Livorno 156.274 43,54% 14 Marciana 2.162 0,60% 15 Marciana Marina 1.891 0,53% 16 Montecatini Val Cecina 2.008 0,56% 17 Montescudaio 1.436 0,40% 18 Monteverdi Marittimo 701 0,20% 19 Orciano Pisano 628 0,17% 20 Piombino 33.925 9,45% 21 Pomarance 6.323 1,76% 22 Porto Azzurro 3.220 0,90% 23 Portoferraio 11.508 3,21% 24 Radicondoli 978 0,27% 25 Rio Marina 2.150 0,60% 26 Rio nell'elba 952 0,27% 27 Riparbella 1.327 0,37% 28 Rosignano Marittimo 30.581 8,52% 29 San Vincenzo 6.540 1,82% 30 Santa Luce 1.465 0,41% 31 Sassetta 548 0,15% 32 Suvereto 2.897 0,81% 33 Volterra 11.264 3,14% Totali 358.891 100,00% 2. Le quote sono aggiornate a seguito della pubblicazione dei dati sulla popolazione residente del censimento nazionale e non comportano modifica statutaria. 3. Le Province non partecipano al fondo di dotazione né al patrimonio consortile, potendo tuttavia assegnare all'autorità di ambito beni a titolo di comodato. Art. 6 Trasmissione atti fondamentali dell'autorità di ambito agli enti consorziati 1. Il presidente dell'autorità di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea. Per atti fondamentali si intendono: - il bilancio di previsione Pagina 4 di 10

- il conto consuntivo - l'assestamento- il programma di interventi con relativo piano finanziario - gli atti di determinazione della tariffa del servizio - gli atti di affidamento del servizio idrico Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'autorità di ambito. Art. 7 Forma di consultazione 1. Gli organi della Autorità di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'autorità di ambito. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi della Autorità di ambito, in particolare: a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando, anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte); b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati. 3. Ai fini di una più efficace attività di programmazione, l'autorità di ambito promuove, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione e su iniziativa del Presidente, apposite conferenze di servizio tra la Regione, l'autorità di bacino ed altri enti pubblici. Art. 8 Tutela dei diritti degli utenti 1. Gli organi della "Autorità di ambito Toscana Costa" assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994. 2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1. 3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richiesta in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti; 4. L'Autorità di ambito fissa i termini per l'adozione da parte degli enti gestori l'adozione di una Carta dei servizi a tutela dei diritti del cittadino. Art. 9 Organi 1. Sono organi della "Autorità di ambito Toscana Costa": a) l'assemblea dei rappresentanti; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) Il Collegio dei Revisori. Pagina 5 di 10

Art. 10 Composizione e durata dell'assemblea 1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di loro delegati. 2. A ciascun comune è riconosciuta rappresentanza assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio. Le Amministrazioni Provinciali partecipano all'assemblea con l'esclusivo diritto di esprimere un voto consultivo. 3. L'Assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato l'assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'autorità di ambito fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti. 4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto dichiarato estinto dall'assemblea della Autorità di ambito qualora il Sindaco o il Presidente della Provincia risultino rispettivamente sostituiti nella carica comunale o provinciale. 5. Il Segretario dell Assemblea è di norma un funzionario amministrativo incaricato dall Ente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Segretario dell Assemblea sono assolte dal membro più giovane della stessa Art. 11 Attribuzioni dell'assemblea L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività dell'autorità di ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: a) elezione del Presidente tra i rappresentanti dei Comuni nella stessa Assemblea; b) elezione, revoca o sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione tra i rappresentanti di cui al punto precedente; c) elezione del Collegio dei revisori dei conti; d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile; f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa; g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso; h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g); i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f); j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli art. 13 e sgg. della legge n. 36/94; k) approvazione dei regolamenti interni; l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori; m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici; n) presa d'atto delle delibere di affidamento ad enti strumentali dei Comuni, delle Convenzioni tra Comuni ed Aziende Speciali o delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36/94 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge stessa; Pagina 6 di 10

o) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36/94 qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione-tipo; p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione; q) atto di scioglimento del C.d.A.e di revoca della nomina del Presidente qualora il conto consuntivo presenti un disavanzo. Art. 12 Convocazione dell'assemblea 1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. 2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente dell'autorità di ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. 3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando la richieda almeno un terzo degli enti consorziati o una delle Province. 4. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 6. Nei casi di urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare. 7. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6. Art. 13 Funzionamento dell'assemblea 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Autorità di Ambito. 2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione. 3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale. 4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (1/3 se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei comuni consorziati (1/3 se in seconda convocazione). 5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), k), l), dell'art. 11, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi (2/3) delle quote di partecipazione all'autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati. 6. Il voto consultivo espresso dai rappresentanti delle Province è iscritto al verbale dell'adunanza. Art. 14 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Autorità di ambito e da n. dieci (10) consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno tra i rappresentanti dei comuni. 2. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente. Pagina 7 di 10

3. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'assemblea dei rappresentanti. 4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza. 5. Il subentrante rimane in carica sol quanto sarebbe durato il suo predecessore. 6. Il Direttore assolve alle funzioni di segretario del C.d.A.. Art. 15 Attribuzioni del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio provvede alla ordinaria amministrazione dell'autorità di ambito ed è responsabile del risultato delle attività gestionali del Consorzio, della realizzazione dei programmi e dei progetti approvati dalla Assemblea. 2. In particolare esso: a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m), dell'art. 11; b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendono necessari per il perseguimento dei fini del consorzio; d) nomina il Direttore ed il Dirigente per la pianificazione ed il controllo e assume il personale a seguito delle procedure selettive da esso stesso avviate; delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari; e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'autorità di Ambito. Art. 16 Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Autorità di ambito o, in assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea. 2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni. 3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 17 Presidente 1. Il Presidente: a) convoca e presiede l'assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma, insieme al Direttore, i rispettivi processi verbali; b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione; c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziaria ed amministrativa; d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8, comma 1, del presente statuto; Pagina 8 di 10

e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza; g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale; i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di amministrazione designato dal Presidente stesso alla carica di Vice Presidente. Art. 18 Commissioni consultive 1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto della Autorità di Ambito, l'assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno anche esperti esterni. 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera. Art. 19 Collegio dei revisori 1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'autorità di ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti, iscritti all'albo dei Revisori dei conti, nominati dall'assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità. 4. Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'autorità di ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'autorità di ambito. Possono richiedere di scrivere a verbale gli interventi compiuti e le osservazioni sollevate durante l'adunanza del Consiglio a cui sono stati invitati a partecipare. Art. 20 Uffici e personale 1. L'Autorità di ambito è dotata di un ufficio di Direzione costituito dal Direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo nominati a seguito di idonee procedure selettive derivanti da pubblico concorso o finalizzate, comunque tramite verifica delle competenze professionali acquisite dai candidati, alla instaurazione di un contratto a termine o al ricorso all'istituto del comando. 2. La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Il Direttore è responsabile della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali. 4. Firma, insieme al Presidente, i libri contabili Pagina 9 di 10

Art. 21 Patrimonio 1. L'Autorità di ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente Statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 cod.civ. 3. All'Autorità di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, non integrando la quota di proprietà dei Comuni. 4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'autorità di ambito sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari. Art. 22 Contabilità e finanza 1. Per la finanza e contabilità dell'autorità di ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali. 2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno. La gestione delle attività del Consorzio deve svolgersi in modo da realizzare almeno l'equilibrio delle entrate e delle uscite. Le entrate finanziarie sono assicurate dai canoni di affidamento corrisposti dagli enti gestori sulla base di quanto disciplinato dalla relativa convenzione, e, solo in via eccezionale e preventiva, dai trasferimenti dei Comuni consorziati, proporzionalmente alle quote di proprietà. Art. 23 Disposizione finanziaria transitoria 1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché della disciplina di cui all'art. 13, comma 3, della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell'autorità di ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente. Art. 24 Norma finale di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili. Pagina 10 di 10