REGIONE LOMBARDIA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE DI STABILITA

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REGIONE LOMBARDIA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI * PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE DI STABILITA 2016-2018 1

PARERE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI STABILITA 2016-2018 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Istituito ai sensi dell art. 2 comma 1 della L.R. 18/2012 e nominato con delibere del Consiglio Regionale nn. X/383 del 27/05/2014 e X/686 del 21/04/2015, - visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 ed il relativo principio applicato paragrafo 7 dell allegato n. 4/1; - vista la L.R. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni sull ordinamento contabile della Regione Lombardia ed il relativo regolamento, per quanto compatibili con i principi dell armonizzazione contabile; - esaminata la proposta di legge di stabilità 2016, unitamente agli allegati, approvata con DGR n. X/4237 del 30/10/2015 e resa disponibile a questo collegio in data 30/10/2015; ad unanimità di voti DELIBERA di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di progetto di Legge di Stabilità 2016-2018 della Regione Lombardia, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Milano, 10 novembre 2015 L ORGANO DI REVISIONE f.to Dott. Massimo Babbi f.to Dott. Luciano Fazzi f.to Dott.ssa Luigina Bolognini 2

CONTESTO DI RIFERIMENTO L'art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. 30 dicembre 2014 n. 35 ha esteso il parere obbligatorio del collegio dei revisori previsto dall art. 2 comma 8 lett. a) della L.R. 17 dicembre 2012 n. 18, alla proposta di legge di stabilità. Tale parere deve estrinsecarsi in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni. In tal senso il Collegio ha quindi riscontrato l approvazione da parte della Giunta Regionale del documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2015) e successivo aggiornamento, che costituisce lo strumento di aggiornamento annuale del Programma Regionale di Sviluppo e che contiene, come sancito dal paragrafo 5.3 dell allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Con il DEFR 2015 Regione Lombardia ha presentato le priorità che ha individuato per rispondere alle numerose esigenze da soddisfare e che costituiscono il riferimento per la costruzione del bilancio e della programmazione su base triennale 2016-2018. Una grande novità nel contesto delle disposizioni finanziarie regionali è costituita dall entrata in vigore dal 2016 del vincolo costituzionale del pareggio del bilancio, che impone quindi alle Regioni, già in sede di bilancio di previsione, il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. In questo senso la legge di stabilità si inserisce nel più ampio disegno della programmazione regionale, ravvisandosi una generale coerenza con gli strumenti di programmazione di primo livello. CONTENUTI DEL PROGETTO DI LEGGE Il Collegio ha ricevuto dall Ente, via PEC, i seguenti documenti: Proposta progetto di legge Legge di Stabilità 2016 ; Delibera di Giunta Regionale n. X/4237 del 30/10/2015 che approva la proposta di progetto di legge Legge di Stabilità 2016 e relative tabelle; Allegato A alla proposta di progetto di legge; 3

Documento tecnico di approvazione allegato B ; La relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. La legge di stabilità si colloca in un quadro economico che prevede una consistente riduzione delle spese correnti autonome ed una drastica contrazione rispetto al 2015 delle spese per investimenti, considerata la normativa che prevede l impossibilità di finanziare gli investimenti con nuovo indebitamento. In questo contesto l art. 1 della Legge di Stabilità 2016 declina, come dettagliato nei relativi allegati: - il rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; - la riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa; - con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, la rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi. In merito agli altri contenuti obbligatori della legge di stabilità, ai sensi del paragrafo 7 dell allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il Collegio osserva quanto segue. Posto che alla lettera a) del predetto paragrafo 7 il progetto di legge ha il compito di stabilire le variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce, sarebbe stato opportuno inserire un articolo che chiarisca l invarianza delle misure del gettito rispetto all anno precedente o, quanto meno, un cenno nella relazione illustrativa nel senso qui prospettato. Quanto alla lettera g) del predetto paragrafo 7 viene previsto che il testo legislativo regionale individui le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno. In tal senso le disposizioni della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) prevede che le Regioni, già in sede di predisposizione del bilancio di previsione, concorrono al contenimento dei saldi di finanza pubblica perseguendo: un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le 4

