SENATO DELLA REPUBBLICA



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SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore BOATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1990 Norme concernenti la cremazione delle salme ONOREVOLISENATORI. Da più parti si sollecita l'avvio di una seria politica cimite riale che, con adeguate misure di pianifica zione, possa affrontare ed avviare a soluzio ne il grave problema della carenza di spazio nei cimiteri, senza portare ad ulteriori cementificazioni di porzioni sempre più grandi di territorio per accogliere le salme e le infrastrutture necessarie per rendere possibile l'accesso di parenti e visitatori. La stessa richiesta di verde all'interno dei cimiteri, di per sè giusta non solo per motivi estetici ma anche per favorire la capacità di decomposizione del terreno, finisce per provocare un ulteriore consumo di spazio per «città dei morti» sempre più estese e in molti casi addirittura percorse da auto ed autobus per consentire gli spostamenti al loro interno. La stessa pericolosità, dal punto di vista ecologico, delle grosse concentrazioni cimiteriali do vrebbe sollecitare interventi che segnino un cambiamento profondo nella strada finora seguita. L'avvio di una seria politica cimiteriale capace di affrontare alla radice questi problemi non può prescindere da una attenta ed approfondita riflessione sulle pratiche funerarie ammesse nel nostro Paese. È un fatto incontestabile che la tumulazione in loculi in concessione per decine di anni e la tumulazione in tombe di famiglia a carattere perpetuo determinano un enorme impiego di spazio, la formazione di prezzi estremamente elevati per l'acquisizione di TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Sanità pubblica)

2 DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI uno spazio per la tumulazione e, spesso, anche lo sviluppo di fenomeni speculativi. La stessa inumazione, pur impegnando il terreno per un periodo di tempo minore, pur impegnando spazi pro capite inferiori e pur non richiedendo la costruzione di opere in muratura, ha un impatto rilevante sul consumo di superfice in quanto non prevede la possibilità di sepolture su più piani che i loculi consentono. Inoltre, la tumulazione di grandi quantità di salme in spazi ristretti riduce fortemente la capacità di decomposizione del terreno, creando così problemi al momento dell'esumazione, in quanto spesso gli spazi non sono recuperabili a causa della presenza di una elevata percentuale di salme non decomposte. È un fatto altrettanto incontestabile che nel nostro Paese, pur essendo attualmente in fase di crescita, la pratica della cremazione delle salme ha per ora uno scarso peso. Si tratta di una pratica funeraria che fino a tempi recenti ha incontrato ostacoli di natura religiosa e che, attualmente, incontra ostacoli di natura culturale e burocratica. n presente disegno di legge intende intervenire per rimuovere questi ostacoli, consentendo così l'affermazione nei fatti della pari dignità tra le diverse pratiche funerarie e il superamento delle attuali difficoltà frapposte alla diffusione della pratica della cremazione. È importante ricordare che la cremazione delle salme, oltre a comportare un consumo di spazio minimo per la conservazione delle ceneri, se viene effettuata in impianti adeguati non causa inqinamento atmosferico. Inoltre, la cremazione offre la possibilità della dispersione delle ceneri che, lungi dall'essere un fatto inquinante, consente il completamento del ciclo nascita-vita-morte in forma naturale, con il ritorno alla natura dei resti umani, come avviene per tutte le altre. forme di vita, attraverso un gesto finalizzato alla ricongiunzione con l'ambiente naturale: anzichè morte come separazione, morte come ricongiunzione. n desiderio di molti è infatti quello di ritornare, con i resti del proprio corpo incenerito, agli elementi naturali con cui il corpo è stato in interrelazione per tutto l'arco della sua esistenza in vita, continuando ad esistere nella memoria dei vivi indipendentemente dal luogo fisico. Si tratta del desiderio di essere contemporaneamente dappertutto e in nessun luogo e, anche, di non essere collocati nei cimiteri, tramutati spesso enormi magazzini di dubbia sicurezza igienica, in cui si attua il tentativo di arrestare il progredire dell'entropia, esorcizzando la paura della morte. L'articolo 1 del presente disegno di legge afferma la pari dignità tra le pratiche funerarie della cremazione, della inumazione e della tumulazione. L'articolo 2 disciplina le modalità di manifestazione della volontà, sempre revocabile, dei singoli cittadini di scegliere la cremazione, prevedendo la possibilità di esprimere tale volontà mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile o mediante disposizione testamentaria. Lo stesso articolo disciplina anche la manifestazione di volontà per i cittadini di età compresa tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età e quella per gli interdetti e per i minori di quattordici anni e prevede la possibilità di deroga al disposto del comma 1, relativo alla necessità di manifestazione di volontà da parte del defunto, in quanto, in assenza di esplicite manifestazioni di volontà contraria alla cremazione espressa con disposizione testamentaria, è ammessa la richiesta di autorizzazione alla cremazione della salma da parte del coniuge o convivente della persona défunta. L'articolo 3 si riferisce alle procedure e certificazioni necessarie per la cremazione e alla cremazione dei resti mortali esumati. L'articolo 4 stabilisce le norme relative alla conservazione delle ceneri risultanti dalla cremazione, prevedendo anche la possibilità della dispersione delle ceneri in uno spazio riservato allo scopo dal comune oppure in natura, in luoghi al di fuori dei centri abitati e con autorizzazione preventiva del comune, salvo il caso di dispersione in mare, ad una distanza superiore a trecento metri dalla costa.

