REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI AVVOCATI ISCRITTI NELL ELENCO SPECIALE CHE DIFENDONO IN GIUDIZIO L ENTE.

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE

Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'avvocatura metropolitana

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA

L.R. 30/1968, art. 20 B.U.R. 20/7/2016, n. 29 L.R. 20/2015, art. 12, c. 10 e 11. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2016, n. 0138/Pres.

Art. 1. Art. 2. Diritto al compenso professionale

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AMMINISTRAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI Monaldi-Cotugno-CTO Sede: Via Leonardo Bianchi NAPOLI

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

REGOLAMENTO. sull organizzazione, l attività e la corresponsione dei compensi professionali agli

Comune di Padova REGOLAMENTO DELLA AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 12/16 DEL 28/06/2016 * * * * *

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 29 suppl. del

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE DELL ATENEO. Art. 1 Oggetto. Art. 2 Funzioni dell Ufficio Legale

COMUNE DI VICENZA. REGOLAMENTO dell AVVOCATURA COMUNALE. (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 17 maggio 2016)

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AMMINISTRAZIONE

D.R. n IL RETTORE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA COMUNALE. Approvato con Deliberazione di G.M. n. 160 del 28/12/2015, parzialmente

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA INTERNA

Direzione Generale. Verbale n 6 / 2015 P.G. 2015/ ACCORDO RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DELLE PROCURATORIE AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA CIVICA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

Comune di Perugia. Al Presidente del Consiglio Comunale Sede ORDINE DEL GIORNO

COMUNE DI LECCE REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORREPSONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE

REGOLAMENTO DELL AREA AFFARI LEGALI DI ATS SARDEGNA. ART. 1 Istituzione e compiti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

REGOLAMENTO SULLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI)

COMUNE DI PALAZZO PIGNANO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORREPSONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LEGALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO. approvato con deliberazione n. 141 del

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

LA SOSPENSIONE, L INTERRUZIONE E LA ESTINZIONE DEL. La sospensione del processo

COMUNE DI GRADO Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI

Servizio Centrale Avvocatura /041 Avvocatura Comunale CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Servizio Centrale Avvocatura /041 Avvocatura Comunale CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

Diritto del contenzioso d impresa

Modello di preventivo di massima e conferimento incarico agli avvocati ai sensi della Legge n. 124/2017

Servizio Centrale Avvocatura /041 Avvocatura Comunale CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA REGOLAMENTO DELL UFFICIO LEGALE

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROVINCIA DI ORISTANO

Determinazione del Dirigente: SET del 30/11/2015

Prot. n. del 13/04/2015 Progressivo determinazioni n aprile 2015

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

Il Direttore Generale

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

D E T E R M I N A Z I O N E

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97)

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DEL COMUNE DI COSENZA

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE

Comune di Portopalo di Capo Passero Provincia di Siracusa ********************************************************************************

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL ARTICOLO 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Verbale di intesa. Disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati Inps

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Fondo incentivante Legge MERLONI

SOMMARIO INTRODUZIONE... 1

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL UFFICIO E DI DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI SENSI DELL ART. 9 DEL D.L. N.90/2014 DELL AVVOCATURA ATER

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

REGOLAMENTO SULLA EROGAZIONE DELL INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE. (Art. 92 decreto legislativo 163/2006)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

COMUNE DI ENNA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA COMUNALE

Comune di Cagliari ASSESSORATO AL PERSONALE, AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMPENSI PROFESSIONALI E PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE (approvato dal Consiglio dell Ordine

EDIZIONI ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATA IN VIGORE 1 Rev.0 G.C. n. 145 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 95 del

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA

C O M U N E D I S A L T A R A

C O M U N E D I N U S

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. (art. 92 comma 5 Decreto Legislativo n. 163/2006)

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA Provincia di Massa Carrara

CITTÀ DI GRUGLIASCO PROVINCIA DI TORINO

D E T E R M I N A Z I O N E

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI A TRIBUNALE DI

UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

D E T E R M I N A Z I O N E

- COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

CITTA DI VIGEVANO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA CIVICA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VIGEVANO

