Risoluzione n. 279/E

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Risoluzione n. 279/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2007/138604 Roma, 04 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell Interno Trattamento ai fini dell imposta di bollo dell attestato di iscrizione anagrafica e dell attestato di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini comunitari ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea - Istanza presentata il 01/06/2007 D.Lgs. n. 30 del 2007 Con l interpello in oggetto, concernente l applicazione dell imposta di bollo sulle attestazioni d iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente, il Ministero dell Interno ha esposto il seguente: QUESITO Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva comunitaria del 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, prevede che i cittadini dell Unione europea, per soggiorni superiori a tre mesi nel territorio nazionale, hanno l obbligo d iscriversi all anagrafe, dimostrando il possesso di determinati requisiti ai quali è subordinato il diritto di soggiorno (svolgimento di un attività lavorativa; disponibilità di risorse economiche sufficienti; ecc.). Il procedimento d iscrizione anagrafica dei cittadini dell Unione si conclude con il rilascio del relativo attestato che deve contenere il nome, l indicazione della dimora dell interessato e la data della richiesta d iscrizione. L attestato viene consegnato all interessato a seguito della verifica della dimora abituale e della sussistenza delle condizioni di soggiorno richieste ai cittadini dell Unione.

2 Dopo 5 anni di soggiorno regolare e continuativo il cittadino dell Unione e il suo familiare maturano il diritto di soggiorno permanente, che consente di soggiornare in Italia a prescindere dal possesso delle condizioni di soggiorno previste dal decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30. La condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente é anch essa documentata da un attestato che l interessato ha facoltà di richiedere al Comune. Ciò premesso, il Ministero interpellante chiede di conoscere il trattamento tributario da riservare, ai fini dell imposta di bollo, ai seguenti documenti (e relative istanze) rilasciati dal Comune: attestato di iscrizione anagrafica; attestato di soggiorno permanente. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante fa presente, preliminarmente, che l articolo 25 della direttiva comunitaria 2004/38/CE stabilisce che i documenti di cui si tratta sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi. Viene altresì rappresentato che il decreto legislativo n. 30 del 2007, agli articoli 10 e 17, ha previsto il rilascio gratuito - fatto salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato della carta di soggiorno e della carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell Unione europea. Ciò premesso, ad avviso dell interpellante, nel caso in esame possono prospettarsi le seguenti soluzioni: 1) esenzione dall imposta di bollo: detta soluzione interpretativa si fonda sulla considerazione che gli attestati di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente hanno natura dichiarativa e non costitutiva di un diritto; inoltre non è fatto alcun obbligo al cittadino comunitario di dotarsi

3 dell attestato di soggiorno permanente, la cui richiesta è meramente facoltativa; 2) assoggettamento all imposta di bollo: detta soluzione interpretativa discende dall assimilazione dei predetti attestati ai certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione. Quest ultima soluzione potrebbe essere adottata qualora il principio della gratuità, introdotto dagli articoli 10 e 17 del D.Lgs. n. 30 del 2007 per il rilascio delle carte di soggiorno ai familiari di cittadini dell Unione, non dovesse ritenersi applicabile anche ai documenti aventi analogo rilievo rilasciati ai cittadini dell Unione. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la Disciplina dell imposta di bollo, all articolo 3 della tariffa stabilisce che è dovuta, fin dall origine, un imposta nella misura di 14,62 per le istanze dirette agli uffici e agli organi dell amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, tendenti ad ottenere l emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. Il successivo articolo 4 della medesima tariffa prevede un uguale trattamento per gli Atti e provvedimenti degli organi dell amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta.. Ciò posto, per stabilire il corretto trattamento tributario, ai fini dell imposta di bollo, da applicare al caso in esame, é necessario procedere all individuazione della natura che rivestono l attestato di iscrizione anagrafica e quello di soggiorno permanente. Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

4 In particolare, l articolo 9 del decreto legislativo medesimo prevede al primo comma che: Al cittadino dell Unione che intenda soggiornare in Italia, ai sensi dell art. 7, per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che: l iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall ingresso ed é rilasciata immediatamente una attestazione contenente l indicazione del nome e della dimora del richiedente. Ai sensi del comma 1 dell articolo 14 del medesimo decreto legislativo Il cittadino dell Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13, ed in forza di quanto previsto dall articolo 16 del medesimo decreto A richiesta dell interessato il comune di residenza rilascia al cittadino di uno stato membro dell Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. In sede di commento della predetta normativa, il Ministero dell Interno, con la circolare n. 19 del 6 aprile 2007, ha affermato che Il cittadino dell Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all anagrafe della popolazione residente. Nei confronti del cittadino dell Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Al momento della richiesta di iscrizione viene rilasciata all interessato un attestazione. La predetta circolare del Ministero dell Interno ha, altresì, precisato che Il cittadino dell Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno permanente. Per i soli cittadini dell Unione, la relativa attestazione è rilasciata dal comune di residenza entro 30 giorni dalla richiesta dell interessato.