3 DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI L'articolo 5 stabilisce le norme per la predisposizione, da parte dei comuni, di impianti di cremazione delle salme in modo tale da rendere accessibile il servizio di cremazione a tutti coloro che abbiano manifestato la loro volontà in tal senso, affidando invece al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, l'emanazione delle disposizioni relative ai requisiti degli impianti di cremazione. Lo stesso articolo afferma che il servizio di cremazione è completamente gratuito nel caso di dispersione delle ceneri, ammettendo tuttavia la possibilità di una tariffa pari al 50 per cento di quella eventualmen te richiesta dal comune per l'inumazione delle salme in campo comune nel caso di conservazione delle ceneri in colombari. Onorevoli senatori, una rapida approvazione del presente disegno di legge può finalmente consentire nuove prospettive nell'ambito della politica cimiteriale, in quanto la rimozione degli ostacoli finora frapposti alla cremazione delle salme, oltre che soddisfare le legittime aspettative di molti cittadini, può produrre il fatto nuovo capace di imprimere una svolta decisiva ai gravissimi problemi connessi alla crescita incontrollata dei cimiteri. È auspicabile pertanto che il più ampio concorso delle forze politiche porti al più presto alla discussione ed alla approvazione del testo proposto.

4 DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Alle pratiche funerarie della cremazione, della inumazione e della tumulazione è riconosciuta pari dignità. Art.2. 1. I cittadini che abbiano superato il quattordicesimo anno di età e che intendano scegliere la cremazione esprimono la loro libera scelta mediante manifestazione non equivoca di volontà secondo una delle modalità seguenti: a) dichiarazione in carta libera resa dall'interessato all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, che provvede gratuitamente all'annotazione sulla carta di identità del dichiarante; b) disposizione testamentaria. 2. La manifestazione di volontà di cui al comma 1 dei cittadini di età compresa tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età non produce effetti se non è convalidata dalla dichiarazione di consenso dei rappresentanti legali dei dichiaranti. Al compimento del diciottesimo anno di età la manifestazione di volontà si intende, salvo revoca, tacitamente confermata. 3. Per gli interdetti e per i minori di quattordici anni la manifestazione di volontà viene espressa dai rispettivi rappresentanti legali ed è ammessa anche in momento successivo al decesso. 4. La manifestazione di volontà è sempre revocabile. 5. In caso di eventuale discordanza tra le manifestazioni di volontà espresse ai sensi del comma 1 si intende valida la volontà espressa in data più recente. 6. Per i cittadini stranieri deceduti in Italia è richiesta adeguata certificazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.