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

COMUNE DI PONTE DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO

Risoluzione N.107/E QUESITO

REGOLAMENTO PER L INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL ART.18 COMMA 1 DELLA LEGGE 1\1/02/1994 N.109

CITTÁ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA AVVOCATURA

I professionisti singoli/associati, vengono individuati tra coloro che:

SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO

Transcript:

REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI PER GLI AVVOCATI ISCRITTI NELL ELENCO SPECIALE CHE DIFENDONO IN GIUDIZIO L ENTE. Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 728/175357 del 22 dicembre 2015 esecutiva dal 3 gennaio 2016

Art. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114 (entrata in vigore il 19.08.2014), la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati in servizio presso l U.O. Legale e Contenzioso ed iscritti nell elenco speciale di cui all art. 23 della L. n. 247 del 31.12.2012, per le cause vinte. Art. 2 RIPARTIZIONE DELLE CAUSE DELL ENTE 1. La ripartizione delle cause fra i legali in servizio presso l U.O. Legale e Contenzioso è fatta di comune accordo tra i medesimi secondo principi di parità di trattamento, di equa ripartizione dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense. In caso di mancato accordo decide il dirigente responsabile dell U.O. Legale e Contenzioso. 2. Possono essere affidati a professionisti esterni singoli incarichi di difesa in giudizio previa assunzione di atto motivato da parte dell Organo competente nei seguenti casi eccezionali: - cause di particolare complessità; - cause che necessitano di particolari competenze e/o specializzazione; - cause caratterizzate da situazioni di incompatibilità; - altre situazioni di carattere eccezionale purché debitamente motivate. Art. 3 PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI 1. I compensi professionali di cui all art. 1 sono dovuti agli avvocati operanti presso l U.O. Legale e Contenzioso, iscritti nell elenco speciale degli avvocati con esercizio limitato agli affari dell Ente ai quali, di regola, viene affidata collettivamente la difesa tecnica dell amministrazione in giudizio. 2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Ravenna, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell U.O. Legale e Contenzioso sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell Ente e, in particolare, nei casi di: a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole; b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l incompetenza del giudice adito, l irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano 1

reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela. 3. I compensi professionali sono dovuti, per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all Ente, dispongono la compensazione parziale delle spese di giudizio tra le parti, accollando quindi a controparte solo una percentuale delle spese di giudizio a favore del Comune; sono inoltre dovuti nei casi di compensazione integrale delle spese; il tutto secondo la disciplina del presente regolamento. 4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente. Art. 4 - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI 1. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell U.O. Legale e Contenzioso è quello determinato al netto delle spese forfettarie nella misura fissa del 15%, o la diversa misura determinata dal Giudice, purché effettivamente incassato dal Comune, incasso che verrà introitato in apposito capitolo di entrata dell ente. 2. Nel caso di compensazione totale delle competenze di giudizio, ai sensi dell art. 9 comma 6^ del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 214/2014, agli avvocati in servizio presso l U.O. Legale e Contenzioso sono corrisposti compensi professionali, sulla base della notula predisposta dall avvocato o dagli avvocati che hanno trattato la causa, redatta secondo il regolamento ministeriale vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, al netto delle spese forfetarie nella misura del 15 % e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell art. 6 del Decreto 10.03.2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni), con una riduzione del 30%; b) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all art. 5, comma 6, del D.M. 10.03.2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni), riducendo del 30% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase; 3. Tali compensi professionali verranno corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto che non può superare quello relativo all anno 2013, corrispondenti alle somme liquidate a tale titolo (per sentenze cioè che dispongano la compensazione di spese) in conto competenza per il fondo di tale annualità. 4. Nel caso in cui il Giudice, pur disponendo la compensazione delle spese legali, non abbia modificato la condanna alle spese di controparte pronunciata nella fase cautelare del giudizio, agli avvocati verranno corrisposte, dopo la loro riscossione, le somme liquidate dal 2

