COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

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COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

ART. 1 FINALITÀ ED OGGETTO DEL SERVIZIO Il presente appalto ha l obiettivo di individuare la società che provvederà alla realizzazione del servizio consistente nella fornitura all amministrazione utilizzatrice di lavoro somministrato di una figura professionale ascrivibile alla categoria giuridica B3, e di tre figure professionali ascrivibili alla categoria giuridica C1, previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Enti Locali, da impiegarsi con la forma del contratto di lavoro somministrato a tempo determinato. Ogni impresa concorrente, avente i requisiti prescritti, potrà presentare la propria offerta. Il servizio suddetto ha per oggetto una prestazione articolata consistente sia nell attività di ricerca, selezione e formazione del personale che nella gestione dello stesso. Il ricorso all istituto del lavoro somministrato, ha come finalità precipua quella di procurare al comune di Castelnuovo di Garfagnana uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire l impiego temporaneo in relazione ad esigenze contingenti, determinate da periodi di intensa attività, a carattere stagionale e/o per esigenze straordinarie, ovvero allo svolgimento di nuove attività che non è possibile fronteggiare con l ausilio del personale in servizio, garantendo l adempimento di tutte le attività dell Ente. ART. 2 DURATA DELL APPALTO L appalto per il servizio di fornitura di lavoro somministrato avrà la durata di anni 3. ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. Il Servizio deve essere eseguito con l osservanza di quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. ART. 4 MODALITÀ ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio di cui all art.1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: A. I prestatori di lavoro temporaneo, oggetto della fornitura di cui al presente capitolato, saranno adibiti alle mansioni previste dal vigente CCNL di categoria; B. L orario di lavoro sarà di massima n. 36 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di straordinario; C. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. di categoria ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; D. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di fornitura di lavoro somministrato; E. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL relativa alle due figure professionali sopra descritte; F. La sede di lavoro sarà all interno del territorio comunale di Castelnuovo di Garfagnana.

ART. 5 PERIODO DI PROVA Il comune di Castelnuovo di Garfagnana si riserva la facoltà di subordinare il somministrato ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L o ad effettuare un colloquio/prova attitudinale ai prestatori di lavoro avviati dall Agenzia. ART. 6 PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA DEI PAGAMENTI I prezzi orari offerti per la realizzazione del servizio, sono a corpo, omnicomprensivi e forfetari e pertanto fissi per tutta la durata dell appalto, a norma del precedente art.2, ed indipendenti da qualunque eventualità. Per il servizio in oggetto del presente capitolato, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana si obbliga a corrispondere alla società fornitrice, per ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, le somme risultanti dall applicazione dei prezzi offerti in base alla Categoria di riferimento, oltre I.V.A. sulla parte imponibile. Il prezzo orario offerto dovrà comprendere tutti i seguenti elementi: 1) Ricerca e selezione del personale; 2) Retribuzione dei lavatori e salari accessori; 3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali; 4) Quota assicurativa INAIL; 5) Assicurazione di responsabilità civile e per danni causati a terzi e all amministrazione; 6) Sostituzione del personale; 7) Utile d impresa; 8) Quant altro proposto dall Impresa nella propria offerta tecnico economica; 9) Ferie, tfr; 10) Rischio Malattia; 11) Quota da destinare al fondo per la formazione dei lavoratori temporanei; 12) Ogni altro onere derivante dalle normative vigenti in materia di somministrazione di lavoro. Nel suddetto costo è incluso il tasso INAIL L offerta dovrà comprendere anche l erogazione di buoni pasto sul prezzo base unitario di 5,16. Per le ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne-festive) sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente C.C.N.L. di Categoria. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, in persona del responsabile del servizio utilizzatore ed il lavoratore sottoscriveranno un apposita scheda indicante le ore lavorate che sarà trasmessa alla società fornitrice: Entro le ore 12,00 del terzo giorno lavorativo del mese successivo. ART. 7 GARANZIE DELL IMPRESA

La società fornitrice si obbliga alle seguenti garanzie: a) Pagare direttamente al somministrato le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché versare i contributi; b) Comunicare all Ente l avvenuto pagamento della retribuzione e l avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. ART. 8 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORIO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO SOMMINISTRATO In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore la società fornitrice avrà diritto al pagamento del corrispettivo spettante per i ratei maturati. ART. 9 VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenze e qualità. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione ed alla risoluzione del rapporto contrattuale. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. ART. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI L azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro somministrati sarà esercitata dalla società fornitrice. L ente utilizzatore comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell art.7 della legge 300/70. ART. 11 SANZIONI Il servizio dovrà essere effettuato osservando la massima puntualità negli adempimenti normativi previsti. Il mancato rispetto comporterà l applicazione di 100,00 per ogni caso verificatosi e contestato per iscritto. Nel caso vengano riscontrate negligenze nell esecuzione del presente contratto o si verificassero ritardi eccessivi, ingiustificati o inadempimenti che comportino disagi per il servizio comunale interessato, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana si riserva di interrompere il rapporto e dar corso alla risoluzione del contratto previo formale preavviso e diffida ad adempiere regolarmente alle condizioni contrattuali.

L amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c., a tutto rischio e danno della società fornitrice con riserva altresì di risarcimento degli ulteriori danni, qualora la stessa: - ometta di sostituire il lavoratore, nei casi previsti dall art.9,per n. 3 volte; - ometta di rispettare quanto previsto all art.11 del presente capitolato; - persista nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto, a causa della non puntuale esecuzione del servizio. ART. 12 DIVIETO DI SUBAPPALTO La ditta non può cedere in subappalto in tutto o in parte la realizzazione del servizio oggetto dell appalto. ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d azienda o di ramo d azienda e negli altri casi in cui l impresa fornitrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. ART. 16 SPESE CONTRATTUALI Il contratto inerente l appalto in argomento sarà soggetto a IVA. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a completo carico della ditta aggiudicataria. ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento delle obbligazioni stesse, l impresa è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell importo netto di aggiudicazione. La cauzione definitiva può essere costituita, anche mediante fidejussone bancaria o assicurativa, che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, e deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall amministrazione comunale e preventivamente comunicate all impresa affidataria. Nel caso in cui l aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra previsto il Comune ne dichiara la decadenza dall aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune,quest ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

ART.18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. ART.19 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Comune e società fornitrice in ordine alla interpretazione o all applicazione del presente disciplinare e del relativo contratto da sottoscrivere, si ritiene competente esclusivamente il foro di Lucca e il TAR di Firenze per la rispettiva competenza. ART.20 NOTE CONCLUSIVE L esito di gara sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione all albo pretorio dell ente e nelle forme previste dal D.Lgs.163/2006. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.