5 DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 7. In assenza di esplicite manifestazioni di volontà contraria del defunto, espresse con disposizione testamentaria, è ammessa la richiesta scritta al sindaco di autorizzazione alla cremazione della salma da parte del coniuge o convivente della persona de funta. Art.3. 1. Per procedere alla cremazione è neces. sario il certificato dell'ufficiale sanitario che, constatato il decesso, escluda segni o indizi di morte dovuta a reato. 2. L'ufficiale dello stato civile del luogo in cui è avvenuto il decesso, constatata la manifestazione di volontà di cui all'articolo 2, autorizza la cremazione cori le stesse procedure previste per la sepoltura di cadavere nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 3. Nel caso di morte violenta o comunque nel caso di sospetto di morte non dovuta a cause naturali è obbligatorio il nulla osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 4. Su richiesta degli aventi diritto o, in loro assenza, con decisione del sindaco, è autorizzata la cremazione dei resti mortali esumati o estumulati allo scadere della concessione di una sepoltura, quando sia trascorso il tempo necessario per la mineralizzazione della salma e, in ogni caso, quando siano trascorsi almeno dieci anni per le salme inumate e venti per quelle tumulate. Art.4. 1. Le ceneri risultanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria e sistemate all'interno del cimitero, secondo i regolamenti locali di igiene: a) in appositi spazi nel terreno; b) in appositi spazi colombari. 2. Qualora la manifestazione di volontà di cui all'articolo 2 lo preveda o su richiesta

6 DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI scritta dei successori legittimi, si potrà procedere alla dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 4, la volontà di conservazione o dispersione delle ceneri viene espressa dagli aventi diritto. 3. La dispersione delle ceneri può avvenire, oltre che in uno spazio riservato allo scopo dal comune, anche in natura. In tal caso deve comunque trattarsi di luoghi al di fuori dei centri abitati ed occorre l'autorizzazione preventiva del comune interessato, che viene rilasciata gratuitamente. 4. Nessuna autorizzazione è richiesta per la dispersione in mare, ad una distanza superiore a trecento metri dalla costa, delle ceneri risultanti dalla cremazione. 5. La dispersione delle ceneri di cui ai commi 2, 3 e 4 deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie ed alla presenza dell'ufficiale di stato civile del comune competente per territorio. 6. L'articolo 411 del codice penale è abrogato. Art. S. 1. I comuni sono tenuti ad organizzare il servizio di cremazione delle salme in modo tale da renderlo accessibile a tutti coloro che abbiano manifestato la loro volontà ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma4. 2. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere aha realizzazione di un impianto di cremazione nel territorio di loro competenza. 3. I comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno costituire dei consorzi per la realizzazione e la gestione di un impianto di cremazione. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici emana, di concerto con il Ministro della sanità e con

7 DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI il Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative ai requisiti e alle caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti di cremazione nonchè le norme relative all'adeguamento degli impianti esistenti. S. Nel caso di dispersione delle ceneri di cui all'articolo 4 il servizio di cremazione è completamente gratuito. Nel caso di conservazione delle ceneri in appositi colombari e qualora l'amministrazione comunale richieda il pagamento di una tariffa per l'inumazione delle salme in campo comune, può essere richiesto, a titolo di contributo, il pagamento di una tariffa non superiore al SO per cento di quella prevista per l'inumazione in campo comune. 6. Ciascun comune è tenuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad informare con mezzi idonei i cittadini circa i contenuti della presente legge e a garantire che ad ogni cittadino, al momento del primo rilascio della carta di identità o della sua sostituzione, venga segnalata la possibilità di effettuare la manifestazione di volontà di cui all'articolo 2.