Giudice nel provvedimento cautelare, decurtate delle spese forfettarie nella misura del 15% salva diversa determinazione del giudice. Conseguentemente verranno applicati i criteri indicati nel punto 2 del presente articolo solo alle fasi successive a quella cautelare; la fase della sospensiva pertanto, non potrà essere conteggiata nel calcolo dei compensi da liquidarsi in caso di compensazione delle spese nei successivi gradi di giudizio. 5. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell U.O. Legale e Contenzioso e abbiano effettivamente partecipato all impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dagli avvocati interni. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze. Art. 5 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI 1. I compensi professionali spettano agli avvocati interni che svolgono la difesa tecnica dell Amministrazione in giudizio e che siano in servizio presso l U.O. Legale e Contenzioso al momento del passaggio in decisione della causa oppure siano in servizio in tale U.O. quando è terminata l attività difensiva (senza cioè che sia previsti ulteriori atti processuali quale ad esempio memorie, produzioni documentali ect.) e si attende il deposito della pronuncia sulla causa. I compensi professionali vengono ripartiti tra gli avvocati incaricati, iscritti all albo speciale e in servizio presso l U.O. Legale e Contenzioso, in parti uguali tra di loro. Nell ipotesi di incarichi per la costituzione di parte civile nell ambito di giudizi penali il compenso liquidato dal Giudice spetta all avvocato al quale è stato attribuito il mandato. Per gli avvocati iscritti nell albo speciale ed in servizio presso l U.O. Legale e Contenzioso da meno di un anno, la corresponsione dei compensi viene decurtata del 20% rispetto al compenso spettante agli avvocati che partecipano in misura egualitaria. 2. A fine esercizio, gli avvocati presentano al dirigente dell U.O. una relazione sintetica contenente l elenco delle principali attività trattate da ogni avvocato nell ambito delle cause affidate congiuntamente ( ad es. redazione di memorie, ricorsi attività di udienza ecc). 3. L importo individuale viene corrisposto al singolo legale sulla base dei seguenti parametri qualificanti il rendimento individuale nello svolgimento dell obbligazione professionale afferente al patrocinio delle cause in cui è costituito a difesa delle ragioni dell Ente: a) puntuale rispetto dei termini processuale ad evitare decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli all Amministrazione; b) cura dell attività d udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili. c) regolare e tempestivo aggiornamento all ufficio che ha emanato l atto oggetto di contenzioso o che ha posto in essere la condotta censurata, in relazione alle vicende caratterizzanti lo stesso. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla dichiarazione resa da parte dei singoli legali, da trasmettersi al dirigente responsabile del U.O. relativa al rispetto dei suddetti parametri di cui al punto 4 e dell osservanza dei criteri del presente regolamento per la redazione delle parcelle. 3

Nell ipotesi di mancato rispetto dei termini processuali di cui alla lettera a) o di colpevole assenza alle udienze di cui alla lettera b) o di mancato aggiornamento di cui alla lettera c), che abbiano comportato effetti pregiudizievoli all Amministrazione, il compenso spettante al singolo avvocato verrà ridotto nella misura fra il 5% e il 30%, secondo motivata valutazione e previo contraddittorio con l interessato, tenendo conto del danno prodotto e del comportamento complessivo tenuto dall avvocato nell annualità di riferimento. 4. Ai sensi del comma precedente il Responsabile dell U.O. Legale e Contenzioso in sede di liquidazione dei compensi provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l interessato. L importo corrispondente alle detrazioni operate, relativamente alle cause con vittoria di spesa, non è distribuibile agli altri avvocati ed è destinato all acquisizione di beni e servizi per la formazione professionale degli avvocati. 5. La liquidazione dei compensi agli avvocati sarà effettuata con cadenza quadrimestrale. Art. 6 ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA E FINALE 1. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di pronuncia favorevole al Comune con compensazione integrale delle spese che sia stata depositata dopo il 18.08.2014; Il presente regolamento si applica altresì in tutti i casi di pronuncia favorevole al Comune con recupero delle spese a carico delle controparti depositata dal 01.01.2015. 2. Alle sentenze depositate precedentemente alle date di cui al comma precedente, il cui titolo alla liquidazione, in base al previgente CCDI dell ente, sia maturato successivamente le predette date, si applica la disciplina del presente regolamento. 4