spese correnti. Viste le novellate norme in tema di pareggio di bilancio il Collegio ritiene che sarebbe stato opportuno rendere esplicita la circostanza che l impianto normativo prospettato dalla legge di stabilità sia pienamente idoneo a rendere plausibile il raggiungimento dei vincoli di pareggio testé enunciati. Da ultimo si segnala l opportunità, già ricordata dalla Corte dei Conti in occasione della parifica al rendiconto 2014, che la legge di stabilità regionale contenga una precisa quantificazione degli effetti della manovra finanziaria destinati ad essere recepiti nella legge di bilancio, allegando un prospetto, ad integrazione della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, che espliciti chiaramente gli effetti della manovra sui principali saldi del bilancio regionale così come avviene per la legge di stabilità statale. Occorre comunque precisare che il richiamo di informativa illustrato nei precedenti paragrafi di questa relazione ha valenza prettamente formale e viene di fatto superato con la contestuale presentazione del progetto di legge di bilancio, ove vengono analiticamente illustrati e commentati gli effetti della manovra economica in termini di sostenibilità del gettito da imposte e di conseguimento degli equilibri di bilancio. OSSERVAZIONI SU SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE L art. 2 del progetto di legge di stabilità 2016 prevede l istituzione dell Organismo regionale per gli interventi europei, dotato di autonomia finanziaria e avente per oggetto esclusivo la gestione gli interventi europei. Tale norma intende avvalersi della facoltà prevista dall art. 40 del DDL di stabilità nazionale 2016, con la precipua finalità di ottenere vantaggi sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi di Regione Lombardia. Nella relazione al DDL Stabilità nazionale 2016 si afferma che dall applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica in quanto le risorse che saranno gestite nell ambito delle contabilità regionali, sia quelle provenienti dall Unione Europea che dal cofinanziamento nazionale, sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente. Senonché nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria della legge di stabilità regionale viene affermato che è ragionevole prevedere, a fronte dell indubbio impatto organizzativo, potenziali riflessi finanziari - in termini di risorse di personale e strumentali - allo stato attuale però non ancora valutabili; gli eventuali maggiori oneri, una volta 5

quantificati troveranno copertura con la legge di bilancio più prossima alla data di effettiva attuazione dell'organismo. Preme sottolineare che l impatto finanziario negativo potrebbe scaturire dalla semplice circostanza di moltiplicare le entità gestite attraverso il sistema regionale, anziché procedere ad una loro razionalizzazione; in tal senso potrebbe risultare utile valutare l ipotesi di trasferire a questo nuovo organismo le competenze e le strutture appartenenti all Organismo Pagatore Regionale, che tratta i medesimi fondi europei ancorché limitati al settore agricolo. Una siffatta ipotesi, qualora percorribile, oltre ad accentrare in un unica entità l intera gestione dei fondi comunitari, avrebbe anche l indubbio vantaggio di traghettare l attuale organismo pagatore verso l applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati previsti dal D.Lgs. 118/2011, nonché farlo partecipare al consolidato regionale e fornire così una rappresentazione maggiormente completa e trasparente sulla gestione dei suddetti fondi. Il collegio dei revisori prende atto delle considerazioni espresse nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, pur riconoscendo la necessità di un ulteriore sforzo per determinare, pur se in forma approssimata, l impatto finanziario previsto per l attuazione della suddetta norma, tenendo ben presente che dalle conseguenze del provvedimento devono necessariamente escludersi effetti negativi a carico della finanza pubblica. L art. 3 del progetto di legge di stabilità 2016 prevede l abrogazione di alcune norme comportanti forme di garanzia a favore degli ALER, al fine di scoraggiare le pratiche di indebitamento e di dare piena attuazione al piano di risanamento. CONSIDERAZIONI FINALI In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamati l articolo 20 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 123/2011 e l articolo 2 comma 8 lettera a) della L.R. 18/2012 e preso atto: del contenuto della proposta progetto di legge Legge di Stabilità 2016 ; che l organo di revisione: - ha verificato che le norme in essa contenute sono state redatte nella sostanziale osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell ente, dei principi contabili generali previsti dall allegato 1 al D.Lgs 118/2011, del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011; - ha rilevato la coerenza interna ed esterna, la congruità e l attendibilità contabile delle 6

previsioni, subordinatamente a quanto infra raccomandato; il Collegio dei Revisori Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e con le considerazioni formulate, esprime p a r e r e f a v o r e v o l e sulla proposta di progetto di legge Legge di Stabilità 2016 e sui documenti allegati, subordinatamente alla concreta quantificazione del saldo finanziario scaturente dalla costituzione e messa a regime dell Organismo regionale per gli interventi europei, della nomina dell organo di controllo competente rispetto a tale nuovo organismo e della conseguente quantificazione degli oneri conseguenti alla suddetta attività di controllo i n v i t a a trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua approvazione Milano, 10 novembre 2015 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI f.to Dott. Massimo Babbi f.to Dott. Luciano Fazzi f.to Dott.ssa Luigina Bolognini 7