5 Dal quadro normativo sopra delineato emerge, quindi, che ai cittadini dell Unione che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con d.p.r. n. 223 del 1989. Atteso ciò, va rilevato che nell istanza di interpello in esame, relativamente all attestato di iscrizione anagrafica, il Ministero dell Interno fa presente che non esiste un analogo documento previsto per l iscrizione anagrafica dei cittadini italiani o stranieri, ai quali estendere in via analogica il regime fiscale. Al riguardo, si ritiene che la circostanza che nell ordinamento italiano non sia rinvenibile un attestato che contenga, contemporaneamente, tutte le informazioni che si ritrovano nell attestato di iscrizione anagrafica circostanza, quest ultima, riferibile anche all attestato di soggiorno permanente - non rileva ai fini dell applicazione dell imposta di bollo, in quanto tali certificazioni sono riconducibili agli atti e provvedimenti degli organi dell amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiamo fatto richiesta..., di cui all articolo 4 della Tariffa del d.p.r. n. 642 del 1972 sopra citato, e, in quanto tali, scontano l imposta di bollo fin dall origine, nella misura di Euro 14,62. L eccezione formulata dal ministero istante, circa la possibilità di estendere ai documenti in esame la previsione normativa di cui all articolo 17, comma 3 del D.Lgs. 30 del 2007, che dispone il rilascio gratuito della carta di soggiorno permanente dei familiari, si formulano le seguenti osservazioni. La Direttiva comunitaria n. 2004/38/CE ha previsto che l attestato di iscrizione anagrafica, il certificato di soggiorno permanente, la ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare e la carta di soggiorno permanente sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi (articolo 25, comma 2).

6 Il legislatore nazionale, nel recepire la sopra indicata direttiva con il citato decreto n. 30 del 2007 ha previsto, per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, il rilascio gratuito della carta di soggiorno e quella di soggiorno permanente.salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento (articoli 10 e 17). Nulla ha previsto, invece, per quanto concerne l attestato di iscrizione anagrafica e l attestato di soggiorno permanente richiesti da cittadini comunitari. In ogni caso occorre precisare che il generico concetto di gratuità, affermato dall articolo 25 della direttiva comunitaria n. 38 del 2004 e recepito dal d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, agli articoli 10 e 17, non integra un espressa previsione agevolativa in materia fiscale, ma è finalizzato a non gravare il cittadino il cittadino del costo del servizio che la pubblica amministrazione sopporta per il rilascio dei documenti richiesti. A tale riguardo, si osserva che l Agenzia delle entrate per un analoga fattispecie ha specificato che con il termine ( ). gratuitamente il legislatore non ha inteso introdurre esenzioni in materia di imposta di bollo (cfr. risoluzione n. 132/E del 13/11/2006). Pertanto, si ritiene che anche per la Carta di soggiorno il regime di gratuità previsto dalla norma non vale a riconoscerne l esenzione ai fini dell imposta di bollo. Si osserva, inoltre, che per esenzione si intende un enunciato normativo che sottrae all applicazione del tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette in base alla definizione generale del presupposto. In materia tributaria possono essere considerate esenzioni solo quelle che il legislatore qualifica e disciplina espressamente come tali, quale che sia il rapporto logico tra caso esentato e disciplina generale. Le esenzioni costituiscono, quindi, previsioni normative di carattere eccezionale che, proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate per analogia oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.

7 Del resto, quando il legislatore ha voluto esentare atti o documenti da qualsiasi tributo lo ha espressamente previsto, come nel caso, ad esempio, dell articolo 13 del d.p.r. 18 gennaio 2002, n. 54, che prevede l esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio. Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, non risulta condivisibile l interpretazione fornita dal Ministero interpellante, il quale propone di equiparare il trattamento tributario dell attestato di iscrizione anagrafica e dell attestato di soggiorno permanente, a quello riservato alla carta di soggiorno (artt.10 e 17 d.lgs n. 30 del 2007). Alla luce, quindi, delle argomentazioni proposte, si precisa che, le certificazioni oggetto del presente interpello scontano l imposta di bollo fin dall origine, ai sensi del sopra citato articolo 4 della Tariffa del d.p.r. n. 642 del 1972, in quanto, come specificato, esse sono annoverabili tra gli atti e provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione dietro richiesta dell interessato. Di conseguenza, anche le relative istanze, in quanto dirette agli uffici e agli organi dell amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, ( ) tendenti ad ottenere l emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, sono soggette all imposta di bollo fin dall origine, nella misura di Euro 14,62 ai sensi dell articolo 3 della Tariffa allegata al d.p.r n. 642 del 1972.